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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 01.12.2004 BK 2004 57

December 1, 2004·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·2,199 words·~11 min·5

Summary

procedimento istruttoria | StA Beschwerdeentscheid

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 01° dicembre 2004 Comunicata per iscritto il: BK 04 57 Decisione Camera di gravame Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Heinz-Bommer e Rehli Attuario Crameri —————— Visto il gravame di A. X., impugnante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro la decisione della Procura pubblica dei Grigioni del 20 settembre 2004, comunicata il 20 settembre 2004, in re dell’impugnante, concernente procedimento istruttorio, è risultato:

2 A. Con decreto del 10 agosto 2004 la Procura pubblica dei Grigioni ha aperto un procedimento penale contro A. X. per sospetto di mancato omicidio intenzionale (art. 111 in unione all’art. 22 cpv. 1 CP) nei confronti di sua moglie B. X.. A dire della moglie, essa sarebbe stata aggredita dal marito con un coltello il 29 luglio 2004, ma sarebbe riuscita a bloccargli il polso ed in seguito a scappare. Stando ad A. X., egli avrebbe voluto chiederle conto e nel corso della colluttazione fra di loro essa avrebbe riportato alcune ferite causate da un coltello. Secondo il certificato del 30 luglio 2004 del dott. med. C., specialista FMH in medicina interna, D., B. X. ha subito un taglio della pelle sotto-cutaneo al livello della laringe al collo anteriormente di una lunghezza di circa 8 cm senza ferita di una struttura vitale sottostante, un taglio del labbro laterale a destra di circa 2 cm ed una lesione della mucosa enorale a destra in alto. B. In data 27 agosto 2004 l’Ufficio del giudice istruttore di Coira ha incaricato il dott. med. E., dell’Ospedale cantonale e regionale retico, Coira, di allestire una perizia sulle ferite subite da B. X. e sull’origine delle stesse. Copie dello scritto al perito sono state inviate ai rappresentanti dell’imputato e della danneggiata, avv. Roberto A. Keller e avv. Fabrizio Keller coll’invito di inoltrare eventuali domande supplementari. Con scritto del 1° settembre 2004 l’avv. Roberto A. Keller ha chiesto all’Ufficio del giudice istruttore di comunicargli in virtù di quale norma B. X. poteva partecipare attivamente al procedimento penale. Alla richiesta il giudice istruttore, in data 6 settembre 2004, ha risposto che B. X. era stata lesa nella sua integrità fisica, che era quindi da considerare vittima ai sensi della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) e che godeva in particolare dei diritti processuali di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. a – c nonché cpv. 2 LAV. A prescindere da ciò, competeva al giudice istruttore decidere se e quali parti erano da interrogare o da coinvolgere ulteriormente nell’ambito dell’inchiesta penale. Infine andava ricordato che la parte lesa, dopo la conclusione dell’istruttoria, aveva comunque la possibilità di presentare eventuali richieste di complementi dell’istruttoria. Anche sotto questo aspetto appariva giustificato coinvolgere già dall’inizio B. X. nell’ambito dell’incarico assegnato al perito. Queste opinioni non sono state condivise dall’avv. Roberto A. Keller, che, con risposta del 9 settembre 2004, ha chiesto di escludere la vittima dalla procedura inerente l’incarico al perito e, in seguito, da ogni altro passo istruttorio di natura penale. Secondo lui, la vittima beneficia unicamente delle garanzie minime dell’art. 8 cpv. 1 lett. a – c LAV e la facoltà di estendere i suoi diritti procedurali è lasciata alla legislazione cantonale. Sempre a suo dire la Legge cantonale sulla giustizia penale

3 non dà alla vittima diritti di parte ed essa non può quindi partecipare all’istruttoria penale; i suoi diritti prettamente di natura civile possono essere fatti valere solo dopo la chiusura dell’inchiesta. C. Reputata la risposta del 9 settembre 2004 gravame contro operazioni degli organi istruttori, il giudice istruttore l’ha trasmessa al Procuratore pubblico per l’esame di sua competenza. Con decisione del 20 settembre 2004, comunicata lo stesso giorno, il gravame è stato respinto. D. Avverso questa decisione A. X., in data 11 ottobre 2004, è insorto dinanzi alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili, di annullarla. La Procura pubblica ha proposto che il gravame sia dichiarato irricevibile, eventualmente che sia respinto. La Camera di gravame considera : 1. Ai sensi dell’art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può essere proposto contro i decreti e le decisioni del Procuratore pubblico. Esso va motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione del decreto impugnato (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Giusta l’art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato a proporlo chiunque è colpito dal decreto impugnato e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Le premesse della legittimazione - l’esser colpito dal querelato decreto e l’interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica - devono essere adempite cumulativamente. Interesse tutelabile è reputato l’onere imposto dall’impugnato decreto. Soltanto chi è gravato, vale a dire chi ha un interesse giuridico ad agire, è legittimato ad inoltrare gravame (PTC 1980 no. 41). Senza dubbio A. X., sospettato di mancato omicidio intenzionale, è colpito nella misura richiesta. Il gravame è poi stato inoltrato tempestivamente e nella dovuta forma, per cui è ricevibile in ordine. 2. a) A. X. censura che nell’evenienza concreta la Procura pubblica ha ritenuto che B. X., essendo vittima ai sensi della LAV e danneggiata ai sensi della Legge sulla giustizia penale, avrebbe la possibilità di formulare domande di complemento delle prove già durante l’istruttoria e quindi il diritto di partecipare all’istruzione penale. Di questo diritto la danneggiata beneficerebbe invece unicamente ad istruttoria ultimata (art. 97 e 129 LGP).

4 b) L’art. 8 cpv. 1 LAV prevede che la vittima può intervenire come parte nella procedura penale. Questo diritto è però precisato tramite le lettere a – c di questa disposizione. In concreto la vertenza non volge attorno al quesito di sapere se la vittima può far valere le sue pretese civili (lett. a), se può chiedere al tribunale che si pronunci in merito all’apertura del procedimento o al rifiuto di procedere (lett. b), se essa può impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi di diritto dell’imputato (lett. c) o se ha diritto ad informazione in tutti gli stadi della procedura ed alla comunicazione gratuita delle decisioni e sentenze (art. 8 cpv. 2 LAV). Alla vertenza non sono quindi applicabili le lettere a – c dell’art. 8 cpv. 1 LAV, che concretizzano il diritto generale della vittima di partecipare alla procedura penale. L’impugnante sostiene quindi a giusta ragione che il diritto dell’opponente al gravame di porre domande al perito non può essere dedotto dalla nozione generale di partecipazione alla procedura penale di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. a – c LAV. È vero che i diritti esposti alle lett. a – c sono preceduti dalla formula “in particolare” che fa pensare che la lista non è esaustiva. Ma dalla DTF 124 IV 139 seg. si desume che la legge garantisce unicamente i diritti minimi, lasciando alla procedura cantonale la facoltà di attribuire alle vittime ulteriori diritti. Dato che più precisamente s’agisce del ruolo che la vittima può avere nell’ambito della procedura penale, si ha rinunciato ad accordarle il diritto di partecipare agli atti procedurali, a presentare delle domande, a formulare delle osservazioni e ad ottenere delle informazioni nella stessa misura come l’imputato. Dal punto di vista procedurale, la LAV non equipara quindi la vittima all’imputato. La forma di partecipazione della vittima alla procedura penale non è stata precisata. Così il diritto d’intervenire come parte è una sorta di postulato, che lascia al legislatore cantonale la libertà di determinare le condizioni di questo intervento. Certo, “far valere le sue pretese civili”, come lo prevede l’art. 8 cpv. 1 lett. a LAV, suppone che la vittima possa esprimersi su tutti i punti pertinenti per giudicare la sua pretesa e, entro questo limite, essa possa sollecitare dei provvedimenti probatori utili ed assistere alla loro esecuzione. Tuttavia i diritti procedurali per l’esercizio dell’azione civile non sono regolarizzati dalla LAV, ma dal diritto di procedura applicabile e dalle garanzie minime desumibili dall’art. 29 cpv. 2 Cost. La giurisprudenza ha chiaramente preso posizione in questo senso, concludendo che il diritto d’essere sentito e le sue diverse componenti in relazione all’amministrazione delle prove non sono contenuti nell’art. 8 LAV. La LAV prevede unicamente un diritto generale della vittima di partecipare alla procedura penale e lascia al cantone la determinazione della forma di tale diritto. L’art. 8 cpv. 1 LAV non conferisce alla vittima altri diritti, che quelli ivi esplicitamente enunciati (cfr. anche PTC 2001 no. 27, 1997 no. 36).

5 c) Dal diritto di essere sentito sgorga il diritto della persona coinvolta nella procedura penale di contribuire all’accertamento della fattispecie (DTF 112 Ia 5 seg.; 105 Ia 1 seg.). Questo diritto comprende anche la pretesa di partecipare all’assunzione delle prove (interrogatorio dei testimoni, degli informatori o dei periti, ispezioni dei luoghi ecc.). Per l’interrogatorio di testi a carico ciò lo si desume dall’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU, che per costante prassi del Tribunale federale non va oltre alla protezione costituzionale (DTF 120 Ia 50, 118 Ia 458). Di massima il diritto di partecipazione include la possibilità d’essere presente agli interrogatori. Nell’ambito degli stessi il diritto d’essere sentito comprende anche quello di porre domande all’interrogato. Certo, né il diritto costituzionale d’essere sentito né l’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU garantiscono un diritto di partecipazione illimitato e senza premesse nel caso di assunzione di prove. Per prassi del Tribunale federale il diritto di partecipazione può essere limitato, se devono essere osservati interessi degni di protezione di terzi (bambini, testi ecc.), se v’è urgenza temporale o se l’assunzione delle prove può adempiere il suo scopo unicamente, se è fatta senza preannuncio. In questi casi all’interessato deve però essere concessa la possibilità di prendere in seguito posizione sul risultato delle prove. Come già esposto, in virtù del diritto federale la pretesa di partecipazione del danneggiato è già limitato se si tratta di una vittima ai sensi dell’art. 5 cpv. 4 e 5 LAV, ma il concetto di vittima è meno ampio di quello di danneggiato ai sensi degli art. 97 e 129 LGP (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, n. 4 all’art. 129 LGP). Conformemente all’art. 75 LGP l’istruttoria ha lo scopo di mettere in luce i fatti dal punto di vista oggettivo e soggettivo, di scoprire l’autore e di chiarirne la personalità e la situazione. Si devono perciò rilevare tutti i mezzi di prova essenziali e fare tutti gli accertamenti che concernono tanto la colpa quanto l’innocenza dell’imputato. L’istruttoria sarà condotta fino al punto che si possa o emettere l’atto d’accusa oppure sospendere (recte: abbandonare) il procedimento. Tale scopo è raggiunto se tutti gli accertamenti rilevanti sono stati fatti e se tutti i mezzi di prova essenziali sono stati raccolti. Di conseguenza il giudice istruttore può effettuare sopralluoghi e perquisizioni, sequestrare oggetti usati per commettere il reato, consultare periti, escutere testimoni, interrogare e arrestare persone sospette, esigere da terzi la consegna di oggetti, mettere il fermo su beni patrimoniali dell’im-putato a suo carico e fare altre indagini che servano a chiarire i fatti. Nelle sue ordinanze il giudice istruttore non deve andare oltre quanto sia giustificato dallo scopo dell’istruttoria (art. 76 cpv. 1 e 2 LGP). Ora, se in quest’enumerazione delle facoltà del giudice istruttore esplicitamente non si parla che egli può concedere al danneggiato la possibilità di rivolgere delle domande al perito, è lecito inferire che senza dubbio l’annoverazione non

6 è esaustiva e che questa possibilità sia inclusa nella possibilità di fare altri indagini che servano a chiarire i fatti (cfr. Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl., Basel 2002, n. 8 al § 38; Niklaus Schmid, Strafprozesssrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, n. 516). Il giudice istruttore non si è così scostato in modo illegale o inadeguato dal testè citato disposto. Pur volendo anche ammettere che il danneggiato non goderebbe di questo diritto soggettivo, ciò non significa che il giudice istruttore non può concederglielo. Segnatamente nel concreto caso ove la danneggiata è l’unica teste dell’accaduto tale beneficio addirittura s’impone. Del resto non si può fare a meno di rilevare che giusta l’art. 97 cpv. 2 LGP, conclusa l’istruttoria, il danneggiato può presentare entro 10 giorni richieste di complemento dell’istruzione. Se quindi questa possibilità gli è esplicitamente conferita dopo la chiusura dell’istruttoria non è ravvisabile che pregiudizio subisca l’imputato, se lo stesso diritto le è conferito nel corso dell’istruzione. Non si tratta infatti della salvaguardia di un diritto dell’imputato, ma di un diritto che permette di raggiungere lo scopo dell’istruttoria. Ne segue che il procedere del giudice istruttore non si rivela nè illegale né inadeguato. L’impugnante, omettendo di indicare concretamente che circostanze di fatto gli sarebbero di pregiudizio, se la danneggiata può far uso del diritto di porre delle domande al perito prima della chiusura dell’istruttoria, non ha dimostrato che l’impugnata decisione è lesiva di diritto o del potere discrezionale. In simili circostanze essa dev’essere protetta e di conseguenza il gravame respinto. 3. Le spese della procedura di gravame vanno a carico dell’impugnante (art. 160 cpv. 1 LGP).

7 La Camera di gravame decide : 1. Il gravame è respinto. 2. I costi della procedura di gravame di fr. 700.-- vanno a carico dell’impugnante. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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