Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 22 Sentenza del 20 agosto 2018 N. d'incarto SK1 16 18 Istanza Prima Camera penale Composizione Pritzi, presidente Brunner e Schnyder Rogantini, attuario Parti X._____, appellante patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, Piazza della Grida, 6535 Roveredo contro Y.1_____ accusatrice privata e appellata Y.2_____ accusatrice privata e appellata Procura pubblica dei Grigioni Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellata Oggetto danneggiamento e tentata truffa Atto impugnato sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 16.12.2015, comunicata il 13.04.2016 (n. d'incarto 515-2015-34). Comunicazione 30 settembre 2019
2 / 22 Ritenuto in fatto: A. X._____, nato _____ 1970, è agricoltore in proprio e dipendente al 55% presso A._____. È divorziato da B._____ e ha un figlio nato il 2 giugno 2001 in apprendistato, per il quale non paga nessun contributo alimentare. Ha un debito di CHF 24'000.00 per un prestito concessogli da sua madre per l'acquisto di una nuova vettura in seguito ai fatti qui in questione (vedi il contratto agli atti della Procura pubblica dei Grigioni, proc. n. VV.2014.339, act. PP.6.6). Secondo l'attestato fiscale dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni del 15 dicembre 2015 (vedi il documento agli atti del Tribunale distrettuale Moesa, oggi Tribunale regionale Moesa, inc. n. 515-15-34, act. TDM.11.4), ha una sostanza imponibile complessiva di CHF 194'300.00 e un reddito imponibile cantonale di CHF 50'200.00. Secondo l'estratto del casellario giudiziario del 29 gennaio 2014 (act. PP.2.1), con decreto d'accusa del Presidente del Circolo di Roveredo del 9 settembre 2004, comunicato il 19 settembre 2004, X._____ fu ritenuto colpevole per dei delitti di cui all'art. 19 n. 1 vLStup e l'impiego di una persona straniera senza permesso giusta l'art. 23 cpv. 4 vLDDS, entrambi delitti commessi fra il 23 settembre 2003 e il 1° ottobre 2003. Fu condannato a 3 mesi di detenzione, sospesi con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di CHF 2'500.00. Secondo il più recente estratto del casellario giudiziario del 16 dicembre 2015 (act. TDM.11.3), invece, X._____ risulta incensurato. B. Il 5 gennaio 2009 X._____ acquistò in leasing un pick-up Isuzu D-Max 3.0 nuovo. Il finanziamento era garantito dall'allora C._____, oggi Y.1_____. Nel contratto leasing (act. PP.8.3 = act. PP.6.7) fu pattuito che il veicolo rimaneva in proprietà di detta società quale datrice del leasing. La durata convenuta era di 5 anni, scadendo quindi il 5 gennaio 2014, e le rate mensili ammontavano a CHF 520.05 l'una. Era inoltre prevista una percorrenza annua massima di 15'000 km, con una penale di CHF 0.30 per ogni chilometro supplementare. C. In data 24 gennaio 2013 X._____ si recò in O.1_____ sul territorio del Comune di O.2_____ attorno alle ore 17.20. Con un veicolo, tale area è raggiungibile unicamente utilizzando la strada forestale partendo dal paese di O.2_____. Quella sera X._____ posteggiò detto pick-up targato GR _____ su uno spiazzo sterrato a lato della citata strada forestale, dove vi era una leggera coltre di neve di 5-7 cm. Chiuse il pick-up a chiave e raggiunse la stalla n. d'ass. 37C sulla particella n. 478, ormai di proprietà della sua ex moglie, e le proprie pecore a circa 200 m di distanza dalla vettura. Alle ore 17.52 chiamò i pompieri, annunciando un incendio in corso al veicolo a lui in uso. All'arrivo del Corpo Pompieri Bassa Mesolcina, la combustione si
3 / 22 era esaurita da sé. La vettura era ancora chiusa a chiave e il finestrino posteriore sinistro era aperto a ribalta. I pompieri trovarono X._____ a una ventina di metri dall'automobile e gli chiesero la chiave per aprirla. All'interno del veicolo fu rinvenuta, sul sedile del conducente, una bottiglia PET di 1.5 l contenente una sostanza accelerante. La pattuglia della Polizia cantonale dei Grigioni, giunta sul posto dopo i pompieri, non poté rilevare tracce utili di scarpe né di pneumatici di veicoli terzi, anche perché i pompieri erano già transitati intorno al veicolo e nelle immediate vicinanze. X._____ contestò da subito di essere stato lui a incendiare l'automobile. Il danno al veicolo fu in seguito dichiarato riparabile e stimato in CHF 11'302.45 (IVA inclusa) da un perito incaricato dall'assicurazione, senza però che questi specificasse minimamente come sarebbe giunto a tale importo preciso (vedi l'act. PP.7.2). Il saldo leasing in quel momento era di un totale di CHF 10'224.45, mentre il valore di riscatto dell'auto alla scadenza era di CHF 4'646.85 (cfr. l'act. PP.8.2). D. Due giorni dopo, cioè il 26 gennaio 2013, X._____ sporse denuncia penale contro ignoti per l'incendio del suo veicolo, costituendosi nel contempo accusatore privato con azione penale e civile (act. PP.4.3). Il 28 gennaio 2013 informò l'assicurazione del veicolo, la Y.2_____, dell'accaduto. Nell'avviso di sinistro (act. PP.9.3), l'assicurato chiese il risarcimento di danni subiti a suoi effetti personali (un apparecchio fotografico, una pila, una custodia di un fucile e un girofaro arancione) così come a oggetti del suo datore di lavoro (una giacca fluorescente, un faro da lavoro e un triopan). Il valore complessivo annunciato era di CHF 1'300.00, quello dei soli effetti personali ammontando circa a complessivi CHF 800.00. L'assicurazione non pagò nessun risarcimento. Si costituì anch'essa quale accusatrice privata con azione penale e civile del 5 dicembre 2013 (act. PP.4.4), senza quantificare le sue pretese civili. Nel seguito ritirò l'azione civile il 16 dicembre 2015 (act. TDM.10). La Y.1_____, invece, si costituì accusatrice privata con azione penale e civile soltanto molto più tardi, in data 5 giugno 2015 (act. PP.8.9), chiedendo un risarcimento danni pari a CHF 6'653.15. Nel seguito l'imputato sostenne che tale costituzione sia tardiva nella misura in cui dovesse fungere quale querela penale. E. Le indagini portarono a varie considerazioni (vedi il rapporto della Polizia cantonale del 14 dicembre 2013, act. PP.4.1). A livello contrattuale si costatò, grazie all'analisi della scatola nera, che il veicolo danneggiato aveva percorso 92'142.8 km (act. PP.4.6), con un'importante eccedenza rispetto ai 60'000 km che l'auto avrebbe potuto avere al massimo in quel momento secondo il contratto leasing e una conseguente penale di CHF 9'642.60 (=CHF 0.30 / km * 32'142 km di eccedenza). A livello forense, la Polizia cantonale rinvenne, sul sedile del conducente, la presenza
4 / 22 di carta arrotolata e imbevuta della stessa sostanza combustibile contenuta nell'imbottitura del sedile. Nondimeno, la sostanza della bottiglia non era la stessa di cui era imbevuto il sedile. Inoltre la Polizia cantonale escluse difetti tecnici che potessero aver causato un'auto-combustione. Per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti, la Polizia cantonale ritenne che nel presente caso il luogo discosto e poco frequentato nonché il periodo invernale lascerebbero grossi dubbi sulla presenza di terze persone sul luogo dei fatti. Il veiocolo essendo inoltre stato chiuso a chiave, l'accesso all'abitacolo sarebbe stato possibile unicamente attraverso il finestrino posteriore sinistro a ribalta leggermente aperto (circa 1.5 cm). Ciò contrasterebbe però con l'impregnatura di sostanza infiammabile presente sull'imbottitura del sedile del conducente, cioè nella parte anteriore del pick-up. Infine, se il veicolo fosse bruciato completamente, l'eccedenza di chilometri secondo il contratto leasing non sarebbe più stata verificabile. Di conseguenza la penale di CHF 9'642.60 non avrebbe dovuto essere pagata da X._____. F. In base a queste informazioni, la Procura pubblica aprì un procedimento penale nei confronti di X._____ con decreto del 30 gennaio 2014 (act. PP.1.1). G. Nel corso dell'istruzione penale, dal 28 maggio 2014 al 26 giugno 2014 l'imputato impiegò il cittadino tedesco D._____ quale bracciante per la sua azienda agricola a O.3_____, remunerandolo per questo periodo con CHF 500.00 più vitto e alloggio. L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni sporse denuncia penale contro X._____ il 7 agosto 2014 (act. PP.10.1), ritenendo che contrariamente ai suoi doveri, l'imputato avrebbe omesso di annunciare l'impiego di questa persona straniera all'Ufficio e che con la dovuta attenzione avrebbe dovuto sapere che l'impiego per breve durata di cittadini dell'Unione Europea doveva essere annunciato alle competenti autorità. H. L'8 giugno 2015 la Procura pubblica rilasciò la comunicazione alle parti (act. PP.1.2), notificata loro il 9 giugno 2015, prospettando la promozione dell'accusa per i reati di danneggiamento, sviamento della giustizia, tentata truffa e impiego di stranieri sprovvisti di permesso. La difesa inoltrò un'istanza di complementi istruttori in data 10 luglio 2015, chiedendo che vengano uditi quattro testimoni (act. PP.1.3). La Procura pubblica respinse le richieste con decreto del 14 luglio 2015 (act. PP.1.4), notificata lo stesso giorno, e rilasciò una nuova comunicazione alle parti il 29 luglio 2015 (act. PP.1.5), notificata lo stesso giorno, con la quale riprese essenzialmente le conclusioni prese nella prima, dichiarandosi tuttavia pronta ad abbandonare il procedimento per il reato di sviamento della giustizia. Il rispettivo decreto di abbandono parziale fu emanato il 19 agosto 2015 e notificato il 26 agosto 2015 (act.
5 / 22 PP.1.6), senza corrispondere un'indennità, e crebbe in giudicato senza essere impugnato. I. La Procura pubblica trasmise l'atto d'accusa del 19 agosto 2015 al Tribunale distrettuale Moesa in data 26 agosto 2015 (act. PP.1.7 = act. TDM.1), segnalando che le proposte di sanzione per i tre reati di danneggiamento, tentata truffa e contravvenzione all'art. 32a OLCP verrebbero presentate in sede di dibattimento, ma che verrebbe proposta una pena pecuniaria combinata con una multa, senza proporre delle misure. J. Con istanza del 19 ottobre 2015 (act. TDM.4) l'imputato fece chiedere l'udizione quali testi di cinque persone, fra cui i quattro testimoni già proposti dinanzi alla Procura pubblica il 10 luglio 2015. Pure il testo dell'istanza è identico a quello dell'istanza promossa nel corso della procedura preliminare, con la mera aggiunta della motivazione riguardo al quinto teste da udire. L'istanza fu parzialmente accolta e le parti citate al dibattimento con decreto del 16 dicembre 2015 (act. TDM.7 e TDM.8), dal quale si fecero dispensare ambedue le accusatrici private (act. TDM.9 e TDM.10). K. Il Tribunale distrettuale Moesa pronunciò la sua sentenza il 16 dicembre 2015 ed emise la sentenza senza motivazione scritta il 22 dicembre 2015 (act. TDM.12). Poiché l'imputato annunciò appello in data 23 dicembre 2015 (act. TDM.13 = act. A.1 dell'inc. n. SK1 16 18), il Tribunale distrettuale Moesa rilasciò la sentenza con motivazione scritta il 13 aprile 2016 (act. B.1 = act. E.1) con il seguente dispositivo: 1. X._____, 1970, O.2_____, è autore colpevole di danneggiamento (art. 144 cpv. 3 CP), tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in unione all'art. 22 cpv. 1 CP) e contravvenzione all'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (art. 32a OLCP). 2. X._____ è condannato ad una pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote di CHF 90.- cadauna, per complessivi CHF 5'400.- (cinquemilaquattrocento), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, e a una multa di CHF 1'280.- (milleduecentottanta). La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento per colpa della multa corrisponde a 12 (dodici) giorni. 3. L'azione civile della Y.1_____, O.4_____, è rinviata al foro civile. 4. Le spese e tasse processuali, consistenti in spese e tasse d'istruttoria della PROCURA PUBBLICA DEI GRIGIONI di CHF 4'326.- e nella tassa di giudizio del Tribunale distrettuale di CHF 3'000.- per complessivi [CHF] 7'326.-, sono poste a carico del condannato e vanno versate, unitamente alla multa di CHF 1'280.-, al Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni dalla crescita in giudicato dalla presente motivazione. 5. L'imputato, nel caso intendesse mantenere l'appello annunciato, dovrà inoltrare una dichiarazione scritta d'appello al Tribunale cantonale dei
6 / 22 Grigioni, Coira, entro 20 giorni dalla notificazione della presente decisione. 6. (Comunicazioni) Nell'annuncio d'appello l'imputato specificò già allora di non impugnare il verdetto di colpevolezza relativo alla contravvenzione giusta l'art. 32a OLCP. Per quanto attiene alla colpevolezza dell'imputato, i primi giudici reputarono in sintesi che gli indizi del caso sarebbero convergenti e permetterebbero di ritenere che ad aver intenzionalmente appiccato fuoco al pick-up sia stato l'imputato stesso e nel contempo di escludere che l'incendio sia da ascrivere a terzi. Le prove agli atti dimostrerebbero che nel veicolo dell'imputato, chiuso a chiave al momento del rogo, vi sarebbe stata una bottiglia in PET di 1.5 l contenente sostanza accelerante. Il fatto sarebbe ammesso dall'imputato che preciserebbe che la benzina gli sarebbe servita per una falciatrice. La perizia sulle sostanze avrebbe comprovato che il liquido presente nella bottiglia non sarebbe lo stesso di cui era imbevuto il sedile del conducente, sul quale si sarebbe trovata la bottiglia, ma secondo gli esperti si potrebbe comunque parlare di un "cocktail Molotov". Non vi sarebbero stati segni di scasso e la manipolazione proposta dalla difesa, secondo cui una terza persona avrebbe immesso detto liquido e un pezzo di carta nell'abitacolo tramite l'apertura a ribalta del finestrino posteriore sinistro servendosi di un oggetto allungato, sarebbe alquanto complessa e troppo macchinosa per poter essere verosimile; essa avrebbe necessitato di parecchio tempo per la sua attuazione e, soprattutto, sarebbe dovuta essere pianificata, in particolare per quanto concerne gli attrezzi. Del resto, recandosi sul luogo dell'incendio, i due testimoni E._____ e F._____ non avrebbero incrociato né veicoli né persone. Anche l'imputato stesso non avrebbe visto nessuno sul posto, né qualcuno che lo avesse seguito. Secondo le sue proprie dichiarazioni sarebbe inoltre stata la prima volta che X._____ si recava in quel luogo per prendersi cura delle sue pecore, perciò difficilmente qualcuno avrebbe potuto sapere che X._____ si sarebbe recato, proprio quella sera, sul luogo del rogo e che, soprattutto, avrebbe lasciato incustodito il pick-up con il finestrino a ribalta aperto per un certo lasso di tempo. D'altronde, l'imputato avrebbe ammesso di non aver subito alcuna minaccia né di essere stato seguito nei giorni precedenti. Non sarebbero da sottovalutare nemmeno le considerazioni finanziarie. L'imputato avrebbe percorso molti chilometri in più rispetto a quanto concordato nel contratto e avrebbe dovuto pagare una penale di CHF 9'642.60. Per non doverla pagare, avrebbe dovuto riscattare il veicolo alla scadenza per un importo di CHF 10'224.45. Essendo esclusa una disdetta anticipata del leasing da parte del prenditore, fatta eccezione in caso di danno totale al veicolo, X._____ avrebbe avuto due possibilità: continuare a versare le rate mancanti di circa CHF 5'700.00 e, a scadenza del contratto, o versare il valore di riscatto di CHF
7 / 22 4'646.85, o pagare la penale per chilometraggio supplementare ammontante – a un anno di scadenza del contratto – già a CHF 9'642.60. L'imputato avrebbe dunque avuto un movente economico per danneggiare il veicolo in modo tale da arrecargli un danno totale. In merito alla qualifica giuridica dell'agire dell'imputato i primi giudici ritennero che sarebbe dato il danneggiamento ai sensi dell'art. 144 cpv. 3 CP, perseguibile d'ufficio, poiché l'imputato avrebbe cagionato un danno superiore a CHF 10'000.00, e la tentata truffa, poiché l'imputato avrebbe cercato di ottenere, camuffando i fatti, un indebito profitto, perlomeno nella misura di CHF 800.00 riguardo ai suoi effetti personali. Per quanto attiene al danno, considerarono che la somma di CHF 6'653.15 pretesa dall'accusatrice privata riguarderebbe solo le spese di ammortamento. Con dare il fuoco al veicolo, l'imputato avrebbe causato un cambiamento di stato dello stesso, rendendo necessaria la sua riparazione, i cui costi sarebbero stati stimati in CHF 11'302.45 da un perito incaricato dall'assicurazione. Detto importo non sarebbe mai stato contestato dalla difesa ed essa non avrebbe postulato complementi istruttori al riguardo. In merito alla truffa i primi giudici si basarono sulla giurisprudenza, secondo cui il fatto che le assicurazioni liquidino i casi bagatella, come lo potrebbe essere il caso in esame per il valore degli effetti personali bruciati, senza esperire indagini farebbe senso economicamente e non farebbe perdere loro la protezione dell'art. 146 CP. Si potrebbe ritenere che X._____ abbia supposto che l'assicurazione non sarebbe stata in grado di scoprire la sua manovra o di eseguire verifiche, sicché non sarebbe riuscita a determinare la fallacia dell'avviso di sinistro. Il comportamento dell'imputato andrebbe quindi qualificato di astuto, dal momento in cui sarebbe stato suscettibile di indurre l'assicurazione in errore, senza che possa essere imputato a quest'ultima una corresponsabilità. L'inganno sarebbe poi caduto per il fatto che è stata aperta l'inchiesta penale contro l'assicurato e che le indagini avrebbero portato al suo coinvolgimento nel caso. Per finire l'autorità precedente menzionò che l'imputato avrebbe da subito riconosciuto i fatti in merito alla contravvenzione all'art. 32a OLCP e lo avrebbe ribadito anche in aula. Tutto sommato, elencando vari casi di giurisprudenza, i primi giudici ritennero adeguata la sanzione pronunciata, rinviando l'azione civile rimanente al foro civile. L. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta il 18 aprile 2016, l'imputato appellante ha fatto inoltrare la sua dichiarazione d'appello il 4 maggio 2016 (act. A.2), nella quale ha ribadito di non contestare la contravvenzione di cui all'art. 32a OLCP,
8 / 22 ma che occorrerebbe fissare ex novo la pena. Ha inoltre formulato le seguenti richieste: 1. L'appello è accolto e i dispositivi no. 1, 2 e 4 sono annullati. 1.1 Per conseguenza, X._____, O.3_____, è prosciolto dall'accusa di tentata truffa (art. 146 cpv. 1 i.u. art. 22 cpv. 1 CP) e danneggiamento (art. 144 cpv. 3 CP). 1.2 La pena per la violazione dell'art. 32a OLCP andrà fissata secondo prudente criterio di questo Giudice. 2. Con protesta di spese tasse e ripetibili di prima e seconda istanza. M. Invitate a esprimersi con decreto dell'11 maggio 2016, le accusatrici private non hanno risposto, mentre la Procura pubblica ha rinunciato espressamente a presentare osservazioni alla dichiarazione d'appello con scritto del 18 maggio 2016 (act. A.3). N. Con decreto del 26 giugno 2018 (act. D.5) il presidente della Prima Camera penale ha convocato le parti al dibattimento, indetto per il 20 agosto 2018. La presenza delle accusatrici private e della Procura pubblica non è stata ritenuta necessaria. Con scritto del 27 luglio 2018 (act. A.4), la Procura pubblica ha dichiarato di rinunciare a partecipare al dibattimento d'appello. L'istanza precedente avrebbe effettuato una valutazione delle prove dettagliata e differenziata. Per quanto concernerebbe la colpevolezza, essa avrebbe seguito le proposte della Procura pubblica. La Procura pubblica ha perciò rinviato alle considerazioni di cui alla sentenza impugnata, chiedendo di respingere l'appello con addebito delle spese. Detto scritto è stato notificato all'appellante e alle accusatrici private per conoscenza il 6 agosto 2018 (act. D.7). O. Il 20 agosto 2018 si è tenuto il dibattimento d'appello. In sede d'udienza la Corte ha chiesto al difensore di presentare la sua nota d'onorario. Egli ha rinunciato a farlo, rimettendosi al giudizio della Corte in merito. In seguito è stato notificato alle parti il dispositivo anticipato della sentenza senza motivazione scritta il 21 agosto 2018 (act. F.1). P. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine al procedimento può essere proposto appello. Nel Cantone dei Grigioni
9 / 22 i tribunali distrettuali – sostituiti con l'entrata in vigore della Riforma territoriale in data 1° gennaio 2017 dai tribunali regionali – sono i tribunali di primo grado ai sensi dell'art. 19 CPP (art. 19 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]). Il Tribunale distrettuale Moesa è dunque stato sostituito entro tale data dal Tribunale regionale Moesa di oggi. La presente sentenza va perciò notificata al Tribunale regionale Moesa. Il Tribunale cantonale dei Grigioni è il tribunale d'appello ai sensi dell'art. 21 CPP (art. 22 LACPP). All'interno di questa Corte, la competenza per giudicare gli appelli in materia penale è stata assegnata alla la Prima Camera penale (art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). 1.1. L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro 10 giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza (art. 399 cpv. 1 CPP in unione con l'art. 84 cpv. 2 e 3 CPP e l'art. 384 lett. a CPP). Va poi presentata una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP). In seguito, giusta l'art. 403 cpv. 1 CPP il tribunale d'appello decide in una procedura scritta se entra nel merito dell'appello. In tal caso chi dirige il procedimento prende le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'ulteriore procedura d'appello, ordinando la procedura scritta o orale (art. 403 cpv. 4 CPP). Il tribunale d'appello può trattare l'appello in procedura scritta se occorre statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche (art. 406 cpv. 1 lett. a CPP). Di principio però l'appello va trattato in procedura orale e l'imputato appellante ha diritto a un dibattimento. 1.2. Contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 16 dicembre 2015, comunicata in dispositivo il 22 dicembre 2015, l'imputato ha annunciato tempestivamente appello il 23 dicembre 2015, richiedendo la motivazione scritta della sentenza. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta del 13 aprile 2016 in data 18 aprile 2016, l'imputato ha fatto presentare al Tribunale cantonale la sua dichiarazione d'appello il 4 maggio 2016, pure questo entro il termine legale. Con questo l'appellante ha rispettato tutti i termini e le forme prescritte dal CPP. Di conseguenza la Prima Camera penale competente in materia può entrare nel merito dell'appello. Siccome la procedura dibattimentale di primo grado non concerneva esclusivamente contravvenzioni (vedi l'artt. 144 cpv. 3 CP, l'art. 146 cpv. 1 CP e l'art. 32a dell'Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 [Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP; RS
10 / 22 142.203], tutti in unione con l'art. 10 cpv. 2 e 3 CP e con l'art. 103 CP) ed è stata tenuta un'udienza pubblica d'appello (art. 405 CPP; cfr. anche l'art. 406 cpv. 1 lett. a CPP), la cognizione della Prima Camera penale è piena. Questa Corte può perciò esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 398 cpv. 3 CPP l'imputato appellante può censurare: (lett. a) le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, (lett. b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti e (lett. c) l'inadeguatezza. 2. Ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Giusta l'art. 10 cpv. 1 CPP ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato (cosiddetto principio in dubio pro reo, art. 10 cpv. 3 CPP). 2.1. Dalla presunzione d'innocenza menzionata pocanzi risulta la regola di ripartizione dell'onere della prova secondo la quale non è l'accusato a dover provare la sua innocenza, bensì incombe alle autorità penali comprovare l'esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata (WOLFGANG WOHLERS, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 ad art. 10 CPP con diversi rinvii; cfr. PAOLO BERNASCONI, in Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario [in seguito: Commentario CPP], Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 e 14 ad art. 10 CPP). A questa prova vanno poste severe esigenze. Esatta è più di una semplice probabilità, tuttavia non una prova assoluta della reità. Secondo la regola di valutazione delle prove in dubio pro reo derivante dall'art. 6 n. 2 CEDU, dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 10 cpv. 3 CPP però il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi considerevoli e insormontabili che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono determinanti, poiché sono sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa (sentenza del Tribunale federale 6B_277/2010 del 7 giugno 2010 consid. 2.3.3). Deve piuttosto trattarsi di rilevanti e insopprimibili dubbi, vale a dire che si impongono a seconda della situazione giuridica oggettiva (DTF 120 Ia 31 consid. 2.c). Compito del giudice è quello di scartare possibili dubbi senza essere vincolato da delle regole di prova e di decidersi con convinzione per una determinata fattispecie, tenuto conto che l'acquisizione della sua convinzione deve essere oggettivabile e condivisibile (cfr. NIKLAUS SCHMID,
11 / 22 Schweizerische Strafprozessordnung [StPO] – Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 segg. ad art. 10 CPP e il Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 pag. 1038). La colpa dell'accusato deve infine fondarsi su prove e indizi che non lasciano dei ragionevoli dubbi (cfr. PTC 1987 n. 12). Questa regola generale del diritto non si applica già in presenza di esposizioni contrastanti. Il giudice deve piuttosto vagliare, fondandosi su tutti gli indizi, le prove e le circostanze che risultano dagli atti, quale delle due esposizioni sia atta a convincerlo: quella dell'accusa o quella dell'accusato. Unicamente nel caso che una tale convinzione non possa essere acquisita né dall'una né dall'altra esposizione dei fatti, il giudice deve ammettere la fattispecie a favore dell'accusato conformemente al principio in dubio pro reo (vedi ad esempio PTC 1978 n. 31). In tal caso va pronunciato il proscioglimento. 2.2. Dal sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l'assenza di una gerarchia dei mezzi di prova (PAOLO BERNASCONI, in Commentario CPP, n. 21 ad art. 10 CPP; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 10 CPP). Il principio dell'accertamento della verità materiale (art. 6 CPP) esclude difatti di doversi (o potersi) tenere meramente alle richieste e allegazioni delle parti (ZR 90/1991 n. 30). In particolare le deposizioni di testimoni, di persone informate sui fatti e dell'imputato hanno pieno valore e la stessa idoneità di prova. Anche se l'imputato è direttamente partecipe al procedimento, la sua deposizione rappresenta comunque un mezzo di prova e il giudice dovrà valutare le sue dichiarazioni in merito alla loro veridicità materiale. Va notato però pure che secondo la giurisprudenza meritano più particolare attenzione le prime dichiarazioni dinanzi alla Polizia, poiché tipicamente esse sono rilasciate subito dopo l'accaduto e sono meno affette da lacune di memoria o da possibile collusione di deposizioni fatte settimane o mesi dopo (cfr. anche la PTC 1991 n. 39 e la DTF 121 V 45 consid. 2.a nel campo del diritto delle assicurazioni sociali). Nell'ambito della valutazione delle prove non è determinante la forma, bensì l'impressione globale, ossia l'esposizione e la forza di persuasione del mezzo di prova nel caso concreto (ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI/KARL HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 54 n. 5). In altri termini non è decisiva in prima linea la credibilità della persona deponente come tale, bensì la forza probante e l'attendibilità della concreta deposizione. Diversi indizi che, se esaminati singolarmente, indicano in genere solo con una certa probabilità la reità o i fatti, assieme possono invece apportare la piena prova e così la piena convinzione ed escludere ogni ragionevole dubbio. In tal caso non vanno valutati singolarmente, ma nel loro insieme (sentenza del Tribunale federale 1P.87/2002 del 17 giugno 2002 consid. 3.4 con rinvii).
12 / 22 2.3. Nel caso dell'apprezzamento di deposizioni, la giurisprudenza del Tribunale federale segue essenzialmente la metodologia d'apprezzamento sviluppata da UDO UNDEUTSCH. Secondo il suo approccio, dal punto di partenza empirico dell'analisi di deposizioni si considera che le prestazioni intellettuali richieste per testimonianze basate su eventi fattuali realmente vissuti sono diverse da quelle per dichiarazioni non fondate sull'esperienza vissuta. Si verifica in primo luogo l'ipotesi a sapere se la persona deponente, tenuto conto delle circostanze, delle sue capacità di prestazione intellettuale e delle sue motivazioni, avrebbe potuto fare una simile deposizione anche senza un reale contesto esperienziale. Dal punto di vista metodologico, l'esame complesso è effettuato in modo tale che il risultato – ottenuto d'un canto nell'ambito di un modo di procedere diretto da ipotesi, mediante un'analisi del contenuto (caratteristiche qualitative intrinseche alla deposizione, cosiddetti 'Realkennzeichen') e una valutazione della genesi delle dichiarazioni, e d'altro canto dal comportamento di asserzione complessivo – viene esaminato su eventuali fonti di errori. Oltre a questo si analizza la competenza personale della persona chiamata a deporre, vale a dire il suo vissuto, la sua storia personale, la costellazione sistemica e i diversi elementi esterni. Per il giudizio sull'attendibilità di una deposizione, poi, si deve considerare in ogni caso che la dichiarazione può non essere fondata sulla realtà. Qualora si giunga alla conclusione che l'ipotesi secondo la quale le affermazioni sono false (cosiddetta 'Nullhypothese', cioè 'ipotesi nulla') non corrisponde più ai fatti costatati, la si rigetta. Si accetta in tal caso l'ipotesi alternativa, cioè che la dichiarazione è veritiera. È necessaria innanzitutto anche un'analisi dell'origine e dello sviluppo della deposizione (cosiddetta 'genesi della deposizione'). Va infine distinto rigorosamente fra la credibilità in generale, che concerne la persona come tale, e l'attendibilità, riferita invece specificamente a una dichiarazione concreta e che è l'oggetto dell'analisi e della valutazione psicologica della deposizione. L'esame di detta attendibilità è in primo luogo compito dei tribunali (sentenza del Tribunale federale 6B_375/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 2.2.2 e soprattutto DTF 128 I 81 consid. 2 e DTF 129 I 49 consid. 5 seg.). 3. Nel caso in giudizio, con la Polizia cantonale, la Procura pubblica e il Tribunale distrettuale Moesa come pure le due accusatrici private, a mente di questa Corte va ribadito che è poco plausibile che uno o più terzi siano giunti in O.1_____ quella sera senza lasciare tracce, seguendo l'imputato senza che questi se ne sia accorto, per poi immettere dall'esterno un liquido infiammabile sul sedile anteriore del veicolo chiuso a chiave, con l'aiuto di un attrezzo che non lasci neanch'esso tracce, tramite l'apertura del finestrino posteriore aperto a ribalta per soli 1.5 cm, nel breve lasso di tempo fra il momento in cui X._____ si è allontanato in direzione della stalla e del suo gregge di pecore alle ore 17.20 circa e il suo ritorno verso le ore 17.52, per poi
13 / 22 sparire nel nulla, senza che né la Polizia cantonale, né il Corpo Pompieri Bassa Mesolcina che sono giunti sul luogo dell'incendio tramite l'unica strada d'accesso lo notassero. La questione del vero autore del rogo può però rimanere irrisolta, poiché la Prima Camera penale qui giudicante giunge comunque a un proscioglimento. 4. Per i fatti incriminati entrano in rassegna quali fattispecie penali il danneggiamento giusta l'art. 144 CP e la tentata truffa giusta l'art. 146 CP in unione con l'art. 22 cpv. 1 CP, oppure poi eventualmente, al posto del tentativo di truffa, il tentato danno patrimoniale procurato con astuzia giusta l'art. 151 CP in unione con l'art. 22 cpv. 1 CP, qualora dovesse mancare l'elemento del fine di lucro. Va innanzitutto fatta una distinzione qui di particolare importanza: la fattispecie base del danneggiamento di cui all'art. 144 cpv. 1 CP presuppone che vi sia una querela di parte lesa, mentre invece la fattispecie aggravata del danneggiamento con cagiono di un danno considerevole di cui all'art. 144 cpv. 3 CP è perseguibile d'ufficio. Parimenti, il danno patrimoniale procurato con astuzia senza fine di lucro ai sensi dell'art. 151 CP presuppone che vi sia una querela di parte, mentre invece la fattispecie identica ma commessa con l'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto che costituisce la truffa ai sensi dell'art. 146 CP è perseguibile d'ufficio. 4.1. Ora, secondo l'art. 30 cpv. 1 CP, se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito. Ai sensi del CPP, a suo turno, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP) ed è considerato danneggiato in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela (art. 115 cpv. 2 CPP). Inoltre, secondo la concezione del CPP, è accusatrice privata la danneggiata che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La querela è equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Tuttavia i due concetti non sono identici e seguono regole diverse. 4.2. Per quanto attiene alla tempistica, ai sensi del CPP la dichiarazione di cui all'art. 118 cpv. 1 CPP – cioè la costituzione quale accusatrice privata con azione penale e/o civile – va fatta a un'autorità di perseguimento penale (che secondo l'art. 12 CPP sono la polizia, il pubblico ministero e le autorità penali delle contravvenzioni) al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (vedi gli artt. 299 segg. CPP, in particolare l'art. 318 CPP). Giusta l'art. 31 CP, invece, il diritto di querela di cui all'art. 30 CP si estingue – o meglio si perime – in tre mesi. Detto termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato, il che presuppone per logica anche la conoscenza dell'atto delittuoso (DTF 101 IV 113 consid. 1.b con rinvii, confermata ad esempio nella DTF 126 IV 131 consid. 2.a e di
14 / 22 più recente anche nella sentenza del Tribunale federale 6B_1148/2013 del 5 dicembre 2014 consid. 2.2 con diversi rinvii; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar zum Strafrecht I, 4a ed., Basilea 2018, n. 6 ad art. 31 CP). Ne segue che fintanto che non è chiaro se è stato commesso un reato, il termine non comincia a decorrere. Inizia a decorrere soltanto quando l'avente diritto ha conoscenza sia degli elementi oggettivi sia di quelli soggettivi del reato (vedi le sentenze appena citate; CHRISTOF RIEDO, op. cit., n. 17 ad art. 31 CP). Nel caso di una persona giuridica quale una società anonima, vi è conoscenza del reato e dell'autore del reato quando gli organi legittimati a decidere e ad agire per la società tralasciano di procurarsi internamente le informazioni necessarie; in altre parole la società è tenuta a garantire il debito flusso interno d'informazioni (CHRISTOF RIEDO, op. cit., n. 11 ad art. 31 CP). Tornando ai principi generali, la conoscenza dell'autore ai sensi dell'art. 31 CP non è data già quando il danneggiato ha un sospetto nei confronti di una certa persona. Occorre piuttosto una conoscenza sicura e affidabile che faccia apparire promettente l'azione contro l'autore del reato e al contempo protegga l'avente diritto dall'essere perseguito per denuncia mendace o diffamazione (così espressamente la DTF 101 IV 113 consid. 1.b). L'avente diritto non è tenuto a cercare l'attore del reato. Del resto, quello che l'avente diritto avrebbe dovuto sapere in merito al reo non basta a far decorrere il termine per presentare querela (vedi fra tante la sentenza del Tribunale federale 6P.177/2006 e 6S.405/2006 del 1° febbraio 2007 consid. 3.3.3). La stessa cosa vale in merito alla conoscenza dei fatti. Secondo la prassi del Tribunale federale, in caso di dubbio il termine si considera osservato se non vi sono seri indizi che l'avente diritto sia stato informato del reato e dell'autore del reato in precedenza. In motivazione di tale giurisprudenza il Tribunale federale ha ritenuto che la parte lesa è generalmente in grado di dichiarare e fornire prove riguardo al momento in cui è venuta a conoscenza dell'atto delittuoso e dell'autore del reato (DTF 97 I 769 consid. 3; vedi per il tutto anche il decreto della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale SK2 14 67 del 22 giugno 2015 consid. 4.b.bb). Tenor dottrina e giurisprudenza è inoltre ammissibile sporgere querela contro ignoti già prima del decorrere del termine. Va esaminato se nel caso qui in giudizio le due querele sono ammissibili e tempestive. 4.3. Sia la Y.2_____ sia la C._____, ora Y.1_____, erano senz'altro legittimate a sporgere querela quali danneggiate. Non lo contesta nemmeno l'imputato. Controversa è invece l'osservanza del termine. Delle due società, la prima ha presentato la sua querela costituendosi quale accusatrice privata in data 5 dicembre 2013 (act. PP.4.4), con azione penale e civile, indicando espressamente X._____ quale persona imputata e ritirando in seguito l'azione civile il 16 dicembre 2015 (act. TDM.10). La seconda invece si è costituita solo verso la fine della procedura
15 / 22 preliminare in data 5 giugno 2015 (act. PP.8.9), su invito della Procura pubblica del 27 maggio 2015 (cfr. l'act. PP.8.6). 4.3.1. A mente della difesa, le querele sarebbe largamente tardive, poiché i fatti risalirebbero al 24 gennaio 2013. La difesa misconosce tuttavia che non è determinante il momento in cui si sono verificati gli eventi in questione, bensì, come si è spiegato in dettaglio sopra, la conoscenza da parte dei danneggiati del reato e dell'autore del reato. In merito va costatato nella fattispecie innanzitutto che non è del tutto chiaro quando le due società abbiano preso tale conoscenza. Non lo hanno dichiarato espressamente. Perlomeno però si sa per certo che l'assicurazione aveva fatto fare una perizia poco dopo l'accaduto. Agli atti figurano difatti due documenti così intitolati e un rapporto complementare al primo (ultima pagina dell'act. PP.7.1), sul quale è stata apposta la data 7 febbraio 2013. In quest'ultimo complemento, il perito costata innanzitutto che non vi sarebbe stato nessun difetto elettrico e tutto avrebbe funzionato regolarmente. Riassume poi i fatti a sua conoscenza e menziona espressamente che un agente di polizia lo avrebbe chiamato, informandolo che il veicolo sarebbe ancora sotto sequestro e raccontandogli che sul sedile guida vi sarebbe stata una bottiglietta in PET piena di benzina e bucata e della carta da cucina arrotolata a mo' di miccia. Sembrerebbe che il veicolo fosse stato posteggiato chiuso. Sarebbero stati i pompieri ad aprirlo all'arrivo sul luogo del rogo. L'agente avrebbe quindi incaricato un esperto di incendi, al quale avrebbe inviato campioni del sedile per verificare delle tracce. 4.3.2. A mente dei giudici della Prima Camera penale, da quanto precede risulta che l'assicurazione aveva tutti gli elementi necessari per inoltrare la sua querela contro il qui appellante per aver appiccato il fuoco nella vettura, senza un minimo rischio di un perseguimento per denuncia mendace. Le era dunque sufficientemente chiaro il reato e anche l'autore dello stesso. Ne segue in altre parole che se l'assicurazione ha sporto querela soltanto il 5 dicembre dello stesso anno, sempre secondo i giudici qui chiamati a decidere, la querela è manifestamente tardiva. La stessa cosa deve valere, secondo il corpo giudicante, a maggior ragione anche per la datrice del leasing, poiché è altamente inverosimile che abbia atteso fino al 5 giugno 2015 senza mai scambiarsi con l'assicurazione o informarsi direttamente presso le autorità inquirenti riguardo allo stato della procedura e se vi sarebbero dei sospetti concreti. Se ha sporto la sua querela soltanto a quasi due anni e mezzo dall'accaduto, anche quella querela va ritenuta manifestamente tardiva. 5. Riguardo al danneggiamento ex art. 144 CP, i primi giudici hanno condannato l'imputato per danneggiamento aggravato, cioè per aver cagionato un danno considerevole ai sensi dell'art. 144 cpv. 3 CP. Lo hanno fatto considerando quale
16 / 22 danno l'importo di riparazione non forfettario di cui al preventivo del perito dell'assicurazione, stimato esattamente in CHF 11'302.45 (act. PP.7.2). Dalla perizia non risulta minimamente come il perito sia giunto a tale somma. Non è perciò possibile verificare da cosa sia composta, cioè quali oggetti o riparazioni comprenda e quali invece no. A mente dei giudici qui giudicanti il danno non è sufficientemente documentato. Poco importa che la difesa non abbia protestato espressamente contro l'importo in questione. Non doveva contestarlo perché ha seguito un'argomentazione diversa. Secondo l'imputato, infatti, non si potrebbe poggiare sui costi (preventivati) di riparazione, poiché la datrice del leasing – sola autorizzata a decidere se far effettuare le riparazioni – avrebbe rinunciato a dare un tale incarico. Bisognerebbe, anzi, prendere piuttosto i CHF 6'653.15 fatti valere nell'azione civile della Y.1_____ quale danno della datrice del leasing, anche se quella somma comprenderebbe esclusivamente le spese di ammortamento. Va detto che la difesa misconosce che un preventivo può senz'altro essere preso quale base per il calcolo del danno, siccome in procedure penali il danno è regolarmente difficile da costatare con precisione (DTF 136 IV 117 consid. 4.3.2). Tuttavia nel caso che qui ci occupa la perizia non è ritenuta sufficiente perché – nonostante contenga un importo ben preciso e non forfettario – si limita a indicare un importo del tutto arbitrario, senza menzionare nemmeno nelle grandi linee di cosa sia composto o come sia stato calcolato. Sia come sia, dunque, non è debitamente documentato un danno che raggiunga la soglia di CHF 10'000.00, fissata dalla giurisprudenza per il danno considerevole (vedi innanzitutto la DTF 136 IV 117 consid. 4.3.1). Non essendovi un danno considerevole, non vi è danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 144 cpv. 3 CP e entra in questione soltanto la fattispecie base. Quella però presuppone una querela che, come si è detto, è tardiva. Ne segue che l'imputato va prosciolto dal capo d'accusa di danneggiamento. 6. Per quanto attiene alla tentata truffa ex art. 146 CP in unione con l'art. 22 cpv. 1 CP nella forma speciale della truffa assicurativa (per la qualifica giuridica cfr. la sentenza del Tribunale federale 6B_705/2008 del 13 dicembre 2008 consid. 2.4.2), per la commissione della quale è stato condannato l'appellante in primo grado, i giudici della Camera giudicante ritengono che sia difficile capire quale abbia potuto essere il movente dell'imputato. Dal profilo giuridico, è di centrale importanza l'elemento soggettivo del procacciare a sé (o ad altri, ma qui quest'ultima variante può praticamente essere esclusa) un indebito profitto. Se manca tale elemento, come spiegato sopra, entrerebbe in domanda soltanto la fattispecie di cui all'art. 151 CP in unione con l'art. 22 cpv. 1 CP che però è perseguibile unicamente su querela di parte lesa, la quale nell'occorrenza è appunto tardiva. Ci si può perciò limitare qui a esaminare quell'elemento.
17 / 22 6.1. È intanto chiaro che l'appellante non poteva far valere nessuna pretesa in merito al veicolo stesso nei confronti dell'assicurazione, poiché giusta le condizioni generali di contratto, facenti parte integrante del contratto leasing da lui firmato (act. PP.6.7), capitolo M ('incidenti, furto e altri casi di danno'), n. 3, l'utilizzatore del leasing cede alla datrice di leasing le sue pretese nei confronti dell'assicurazione responsabilità civile dell'altro detentore di veicolo coinvolto nell'incidente o nei confronti di terzi fino a concorrenza dell'importo del danno subito dal veicolo in leasing. In poche parole, X._____ ha ceduto tutti i diritti alla datrice del leasing, in particolare anche eventuali pretese da contratto assicurativo nei confronti della Y.2_____. Si ricorda poi che ai sensi della n. 2 delle stesse condizioni generali di contratto, la datrice di leasing ha in qualsiasi momento il diritto di decidere se e dove far eseguire riparazioni. Inoltre ai sensi della n. 4, il contratto di leasing viene sciolto soltanto in caso di danno totale al veicolo in leasing, non già in presenza di un danno minore. Ne segue che se X._____ avesse voluto liberarsi dal contratto incendiando il veicolo, quel suo piano avrebbe fatto naufragio e lui avrebbe rischiato di doversi tenere un veicolo danneggiato e in più di dover continuare ciononostante a pagare le rate mensili di cui al contratto leasing. Tutto ciò pare poco ragionevole. 6.2. Vi si aggiunge, a mero titolo di esaustività, che il reato di truffa presuppone un agire con l'intenzione di arricchirsi. Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale e della dottrina dominante deve esservi identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale (cosiddetta 'Stoffgleichheit'). Ciò significa che il danno costituito dal pregiudizio patrimoniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimoniale, o, detto diversamente, ci deve essere un nesso interno tra danno e arricchimento e l'arricchimento deve per così dire rappresentare la 'controparte' del danno. Se l'intenzione di arricchimento è negata per mancanza dell'identità materiale, al posto della truffa di cui all'art. 146 CP può subentrare la fattispecie del danno patrimoniale procurato con astuzia di cui all'art. 151 CP. Ai sensi di quella disposizione chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito – a querela di parte – con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nella sentenza DTF 134 IV 210 (vedi in dettaglio i consid. 5.3 e 5.4), il Tribunale federale ritenne che il prenditore del leasing che, contrariamente al vero, annuncia alla società assicurativa, con cui ha stipulato un'assicurazione casco totale, il furto (o appunto un danno totale) del veicolo al fine di sottrarsi al pagamento delle rate del leasing dovute alla datrice del leasing non si rende colpevole di truffa, bensì – eventualmente – di danno patrimoniale procurato con astuzia. Nel caso alla base della DTF 134 IV 210, le condizioni generali del
18 / 22 contratto erano analoghe al caso qui in giudizio. Perciò, se l'assicurazione avesse versato la prestazione assicurativa alla datrice del leasing sulla base dell'annuncio di furto del prenditore del leasing, il contratto di leasing sarebbe quindi stato sciolto, con la conseguenza che il prenditore del leasing si sarebbe potuto liberare dal pagamento dei canoni di leasing dovuti (futuri). Il danno subito dall'assicurazione sarebbe quindi consistito nella somma assicurata versata alla datrice del leasing, mentre invece l'arricchimento del prenditore del leasing si sarebbe verificato solo di riflesso sotto forma dell'estinzione del suo obbligo di pagare i canoni. Avrebbe quindi ottenuto solo un vantaggio indiretto, derivato dagli attivi della datrice del leasing. Con questo mancava però l'identità materiale, elemento necessario della fattispecie soggettiva della truffa. I fatti non potevano perciò costituire il reato di truffa, bensì semmai quello del danno patrimoniale procurato con astuzia. Tuttavia una condanna per quest'ultimo reato presuppone una valida querela. Per il caso qui in giudizio ne segue che una condanna è esclusa sia per l'una sia per l'altra fattispecie di reato, la querela essendo tardiva. 6.3. Per quanto attiene agli effetti personali, si ripete che è difficilmente concepibile che l'imputato – che ha bisogno di una macchina, per l'attività che esercita e per spostamenti privati – abbia incendiato la vettura in suo uso, speculando di trarne quale unico – e meramente possibile – vantaggio la sostituzione di effetti personali di relativamente poco valore (in totale circa CHF 800.00). L'accusa non si esprime in merito. Anche in merito a questo asserito tentativo di truffa nei confronti dell'assicurazione i tre giudici della Prima Camera penale qui chiamati a statuire ritengono di conseguenza che non sia sufficientemente provato l'aspetto soggettivo, ossia l'intenzione di procacciarsi un indebito profitto. Al contrario dei primi giudici, basatisi sulla giurisprudenza, o meglio la dottrina, i tre giudici di questa Corte non considerano provato nemmeno che l'imputato abbia saputo che l'assicurazione avrebbe liquidato il presente caso da ritenersi bagatellare senza fare grandi verifiche (vedi in particolare GUNTHER ARZT, in Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch II, 1a ed., Basilea 2003, n. 66 ad art. 146 CP che in quell'edizione e nelle due seguenti confermava quanto qui statuito in primo grado, mentre invece nella quarta e più recente edizione STEFAN MAEDER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler Kommentar zum Strafrecht II, 4a ed., Basilea 2018, n. 80 ad art. 146 CP, hanno fortemente attenuato tale posizione, sostenendo che il Tribunale federale sarebbe divenuto più esigente in merito alla qualità dell'inganno di persone d'affari, cioè esso esigerebbe più autotutela dai danneggiati quale ostacolo per un truffatore; se quindi l'inganno può avere successo soltanto perché le ragionevoli misure di controllo sono state eliminate per motivi di costo, l'inganno non può essere astuto; vedi DTF 143 IV 302 consid. 1.3), trattandosi di una mera ipotesi senza fondamento probatorio. Non è
19 / 22 stato chiarito, nel presente caso, nemmeno quali misure di controllo sarebbero state ragionevolmente esigibili dall'assicurazione. Di conseguenza è perlomeno dubbio pure l'elemento dell'inganno astuto. Essi reputano perciò, in conclusione, di dovere prosciogliere l'appellante pure per questo capo d'accusa, in applicazione del principio in dubio pro reo. 7. Visti i proscioglimenti dai due altri capi d'accusa, per i quali l'appellante era stato condannato in primo grado, in questa sede va decisa ex novo la commisurazione della pena per la contravvenzione di cui all'art. 32a OLCP, ammessa dall'imputato in prima istanza. La rispettiva condanna da parte dei primi giudici non e stata impugnata in via d'appello, perciò è ormai cresciuta in giudicato. L'art. 32a OLCP commina una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque, intenzionalmente o per negligenza, violi gli obblighi di notificazione previsti all'art. 9 cpv. 1bis OLCP. La condanna per fatti analoghi nel 2003 è troppo vecchia per tenerne ancora conto nella commisurazione della nuova pena. In sede d'udienza d'appello, invitata a esprimersi in merito, la difesa ha accennato un caso simile, nel quale sarebbe stata pronunciata una multa di CHF 300.00. Consultando a titolo esemplativo la giurisprudenza pubblicata del Cantone Ticino (vedi in particolare le sentenze del Presidente della Pretura penale 91.2013.224 e 91.2013.225 del 22 gennaio 2014 nonché 91.2014.36 del 5 giugno 2014, nelle quali gli imputati sono stati condannati rispettivamente a una multa di CHF 200.00 e CHF 300.00 per avere svolto un'attività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero rispettivamente per avere iniziato un'attività lavorativa senza rispettare il termine di 8 giorni previsto dall'art. 9 cpv. 1bis OLCP in unione con l'art. 6 cpv. 3 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 [Legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20]), si costata che gli importi si aggirano effettivamente a quell'importo. Tenendo debitamente conto delle circostanze nel loro insieme e del decorrere del tempo dai fatti e la durata relativamente lunga della procedura nel suo insieme, si giustifica fissare la multa a CHF 200.00. 8. Nonostante la conferma della condanna, che però è avvenuta in un punto da considerare del tutto subordinato rispetto agli altri capi d'accusa, si giustifica accollare tutte le spese allo Stato (art. 423 cpv. 1 CPP). Sarà dunque il Cantone dei Grigioni a dover pagare le spese d'istruzione della Procura Pubblica dei Griioni di CHF 4'326.00 e le spese procedurali di prima istanza del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 3'000.00 – entrambi importi qui confermati – nonché le spese della procedura d'appello fissate qui prudentemente a CHF 4'000.00 in vista fra l'altro del fatto che si è tenuta un'udienza.
20 / 22 9. Resta ancora da decidere l'indennizzo ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP per entrambe le sedi. 9.1. In prima istanza l'avv. Roberto A. Keller ha consegnato la sua nota d'onorario, chiedendo un risarcimento di CHF 7'692.85 (IVA e spese incluse). Tenuto conto dei vari interrogatori e delle udizioni di testimoni o altre persone informate sui fatti, dinanzi alla Polizia cantonale e alla Procura pubblica, delle istanze probatorie, dell'udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa a Roveredo e del volume dell'incarto e delle memorie scritte, pare adeguato assegnare l'importo preteso per l'intera procedura preliminare e di primo grado. 9.2. L'avv. Roberto A. Keller ha rinunciato a presentare una nota d'onorario per la procedura d'appello, anche dopo invito espresso a farlo da parte del presidente della Camera in sede d'udienza (vedi l'art. 429 cpv. 2 CPP e la rispettiva giurisprudenza in merito), lasciando quindi al giudizio della Corte fissare la somma da versare a titolo di indennità. Considerato che vi è stato un dibattimento d'appello di circa un'ora a Coira, con tanto di spostamenti da Roveredo, e che non è stato fatto uno scambio di scritti degno di nota, ritenuto poi che in primo grado è stata chiesta e qui aggiudicata un'indennità di CHF 7'692.85 (IVA e spese incluse), la Prima Camera penale ritiene adeguato assegnarli un importo forfettario di CHF 2'000.00 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili.
21 / 22 La Prima Camera penale giudica: 1. L'appello di X._____ è accolto. 2. È costatata la crescita in giudicato dei seguenti punti della sentenza impugnata del Tribunale distrettuale Moesa del 16 dicembre 2015, comunicata con motivazione scritta il 13 aprile 2016: ‒ La condanna di X._____ per contravvenzione ai sensi dell'art. 32a dell'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) di cui al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, e ‒ Il rinvio al foro civile dell'azione civile della Y.1_____ di cui al dispositivo n. 3 della sentenza impugnata. 3. Per il resto la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa è annullata e sostituita dalla presente sentenza del Tribunale cantonale. 4. X._____ è prosciolto dall'accusa di danneggiamento ai sensi dell'art. 144 cpv. 3 CP e di tentata truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP in unione all'art. 22 cpv. 1 CP. 5. Per la contravvenzione all'art. 32a OLCP X._____ è punito con una multa di CHF 200.00, sostituita in caso di mancato pagamento per colpa con una pena detentiva di 2 giorni. 6. Le spese d'istruzione della Procura Pubblica dei Grigioni di CHF 4'326.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni. Le spese procedurali del Tribunale distrettuale Moesa [oggi: Tribunale regionale Moesa] di CHF 3'000.00 vanno anch'esse a carico del Cantone dei Grigioni, ma vanno versate dalla cassa del Tribunale regionale Moesa. 7. Per l'istruzione dinanzi alla Procura pubblica e la procedura di primo grado dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa X._____ ha diritto a un'indennità di CHF 7'692.85 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili. Essa va a carico del Cantone dei Grigioni e va versata dalla cassa del Tribunale regionale Moesa. 8. Le spese della procedura d'appello di CHF 4'000.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni e vanno versate dalla cassa del Tribunale cantonale.
22 / 22 9. Per la procedura d'appello X._____ ha diritto a un'indennità di CHF 2'000.00 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili. Essa va a carico del Cantone dei Grigioni e va versata dalla cassa del Tribunale cantonale. 10. Rimedio giuridico 11. Rimedio giuridico 12. Comunicazione a: