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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 06.03.2009 SB 2008 39

March 6, 2009·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·4,203 words·~21 min·8

Summary

violazione di norme sulla caccia | Jagd/Fischerei

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ____________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 6 marzo 2009 Comunicata per iscritto il: SB 08 39 Sentenza I. Camera penale Composizione Presidenza presidente Brunner Giudici Schlenker e Michael Dürst Attuario Crameri __________________________________________ Visto l’appello penale di X., accusato ed appellante, rappresentato dallo avv. Andrea Rotanzi, C.P. 27, Via San Gottardo 45, 6596 Gordola TI, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 30.09.2008, comunicata il 07.11.2008, (proc. no. 520.08.17), in re contro l’appellante, concernente violazione di norme sulla caccia è risultato:

pagina 2 — 12 Fattispecie A. X. è nato il A. a B.. È cresciuto a C. assieme ad una sorella in seno alla famiglia ed ivi ha frequentato le scuole d’obbligo. Ha poi assolto due anni di scuola di commercio a B., indi ha imparato il mestiere di idraulico, ottenendo il diploma nel 1998. In seguito ha lavorato in vari posti come idraulico, è pure stato occupato dalla San Bernardino SA Impianti Turistici, dalla Scuola svizzera di sci quale segretario e dalla Cereghetti Edile SA come magazziniere. Nel 2000 ha frequentato la scuola allievi guardie di confine. Assunto poi come guardia di confine, ha lavorato a Ginevra e Dirinella TI. Attualmente lavora a Gandria TI. Per l’anno 2007 X. è stato imposto per un reddito di fr. 47'200.-- ed una sostanza di fr. 61’800.--. X. è celibe e non ha obblighi di sostentamento. Vive con i genitori a C.. Nel casellario giudiziale svizzero X. non figura. Nel registro dell’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca sono iscritte le seguenti condanne a suo scapito: 20.04.1999 mandato penale del Presidente del Circolo di C. abbattimento di un cerbiatto indennità per lavoro causato fr. 130.-- 14.12.2000 mandato penale del Presidente del Circolo di Roveredo uccisione di un cervo fusone con lunghezza d’asta superiore alle orecchie multa fr. 250.-- 14.05.2001 mandato penale del Presidente del Circolo di C. posteggio del proprio veicolo in un luogo non consentito multa fr. 150.-- 22.04.2003 mandato penale del Presidente del Circolo di Rheinwald uccisione di un cervo prima dell’abbattimento di due cerbiatti multa fr. 250.-- 01.07.2004 mandato penale del Presidente del Circolo di C. uccisione di un cerbiatto multa fr. 150.-- 02.02.2007 mandato penale del Presidente del Circolo di C. uccisione di un camoscio ritenuto per sbaglio ferito multa fr. 250.-- 13.03.2007 mandato penale del Presidente del Circolo di Schams battuta di caccia con più di 4 cacciatori

pagina 3 — 12 multa fr. 250.--. B. Con decreto del 16 giugno 2008 la Procura pubblica dei Grigioni ha messo X. in stato d’accusa per violazione dell’art. 11 cpv. 5 della Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP, RS 922.0) in unione all’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP dinanzi alla Commissione del Tribunale del Distretto Moesa. L’atto d’accusa si fonda sulla seguente fattispecie: “Il giorno di venerdì, D., verso sera, X. si recava a caccia in zona E., su territorio comunale di C.. Egli percorreva il sentiero che delimita il confine fra la bandita federale (verso monte) e la zona parzialmente aperta alla caccia (verso valle), provenendo da sud in direzione nord verso F.. Attorno alle ore 18.30 avvistava una cerva di circa un anno d’età. L’animale si trovava all’interno della bandita federale (zona con protezione globale) ad una distanza di circa 60 m dal sentiero che funge da confine. X. impugnava il suo fucile e sparava alla cerva dal basso verso l’alto, centrandola sotto la metà del torace, in basso a destra. Il proiettile fuoriusciva verso l’alto dalla parte anteriore sinistra dell’animale. La cerva, ferita mortalmente, si arrestava pochi metri sotto il luogo in cui era stata colpita. Dopodiché X. saliva il pendio all’interno della bandita federale e rinveniva la cerva morta incastrata fra dei rami. In seguito trascinava la preda verso valle fino al sentiero sottostante. Da qui trascinava la cerva sul sentiero per ancora circa 30 metri. Quindi sviscerava l’animale, lasciando le viscere circa 2.50 m sotto il sentiero. X. iscriveva in seguito nella statistica della caccia di aver abbattuto il giorno D., alle ore 18.30, un cervo in zona E., Comune di C.. Atti: 4.1, 4.8, 5.1, 5.3, 6.1 - 6.5.” Sostenuta l’accusa oralmente, la Procura pubblica ha proposto che X. sia dichiarato colpevole di violazione dell’art. 11 cpv. 5 LCP in unione all’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP, che sia condannato ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.-ciascuna, che gli sia revocata l’autorizzazione di caccia su suolo elvetico per un periodo di tre anni e che sia tenuto al pagamento di fr. 570.-- quale risarcimento danni ai sensi degli artt. 23 LCP e 51 della Legge cantonale sulla caccia (LCC, CSC 740.000). C. Con sentenza del 30 settembre 2008, comunicata il 7 novembre 2008, la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato: “1 X. è dichiarato colpevole di violazione dell’art. 11 cpv. 5 LCP in unione all’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP. X. è condannato alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 160.00 (centosessanta) cadauna, per un totale di CHF 4'800.00 (quattromilaottocento). L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. X. è condannato ad una multa di CHF 500.-- (cinquecento). In caso di mancato pagamento della multa per colpa propria la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni. Nei confronti di X. è decretato il ritiro ed il diniego dell’autorizzazione di caccia per 2 (due) anni. X. è

pagina 4 — 12 obbligato a versare l’importo di CHF 570.-- (cinquecentosettanta) quale risarcimento danni ai sensi dell’art. 23 LCP e 51 LCC. 2. Le spese d’istruttoria della Procura pubblica di CHF 2'713.-- e la tassa di giudizio di CHF 1'200.-- della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa sono a carico del condannato e devono essere versati, unitamente alla multa e al risarcimento danni (per un totale di CHF 4'983.--) al Tribunale distrettuale Moesa, entro 30 giorni dalla comunicazione scritta della sentenza. 3. (Rimedio legale). 4. (Comunicazione a). D. Contro questo giudizio il 1° dicembre 2008 il condannato ha presentato appello al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “In via principale: 1. L’appello è accolto. Di conseguenza: 1.1 Il signor X., C., è prosciolto dall’accusa di violazione dell’art. 11 cpv. 5 LCP in unione all’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP; 1.2 il signor X., C., è dichiarato colpevole di violazione dell’art. 23 dell’Ordinanza governativa sulla caccia (OGC). Egli è condannato al pagamento di una multa a norma dell’art. 47 cpv. 1 LCC. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza. In via subordinata: 1. L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è riformata nel senso che il signor X., C., è condannato alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 160.-- (centosessanta) cadauna, per un totale di fr. 2'400.-- (duemilaquattrocento). L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. Nei confronti del signor X. è decretato il ritiro ed il diniego dell’autorizzazione di caccia per un anno. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.” La Procura pubblica ha proposto la reiezione dell’appello. La Commissione del Tribunale distrettuale ha rinunciato a trasmettere una presa di posizione. Considerandi 1. Ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze delle commissioni dei tribunali distrettuali il condannato può appellarsi al Tribunale cantonale dei Grigioni. L'appello dev'essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell'impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio é impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L'appello di X. del 1° dicembre 2008 é

pagina 5 — 12 tempestivo e motivato. Esso adempie quindi gli anzidetti presupposti, sicché é ricevibile in ordine. 2. L’appellante rinuncia esplicitamente ad un dibattimento d’appello orale (appello pag. 3). Allo stato degli atti tale dibattimento non è necessario, poiché per il giudizio della vertenza l’accusato non deve essere interrogato personalmente in seconda istanza (art. 144 cpv. 1 LGP). Può esser deciso in base agli atti senza la sua comparsa. 3. Nell'ambito della procedura d'appello la cognizione della I. Camera penale é libera ed illimitata; anche con riguardo all'esercizio del potere discrezionale essa non é legata alla sentenza dell'istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l'esame dell'impugnato giudizio é limitato ai petiti d'appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti). 4.1 Per aver ucciso una cerva nella bandita di caccia la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto l’accusato colpevole di violazione dell’art. 11 cpv. 5 LCP in unione all’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP. L’appellante contesta d’aver commesso tale delitto. Non conteso è invece che l’accusato il D., circa alle ore 18.30, in zona E. (atto 5.2), ha abbattuto una cerva, che si trattava della cerva ritratta negli atti (5.1, 18 e 19) e che l’accusato dopo l’abbattimento l’ha trascinata fuori della zona protetta ed ivi l’ha sviscerata. 4.2 Di conseguenza in concreto la vertenza volge unicamente attorno alla valutazione delle prove, quindi al quesito di sapere se l’appellante ha violato le summenzionate prescrizioni, vale a dire, se al momento dello sparo la cerva si trovava nella bandita di caccia o fuori della stessa. Nell'ambito della valutazione delle prove il giudice gode di un ampio potere discrezionale e decide conformemente all’art. 125 cpv. 2 LGP secondo la sua libera convinzione, acquisita durante il dibattimento principale (cfr. Schmid, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, n. 286). Compito del giudice è quindi quello di esaminare, senza esser legato a delle regole di prova, responsabile unicamente verso la sua coscienza, se può scartare possibili dubbi e convincersi di una determinata situazione di fatto (DTF 115 IV 268 seg.). Se come nel concreto caso il giudizio dipende esclusivamente dalla verità materiale, determinante per lui può essere unicamente la sua libera opinione (cfr. Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. Basel 1999, § 54 n. 2, pag. 215). Per il giudizio basta quindi che il giudice possa giungere ad una certezza soggettiva, richiedendo questa convinzione più

pagina 6 — 12 d’una semplice probabilità; è piuttosto necessario che una fattispecie contraria possa esser esclusa o che per essa sussista unicamente una teorica lontana probabilità. Il giudice deve perciò vagliare, fondandosi su tutte le circostanze risultanti dagli atti, quale delle due esposizioni è atta a convincerlo; quella dell’accusatore o quella dell'accusato. Soltanto nel caso che né dall'una né dall'altra parte può essere acquisita la convinzione - non semplicemente già dirimpetto a contrastanti esposizioni - il giudice deve ammettere, conformemente al principio costituzionale e convenzionale "in dubio pro reo" (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 6 cifra 2 CEDU, DTF 124 IV 87) la fattispecie a favore dell'accusato (PTC 1978 no. 31; Padrutt, op. cit., pag. 307). La libera valutazione delle prove non consente di sopravalutare le une e sottovalutare o trascurare le altre. In particolare le deposizioni di testi ed accusati sono mezzi di prova completamente validi adatti a fornire la prova. Nell’ambito della valutazione delle prove non è determinante la forma, bensì l’impressione globale, ossia la dimostrazione e la forza di persuasione. In altri termini di peso è unicamente la forza probante dei concreti mezzi di prova (Schmid, op. cit., n. 290, Hauser/Schweri, op. cit., § 54 n. 5, pag. 216). Devono essere valutate delle deposizioni non è in primo piano determinante l’attendibilità delle persone interrogate, bensì piuttosto l’attendibilità delle loro concrete affermazioni. Caratteristiche di una dichiarazione veritiera sono l’unità, coerenza e logicità nell’esposizione dello svolgimento dei fatti come pure la concreta e chiara descrizione dell’evento. Ulteriore indizio per la veridicità dell’asserzione è l’illustrazione dell’avvenimento in un modo così caratteristico, che ci si può aspettare unicamente da chi l’ha vissuto personalmente. A favore della correttezza della deposizione parla infine la costanza nell’affermazione in vari interrogatori. Di massima una dichiarazione veritiera corrisponde alle esperienze della vita ed al risultato delle ulteriori assunzioni di prove. Alle asserzioni false queste caratteristiche mancano regolarmente. Indizi per consapevoli o inconsapevoli deposizioni false sono inesattezze o palesi contraddizioni nelle proprie affermazioni (Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Zürich 1974, pag. 311 con riferimenti). 4.3 Nell’esauriente interrogatorio del 17 aprile 2008 il guardiano della selvaggina G. ha deposto come teste, in sintesi, che l’8 settembre 2007 aveva costatato delle macchie di sangue spruzzato sulle foglie di un arbusto nella bandita di caccia ad una distanza di più di 60 m sopra il sentiero che delimita la zona protetta. Inoltre ha testimoniato che una decina di metri sotto questo arbusto aveva scoperto del

pagina 7 — 12 sangue su un ontano. Da queste constatazioni aveva dedotto che la cerva era stata colpita presso l’arbusto ed era poi scivolata a valle incastrandosi nell’ontano (atto 4.8 pagg. 2 - 4). Queste testimonianze collimano colla descrizione dei fatti denunciati dal guardiano della selvaggina alla Procura pubblica il 16 ottobre 2007 (atto 4.1). 4.4 Nell’ambito della valutazione delle prove l’istanza precedente s’è occupata dell’attendibilità del testimone e della sua testimonianza. A suo dire le constatazioni del guardiano della selvaggina apparivano credibili e del tutto condivisibili. Oltre al fatto che egli era stato interrogato come teste con le comminatorie di cui all’art. 307 CP, non si intravedeva un solo motivo per cui egli avrebbe dovuto aver chissà quali interessi a denunciare falsamente il cacciatore, ricostruendo ad arte una fattispecie inesistente. In particolare andava sottolineato che il guardiano della selvaggina aveva fatto le proprie constatazioni sul posto solo il giorno dopo i fatti in parola, aveva documentato fotograficamente le tracce sul terreno ed aveva prelevato sul posto vari reperti di sangue e peli. Non risultavano esserci, né ciò era stato invocato dalla difesa, delle irregolarità nella raccolta dei mezzi di prova. La tesi sostenuta dal guardiano della selvaggina circa il luogo dell’abbattimento della cerva, suffragata dal materiale probatorio raccolto, era plausibile. Non v’era pertanto dubbio che la cerva era stata abbattuta nelle circostanze di fatto e di luogo descritte e testimoniate dal guardiano delle selvaggina. Per contro l’accusato non aveva saputo dare sostanza alle sue versioni dei fatti. In effetti, nel tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità, egli non aveva saputo fare altro che inventarsi delle circostanze di luogo e di tempo prive di ogni credibilità (cons. 3 della sentenza impugnata). 4.5 Dopo una globale valutazione delle prove i primi giudici erano convinti che l’accusato, conformemente all’esposizione dell’accusa, il D. aveva commesso il delitto a lui rimproverato. Ciò a ragione. La sua reità è inequivocabilmente documentata. Le sue allegazioni d’appello non sono atte a destare dei dubbi quanto alla sua colpevolezza. Per censurare un accertamento dei fatti ed una valutazione delle prove non basta criticare con degli svolgimenti prolissi la sentenza impugnata, opponendole fatti a vantaggio dell’accusato, semplicemente pretesi, ma per niente provati, destinando così tutti gli argomenti d’appello all’insuccesso. L’appellante deve piuttosto dimostrare, con delle precise prove formali, che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da lui criticati sono manifestamente insostenibili e si trovano in chiaro contrasto con la reale situazione di fatto. L’appellante non pretende ed agli atti non vi sono indizi che nel contempo e sullo stesso luogo sia stato abbattuto un altro cervo. Non ci possono quindi essere dei

pagina 8 — 12 dubbi che le macchie di sangue spruzzate sulle foglie dell’arbusto, costatate dal guardiano della selvaggina, non possono che essere della cerva uccisa dall’accusato. Allusioni a tal riguardo che forse ciò non è il caso devono essere negate. Del pari dicasi dell’ipotesi secondo cui gli spruzzi di sangue potrebbero essere stati trasportati da uccelli dal posto originario su quello di rinvenimento fotografato. La ricostruzione della dinamica dell’abbattimento da parte del guardiano della selvaggina, sorretta dalle prove rinvenute, in particolare dalle tracce di sangue, è talmente chiara ed inequivocabile che questa camera non nutre dei dubbi che il reato in realtà è stato perpetrato come denunciato e testimoniato (atti 4.1 e 4.8). Segnatamente gli spruzzi di sangue sulle foglie dell’arbusto (atti 5.1 13 - 16) danno la certezza che la cerva è stata colpita dal proiettile dal fucile dell’accusato direttamente dinanzi al cespuglio, quindi nella bandita di caccia, avendo la pressione della pallottola - entrata sulla parte destra del torace della cerva ed uscita dall’altra parte in alto (atti 5.1 18 e 19) - schizzato il sangue sull’arbusto. Indubbiamente il cespuglio ad una notevole distanza dal confine della bandita non sarebbe potuto esser macchiato da numerosi spruzzi di sangue così vicini l’uno dall’altro, se la cerva fosse stata colpita fuori della zona protetta, ciò che del resto è anche argomento a sfavore del preteso trasporto del sangue tramite uccelli. Questo svolgimento del fatto corrisponde anche all’angolo d’entrata del proiettile nel corpo della bestia rispettivamente d’uscita dallo stesso, che dimostrano che il tiratore stava più in basso nel pendio. Le allegazioni dell’accusato che prima dello sparo s’era portato circa 30 - 40 m sotto il sentiero, che fa da confine tra la bandita e la zona cacciabile, mentre che la cerva si trovava di poco sotto il limite della zona protetta altro non sono che delle affermazioni protettrici. Dato che in base alle tracce trovate la posizione della cerva al momento dello sparo indubbiamente è stata localizzata nella bandita di caccia, manifestamente infondata è pure l’obiezione secondo cui il colpo non è stato immediatamente letale e la cerva, dopo esser stata colpita, ha potuto muoversi ancora per parecchi metri. Non rilevante in queste circostanze è che la pallottola non è stata cercata anche in altri posti con il rilevatore di metalli (cfr. appello, pag. 7). Ne viene che la colpevolezza dell’accusato è già dimostrata da queste chiare, inconfutabili prove. A ciò s’aggiunge che anche le deposizioni contraddittorie dell’accusato lasciano apparire inattendibile la sua smentita. Infatti, al guardiano della selvaggina ha confessato che percorrendo il sentiero ha avvistato una cerva, che ha esploso un colpo abbattendola e che l’animale è rimasto sul posto (atto 4.4). Interrogato dal giudice istruttore ha per contro dichiarato dapprima, il 30 gennaio 2008, che aveva trovato la cerva morta sul posto dove l’aveva sviscerata, quindi sotto il sentiero che delimita la zona protetta (atto 4.7), poi, il 4 giugno 2008, per la prima volta che la cerva, dopo esser

pagina 9 — 12 stata colpita, era entrata nella bandita di caccia (atto 4.9). È perciò manifesto che l’ultima delle pretese fattispecie è stata inventata dopo che l’accusato in occasione dell’interrogatorio del 30 gennaio 2008 è stato confrontato colle schiaccianti prove fornite dal guardiano della selvaggina. Queste non sono invalidate dalle contraddittorie e quindi incredibili deposizioni dell’accusato. Senza dubbio l’accusato ha in piena conoscenza del tracciato di confine tra la zona di caccia e quella protetta in quest’ultima abbattuto la cerva. Dall’istanza precedente è quindi stato a ragione ritenuto colpevole di violazione dell’art. 11 cpv. 5 in unione all’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP. 5. Alla pena commisurata dai primi giudici la I. Camera penale non è legata. I giudici cantonali applicano le regole sulla commisurazione della pena indipendentemente secondo la loro discrezione. Anche se ammettono una fattispecie meno grave, possono lasciare la pena come è stata inflitta (Pra 2001, no. 197). In casu un inasprimento della pena non entra in considerazione, poiché è stato proposto appello unicamente a favore del condannato (art. 146 cpv. 1 LGP). 5.1 Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria. 5.2 Giusta l’art. 34 cpv. 1 CP, salvo diversa disposizione di questo Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore conformemente al principio generale dell’art. 47 CP, secondo cui oltre alla colpa in senso stretto (art. 47 cpv. 2 CP, i cosiddetti elementi del reato: grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, riprensibilità dell’offesa, moventi ed obiettivi perseguiti nonché possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione) sono considerati la vita anteriore e le condizioni personali dell’autore nonché l’effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP, i cosiddetti elementi della situazione personale dell'agente). Ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.--. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. L’ammontare complessivo della pena pecuniaria inflitta al condannato risulta moltiplicando il numero coll’importo delle aliquote giornaliere.

pagina 10 — 12 Secondo l’art. 42 cpv. 4 CP oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP. Conformemente alle raccomandazioni della Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (CAIS) del 3 novembre 2006 è inflitta una multa, se la pena pecuniaria è condizionalmente sospesa. La multa è commisurata alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP). Con ciò il potenziale minatorio della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, che sotto il profilo della prevenzione speciale e generale è esiguo, è aumentato ed è così inflitta una sanzione più sensibile (sentenza del Tribunale federale 6B 366/2007 del 17 marzo 2008, cons. 7.3.1). In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno ad un massimo di tre mesi (art. 106 cpv. 2 CP). 5.3 La colpa dell’accusato è grave. Chi intenzionalmente uccide una cerva nella bandita di caccia dimostra che non ha nessun rispetto non unicamente per le disposizioni di caccia, ma anche per quelle di protezione della selvaggina. Proprio per una guardia di confine, chiamata a far rispettare al pubblico il diritto, questo comportamento è preoccupante. Di peso è poi che l’accusato, malgrado prove schiaccianti, non solo ha negato ostinatamente il delitto, ma ha anche tentato con perfidia di nasconderlo. Infine deve essere tenuto conto dei numerosi precedenti penali in materia di caccia a scapito dell’accusato e della sua completa mancanza di comprensione. In considerazione di questi motivi di commisurazione, la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 160.-- cadauna, pronunciata dall’istanza precedente, appare adeguata alla grave colpa dell’accusato. Del pari dicasi della multa inflitta di fr. 500.-- come pure della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni (secondo le raccomandazioni CAIS per fr. 100.-- un giorno). In nessun modo l’appellante ha criticato l’importo dell’aliquota giornaliera nonché la commisurazione della multa e della pena detentiva sostitutiva. 5.4 Ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Deve quindi esser posta una prognosi sul futuro comportamento del reo. Per il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria basta che non vi sia il timore che l’autore in futuro non terrà buona condotta (sentenza del Tribunale federale 6B 366/2007, cons. 7.2).

pagina 11 — 12 La sospensione condizionale della pena pecuniaria non è impugnata. L’appellante chiede unicamente che il periodo di prova di tre anni sia ridotto a due anni. Intanto più lungo è il periodo di prova più duraturo è l’effetto dissuasivo della pena. Di conseguenza il periodo di prova di tre anni al posto di due, come richiesto, merita d’essere confermato, tanto più che l’appellante nel passato faticava per attenersi alle prescrizioni sulla caccia. 5.5 Giusta l’art. 20 cpv. 1 lett. b LCP chi ha un’autorizzazione di caccia ne è privato dal giudice per uno sino a dieci anni, se ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all’art. 17, in qualità di autore, istigatore o complice. Anche il ritiro dell’autorizzazione di caccia non è contestato. All’appellante tale autorizzazione è stata ritirata per due anni. Egli propone di ritirargliela per un anno. Sennonché il ritiro dell’autorizzazione per due anni al posto di un anno si giustifica per gli stessi motivi di cui al considerando precedente. Infatti, la privazione dell’autorizzazione per due anni offre più garanzie per un emendamento duraturo dell’appellante. Il biennale ritiro dell’autorizzazione è poi anche giustificato dalla gravità del reato. 6. In sintesi tutte le pretese dell’appellante si rivelano manifestamente infondate e la sentenza impugnata merita di essere confermata. L’appello va pertanto respinto. 7. I costi della procedura d’appello vanno a carico dell’appellante (art. 160 cpv. 1 LGP).

pagina 12 — 12 Decisione ─ Dispositivo 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello di fr. 2'500.-- vanno a carico dell’appellante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________________________________________ Tribunale cantonale dei Grigioni I. Camera penale Il Presidente L'Attuario

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