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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 16.03.2005 SB 2005 2

March 16, 2005·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·3,066 words·~15 min·6

Summary

ingiuria

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 16 marzo 2005 Comunicata per iscritto il: SB 05 2 (non comunicata oralmente) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Giudici Vital e Möhr Attuario Crameri —————— Visto l’appello penale della Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellante, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 9 dicembre 2004, comunicata il 29 dicembre 2004, in re contro A., appellato, concernente ingiuria, è risultato:

2 A. A. è nato a B. (Italia) ed è cresciuto a C./TI, dove ha frequentato la scuola elementare e quella superiore. Indi ha lavorato per circa una decina d’anni quale metalmeccanico alle dipendenze della D. SA, E./TI. In seguito s’è occupato, sempre nel Canton Ticino, nel campo dell’arredamento. Da circa 10 anni egli è al servizio della F. SA, G./TI, che fornisce mezzi ausiliari e materiale sanitario per persone disabili e anziane. Per l’anno 2002 è stato imposto provvisoriamente per un reddito di fr. 41’800.-- e nessuna sostanza. Dal 1989 al 1993 A. era sposato con H.. Da quest’unione è nata una figlia. Nel 1999 ha sposato I.. I coniugi sono senza prole. A. è incensurato. B. Con decreto del 15 giugno 2004 la Procura pubblica dei Grigioni ha messo A. in stato d’accusa per ingiuria ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CP dinanzi alla Commissione del Tribunale del Distretto Moesa. L’atto d’accusa si fonda sulla seguente fattispecie: “In data 17 (recte 16) agosto 2003 gli agenti di polizia cantonale presso il posto di polizia di J., K. e L., si recavano in Val Calanca per un controllo di routine. In località M. essi constatavano la presenza di autovetture posteggiate in divieto (incarto 3, act. 8). Emettevano pertanto le rispettive multe, applicandole al parabrezza dei veicoli. In serata dello stesso giorno A., al quale fu inflitta una delle multe, telefonava al posto di polizia di J., chiedendo delucidazioni in merito e la cancellazione, in quanto – a suo giudizio – non aveva commesso alcuna infrazione. L’agente di polizia L., dopo avergli motivato il loro agire, rifiutava di annullare la multa. A questo punto A. formulava all’indirizzo dell’appuntato L. il seguente epiteto: “Sei un deficiente, siete dei deficienti”. Il giorno successivo l’accusato apostrofò il sergente K., sempre per la stessa faccenda, con le parole: “Te se un testa de cazzo”. Nel contesto delle querele sporte il 1° ottobre 2003 sia l’agente di polizia K. che L. inoltrarono azione adesiva contro A.. Nei loro petiti i due querelanti pretendono da A. fr. 1'000.-- ciascuno per il titolo di risarcimento del torto morale da questi subito.” Con complemento dell’atto d’accusa la Procura pubblica ha proposto che A. sia dichiarato colpevole d’ingiuria ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CP, che sia condannato ad una multa di fr. 200.-- e che l’iscrizione della stessa nel casellario giudiziale sia anticipatamente cancellata dopo esser decorso un periodo di prova di un anno. C. Con sentenza del 9 dicembre 2004, comunicata il 29 dicembre 2004, la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato:

3 “1. A., P., è dichiarato colpevole di ingiuria ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CP e esentato da ogni pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP. 2. Le azioni adesive 1° ottobre 2003 dei signori K., Q., e L., J., sono respinte. 3. Le spese e tasse processuali, consistenti in spese e tasse d’istruttoria della Procura pubblica di fr. 1'378.-- e nella tassa di giudizio della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa di fr. 600.--, per complessivi fr. 1'978.-- sono poste a carico di A. e vanno versate alla Cassa del Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza. 4. (Rimedio legale). 5. (Comunicazione a:)”. D. Con appello del 4 gennaio 2005, recapitato il 7 gennaio 2005, la Procura pubblica è insorta contro questo giudizio ed ha chiesto che la cifra 1 dell’impugnata sentenza sia annullata, che A. sia dichiarato colpevole di reiterata ingiuria ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CP, che sia condannato al pagamento di una multa di fr. 200.-- e che l’iscrizione della multa nel casellario giudiziale sia radiata anticipatamente dopo esser decorso un periodo di prova di un anno. La Commissione del Tribunale distrettuale (l’11 gennaio 2005) ha rinunciato ad una presa di posizione. A. (il 31 gennaio 2005) ha proposto che l’appello sia respinto e l’impugnato giudizio confermato. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze delle commissioni dei tribunali distrettuali il Procuratore pubblico può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. L'appello dev'essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell'impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio è impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). Tempestivo e motivato, l'appello della Procura pubblica del 4 gennaio 2005, recapitato il 7 gennaio 2005 adempie questi presupposti. Di conseguenza è ricevibile in ordine. Il quesito di sapere se la “Risposta” del 31 gennaio 2005 dell’appellato, con cui egli di fatto contesta completamente le ingiurie oggetto dell’accusa e rimprovera alla Commissione del Tribunale distrettuale fra l’altro la violazione della massima in dubio pro reo, deve essere ritenuta un appello adesivo o una semplice presa di

4 posizione all’appello della Procura pubblica - a quest’ultima allude chiaramente il petito di confermare la sentenza dell’istanza precedente, esposto alla fine della “Risposta” - può rimanere indeciso, poiché il termine di 10 giorni per proporre l’appello adesivo ai sensi dell’art. 143 cpv. 3 LGP è in ogni caso trascorso inosservato. Infatti all’appellato l’appello della Procura pubblica è stato trasmesso con scritto del 10 gennaio 2005 e la “Risposta” è stata inoltrata il 31 gennaio 2005, quindi dopo che era trascorso il termine perentorio di 10 giorni per proporre appello adesivo (cfr. Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Auflage, Chur 1996, pag. 370 seg.). 2. Nell’ambito della procedura d’appello la cognizione della Commissione del Tribunale cantonale è libera ed illimitata; anche con riguardo all’esercizio del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell’istanza precedente (art. (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l’esame dell’impugnato giudizio è limitato ai petiti d’appello (Padrutt, op. cit., cifra 1 seg. all’art. 146 LGP con riferimenti). 3. a) L’ingiuria è un delitto previsto dall’art. 177 CP, che punisce, a querela di parte, con la detenzione fino a 3 mesi o con la multa chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. b) La Commissione del Tribunale distrettuale s’è fondata sulle testimonianze dell’appuntato L. e del sergente K.. Essa ha poi considerato che A. non aveva sì esplicitamente confessato d’aver proferito gli epiteti “deficiente, deficienti” e “testa de cazzo”, ma che aveva deposto che poteva esser possibile che aveva insultato gli agenti di polizia nel modo da loro preteso. c) L’onere della prova per il reato messo a carico dell’accusato l’ha di massima lo stato (Padrutt, op. cit., pag. 306). Alla prova sono poste severe esigenze. Esatta è più di una semplice probabilità, tuttavia non una prova assoluta della reità. Nell'ambito della valutazione delle prove il giudice gode di un ampio potere discrezionale e decide conformemente all’art. 144 cpv. 2 in unione coll’art. 125 cpv. 2 LGP, anche nella procedura d’appello, secondo la sua libera convinzione, acquisita durante il dibattimento principale (cfr. Schmid, Strafprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 1997, n. 286). Il suo compito è quindi quello di esaminare, senza esser legato a delle regole di prova, responsabile unicamente verso la sua coscienza, se può scartare possibili dubbi e convincersi di una determinata situazione di fatto. In altre parole basta che per il giudizio egli, con certezza soggettiva, possa ammettere una contingenza di fatto ed escludere quella contraria. La sua convinzione deve

5 però essere obiettivabile. Il giudice deve vagliare, fondandosi sulle prove e sugli indizi che risultano dagli atti, quale delle due esposizioni è atta a convincerlo; quella dell'accusa o quella dell'accusato. La colpa dell’accusato deve fondarsi su prove o indizi, che non lasciano dei dubbi. Unicamente nel caso che nè dall'una nè dall'altra deposizione può essere acquistata la convinzione - non semplicemente già dirimpetto a contrastanti esposizioni - il giudice deve ammettere, conformemente al principio costituzionale e convenzionale (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 6 cifra 2 CEDU) "in dubio pro reo", la fattispecie a favore dell'accusato (PTC 1978 no. 31; Padrutt, op. cit., pag. 307). Una valutazione delle prove è arbitraria se è manifestamente insostenibile, se sta in chiaro contrasto con la reale situazione di fatto, se si fonda su un manifesto errore o se è contraria al senso di giustizia. Essa è arbitraria segnatamente se il giudice, in base a particolari circostanze, dubita della credibilità di una testimonianza e ciònonostante fonda il suo giudizio su quest’ultima. Semplici dubbi teorici non sono determinanti, poichè sono sempre possibili e una sicurezza assoluta non può essere pretesa. Deve per contro trattarsi di rilevanti, insopprimibili dubbi (DTF 120 Ia 37). Arbitrio nella valutazione delle prove non è già dato quando la conclusione del giudice relativa alla credibilità del testimone non collima con quella del reo (DTF 120 Ia 39 segg., 118 Ia 30 segg.). Nel concreto caso la fattispecie si fonda sulle testimonianze degli agenti di polizia (atti ni. 3.16 e 3.17), che devono essere ritenute attendibili, poichè da un canto i testi, a differenza dell’imputato, che senza conseguenze può mentire, hanno deposto sotto la comminatoria dell’art. 307 CP e dall’altro non è stato preteso e del resto non è ravvisabile che essi, mendacemente, abbiano voluto incolpare una persona a loro estranea. Dal momento poi che l’accusato stesso ha ammesso che poteva essere possibile che aveva insultato gli agenti di polizia cogli epiteti “deficiente, deficienti” e “testa de cazzo” (atto no. 3.13), dev’essere concluso che la reità dello stesso è dimostrata. d) Coll’appello il Procuratore pubblico chiede anzitutto che l’appellato sia dichiarato colpevole di reiterata ingiuria ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CP. Dalla prima istanza l’accusato è stato dichiarato colpevole di semplice ingiuria ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CP, malgrado egli il 16 agosto 2003 e il giorno successivo abbia offeso l’onore dell’appuntato L. e due volte quello del sergente K.. A ragione quindi l’accusato deve essere ritenuto colpevole di reiterata ingiuria ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CP.

6 4. a) All’istanza precedente è poi rimproverato d’avere a torto applicato l’art. 177 cpv. 2 CP, per cui “se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuri-ato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole”. b) Questo disposto dà al giudice per un caso speciale dell’art. 64 al. 6 CP (provocazione) una causa facoltativa d’esclusione della pena. Egli ha quindi la possibilità di tener conto che il comportamento dell’agente può costituire la reazione diretta per il turbamento causato dalla condotta sconveniente della vittima e di conseguenza di esentare il reo dalla pena. Con ciò è considerata la realtà di chi provoca e di chi, provocato, offende ed è così ristabilito l’ordine giuridico. Premessa per l’esclusione della pena è che l’ingiuria sia stata provocata da un comportamento sconveniente e la reazione sia diretta, ossia immediata. Contegni sconvenienti sono stati reputati rimproveri ingiustificati (ZR 51 no. 200), guida pericolosa di un’autovettura (ZStrR 1965, 50), intralcio in un parcheggio (ZR 1991 no. 38), condotta villana e comportamento crassamente contrario al modo di trattare (Rep. 1980, pag. 350 seg.). La caratteristica dell’immediatezza poi è da intendere dal punto di vista del tempo, vale a dire nel senso che il reo, provocato dal comportamento sconveniente, agisce in uno stato affettivo, senza avere il tempo per riflettere (cfr. DTF 83 IV 151 seg.). c) I giudici di primo grado hanno in sostanza addotto che la reazione ingiuriosa di A. era da attribuire al comportamento sconveniente degli agenti di polizia L. e K., che da un canto l’avevano multato, sebbene ad essi non poteva essere non noto che la Sovrastanza comunale di M., malgrado il divieto di parcheggio su entrambi i lati della strada cantonale dalla stazione della R. per P. fino al magazzino S., aveva regolarmente permesso il posteggio di autovetture nei pressi del ponte romano. Dall’altro essi avevano poi detto al teste T., che con un buon avvocato le persone multate avrebbero facilmente potuto far annullare le multe. Questo fatto è stato confermato da T. con dichiarazione scritta del 21 giugno 2004 (atto no. 12). Se non che, indipendentemente dal quesito di sapere se questa conferma scritta è formalmente ammissibile, un’asserzione del genere fatta nei confronti di un terzo sarebbe difficilmente idonea per valutare gl’incriminati insulti quale reazione scusabile di A.. Inoltre in questo contesto è da osservare quanto segue: Pur ammettendo che l’accusato abbia preso conoscenza di queste presunte asserzioni degli agenti di polizia prima d’aver telefonato la stessa sera per la prima volta alla polizia, in base alle circostanze non v’era nessun motivo di reagire e di

7 insultare per telefono l’appuntato L., che già da tempo era ritornato al posto di polizia. A maggior ragione ciò vale per l’insulto proferito il giorno seguente nei confronti del sergente K. d) Che il divieto di parcheggio, approvato dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni con decreto del 20 settembre 1990, nei pressi del ponte romano di M. sia stato abolito e, con adattamento della segnaletica, siano stati autorizzati 4 posteggi dalla Polizia cantonale dei Grigioni, è stato reso noto al Posto di polizia di J. solamente nell’ambito di questo procedimento penale con scritto del 15 settembre 2003 (atto no. 1.4). Che poi dalla Sovrastanza comunale di M. il divieto di parcheggio ivi illegalmente sia stato abrogato già dall’inizio e per 13 anni, senza modificazione della segnaletica, sia stato tollerato il posteggio, è stato portato a conoscenza pure soltanto nel corso di questa procedura con scritto del 22 dicembre 2003 del Sindaco di M. (atto no. 1.3). Altri atti che forniscono la prova di quest’eccezione non sono stati addotti. Ma quand’anche i due agenti di polizia, prima d’infliggere le multe, avessero avuto più o meno concrete indicazioni che per volontà della Sovrastanza comunale di M. il segnalato divieto di parcheggio era stato abrogato per quattro posteggi, queste nulla mutavano alla circostanza che in base alla segnaletica essi hanno avuto sufficienti motivi per infliggere la multa a Scudella. Infatti la sua vettura era parcheggiata sul tratto di strada, ove era segnalato il divieto di parcheggio. Non è compito della Polizia cantonale, ma del giudice nell’ambito di un’ordinaria procedura penale, dopo che è stata fatta opposizione contro la multa disciplinare, di pronunciarsi definitivamente sulla legalità della segnaletica e su un’eventuale segnaletica contradditoria. Ed infine: Anche se qualcuno ha diritto ed il suo interlocutore non può o non vuole ammetterlo, ciò non è motivo d’insultarlo con delle ingiurie verbali assolutamente inammissibili, come è stato fatto dall’accusato il 16 e 17 agosto 2003. L’inflizione della multa non era quindi ingiustificata e pertanto non idonea a provocare. Nella concreta fattispecie da ultimo non è adempita la premessa dell’immediatezza degli insulti alla pretesa provocazione. Come è già stato esposto, A. non aveva un’impellente ragione di reagire alla multa inflittagli con una telefonata alla polizia. Prima di telefonare egli avrebbe avuto in ogni caso la possibilità di aspettare fino che la sua rabbia sarebbe sparita, ciò che manifestamente non ha fatto. Che inoltre nel corso delle due telefonate del 16 e 17 agosto 2003 da parte degli agenti di polizia sarebbero stati adempiti altri elementi della figura legale del comportamento sconveniente giusta l’art. 177 cpv. 2 CP in base al risultato delle prove dev’essere escluso. La circostanza che gli agenti di polizia nè erano disposti

8 ad annullare la multa, né ad intrattenersi a lungo col contravventore non è pure conforme alla fattispecie dell’art. 177 cpv. 2 CP, sicchè dai motivi esposti risulta che le premesse per l’applicazione di questa norma facoltativa, che esclude la pena, non sono adempite. Di conseguenza il colpevole dev’essere adeguatamente multato. 5. a) La pena prevista per l’ingiuria è la detenzione fino a tre mesi o la multa (art. 177 cpv. 1 CP). Nei limiti legali il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. Circostanze aggravanti aumentano (art. 68 cifra 1 CP), circostanze attenuanti diminuiscono la pena (artt. 64 e 65 CP). b) La colpa dell’accusato non è lieve. Infatti egli con prepotenza ha ingiuriato gli agenti di polizia senza curarsi della reale situazione, che non gli permetteva di ritenere nel modo più assoluto ingiusta l’inflizione della multa. A suo favore v’è la mancanza di precedenti penali ed il fatto che egli, senza dubbio, ha ritenuto di avere il diritto di parcheggiare la vettura presso il ponte romano e quindi di reputare la multa ingiustificata. La reiterazione del delitto è circostanza aggravante. Circostanze a suo scapito ed attenuanti non ve ne sono. Tenuto conto quindi della sua non lieve colpa, la condanna ad una multa di fr. 200.--, come proposto dalla Procura pubblica, si rivela adeguata. Dato che le condizioni previste dall’art. 41 cifra 1 CP sono adempite è ordinata la cancellazione anticipata dell’iscrizione della multa nel casellario giudiziale dopo che sarà trascorso un periodo di prova di un anno. 6. L’esito dell’appello ha per conseguenza che i costi di questa procedura vanno a carico del Cantone dei Grigioni. A. non può esser reso responsabile del fatto che la Procura pubblica ha dovuto proporre appello (art. 160 LGP).

9 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’appello è accolto e la cifra 1 dell’impugnata sentenza è annullata. 2. A. è colpevole di reiterata ingiuria ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CP. 3. Di conseguenza è condannato ad una multa di fr. 200.--. L’iscrizione della multa nel casellario giudiziale sarà radiata anticipatamente dopo che sarà trascorso un periodo di prova di un anno. 4. I costi della procedura d’appello di fr. 1'500.-- vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 5. Avverso questa sentenza, se vien fatta valere la violazione del diritto federale, può esser interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art. 273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP. 6. Comunicazione a: Con dispositivo a: Con estratto a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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