Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 26 aprile 2006 Comunicata per iscritto il: BK 06 10 Decisione Camera di gravame Presidenza Giudice Rehli Giudici Hubert e Vital Attuario Crameri —————— Visto il gravame di C. X., impugnante, rappresentata dall’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, casella postale 74, Poststrasse 43, 7002 Coira, contro il decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 6 gennaio 2006, comunicato il 10 gennaio 2006, in re dell’impugnante contro G., opponente al gravame, rappresentato dall’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, concernente appropriazione indebita, è risultato:
2 A. 1. A. X., nata B., e la figlia C. X., nata il 3 aprile 1982, vedova rispettivamente orfana di fu D. X., a decorrere dal 1987 convivevano a E. poi a F. con G., divorziato da O.. Dalla convivenza il 24 agosto 1990 è nata H. X.. 2. Con contratto di compravendita del 3 ottobre 1991 A. X. ha acquistato una casa unifamiliare, particella no. I., in seguito rinumerata no. J., piano 3 del Consorzio raggruppamento terreni F., al prezzo di fr. 565'000.--. Stando al contratto l’importo è stato ammortizzato con un versamento in contanti di fr. 40'000.-- da parte della compratrice in data 19 luglio 1991, con un bonifico bancario del 3 agosto 1991 di fr. 300'000.-- e con un pagamento posticipato di fr. 225'000.-- alla consegna delle chiavi dell’immobile. Il 5 novembre 1991 essa ha poi contratto un’assicurazione sulla vita con la “Winterthur” Società di Assicurazione sulla Vita per un importo di fr. 200'000.-- in caso di morte di una delle persone assicurate prima del 1° dicembre 2008. Secondo il contratto le persone assicurate erano A. X. e G., le beneficiarie, stando alla cifra 6 delle disposizioni comuni, le figlie della contraente dell’assicurazione C. X. e H. X.. In data 20/25 novembre 1991 G. ha ottenuto dalla Banca Cantonale Grigione un mutuo di fr. 280'000.--. L’annualità è stata stabilita all’8,5%, pertanto a fr. 23'800.- - l’anno. A garanzia del mutuo, degli interessi e delle spese è stato costituito un pegno gravante la casa della sua convivente. L’ipoteca è stata iscritta a registro fondiario in 1° rango. Con un ulteriore contratto di compravendita dell’11 maggio 1992 A. X. ha acquisito la parcella no. L., in seguito no. M., piano 3.4 del Consorzio raggruppamento terreni F., al prezzo di fr. 20'000.--. Con stipulazione del 1° settembre 1995 essa ha poi gravato, a favore del suo compagno, questo fondo d’una servitù d’accesso e la particella no. I./J. d’un diritto d’abitazione gratuito e vita natural durante. A. X. è morta di grave malattia il 25 novembre 1995. Con decreto del 12 dicembre 1995 l’Autorità tutoria del Circolo di F. ha nominato G. tutore di C. X. ed a tutela di H. X. gli ha trasferito l’autorità parentale. Il 22 gennaio 1996 la Winterthur Vita ha versato il capitale assicurato di fr. 203'378.-- per C. e H. X., fr. 101'689.-- a testa, sul conto bancario di G.. In data 30 giugno 1996 questi con tale importo ha ammortizzato il mutuo ipotecario, che allora
3 ammontava a fr. 197'413.--. Estintosi il debito bancario, l’iscrizione a registro fondiario dell’ipoteca a garanzia del mutuo è stata cancellata il 31 luglio 1996. 3. Il 20 agosto 1999 è deceduto il nonno paterno di C. X.. Alla famiglia in lutto G. ha inviato un biglietto di condoglianze allegando la ricevuta del versamento di fr. 150.-- a favore della Ricerca svizzera contro il cancro. Questo pagamento è stato stornato dal benefattore e sostituito con uno di fr. 50.--. B. Il 24 giugno 2004 C. X. ha denunciato G. per appropriazione indebita. Aperto il 30 giugno 2004 dalla Procura pubblica dei Grigioni un procedimento penale, con decreto del 6 gennaio 2006, comunicato il 10 gennaio 2006, esso è stato abbandonato. C. Avverso questo decreto la denunciante, il 30 gennaio 2006, ha inoltrato gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni e ne ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, l’annullamento e la riapertura del procedimento nei confronti di G.. La Procura pubblica ha rinunciato ad una presa di posizione. L’opponente ha proposto la reiezione del gravame. Dei motivi posti a fondamento dell’impugnato decreto e degli scritti processuali si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. La Camera di gravame considera : 1. Ai sensi dell'art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può esser proposto contro i decreti e le decisioni di gravame del Procuratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati. Tale rimedio va motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Giusta l'art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato ad inoltrarlo chiunque è colpito dalla stessa e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente la persona direttamente danneggiata può aggravarsi contro il decreto d’abbandono. Presunta vittima di appropriazione indebita, C. X. dev’essere reputata danneggiata ai sensi dell’art. 139 LGP e di conseguenza legittimata ad impugnare il decreto con cui è stata abbandonata l’inchiesta nei confronti di G.. Da lei il gravame è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine.
4 2. Contro il decreto d’abbandono può esser proposto gravame per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato. Le premesse per l'abbandono dell'inchiesta sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può esser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'istruttoria sotto due aspetti. Da una parte devono essere fornite e valutate le prove, in altre parole devono esserci delle prove e va esaminata la loro attendibilità. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se mancano le prove o se una valutazione complessiva delle stesse porta alla sostenibile conclusione che una condanna è improbabile, che quindi l'imputato sarebbe assolto. Dall'altra parte l'abbandono premette forzatamente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più esserci dei mezzi di prova, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, art. 82, cifra 3.3). 3. La questione di sapere se l’istruttoria penale per falsità in documenti storno e sostituzione del versamento di fr. 150.-- - è stata a ragione abbandonata non è oggetto di gravame. Conseguenza è che essa non deve essere riconsiderata dalla Camera di gravame. 4. a) Commette, giusta l’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP, appropriazione indebita chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli. Affinché l’appropriazione indebita sia realizzata occorre che siano adempiti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie oggettiva e soggettiva. Agente può essere unicamente la persona a cui sono stati affidati beni patrimoniali e questi sono forzatamente oggetto del reato. Affidato è un bene patrimoniale che l’autore riceve con l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in particolare con l’impegno di custodirlo, amministrarlo e conservarlo. La fattispecie dell’anzidetto dispo-
5 sto trova applicazione per crediti, segnatamente per averi in banca. L’azione consiste in un comportamento del reo con cui inequivocabilmente rivela la sua volontà di sventare il diritto obbligatorio del fiduciante, pertanto egli impiega indebitamente i beni patrimoniali a profitto proprio o di un terzo. Deve realizzarsi un trasferimento patrimoniale senza contropartita e senza una valida causa giuridica. In tal caso non è osservato l’obbligo di conservare la sostanza di colui che l’ha affidata e la conseguenza è un danno patrimoniale. Soggettivamente oltre al dolo l’autore deve agire con intenzione d’arricchimento ingiustificato (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 138, n. 9 segg., 24 segg., 83 segg., 98 segg., 105 seg.; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6. Aufl., Bern 2003, pag. 280 segg.; Reh-berg/Schmid, Strafrecht III, 7. Aufl., Zürich 1997, pag. 94 segg.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Aufl., Zürich 1997, art. 138 n. 1, 4, 10, 15 – 17). b) Per la Procura pubblica la somma assicurata di fr. 203'378.--, versata dalla Winterthur Vita, è un bene altrui, in quanto beneficiarie della stessa sono C. e H. X.. Quest’importo è stato affidato a G., che aveva il dovere di amministrarlo diligentemente. L’ipoteca gravante la particella no. J. era un impegno eventuale di A. X. nei confronti della Banca Cantonale Grigione. Dopo la sua morte quest’impegno è passato alle sue figlie. Se il mutuatario non fosse stato in grado di restituire il mutuo, il fondo avrebbe dovuto essere realizzato. Colla restituzione completa del mutuo l’ipoteca s’è estinta, per cui le figlie sono state liberate da quest’onere. L’organo inquirente s’è quindi posto la domanda di sapere se esse sono state danneggiate. Tuttavia il quesito non l’ha deciso, poiché anche se fosse stata adempita la fattispecie oggettiva dell’appropriazione indebita, quella soggettiva non era sufficientemente documentata. Sempre secondo la Procura pubblica il mutuo ipotecario di fr. 280'000.-- è stato concesso al convivente, che l’ha investito nella casa della sua compagna. La banca gli ha poi consigliato di contrarre un’assicurazione sulla vita. Colla somma assicurata, pagata alla morte della partner alle figlie, il mutuatario ha riscattato il pegno e in tal modo non le ha danneggiate. Per effetto di una supposizione erronea delle circostanze, egli ha creduto di non agire indebitamente. Trattasi quindi di un errore di fatto. Infatti agisce con intenzione solo colui che soggettivamente vuole l’atto delittuoso in tutti i suoi elementi costitutivi e del reato di cui all’art. 138 CP tra questi c’è quello dell’illecita appropriazione di valori patrimoniali affidati. Dato che il capitale assicurato è stato utilizzato per estinguere il debito ipotecario, l’imputato ha creduto di potersi comportare come s’è comportato, pertanto di non realizzare l’anzidetto elemento costitutivo del reato.
6 c) La critica principale dell’impugnante al querelato decreto d’abbandono volge attorno al quesito di sapere se il mutuo dell’importo di fr. 280'000.-- concesso a G. dalla Banca Cantonale Grigione, garantito da ipoteca iscritta a registro fondiario in 1° rango a carico della particella no. J. è stato investito nella casa di proprietà di A. X.. Questa contingenza di fatto pretesa dall’imputato è da lei contestata. Innanzitutto essa accenna al contratto di compravendita del 3 ottobre 1991 (atto 3.13), ma da questo si evince che unicamente l’importo di fr. 40'000.-- è stato versato in contanti dalla compratrice il 19 luglio 1991, mentre che fr. 300'000.-- sono stati pagati tramite bonifico bancario il 3 agosto 1991 e fr. 225'000.-- erano da versare alla consegna delle chiavi dell’immobile. Contrariamente all’opinione dell’impugnante dal contratto non può essere dedotto che l’acquirente ha interamente finanziato la sua casa col suo capitale. Poiché non documentata ed invalidata dagli atti, proprio questa circostanza fatta valere dall’impugnante va subito scartata. Infatti la sostanza in titoli della contraente al 1° gennaio 1991 ammontava a fr. 196'556.-- (atto 3.51/1.5), a cui devono essere aggiunti fr. 125'000.-- di patrimonio non dichiarato, probabilmente anche in titoli, che è stato imposto cinque anni dopo (atto 3.51/5.1). Questi beni dell’importo complessivo di fr. 321'556.-appartenevano in parte a C. X., in che misura non è dato di sapere, poiché alla morte del padre non è stato allestito un inventario della sostanza ereditata della figlia e la madre non ha amministrato i patrimoni separatamente (atto 3.22, pag. 1). Realizzati i suoi titoli e quelli della figlia, la compratrice disponeva quindi di una liquidità che non bastava per ammortizzare il prezzo della dimora di fr. 565'000.--. Ne viene che la sostanza in titoli da lei dichiarata e quella imposta posteriormente sebbene non sia una prova, è un rilevante indizio che lascia concludere che da sola l’acquirente non era in grado di far fronte alla considerevole spesa e che il mutuo ipotecario concesso al convivente forzatamente è stato investito nella casa. Manifestamente pressoché tutta la sostanza in titoli della contraente e della figlia è stata impiegata per estinguere il debito, essendo questa calata a fr. 15'185.-- alla fine dell’anno successivo (atto 3.51/1.6). Dirimpetto a questo indizio che è di peso, gli ulteriori argomenti dell’impugnante sono semplicemente pretestuosi. Dapprima essa sostiene che l’importo di fr. 225'000.-- è stato versato alla consegna delle chiavi della casa nei mesi di settembre/ottobre 1991, mentre che il mutuo è stato concesso al convivente il 20/25 novembre 1991, per cui al momento della sua elargizione l’immobile era già stato completamente pagato. Intanto le prove che la costruzione della casa è stata ultimata in settembre o ottobre del 1991 e che contemporaneamente è stata pagata
7 la somma di fr. 225'000.-- non sono fornite. Di conseguenza non può esser preteso che quest’importo sia stato versato prima dell’elargizione del mutuo. È piuttosto d’inferire che le chiavi dell’immobile siano state consegnate dopo la fine di novembre del 1991, avendo i conviventi traslocato da E. nella nuova dimora a F. il 26 gennaio 1992, come si evince dall’allegato 2 dell’opponente, manifestamente compilato dalla compagna. L’impugnante fa poi valere che la versione dell’opponente d’aver partecipato al finanziamento della casa è inconciliabile con quanto suggerisce il normale andamento delle cose e la comune esperienza, non essendosi egli fatto iscrivere a registro fondiario quale comproprietario dell’immobile. Sennonchè la ferma intenzione di figurare nel contratto di compravendita quale unica compratrice della casa è stata espressa dalla convivente stessa (allegato 1 dell’opponente). Col medesimo scritto del 12 luglio 1991 essa ha altresì confermato che il partner le garantiva l’ipoteca e che in seguito decidevano fra di loro la sistemazione delle cose. Lei stessa ha quindi convalidato, per cui è pacifico (allegato 1 dell’opponente, atto 3.13), che voleva essere la sola proprietaria dell’immobile e che a garanzia del mutuo di fr. 280'000.--, concesso al compagno, ha costituito un pegno gravante la sua casa, sicchè coll’invocazione del normale andamento delle cose e della comune esperienza questa conferma non può essere invalidata. Che il mutuo ipotecario è stato investito nell’immobile non è sovvertito neanche dall’ulteriore affermazione dell’impugnante secondo cui sua madre sarebbe stata in grado di ottenere lei stessa l’importo di fr. 280'000.-- dalla banca; col suo reddito medio degli anni 1989/1990 di fr. 68'205.-- le sarebbe stato possibile assumere l’onere ipotecario di fr. 11'244.--. Ma questi importi da cui l’impugnante muove sono manifestamente sbagliati, poiché dalla dichiarazione delle imposte 1991/1992 della madre risulta che il suo reddito medio dei due anni precedenti era di fr. 55'111.--, che dopo l’investimento nella casa degli averi in banca è calato a fr. 44'523.--, venendo a mancare i proventi dai titoli di fr. 10'588.-- (atti 3.51/2.4, 3.51/1.5), mentre che le annualità ammontavano a fr. 23'800.-- e non a fr. 11'244.-- (atto 3.13). Prendendole in considerazione la madre disponeva perciò di fr. 20'723.-- , che non era molto per vivere, e non di fr. 68'205.--, per cui probabilmente ciò è stato il motivo, che l’ha indotta a rinunciare ad assumere lei stessa il mutuo di fr. 280'000.--. Da ultimo pure il conteso nesso causale tra l’acquisto della casa da parte di A. X. e la concessione del mutuo al convivente non trova riscontro negli atti. Il teste N. ha deposto che nel 1991 la Banca Cantonale Grigione ha concesso un mutuo di fr. 280'000.-- al compagno per la compera di un immobile, anche se allora non era al corrente che l’immobile era stato acquistato dalla compagna del mutuatario (atto 3.56).
8 d) Da quanto precede risulta che non può essere confutato che il mutuo ipotecario di fr. 280'000.-- concesso al convivente è stato investito nella casa. Di conseguenza dato che l’immobile era di proprietà della sua partner nei suoi confronti il mutuatario aveva un credito di risarcimento, che col trapasso del diritto di proprietà alle figlie gravava le stesse. L’appropriazione indebita di una cosa altrui non richiede, oltre all’atto d’appropriazione della cosa affidata, altri elementi costitutivi della fattispecie. Un possibile danneggiamento del fiduciante non va esaminato, poiché è incluso nell’appropriazione stessa. Diversa è per contro la situazione nel caso d’appropriazione indebita di beni patrimoniali. Qui l’oggetto per l’agente non è giuridicamente, ma solo economicamente di un altro. Economicamente di un altro significa però che nei confronti dell’autore v’è un diritto obbligatorio. Beni patrimoniali sono esclusivamente diritti obbligatori rispettivamente crediti, per cui sono d’altri unicamente se il reo è obbligato a tenerli sempre a disposizione del fiduciante e l’indebito impiego sta appunto nello sventare il suo diritto obbligatorio. Questi due elementi altro non sono che la descrizione del danno patrimoniale, che è elemento costitutivo della fattispecie oggettiva dell’appropriazione indebita di beni patrimoniali (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 102 - 104. Intanto, nel concreto caso, dell’importo di fr. 203'378.--, versato dalla Winterthur Vita a C. e H. X., il convivente ha disposto per risarcire il credito da lui vantato nei loro confronti, quindi con valida causa giuridica. Alle debitrici del risarcimento un danno patrimoniale non è perciò stato causato. Di conseguenza un elemento costitutivo della fattispecie oggettiva dell’appropriazione indebita non è adempito. Elemento costitutivo soggettivo della fattispecie dell’art. 138 CP è l’intenzione d’illecito arricchimento. Coll’appropriazione essa è regolarmente data, ma sempre non è il caso. Tanto l’indebita appropriazione di cose altrui quanto quella di beni patrimoniali richiedono l’intenzione d’illecito arricchimento anche se il cpv. 2 della cifra 1 dell’anzidetto disposto esplicitamente non la menziona. Ma ciò si deduce già dal tenore del capoverso (“impiega indebitamente”) e segnatamente dal parallelismo delle due varianti del reato. Intenzione d’illecito arricchimento è reputato unicamente il dolo diretto. Manca l’intenzione d’arricchimento non v’è appropriazione indebita (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 106 - 108). Il convivente ha disposto della somma assicurata col proposito non di conseguire un indebito profitto, ma d’ammortizzare il mutuo ipotecario a suo carico con cui è stata finanziata parzialmente la casa di proprietà della compagna, lasciata in eredità alle figlie. Ne viene che anche l’elemento costitutivo soggettivo di conseguire un illecito arricchimento non è dato.
9 In simili circostanze sulla scorta del risultato dell’istruttoria è da concludere che il reato preteso dall’impugnante oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si deve aspettare il proscioglimento dell’imputato. Mezzi di prova che potrebbero influenzare questo risultato non sono ravvisabili. 5. Con gli ulteriori svolgimenti di gravame l’impugnante non sta in argomento. Come essa a ragione fa valere è pacifico che il diritto d’abitazione a favore di G. - costituito dalla partner con contratto del 1° settembre 1995 quale riconoscimento per i molteplici favori alle figlie e per l’ausilio nell’educazione delle stesse come buon padre, non per risarcire il mutuo ipotecario investito nella casa, come erroneamente preteso dal convivente (atto 3.22) - è a svantaggio di lei e della sua sorellastra. Ma da questa circostanza l’impugnante non può trarre la conclusione che il beneficiario ha adempito la fattispecie di appropriazione indebita. Anche il criticato comportamento del convivente, che erroneamente ha affermato che l’elargizione del mutuo ipotecario era stata vincolata alla stipulazione dell’assicurazione sulla vita e che egli per sbaglio non era stato messo al beneficio del capitale assicurato (atti 3.46, 3.6), che ha sottaciuto all’autorità tutoria rispettivamente confermato all’ufficio di diritto civile d’aver saldato il suo debito alla banca con beni patrimoniali altrui rispettivamente con mezzi propri (atti 3.21, 4 dell’opponente) e che non s’è opposto all’approvazione del conteggio con cui l’autorità di tutela ha riconosciuto all’impugnante la metà della somma assicurata (atto 3.23), non adempie gli estremi dell’appropriazione indebita. 6. Riassumendo dalle considerazioni che precedono non può essere confutato che il convivente ha acceso ed utilizzato il credito ipotecario per la compera della casa della sua compagna e che l’assicurazione sulla vita era destinata a coprire il debito su ipoteca. È quindi, secondo le non confutabili allegazioni dell’opponente, da ammettere che il credito è stato aperto per ordine e conto della partner, nei confronti di quest’ultima rispettivamente delle sue figlie quali eredi egli aveva il diritto d’essere liberato, che indirettamente era garantito dal pegno di un terzo sulla casa (quanto a questo diritto cfr. Fellmann, Berner Kommentar, Bd. VI/2/4, 1992, art. 402 CO, n. 85 segg.). Se l’imputato in questa situazione di fatto e di diritto ha usato la prestazione assicurata per riscattare l’ipoteca, già la fattispecie oggettiva dell’appropriazione indebita non è adempita e non è provato il dolo dell’indebito impiego rispettivamente l’intenzione d’illecito arricchimento. A ciò nulla muta anche il comportamento del convivente, effettivamente contraddittorio e
10 tentennante, in particolare nei confronti dell’autorità tutoria. Nel risultato l’abbandono dell’istruttoria si rivela quindi sostenibile e intelligibile. 7. Ne viene che l’impugnato decreto d’abbandono, anche se fondato su un’altra motivazione, dev’essere confermato. Di conseguenza il gravame va respinto. I costi della procedura di gravame seguono la soccombenza (art. 160 cpv. 1 LGP). Per difetto di una base legale all’opponente al gravame, rappresentato da un avvocato, non può esser corrisposta un’indennità a titolo di ripetibili.
11 La Camera di gravame decide : 1. Il gravame è respinto. 2. I costi della procedura di gravame di fr. 800.-- vanno a carico dell’impugnante. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Giudice-presidente L'Attuario