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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 13.10.2003 SB 2003 46

October 13, 2003·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·2,972 words·~15 min·6

Summary

calunnia e diffamazione

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 13 ottobre 2003 Comunicata per iscritto il: SB 03 46 (non comunicata oralmente) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Vicepresidente Schlenker, giudici cantonali Jegen e Riesen-Bienz, attuario Crameri. —————— Visto l’appello penale di I., attore penale ed appellante, rappresentato dall’avv. Franco Pio Ferrari, casella postale 1036, Via Alberto di Sacco 8, 6501 Bellinzona, contro la sentenza della Commissione del Tribunale del Distretto Moesa del 20 agosto 2003, comunicata il 21 agosto 2003, nella causa dell’appellante contro A., convenuta ed appellata, rappresentata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, concernente diffamazione, è risultato: A. A., nata il 19 gennaio 1965, è cresciuta a Berna sino all’età di 18 anni. Indi s’è dapprima trasferita a Londra per un soggiorno linguistico e poi a C. ove è stata

2 impiegata quale segretaria dall’albergo Brocco & Posta. In seguito era alle dipendenze della D. impianti turistici e dell’avv. Fabrizio Keller. Attualmente è segretaria presso la Cassa Malati ÖKK, B., e percepisce una salario lordo di fr. 4'700.-- con la tredicesima. Nel 1985 A. s’è sposata con E.. Da quest’unione sono nati i figli F. e F.. Nel 1999 essa ha contratto matrimonio con H., da cui non ha avuto prole. A. gode di una buona reputazione. B. Dopo un diverbio tra I. e H., il marito di A., avvenuto il 28 ottobre 1999, con lettera del 29 ottobre 1999 quest’ultima s’è rivolta al Presidente del Circolo di B. scrivendo quanto segue: “In qualità di moglie del signor H. vorrei inoltrare formale reclamo riguardante il signor I.. Dopo un ricatto nei confronti del marito della sottoscritta, prego di prendere atto che se in futuro venisse in qual modo apportato danno alle nostre vetture, avvelenamento dei nostri animali domestici o addirittura soppressione degli stessi oppure arrecato danno all’abita-zione e infierito sui miei figli, mio marito e me stessa con parole o atti attribuirò la responsabilità al signor I.. Con la scusa del vago pascolo non vuol dire che le pecore dello stesso proprietario possano sporcare sino sulla soglia di casa, lo sconcio lasciato qui ad J. è una vera vergogna. La mia macchina posteggiata davanti alla nostra abitazione in inverno è irriconoscibile come viene ridotta dalle stesse pecore, se trovassi in futuro uno solo sfregio, inoltrerò formale denuncia.” Copie dello scritto sono state inviate al Posto della Polizia cantonale di B. ed a I.. Reputato lo scritto lesivo dell’onore, il 5 novembre 1999 I. ha sporto querela penale per calunnia, subordinatamente per diffamazione nei confronti di A. all’Ufficio del Circolo di B.. Ha proposto di condannarla ad una pena nonchè al pagamento di un’indennità di fr. 1'500.-- per torto morale. Respinta una prima richiesta di ricusa del querelante contro il Presidente del Circolo di B., fallito il tentativo di conciliazione, udite le parti, assunti due testimoni, respinta - dalla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale dei Grigioni - una seconda richiesta di ricusa del querelante contro il Presidente di circolo e accolta - dalla Camera di gravame del Tribunale cantonale - quella di partecipa-

3 zione del querelante all’interrogatorio dei testi, riassunti i due testi, chiusa l’istruttoria nonchè respinta l’istanza di complemento dell’inchiesta della convenuta, con decreto del 23 aprile 2003 A. è stata messa in stato d’accusa per diffamazione ai sensi dell’art. 173 CP. C. Con sentenza del 20 agosto 2003, comunicata il 21 agosto 2003, la Commissione del Tribunale del Distretto Moesa ha giudicato: “1. A., K., è prosciolta dall’imputazione di diffamazione ai sensi dell’art. 173 cifra 1 CP. 2. La richiesta di indennizzo di I., B., è respinta. 3. I., B., è condannato a versare a A., K., l’importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili. 4. Le spese e tassa di giustizia della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa di fr. 1'200.-- sono poste a carico di I., B., e vanno versate alla cassa del Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza. 5. (Rimedio legale). 6. (Comunicazione).” D. Contro questo giudizio I., il 26 agosto 2003, s’è aggravato con appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. L’appello è accolto; di conseguenza la sentenza 20 agosto 2003 della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa è annullata. A. in K. è riconosciuta colpevole di diffamazione giusta l’art. 173 CP nei confronti di I. in B. per averlo accusato di commissione di ricatto e per averlo reso sospetto di condotta disonorevole con la lettera 29 ottobre 1999 spedita al Tribunale del Circolo di B., all’Ufficio polizia cantonale in B. nonchè a I.. 2. Essa è condannata a ........ 3. Essa è condannata a versare a I. una indennità di CHF 5'000.-- a titolo di torto morale; in via subordinata è condannata a versare a I. una indennità di CHF 1'500.-- a titolo di torto morale. 4. A., K., è condannata a versare a I. una indennità di CHF ....... quali spese ripetibili di prima e seconda istanza. 5. Le spese e tasse di giustizia di prima e di seconda istanza sono poste a carico di A..” L’appellata ha proposto la reiezione dell’appello. La Commissione del Tribunale distrettuale non ha inoltrato osservazioni.

4 Dei motivi posti a fondamento dell’impugnata sentenza e dell’appello si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 LGP contro le sentenze delle commissioni dei tribunali distrettuali le parti possono proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. L'appello dev'essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell'impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio è impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). Tempestivo e motivato, l'appello di I. del 26 agosto 2003 adempie questi presupposti. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Nell’ambito della procedura d’appello la cognizione della Commissione del Tribunale cantonale è libera ed illimitata; anche con riguardo all’esercizio del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell’istanza precedente (art. (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l’esame dell’impugnato giudizio è limitato ai petiti d’appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Auflage, Chur 1996, cifra 1 seg. all’art. 146 LGP con riferimenti). 3. a) L’art. 173 cifra 1 CP, punisce a querela di parte, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta, cioè diffama, una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione. Oggetto della protezione penale di cui alla citata norma, non diversamente che degli articoli relativi alla calunnia (art. 174 CP) e all’ingiuria (art. 177 CP) è l’onore di una persona; in tal senso letteralmente l’articolo stesso “incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole” nonchè la marginale che si riferisce agli articoli indicati (delitti contro l’onore) ed il titolo terzo delle disposizioni speciali del CP in cui essi sono inseriti. Ai sensi dell’art. 173 cifra 2 CP il colpevole del delitto di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure prova di aver avuto seri motivi per considerarle vere in buona fede. Dalla prova della verità o della buona fede l’imputato può essere escluso soltanto se egli ha proferito la diffamazione senza motivo oggettivamente e soggettivamente sufficiente e prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza (art. 173 cifra 3 CP). Questi due requisiti devono essere dati cumulativamente.

5 b) La Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha esposto che l’affermazione secondo cui I. aveva ricattato H. poteva in effetti essere interpretata come lesiva della reputazione. L’asserzione incriminata conteneva teoricamente un’offesa dell’onore personale del querelante. Affermando che egli aveva ricattato suo marito, A. aveva lasciato chiaramente intendere che quello era un ricattatore, ovvero una persona che estorceva denaro o altro ingiusto profitto con le minacce. I primi giudici hanno però ritenuto che l’accusata aveva fornito la prova della buona fede. Dagli atti processuali emergeva infatti in modo chiaro che essa, in buona fede, aveva potuto ammettere che I., vietando a suo marito di parcheggiare la vettura sulla sua proprietà e minacciandolo con un male, “tu be vedei”, aveva voluto ottenere l’abbattimento di uno o due agnelli. Anche se dal profilo strettamente giuridico il comportamento del minacciatore non poteva essere definito un ricatto, alla vista del profano ciò poteva essere compreso come un atteggiamento ricattatorio. L’accusata poteva essere convinta dei fatti esposti dal marito, che si era effettivamente sentito minacciato. Quanto alle altre affermazioni relative all’eventualità che I. poteva danneggiare le vetture o l’abitazione, avvelenare o sopprimere gli animali e infierire sulla famiglia, l’istanza precedente ha esposto che esse non ledevano assolutamente l’onore e la reputazione del querelante. Queste espressioni non suscitavano nè l’impressione nè il sospetto che gli mancavano quelle qualità di una persona degna di rispetto. Anche se si voleva ammettere il contrario all’accusata mancava la consapevolezza del fatto che le sue asserzioni avrebbero potuto nuocere alla reputazione del querelante. c) L’onore è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere una persona che si comporta come lo impone la convenienza e che merita quindi rispetto. L’allegazione diffamatoria deve portare su dei fatti. Un semplice giudizio di valori non può, il linea di principio, che costituire un’ingiuria. Va tuttavia sempre esaminato, anche in tal caso, se l’espressione usata si riferisce a fatti in modo riconoscibile da terzi. Se così è, il giudizio di valori è la conclusione di un’affermazione di fatto e la questione è da esaminare sotto il profilo del reato di diffamazione. L’asserzione deve essere tale da poter nuocere alla reputazione della vittima. Questa questione è da decidere non secondo il senso che possono aver dato all’allegazione quelli che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva e tenuto conto delle circostanze in cui essa è stata espressa. Quindi per giudicare se un’espressione è lesiva dell’onore bisogna basarsi sul senso che deve attribuire l’ascoltatore imparziale; oggettivamente l’asserzione deve poter essere considerata lesiva dell’onore dal punto di vista di una persona comune. Lesivo dell’onore è di massima il rimprovero di una

6 condotta penalmente rilevante (DTF 121 IV 83, 119 IV 47, 118 IV 44, 159, 117 IV 28). Nella specie le affermazioni relative all’eventualità che I. poteva danneggiare le vetture o l’abitazione, avvelenare o sopprimere gli animali e infierire sulla famiglia sono semplici giudizi di valori. Manifestamente esse non poggiano su determinati fatti documentabili, per cui non sono diffamanti. Diversa è invece la situazione quanto al rimprovero di ricatto, come a ragione hanno ritenuto i primi giudici. d) Giusta l’art. 173 cifra 2 CP il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Questa disposizione non richiede che sia documentato che l’affermazione era vera, ma libera l’autore da pena già se prova che aveva seri motivi di ritenerla, in buona fede, conforme alla verità. L’art. 173 cifra 3 CP stabilisce poi che “il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia”. Questa norma eccezionale tiene quindi conto dei casi in cui l’autore tramite la sua allegazione non vuole salvaguardare interessi pubblici o altri motivi sufficienti, nel senso che in questi casi egli non è ammesso a fornire la prova della verità e anche della buona fede. Di conseguenza è lecito inferire che chi tutela interessi pubblici è ammesso alle prove previste dall’art. 173 cifra 2 CP. In queste condizioni la verità e la buona fede discolpano chi salvaguarda questi interessi. La stessa regolarizzazione vale per il caso della tutela di legittimi interessi privati (DTF 85 IV 183). L’art. 173 cifra 3 CP lo considera nel senso che chi salvaguarda simili interessi dev’essere ammesso alla prova della verità e della buona fede a meno che le allegazioni siano state proferite o divulgate senza motivo sufficiente, unicamente nell’intento di fare della maldicenza. Queste prove discolpano l’autore; se non sono fornite egli non può essere prosciolto solo per il motivo che ha tutelato legittimi interessi privati. Scopo in particolare della prova della buona fede è che con riguardo alla libertà di discussione dev’essere possibile discutere su cose la cui verità non è documentata, anche se non si può negare che con ciò una completa protezione dell’onore non è più garantita (Schubarth, Kommentar Strafrecht, Besonderer Teil, 3. Band, Bern 1984, n. 85 all’art. 173 CP). Infatti non è ingiusto discolpare chi salvaguarda legittimi interessi pubblici o privati, se prova che aveva seri motivi di considerare l’affermazione vera in buona fede. Ciò vale segnatamente se essa è fatta alla polizia o ad un’altra autorità a cui compete la persecuzione di atti punibili. In tal

7 caso basta di massima l’indicazione di indizi e le conclusioni devono essere tratte dall’autorità. La prova dell’agire in buona fede non presuppone che l’autore sia completamente convinto delle circostanze lesive dell’onore. Chi le proferisce in forma di sospetto, deve solo documentare che seri motivi lo legittimavano al sospetto (DTF 85 IV 185). L’autore che tutela interessi legittimi è in una situazione particolare poichè si trova dinanzi all’alternati-va o rinunciare a salvaguardare questi interessi o proferire un’allegazione lesiva dell’onore, che probabilmente si rivela non appropriata. Il giudice può e deve però tener conto di questa particolare situazione se l’autore aveva seri motivi di ritenere l’affermazione in buona fede conforme alla verità. Al dovere di diligenza dell’autore egli non può porre severe esigenze se quello tutela legittimi interessi. I motivi che per l’autore sono seri in modo da ritenere l’asserzione, in buona fede, come vera non sono necessariamente una giustificazione per ognuno. Come per il reato colposo bisogna aver riguardo delle circostanze del singolo caso (art. 18 cpv. 3 CP), e circostanze sono, fra altre, gli obiettivi che l’autore perseguisce. Che esse debbano essere valutate e da esse dipenda la punibilità o l’impunità dell’autore risulta dall’art. 173 cifra 3 CP. Di esse deve essere tenuto conto anche quanto alle esigenze da porre alla prova a discarico. Accertato è che il 28 ottobre 1999 I. s’è presentato in macelleria ed ha chiesto a H. di ammazzargli uno o due agnelli. Questi gli ha risposto di non poterlo fare, al che il richiedente gli ha detto che doveva farlo, poichè posteggiava la vettura sulla sua proprietà. Secondo il teste L. il richiedente è poi andato via senza salutare e H. gli sembrava abbastanza turbato. Stando a H. egli l’ha invece minacciato con un male, “tu be vedei”. L’appellante fa valere che in siffatte circostanze non ha commesso un ricatto. A suo dire, quanto scritto da A. non è quindi conforme alla verità. L’appellante misconosce che nel concreto caso non è conteso che la convenuta non ha fornito la prova della verità della sua allegazione. Tale prova non è possibile. Infatti un ricatto non è stato commesso, per cui la sua perpetrazione non può essere documentata. La questione controversa è invece quella di sapere se la convenuta ha fornito la prova della sua buona fede. Ora, per decidere se questa prova è o non è riuscita devono essere prese in considerazione tutte le circostanze del caso. Le indicazioni di quanto era successo in macelleria la convenuta le ha avute dal marito e a lui poteva credere; non si trattava infatti semplicemente di una voce che circolava, ma di fatti di cui ella al momento dell’affermazione non poteva dubitare (cfr. DTF 96 IV 56 seg.). Per la convenuta sussistevano quindi seri motivi per ammettere che l’appellante, usando minaccia, voleva costringere suo marito a macellargli gli agnelli. Che il comportamento dell’appellante non possa esser repu-

8 tato un’estorsione, ma piuttosto una tentata coazione è irrilevante. Alla convenuta bastava credere che la sua affermazione era giusta, che il voler costringere suo marito con minaccia ad abbattere gli agnelli era un ricatto. Che lei a torto era di ciò convinta non le deve tornare a svantaggio. Inoltre dev’essere rilevato che l’allegazione è stata fatta in uno scritto al Presidente del Circolo di B. con una copia dello stesso al Posto della Polizia cantonale di B.. Può quindi esser ammesso che la convenuta, come ha attendibilmente dichiarato, non voleva diffamare l’appellante, ma orientare queste autorità onde ottenere protezione. Della particolare situazione in cui si trovava la convenuta, i giudici di primo grado ne hanno giustamente tenuto conto. Ritenendo che essa s’era espressa a tutela di legittimi interessi e che aveva provato d’aver avuto seri motivi per considerare l’allegazione, in buona fede, come vera, essi, contrariamente a quanto preteso dall’appellante, non sono caduti nell’arbitrio. A ragione l’hanno prosciolta dall’imputazione di diffamazione ai sensi dell’art. 173 cifra 1 CP. Di conseguenza il loro giudizio va protetto. 4. I costi della procedura d’appello di fr. 1'500.-- vanno a carico dell’appellante. Per questa procedura l’appellata ha diritto ad un’indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (art. 160 cpv. 1 e 4 LGP).

9 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello di fr. 1'500.-- vanno a carico dell’appellante, che per questa procedura rifonde all’appellata un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'000.--. 3. Avverso questa sentenza, se vien fatta valere la violazione del diritto federale, può esser interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art. 273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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