Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 26.04.2019 SK1 2017 19

April 26, 2019·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·6,928 words·~35 min·4

Summary

guida in stato d'inattitudine | Strassenverkehrsgesetz SVG

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 17 Sentenza del 26 aprile 2019 N. d'incarto SK1 17 19 Istanza Prima Camera penale Composizione Schnyder, presidente Michael Dürst e Pedrotti Rogantini, attuario ad hoc Parti X._____, appellante contro Procura pubblica dei Grigioni Sennhofstrasse 17, 7001 Coira appellata Oggetto guida in stato d'inattitudine Atto impugnato sentenza Tribunale distrettuale Moesa dell'11.12.2012, comunicata il 21.12.2012 (n. d'incarto 515-2012-8) Comunicazione 7 giugno 2019

2 / 17 Ritenuto in fatto: A. La domenica mattina del 12 febbraio 2012, nel periodo di carnevale, X._____ stava circolando sulla strada cantonale a O.1_____ alla guida dell'automobile A._____, targata _____, provenendo da O.1_____, per rientrare al suo domicilio a Comano (distanza circa 40 km). Giunto all'altezza dell'uscita di O.1_____ di allora della semiautostrada A13, alle ore 05.44 fu controllato dalla Polizia cantonale dei Grigioni e sottoposto a una prova indicativa dell'alito con l'apparecchio Lion alcolmeter® SD-400. Fu perciò interrogato dalla Polizia cantonale al posto di polizia di O.1_____, dove dichiarò di aver bevuto circa 7 birre fra le ore 23.30 dell'11 febbraio 2012 e le ore 05.25 del 12 febbraio 2012 (act. PP.3.2 dell'incarto n. VV.2011.557 [n.d.r.: nel seguito i rinvii agli atti della Procura pubblica si riferiscono sempre a quell'incarto]). La Polizia cantonale ordinò subito un prelievo del sangue di X._____ (act. PP.3.4) e gli ritirò provvisoriamente la patente per aver guidato in stato di ebbrezza (act. PP.3.3). Dalle analisi del sangue effettuate in seguito dall'Istituto Alpino di Chimica e Tossicologia (IACT) risultò un tasso medio di etanolo nel sangue al momento del prelievo alle ore 06.15 del 12 febbraio 2012 superiore a 0.8 g/kg [il tasso esatto deve restare ignoto per i motivi che seguono]. B. Con decreto d'accusa del 2 marzo 2012 (act. PP.1.1) la Procura pubblica dei Grigioni dichiarò X._____ colpevole di guida in stato d'inattitudine giusta l'art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr e lo punì con una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di CHF 20.00 cadauna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e con una multa di CHF 500.00, sostituibile in caso di mancato pagamento per colpa con una pena detentiva di 5 giorni. Le spese procedurali di complessivi CHF 1'289.55 furono addebitate all'imputato. La Procura pubblica ritenne quanto sopra quale fattispecie, considerando che al momento critico il tasso alcolico nel sangue dell'imputato sarebbe stato di almeno 1.03 g/kg. Quando l'imputato si sarebbe messo alla guida, avrebbe saputo di aver consumato un notevole quantitativo di alcol, prendendo così perlomeno in considerazione che il tasso alcolico nel sangue poteva superare il limite critico di 0.8 g/kg e che in questo modo avrebbe condotto il suo veicolo in stato d'inattitudine. C. L'imputato sollevò opposizione contro detto decreto in data 16 marzo 2012 (act. PP.1.3). Il 15 aprile 2012 presentò delle osservazioni scritte (act. PP.4.3) nelle quali addusse che la misurazione del tasso alcolico nell'aria espirata sarebbe stata eseguita in violazione di norme che condizionano la validità ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 CPP e che sarebbe pertanto inutilizzabile. Assieme alle osservazioni trasmise in allegato le specifiche tecniche di una distributrice dell'apparecchio Lion alcolmeter® SD-400, la Labtec Service SA, e della produttrice, la Lion Laboratories Ltd., nonché

3 / 17 una perizia di MeteoSvizzera. La Procura pubblica emise un decreto di apertura dell'istruzione (act. PP.1.2) e citò l'imputato all'interrogatorio (act. PP.4.1 e PP.4.2), avvenuto il 23 aprile 2012 (act. PP.4.9). D. Dopo alcuni accertamenti concernenti la modalità d'uso dell'etilometro (vedi act. PP.5.1 segg.), il 16 agosto 2012 la Procura pubblica rilasciò una comunicazione alle parti (act. PP.1.4), prospettando la trasmissione dell'atto d'accusa al tribunale. In data 19 settembre 2012 (act. PP.1.6) trasmise gli atti al Tribunale distrettuale Moesa, considerando il decreto d'accusa come atto d'accusa e rinunciando alla citazione al dibattimento principale. Lo stesso giorno emise il rapporto finale (act. PP.1.5). Le spese d'istruzione ammontarono fino a quel punto a CHF 1'889.55 (act. TDM.1 dell'incarto n. 515-12-8 [n.d.r.: nel seguito i rinvii agli atti del Tribunale distrettuale Moesa si riferiscono sempre a quell'incarto]). E. Il 1° ottobre 2012 (act. TDM.5) il Tribunale distrettuale Moesa concesse alle parti la possibilità di presentare richieste probatorie. L'imputato chiese di assumere quali mezzi di prova un "User Handbook" della produttrice e una "Kurzinstruktion" del modello dell'etilometro Lion alcolmeter® 500. La Procura pubblica non si oppose all'assunzione agli atti dei due documenti (act. TDM.7 e TDM.8). F. L'imputato presentò un'esaustiva istanza in data 19 novembre 2012 con la quale essenzialmente chiese che sia accertata l'inutilizzabilità delle prove raccolte e che queste ultime siano tolte dal fascicolo e conservate in sede separata (act. TDM.10). La Procura pubblica rinunciò a presentare osservazioni e, rinviando alle considerazioni nel rapporto finale, propose di respingere le richieste dell'imputato e decidere come da lei prospettato (act. TDM.11 e TDM.12). G. Il Tribunale distrettuale Moesa emise la sentenza il giorno del dibattimento dell'11 dicembre 2012 (cfr. act. TDM.9, TDM.14 e TDM.15), notificando il dispositivo il 13 dicembre 2012 (act. TDM.16). Poiché l'imputato annunciò appello in data 14 dicembre 2012 (act. TDM.17), il Tribunale distrettuale Moesa comunicò la sentenza con motivazione scritta il 21 dicembre 2012 (act. E.1 dell'incarto n. SK1 12 57) con il dispositivo sostanzialmente invariato: 1. X._____, 1980, Comano, è autore colpevole di guida in stato d'inattitudine (art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr). Di conseguenza è condannato ad una pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di CHF 20.- (venti) cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, e a una multa di CHF 400.- (quattrocento). La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa corrisponde a 4 (quattro) giorni. 2. Le spese e tasse processuali, consistenti in spese e tasse d'istruttoria della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 1'889.55 e nella tassa di giudi-

4 / 17 zio del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 1'600.-, per complessivi CHF 3'489.55, sono poste a carico del condannato e vanno versate, unitamente alla multa di CHF 400.- (in totale CHF 3'889.55) al Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza. 3. (Notificazioni) H. Il 27 dicembre 2012 (act. A.1 dell'incarto n. SK1 12 57) l'imputato inoltrò la dichiarazione d'appello al Tribunale cantonale dei Grigioni, precisando che intende impugnare l'intera sentenza e chiedendo quanto segue: - l'imputato è riconosciuto non colpevole; - spese e tasse processuali sono poste a carico dello Stato; - all'imputato è riconosciuto, a titolo di indennità per le spese sostenute, indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale, riparazione del torto morale, un indennizzo forfettario di CHF 1500.- In tale scritto diede espressamente il suo consenso all'eventuale ordine di una procedura scritta ai sensi dell'art. 406 cpv. 2 CPP. Invitata a presentare osservazioni (act. D.2 dell'incarto n. SK1 12 57), la Procura pubblica rinunciò a esprimersi (act. A.2 dell'incarto n. SK1 12 57). I. In seguito il 1° febbraio 2013 l'allora presidente della Prima Camera penale, il giudice cantonale Pritzi, decretò la disposizione della procedura scritta (act. D.3 dell'incarto n. SK1 12 57). L'appellante presentò la motivazione scritta d'appello il 22 febbraio 2013 (act. A.3 dell'incarto n. SK1 12 57), la Procura pubblica chiese a suo turno la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado (act. A.4 dell'incarto n. SK1 12 57). J. Con sentenza del 3 luglio 2014, comunicata il 6 agosto 2014 (act. F.1 dell'incarto n. SK1 12 57), l'allora presidente della Prima Camera penale respinse l'appello in qualità di giudice unico, poiché lo ritenne manifestamente infondato, nella misura della sua ammissibilità. Le spese della procedura d'appello di CHF 2'000.00 le mise a carico dell'appellante, senza riconoscergli indennità. K. L'imputato insorse al Tribunale federale contro detta sentenza con ricorso in materia penale del 5 settembre 2014 (timbro postale del 7 settembre 2014; act. G.2.1 dell'incarto n. SK1 12 57). Con sentenza 6B_855/2014 del 9 gennaio 2015, comunicata il 15 gennaio 2015, il Tribunale federale accolse parzialmente il ricorso, nella misura in cui era ammissibile, annullò la sentenza impugnata e rinviò la causa al Tribunale cantonale per nuovo giudizio. La massima Corte ritenne che la sentenza impugnata non avrebbe potuto essere emanata dal presidente in qualità di giudice unico, poiché ciò violerebbe la garanzia del giudice naturale dell'insorgente. Nella misu-

5 / 17 ra in cui il ricorrente chiese che il rinvio a nuovo giudizio avvenga ad altra Camera dalla Prima Camera penale e che il presidente di quest'ultima non abbia più a occuparsi del suo appello, il Tribunale federale considerò il ricorso inammissibile, precisando che l'insorgente avrebbe la possibilità di presentare una domanda di ricusazione in sede cantonale. L. L'allora presidente della Prima Camera penale aprì un nuovo incarto (n. SK1 15 2) e concesse alle parti la possibilità di presentare osservazioni in merito alla sentenza del Tribunale federale (ormai act. A.1 dell'incarto n. SK1 15 2) con scritto dell'11 febbraio 2015 (act. D.1 dell'incarto n. SK1 15 2). La Procura pubblica dichiarò di rinunciare a una presa di posizione in data 16 febbraio 2015 (act. A.2 dell'incarto n. SK1 15 2). M. Con istanza del 2 marzo 2015 X._____ chiese al giudice cantonale Pritzi che aveva deciso nel merito di procedere a ricusarsi d'ufficio, presentando in via subordinata una domanda di ricusazione (act. A.3 dell'incarto n. SK1 15 2 = act. A.1 dell'incarto n. SK1 15 7). Per tale istanza fu aperto un nuovo incarto (SK1 15 7). Il giudice cantonale Pritzi si ricusò di propria volontà con scritto del 16 marzo 2015 (act. A.4 dell'incarto n. SK1 15 2 = act. A.2 dell'incarto n. SK1 15 7), cosicché decadde la necessità di trattare la domanda di ricusazione inoltrata in via subordinata. N. Il 27 marzo 2015 il sottoscritto nuovo presidente della Prima Camera penale comunicò la composizione della Camera giudicante e informò che essa farebbe redigere la sentenza dal sottoscritto cancelliere [in Grigioni detto attuario] Rogantini (act. D.2 dell'incarto n. SK1 15 2 = act. D.1 dell'incarto n. SK1 15 7). Segnalò inoltre che non sarebbe previsto un dibattimento, X._____ avendo espressamente dato il consenso alla procedura scritta già con la dichiarazione d'appello del 27 dicembre 2012 (act. A.1 dell'incarto n. SK1 12 57), e che la Procura pubblica avrebbe rinunciato a presentare osservazioni in merito alla sentenza del Tribunale federale. O. Con scritto del 17 giugno 2016 (act. D.3 dell'incarto n. SK1 15 2) il presidente della Prima Camera penale precisò, in complemento a quanto comunicato il 27 marzo 2015, che la procedura scritta sarebbe ordinata su proposta e con l'esplicito consenso dell'appellante esclusivamente in base all'art. 406 cpv. 2 lett. a CPP. Invitato a presentare osservazioni, l'appellante non si espresse in merito. P. In data 8 agosto 2016 la Prima Camera penale decise quanto segue (sentenza motivata comunicata per scritto il 10 agosto 2016, act. F.2 dell'incarto n. SK1 15 2): 1. L'appello è parzialmente accolto.

6 / 17 2. X._____ è colpevole di guida in stato d'inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 seconda frase vLCStr. 3. a) X._____ è condannato a una pena pecuniaria di 6 aliquote giornaliere di CHF 20.00 cadauna. b) La pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 4. a) X._____ è inoltre condannato a una multa di CHF 100.00. b) La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento per colpa della multa corrisponde a 1 giorno. 5. Le spese processuali, consistenti in spese d'istruttoria della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 1'889.55 e in spese processuali del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 1'600.00, per complessivi CHF 3'489.55, sono poste a carico del condannato e vanno versate, unitamente alla multa di CHF 100.00 (in totale CHF 3'589.55) al Tribunale distrettuale Moesa. 6. Le spese della procedura d'appello di CHF 3'000.00 vanno a carico dell- 'appellante in ragione di 4/5, ossia di CHF 2'400.00. L'eccedenza di CHF 600.00 resta a carico del Cantone dei Grigioni. 7. Non sono riconosciute indennità. 8. (Indicazione dei mezzi di impugnazione) 9. (Comunicazioni) Analizzando in dettaglio i presupposti legali di utilizzabilità, questa Corte rispose alle molteplici censure dell'appellante, ritenendo utilizzabili tutte le prove raccolte nell'occorrenza. Precisò fra l'altro che il test dell'alito costituirebbe un'analisi preliminare ai sensi dell'art. 10 OCCS, la quale poggerebbe su una base legale sufficiente. L'imputato sarebbe stato sottoposto correttamente a tale analisi e, contrariamente a quanto da lui sostenuto in appello, detta analisi sarebbe utilizzabile quale mezzo di prova, così come le ulteriori prove raccolte successivamente, compreso l'esame del sangue, considerato la prova regina della concentrazione troppo elevata di alcol nel sangue nel momento incriminato. Q. Pure contro questa sentenza l'imputato insorse al Tribunale federale con esaustivo ricorso in materia penale del 9 settembre 2016 (timbro postale del 12 settembre 2016; act. G.2.1 dell'incarto n. SK1 15 2). Con sentenza 6B_1000/2016 del 4 aprile 2017, comunicata il 10 aprile 2017, il Tribunale federale accolse parzialmente il ricorso, accertò l'inutilizzabilità della prova dell'esame del sangue, annullò la sentenza impugnata e rinviò la causa al Tribunale cantonale per nuovo giudizio al senso dei considerandi. Per il resto respinse il ricorso, senza prelevare spese giudiziarie. La massima Corte ritenne essenzialmente che il prelievo del sangue avrebbe dovuto essere ordinato in ossequio alle disposizioni del CPP e, costituendo un provvedimento coercitivo, giusta l'art. 198 cpv. 1 lett. a CPP sarebbe spettato al pubblico ministero

7 / 17 ordinarlo, a prescindere dalla cooperazione della persona interessata. Un'eccezione di cui all'art. 198 cpv. 1 lett. c CPP non sarebbe data. Non cambierebbe nulla a riguardo nemmeno l'art. 33 LACPP cantonale che, con riferimento agli accertamenti dell'inabilità alla guida, conferirebbe alla polizia la competenza di svolgere le analisi preliminari, quelle dell'alito e di ordinare esami del sangue e delle urine, riservando alla Procura pubblica la decisione in merito alla loro attuazione coatta, in caso di rifiuto del loro svolgimento da parte della persona interessata. La "prova regina" su cui poggerebbe la condanna del ricorrente risulterebbe inutilizzabile giusta l'art. 141 cpv. 2 CPP, atteso che l'infrazione imputatagli non rientrerebbe nella nozione giurisprudenziale di grave reato. Il Tribunale federale lasciò infine irrisolta la questione di sapere se il test dell'alito al quale fu sottoposto il ricorrente sia utilizzabile. Ritenne però che la tesi del ricorrente secondo cui tutte le ulteriori prove raccolte sarebbero inutilizzabili in virtù dell'effetto indiretto del divieto di utilizzare prove illecite sarebbe manifestamente infondata. Dichiarò pienamente utilizzabili gli altri elementi probatori quali i riscontri fatti dalla Polizia cantonale sulla persona dell'imputato, tra cui l'alito alcolico, uno stato di stanchezza e gli occhi arrossati, nonché la dichiarazione dell'imputato stesso di aver bevuto circa 7 birre nella notte di carnevale tra le 23.30 e le 05.25 del 12 febbraio 2012 e di aver dormito l'ultima volta l'11 febbraio 2012 dalle 02.00 alle 10.00. Spetterebbe tuttavia al Tribunale cantonale valutare se tali elementi siano sufficienti per permettere di ritenere che quel mattino l'insorgente abbia condotto un veicolo a motore in stato di ebrietà, rendendosi così colpevole di guida in stato di inattitudine. R. Il sottoscritto presidente della Prima Camera penale ha così aperto ancora un nuovo incarto (n. SK1 17 19) e ha concesso prima alla Procura pubblica la possibilità di presentare osservazioni in merito alla sentenza del Tribunale federale (act. A.1 dell'incarto n. SK1 17 19) con decreto del 19 aprile 2017 (act. D.1 dell'incarto n. SK1 17 19). La Procura pubblica ha inoltrato le sue osservazioni il 17/18 maggio 2017 (act. A.2 dell'incarto n. SK1 17 19), dichiarando di mantenere il proprio decreto d'accusa e sostenendo che l'inattitudine alla guida potrebbe essere stabilita anche sulla base di mezzi ed elementi di prova diversi dalla prova del sangue, fra cui il test dell'alito, i riscontri degli agenti di polizia, le dichiarazioni rese dall'appellante, ma anche i riscontri del medico risultanti dall'esame medico relativo all'assunzione di alcol. A loro dire sussisterebbero comunque i presupposti probatori per rimproverare all'imputato di aver condotto un veicolo a motore con una concentrazione alcolica di almeno 0.8 g/kg, cosicché egli andrebbe comunque condannato. S. Queste osservazioni sono poi state trasmesse all'imputato qui appellante il 23 maggio 2017 (act. D.4 dell'incarto n. SK1 17 19) con la possibilità di esprimersi, di-

8 / 17 chiarando pure se sarebbe tuttora d'accordo con la procedura scritta ai sensi dell'art. 406 cpv. 2 lett. a CPP. L'appellante ha inoltrato la sua presa di posizione il 12 giugno 2017 (act. A.3 dell'incarto n. SK1 17 19), facendo essenzialmente valere che l'inutilizzabilità della prova del sangue colpirebbe anche l'esame medico e tutti i riscontri contenuti nel relativo rapporto, l'ordine del prelievo costituendo la conditio sine qua non all'esecuzione dell'esame medico. La LCStr non prevedrebbe che si possa ordinare un esame medico se non unitamente all'analisi del sangue. L'ispezione corporale sarebbe anch'essa un provvedimento coercitivo e dunque inutilizzabile senza un ordine della Procura pubblica. Per quanto riguarderebbe l'analisi preliminare, il Tribunale federale non si sarebbe pronunciato sull'utilizzabilità. Essa non proverebbe altro se non il fatto che l'imputato ha consumato bevande alcoliche prima di mettersi alla guida, il che sarebbe riconosciuto. Infine non sarebbe ammissibile riferirsi al valore di alcol nel sangue nell'atto d'accusa, poiché l'analisi del sangue sarebbe stata ritenuta inutilizzabile dal Tribunale federale. T. L'appellante avendovi acconsentito espressamente nelle sue osservazioni, trasmesse del resto per conoscenza anche alla Procura pubblica, con decreto del 15 giugno 2017 (act. D.5 dell'incarto n. SK1 17 19) il presidente della Prima Camera penale ha ordinato la procedura scritta, concedendo all'appellante di presentare una nuova motivazione scritta del suo appello. L'appellante ha presentato la motivazione il 5 luglio 2017 (act. A.4 dell'incarto n. SK1 17 19), trasmessa anch'essa per conoscenza alla Procura pubblica (act. D.6 dell'incarto n. SK1 17 19) che non si è più espressa in merito. Nella sua memoria scritta l'appellante fra l'altro rinvia alla sua motivazione d'appello del 22 febbraio 2013 e si dilunga l'ennesima volta sulla qualifica e l'asserita illegalità della prova dell'alito. U. Con decreto del 27 aprile 2018 (act. D.7 dell'incarto n. SK1 17 19) è stato chiesto all'appellante di comprovare la propria pretesa d'indennità e riparazione del torto morale per il caso in cui dovesse essere assolto. L'appellante ha presentato la sua istanza in tal senso il 16 maggio 2018 (act. A.5 dell'incarto n. SK1 17 19), trasmessa per conoscenza alla Procura pubblica il 18 maggio 2018 (act. D.8 dell'incarto n. SK1 17 19). Le osservazioni in merito della Procura pubblica del 1° giugno 2018 (act. A.6 dell'incarto n. SK1 17 19) sono finalmente state notificate all'appellante il 5 giugno 2018 (act. D.9 dell'incarto n. SK1 17 19). V. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto:

9 / 17 1. Dato il rinvio da parte del Tribunale federale, questa Corte deve chinarsi a nuovo sull'appello dell'imputato, tenendo conto delle considerazioni fatte dalla massima Corte elvetica, ossia in particolare scartando imperativamente dall'incarto l'analisi del sangue con il rispettivo risultato (per l'effetto vincolante di sentenze di rinvio a nuovo giudizio vedi in particolare la sentenza del Tribunale federale 6B_408/2013 del 18 dicembre 2013 consid. 3). Va dunque giudicato – esclusivamente in base alle prove rimanenti agli atti – se l'imputato abbia guidato in stato di ebrietà con concentrazione qualificata di alcol nel sangue e si sia perciò reso colpevole di guida in stato d'inattitudine con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue. Si ricorda a mero titolo di completezza che la qualificazione giuridica dell'atto compete al tribunale e che questa Camera può perciò anche giungere a una conclusione diversa e ritenere dati i presupposti soltanto della guida in stato di ebrietà semplice. Si precisa inoltre che – contrariamente a quanto asserito erroneamente dall'imputato – l'atto d'accusa è sufficiente e valido, anche se fa riferimento a una prova che non è più agli atti e non può essere utilizzata. Difatti nel decreto d'accusa la Procura pubblica non ha fatto altro che indicare la fattispecie di cui sopra, reputando l'imputato colpevole di guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di un determinato valore superiore allo 0.8 g/kg o 0.8‰. Ciò è ammissibile. Nel seguito sarà di competenza di questa Camera decidere se tale conclusione merita conferma. 2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 CPP ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato (cosiddetto principio in dubio pro reo, art. 10 cpv. 3 CPP). Incombe alle autorità penali comprovare l'esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi considerevoli e insormontabili che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Il giudice deve piuttosto vagliare, fondandosi su tutti gli indizi, le prove e le circostanze che risultano dagli atti, quale delle due esposizioni sia atta a convincerlo: quella dell'accusa o quella dell'accusato. Unicamente nel caso che una tale convinzione non possa essere acquisita né dall'una né dall'altra esposizione dei fatti, il giudice deve ammettere la fattispecie a favore dell'accusato conformemente al principio in dubio pro reo (vedi ad esempio PTC 1978 n. 31). In tal caso va pronunciato il proscioglimento. 3. Giusta l'art. 91 cpv. 1 secondo periodo vLCStr nella versione in vigore al momento dei fatti la mattina del 12 febbraio 2012 (RU 2002 2767 pag. 2776), corrispondente all'attuale art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr, chiunque conduce un veicolo a motore in

10 / 17 stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Tale disposizione, nella versione in vigore al momento dell'accaduto, rinviava all'art. 55 cpv. 6 LCStr rimasto invariato. Questa norma, a sua volta, rinviava all'art. 1 dell'Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 21 marzo 2003 nella versione di allora (RU 2004 3523). Ai sensi di quest'ultima, un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) – indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol – se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.5‰ o più oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione (cpv. 1). È considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8‰ o più (cpv. 2). Tuttavia, visto il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP), il giudice può concludere a uno stato d'inattitudine anche basandosi su altri elementi che un esame del sangue (cfr. art. 55 cpv. 4 CPP; DTF 129 IV 290 consid. 2.7), ad esempio una confessione riguardo alla quantità di bevande alcoliche consumate prima di mettersi alla guida (per più dettagli vedi innanzitutto SILVAN FAHR- NI/STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Basilea 2014, n. 18 ad art. 91 LCStr con rinvii). 3.1. Come si è detto, agli atti non vi è un valore di concentrazione di alcol nel sangue, poiché – a mente del Tribunale federale – non è stato ordinato validamente un prelievo del sangue. Riprendendo la fattispecie così come descritta sopra, sta di fatto che presso l'imputato gli agenti della Polizia cantonale hanno costatato l'alito alcolico, uno stato di stanchezza e gli occhi arrossati. L'imputato stesso ha poi dichiarato e riconosciuto espressamente di aver bevuto circa 7 birre fra le 23.30 dell'11 febbraio 2012 e le 05.25 del 12 febbraio 2012, precisando inoltre di aver bevuto circa mezza lattina da 0.33 l proprio prima di partire alle 05.25 esatte, e ha indicato di aver dormito l'ultima volta l'11 febbraio 2012 dalle 02.00 alle 10.00. Questi elementi sono stati esplicitamente dichiarati utilizzabili dal Tribunale federale, il quale ha escluso un effetto indiretto ai sensi dell'art. 141 cpv. 4 CPP. Anche il fatto che alle 05.44 è stato usato l'apparecchio Lion alcolmeter® SD-400 e che è stata fatta una sola misurazione senza un risciacquo della bocca è pacifica. 3.2. La massima Corte non si è invece espressa in merito all'asserita inutilizzabilità di tale test dell'alito, benché le fossero note tutte le censure dell'imputato e il ragionamento fatto nella sentenza impugnata. Per la Camera giudicante di per sé non vi sarebbe alcun motivo per scostarsi dal ragionamento fatto in merito nella sentenza dell'8 agosto 2016 (SK1 15 2). Il test va tuttora qualificato come un'analisi preliminare ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 mar-

11 / 17 zo 2007 (OCCS; RS 741.013) con base legale sufficiente e senza violazione del principio nemo tenetur. Come ritenuto testualmente in detta sentenza, però, si conferma pure in questa sede che un'analisi preliminare è – di per sé e senza altri elementi – insufficiente quale prova vera e propria del tasso alcolico esatto della persona controllata, ma serve a determinare se debbano essere fatti altri accertamenti sull- 'eventuale inattitudine alla guida del conducente controllato. Esso non è perciò di particolare utilità nella fattispecie, a prescindere dai lunghi biasimi dell'appellante, poiché il fatto che l'imputato abbia bevuto è più che chiaro; contestata è invece la concentrazione concreta di alcol nel sangue. 3.3. Nell'occorrenza si costata che non vi è una prova di tale concentrazione al momento dell'accaduto. In assenza di una misurazione vincolante del valore di alcol nel sangue, ci si deve rifare alle dichiarazioni dell'imputato, secondo cui nell'arco di tempo qui in domanda, ossia dalle ore 23.30 alle ore 05.25, egli avrebbe bevuto circa 7 unità di birra, precisando più tardi (nella procedura d'appello SK1 17 19) che si sarebbe trattato di unità da 0.3 l e da 4.5% di alcol. Gli altri indizi per un eventuale stato d'ebbrezza, come gli occhi arrossati e l'alito alcolico, non sono quantificabili a sufficienza. Volendo fare un calcolo teorico – almeno per ipotesi, siccome anche quello non è assolutamente preciso – in base a dette dichiarazioni, si giungerebbe qui comunque a un valore inferiore a 0.5 g/kg o 0.5‰. Per effettuare il calcolo ci si può riferire alle "Istruzioni concernenti l'accertamento dell'inabilità alla guida nella circolazione stradale" dell'Ufficio federale delle strade USTRA del 2 agosto 2016, di cui l'allegato 3 alla sezione 4 ("Raccomandazioni per il calcolo teorico dell'alcolemia in base ai dati forniti sulle quantità ingerite e sul momento del consumo"), prendendo qui i riconosciuti 99 kg di peso dell'appellante al momento determinante dei fatti, un quantitativo minimo riconosciuto di 1'965 ml di birra di gradazione media riconosciuta di 0.045 (=4.5%) di alcol in volume con una densità dell'alcol standard di 0.8 g/ml, cioè un totale di 70.74 g di alcol, il fattore di ripartizione standard di 0.7 per gli uomini e un periodo rilevante fra inizio del consumo (23.30) fino al momento giuridicamente rilevante (05.25) di complessive 5 ore 55 minuti. Applicando la cosiddetta formula di Widmark si otterrebbe un valore teorico di circa 1.02‰ che risulterebbe dall'assorbimento immediato e completo dell'alcol ingerito, senza tenere conto dell'eliminazione. Esso si riferisce dunque al momento d'inizio del consumo. L'alcolemia presente al momento rilevante ai fini del presente giudizio sarebbe dunque con alta probabilità sotto la soglia di 0.5‰, anche volendo presumere – a svantaggio dell'imputato – una biodisponibilità del 100% e un'eliminazione minima di 0.1‰ all'ora per le quasi 6 ore in domanda. Lo conferma anche un calcolo di verifica effettuato mediante la tabella sul sito internet <www.kardiolab.ch/Alkohol_Widmark.html>. Non impone soffermarsi in merito alle altre censure dell'imputato, limitandosi a ritenere che non vi sono gli

12 / 17 elementi probatori sufficienti per una condanna, neanche solo di guida in stato di ebbrezza con una concentrazione fra il 0.5 e il 0.8‰. L'imputato appellante va perciò prosciolto. 4. Vanno determinate ora le conseguenze in materia di spese. Le spese procedurali vanno di principio sostenute dal Cantone che ha condotto il procedimento (art. 423 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie non è data nessuna delle costellazioni previste nelle disposizioni derogatorie del CPP ai sensi di detta norma, cosicché la totalità delle spese, sia quelle dell'istruttoria sia quelle di primo e di secondo grado, devono andare a debito del Cantone dei Grigioni. Per quanto concerne il loro ammontare, le spese dell'istruttoria e della procedura di prima istanza possono essere confermate, apparendo misurate. Per la procedura d'appello esse ammontano a CHF 4'000.00. 5. L'appellante chiede infine un'indennità di CHF 8'105.05, ridotta per sua "grande magnanimità", come scrive (act. A.5 dell'incarto n. SK1 17 19, pag. 7), a un importo forfettario di CHF 8'000.00. Tale pretesa sarebbe composta dalla produzione e l'invio di 17 lettere per posta raccomandata per un totale di CHF 340.00 (considerando ragionevole un'indennità di CHF 20.00 per invio), ai quali si aggiungerebbero CHF 95.05 per la perizia meteorologica dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera, CHF 210.00 di tempo lavorativo perso (7 ore da CHF 30.00) e CHF 160.00 di costi per gli spostamenti per la partecipazione necessaria al procedimento (interrogatori e dibattimento di primo grado nonché lo studio degli atti), CHF 3'000.00 di tempo di lavorativo impiegato per lo studio del diritto e redigere le suddette lettere, poi CHF 2'000.00 a titolo di risarcimento del torto morale per lesioni della sua sfera intima per essersi "sentito umiliato già al momento dell'esecuzione del prelievo del sangue e dell'esame medico completivo, ma in maniera molto maggiore quando, approfondendo il diritto penale, ha scoperto che l'ordine dello stesso era in effetti illegale" (act. A.5 dell'incarto n. SK1 17 19, pag. 4), CHF 150.00 per il taxi a casa la mattina dell'accaduto essendogli stata sequestrata la licenza di condurre, 2 x CHF 25.00 a titolo di rimborso spese per due conoscenti che lo avrebbero accompagnato il giorno successivo a recuperare la sua vettura, CHF 100.00 per l'utilizzo dei mezzi pubblici e taxi fino al riottenimento della licenza di condurre, e CHF 2'000.00 per la violazione del principio di celerità. 5.1. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le sue spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione

13 / 17 della libertà (lett. c). L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato e può invitarlo a quantificarle e comprovarle (cpv. 2). La base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale: lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile. Le spese da rimborsare a tenore della lett. a sono essenzialmente le spese per un difensore di fiducia. Giusta la lett. b si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali, nonché delle spese di viaggio. Per quanto attiene alla lett. c si intendono delle lesioni particolarmente gravi degli interessi personali dell'imputato ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 CC o dell'art. 49 CO (Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 pag. 1231). Ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 CPP, poi, l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (lett. a) o se le spese dell'imputato sono di esigua entità (lett. c). 5.2. Sia menzionato innanzitutto che se, come pare sottintendere l'appellante, egli fosse davvero stato sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si fosse imposta per tutelare i suoi interessi, l'imputato avrebbe potuto chiedere a chi dirige il procedimento di disporre una difesa d'ufficio (art. 132 cpv. 1 lett. b CPP). Egli ha però prediletto difendersi da solo, reputando il caso "chiaro e semplice" (act. A.5 dell'incarto n. SK1 17 19, pag. 5). Non gli vanno dunque rimborsate spese per un difensore, né di principio nemmeno le sue spese per lo studio del diritto. Entrano in rassegna unicamente le spese da lui effettivamente sostenute nella misura in cui siano state necessarie e da lui debitamente documentate, cioè quelle che gli hanno causato un danno ai sensi del diritto delle obbligazioni, tenendo presente inoltre che l'onere della prova è a suo carico (art. 8 CC). 5.2.1. Nel caso qui in giudizio l'appellante chiede fra l'altro il rimborso di CHF 95.05 per la perizia meteorologica. Essa è di un certo rilievo nell'ambito del giudizio della rilevanza del test dell'alito, poiché al momento della misurazione vi erano temperature esterne vicine al limite inferiore per l'utilizzabilità della misurazione. Detta domanda di rimborso è documentata dalla fattura in allegato (act. A.5.1 dell'incarto n. SK1 17 19) e può perciò essere accolta in applicazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. 5.2.2. L'appellante fa inoltre valere una somma esorbitante di ben 107 ore lavorative e, considerando un salario orario di CHF 30.00 all'ora, chiede complessivi CHF 3'210.00. Non spiega né da dove trae quel salario orario, rimasto senza prova alcuna, né tantomeno documenta di esser stato assente dal lavoro durante le asserite

14 / 17 107 ore, di cui sostiene aver trascorso 7 ore per la partecipazione a un interrogatorio e al dibattimento di prima istanza nonché per lo studio di atti presso gli uffici della Polizia cantonale ticinese a Lugano. Agli atti non ha versato neanche un singolo documento che comprovasse anche solo vagamente una sua assenza non remunerata al posto di lavoro – i cui orari di lavoro sono rimasti pure quelli ignoti – o di aver sofferto un'effettiva perdita di guadagno. Inoltre è del tutto contraddittorio il ragionamento dell'appellante nella misura in cui afferma prima che il caso sarebbe stato "chiaro e semplice" e i fatti "chiari sin dall'inizio e pressoché incontestati" (act. A.5 dell'incarto n. SK1 17 19, pag. 5), per poi pretendere di aver dovuto investire ciononostante oltre 100 ore lavorative per la sua difesa, senza però fare capo a un difensore. Come sostiene a ragione la Procura pubblica, con rinvio alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. per esempio la sentenza del Tribunale federale 6B_251/2015 del 24 agosto 2015 consid. 2.2.4), si ritiene in questa sede che il danno economico non sia documentato ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, cosicché tale pretesa va senz'altro respinta. 5.2.3. Possono invece essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per la stampa e l'invio postale delle 17 memorie scritte agli atti. Tuttavia pare del tutto sproporzionato riconoscergli CHF 20.00 per lettera come da lui preteso. La spedizione di una busta per posta raccomandata costa notoriamente CHF 6.30 (oppure CHF 5.30 se si usufruisce della possibilità dello WebStamp). Presumendo che egli abbia speso CHF 6.30 per busta, l'appellante ha diritto a CHF 107.10. Per la stampa e l'uso del computer può essere preso come riferimento un prezzo medio di CHF 0.20 per pagina. Nella fattispecie, sapendo che le istanze variano da 2 a 63 pagine, si giustifica aggiudicargli semplicemente un importo forfettario di CHF 100.00 che dovrebbe senz'altro coprire tutte le spese. 5.2.4. Per quanto attiene alle asserite spese di spostamenti di CHF 160.00, ossia due andate e ritorni di 40 km da CHF 1.00 al chilometro per viaggio dal suo domicilio a O.1_____, il numero di chilometri può essergli riconosciuto, tuttavia non l'importo per chilometro. Secondo prassi va aggiudicato un tasso di CHF 0.70 al chilometro – importo così definito quale costo medio al chilometro di un'automobile ad esempio dalle autorità fiscali – dimodoché l'imputato ha diritto a un indennizzo di CHF 112.00. 5.2.5. La pretesa di rimborso non documentata di CHF 150.00 per il taxi a casa il mattino dopo il controllo è invece inammissibile. A prescindere dal risultato di questa procedura giudiziaria, in base ai loro rilevamenti fatti gli agenti della Polizia cantonale avevano difatti il dovere di impedire all'imputato la continuazione del viaggio e sequestrargli la licenza di condurre giusta l'art. 54 cpv. 3 LCStr. Come fa valere giustamente la Procura pubblica, la revoca provvisoria della licenza di condurre non è av-

15 / 17 venuta nell'ambito di un procedimento penale, ma a mano dell'autorità di revoca, considerando che la rispettiva normativa è contemplata nel diritto di polizia. Non si applica perciò il CPP (vedi la sentenza del Tribunale federale 6B_178/2015 del 26 agosto 2015 consid. 2.2). Per gli scopi della presente procedura, nella misura in cui dovessero davvero sussistere, detti costi restano dunque a carico dell'imputato, come anche quelli – del resto per nulla documentati – di asserito rimborso spese a due conoscenti qui nemmeno nominati che avrebbero accompagnato l'imputato a recuperare la sua macchina l'indomani. La stessa cosa vale infine pure per i costi – anch'essi assolutamente non provati – per l'uso dei mezzi pubblici e taxi durante il periodo di due settimane circa in cui gli era ritirata la patente. 5.3. Per quanto attiene infine alla pretesa di risarcimento del torto morale, va dapprima distinto se essa si basi sull'asserita illegalità del prelievo del sangue nel senso dell'art. 431 cpv. 1 CPP oppure sull'asserita violazione del principio della celerità. 5.3.1. Per la prima variante sia rammentato che il Tribunale federale ha costatato a più riprese che un prelievo di sangue costituisce solo un intervento lieve nella libertà personale (DTF 128 II 259 consid. 3.3 e DTF 124 I 80 consid. 2d). Nell'occorrenza poi, a prescindere dal risultato della procedura penale, è stato proprio l'imputato a causare tale analisi del sangue, dichiarando di aver bevuto circa 7 birre e avendo prodotto un risultato del test dell'alito nettamente superiore alla soglia rilevante. Si ricorda anche che l'imputato non si è opposto al prelievo del sangue e ha anzi dichiarato che gli agenti sarebbero stati molto gentili con lui. Ma anche volendo ammettere per mera ipotesi che nel caso dell'analisi del sangue si tratterebbe di un provvedimento coercitivo adottato illegalmente – il che come si è visto non è per nulla il caso (è meramente inutilizzabile il suo risultato quale prova poiché è stata ordinata dalla Polizia cantonale anziché dalla Procura pubblica, ma è assolutamente indubbio che poteva e anzi doveva essere fatta) – la presunzione di una lesione illecita nella personalità di particolare gravità decade nella fattispecie. L'appellante non ha dimostrato sufficientemente di aver sofferto particolarmente. 5.3.2. Per ciò che riguarda invece l'asserita violazione del principio della celerità, è pur vero che il procedimento nel suo insieme è durato più della norma. La violazione però non è per nulla grave. Va difatti tenuto conto del fatto che vi sono state varie impugnazioni, di cui due al Tribunale federale, con diversi scambi di scritti, e ogni singola procedura, presa per sé, non ha oltrepassato una misura talmente sproporzionata dall'aspetto temporale da giustificare un'indennità a titolo di torto morale. Neanche la durata globale non impone l'aggiudicazione di una tale indennità. Del resto l'appellante nemmeno dimostra di essere stato particolarmente toccato dalla durata della procedura. Non vi è stata nessuna pre-condanna da parte dei media e

16 / 17 non sono rilevabili neanche altri effetti negativi o implicazioni per la sua salute, il suo onore o la sua vita professionale. Ricapitolando si costata infine che mentre la Procura pubblica e i primi giudici del Tribunale distrettuale Moesa hanno pienamente ossequiato il principio della celerità, va pur concesso che il Tribunale cantonale avrebbe ragionevolmente potuto evadere il procedimento più rapidamente. L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell'imperativo di celerità, ci si deve perciò orientare alla giurisprudenza (vedi in particolare la sentenza del Tribunale federale 1P.338/2000 del 23 ottobre 2000 consid. 4, confermata fra l'altro con sentenza del Tribunale federale 6B_810/2008 del 12 marzo 2009 nel consid. 3). Considerati tutti questi elementi e tenuto conto della giurisprudenza in merito, a mente di questa Corte nella fattispecie ci si può limitare a costatare una violazione lieve del principio di celerità per il fatto che la durata totale del procedimento è stata superiore a quanto ci si può aspettare in un caso di questo tipo sotto queste condizioni specifiche. La costatazione della violazione lieve del principio di celerità costituisce, a mente di questa Corte, una riparazione sufficiente del torto morale potenzialmente sofferto. 5.4. Ne segue che la richiesta di risarcimento può essere accolta soltanto parzialmente, ovvero per complessivi CHF 414.15.

17 / 17 La Prima Camera penale giudica : 1. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata del Tribunale distrettuale Moesa dell'11 dicembre 2012 è annullata. 2. X._____ è prosciolto dall'accusa di guida in stato d'inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 secondo periodo vLCStr. È inoltre costatata una violazione del principio di celerità ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU. 3. Le spese processuali, consistenti in spese d'istruttoria della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 1'889.55 e in spese processuali del Tribunale distrettuale Moesa di allora di CHF 1'600.00, per complessivi CHF 3'489.55, vanno a carico del Cantone dei Grigioni e sono pagate dalla cassa del Tribunale regionale Moesa. 4. Le spese della procedura d'appello di CHF 4'000.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni e sono pagate dalla cassa del Tribunale cantonale. 5. Il Cantone dei Grigioni è obbligato a versare X._____ un'indennità di CHF 414.15. Altre pretese d'indennità e riparazioni del torto morale sono respinte, nella misura in cui sono ammissibili. 6. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 7. Comunicazione a:

SK1 2017 19 — Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 26.04.2019 SK1 2017 19 — Swissrulings