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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 07.07.2020 KSK 2020 8

July 7, 2020·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·2,348 words·~12 min·4

Summary

determinazione del modo di realizzazione giusta l'art. 10 cpv. 2 ODiC | Aufsicht Direktes Gesuch

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 8 Decisione del 7 luglio 2020 N. d'incarto KSK 20 8 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Composizione Brunner, presidente Baldassarre, attuario Parti Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa Centro Regionale dei Servizi, 6535 Roveredo istante contro A._____ opponente all'istanza B._____ opponente all'istanza patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller Piazza della Grida, 6535 Roveredo Oggetto Determinazione del modo di realizzazione giusta l'art. 10 cpv. 2 ODiC Comunicazione 9 luglio 2020

2 / 8 Ritenuto in fatto: A. La comunione ereditaria fu C._____ possiede una quota pari a ½ nella comunione ereditaria fu D._____, padre del fu C._____. Tale parte di comunione è stata pignorata. È stata altresì pignorata la quota nella comunione ereditaria del fu C._____ di spettanza del figlio dello stesso A._____, pari a ½ della comunione ereditaria fu C._____. Alla comunione ereditaria fu C._____ partecipa oltre al figlio A._____ la moglie B._____. All'inizio della procedura di realizzazione in esame partecipavano alla comunione ereditaria fu D._____ la predetta comunione ereditaria del figlio nonché la moglie E._____, anch'essa detentrice di una quota pari a ½ della comunione ereditaria. Nel frattempo E._____ – detentrice dell'altra metà della comunione ereditaria fu D._____ – è deceduta, lasciando quale unico erede A._____. B. In data 5 novembre 2019 si è tenuta presso l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa una riunione dei partecipanti alle due comunioni ereditarie ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 ODiC, con l'obiettivo di arrivare allo scioglimento delle stesse. Al termine della riunione è stato assegnato a B._____ il mandato di procedere alla vendita dell'unico bene di proprietà della comunione ereditaria fu D._____, ossia un immobile sito in L.1_____ all'O.1_____, entro il 31 gennaio 2020. Qualora tale termine fosse spirato infruttuosamente, si sarebbe proceduto alla trasmissione dell'incarto all'autorità di vigilanza. C. Il 4 dicembre 2019 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa ha inoltrato ai comunisti e ai creditori pignoranti il protocollo della predetta riunione, ponendo un termine fino al 16 dicembre 2019 per opporsi a tale decisione. Agli atti non risulta alcuna opposizione. D. Trascorso infruttuosamente il termine per la vendita dell'immobile, in data 17 febbraio 2020 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa ha trasmesso ai comunisti e ai creditori pignoranti una circolare in cui venivano invitati a formulare entro 10 giorni le loro proposte in merito alle misure di realizzazione. Agli atti non risulta l'inoltro di alcuna proposta dei creditori pignoranti. E. Il 20 febbraio 2020 i comunisti hanno chiesto all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa di continuare con la vendita privata dell'immobile, senza trasmettere l'incarto all'Autorità di sorveglianza. In caso contrario proponevano la contestuale nomina di un amministratore a norma dell'art. 132 cpv. 3 LEF con

3 / 8 l'incarico di procedere alla vendita, eventualmente concordando le modalità con il detentore delle altre quote della comunione ereditaria fu D._____, ossia A._____. F. Con domanda 4 marzo 2020 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa ha trasmesso al Tribunale cantonale dei Grigioni quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento la documentazione relativa alla realizzazione delle quote pignorate. G. Con decreto 6 marzo 2020 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha trasmesso ai comunisti la domanda 4 marzo 2020 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa, concedendo un termine per l'inoltro di osservazioni entro il 19 marzo 2020. H. Entro il termine successivamente prorogato, il 30 aprile 2020 i comunisti hanno confermato la situazione descritta dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti e chiesto che la vendita privata possa procedere ed essere realizzata con contestuale scioglimento delle rispettive quote ereditarie. Considerando in diritto: 1.1. La competenza del Tribunale cantonale dei Grigioni quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento è fondata sull'art. 132 cpv. 1 LEF in combinato disposto all'art. 13 cpv. 1 LEF e all'art. 13 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LAdLEF; CSC 220.000). 1.2. In virtù dell'art. 132 cpv. 1 LEF, nel caso di quote in eredità indivise o in altre comunioni, l’ufficiale fa determinare il modo della loro realizzazione dall’autorità di vigilanza. Chiedendo l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa la determinazione del metodo di realizzazione in relazione a quote di comunioni ereditarie ai sensi della predetta disposizione, la norma trova qui applicazione. 1.3. Il Tribunale cantonale dei Grigioni quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento è pertanto competente. In seno al Tribunale cantonale la decisione compete alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). 2. L'autorità di vigilanza ha la possibilità, ma non l'obbligo, di svolgere una nuova udienza di conciliazione (DTF 96 III 18 consid. 4; PTC 2000 n. 28 consid. 1b; Magdalena Rutz/Jürg Roth, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bun-

4 / 8 desgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2.a ed., Basilea 2010, n. 22 ad art. 132 LEF). Alla luce del comportamento processuale delle parti coinvolte un'ulteriore udienza di conciliazione dev'essere considerata vana, poiché a priori inadatta a facilitare il raggiungimento di un accordo. L'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa ha infatti già tenuto un'udienza di conciliazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 ODiC, in seguito alla quale è stato assegnato a B._____ il mandato di procedere alla vendita dell'immobile sito all'O.1_____ – unico bene di proprietà della comunione ereditaria fu D._____ – entro il 31 gennaio 2020. Tale decisione è stata comunicata ai comunisti e ai creditori pignoranti il 4 dicembre 2019. Agli atti non risulta esser stata inoltrata in merito alcuna opposizione entro il termine contestualmente fissato. Fallite le pratiche di conciliazione in seguito al decorso infruttuoso del termine per la vendita dell'immobile, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa ha invitato i comunisti e i creditori pignoranti a formulare proposte in merito alle misure di realizzazione, termine a sua volta spirato senza che – per quanto risulta agli atti – sia stata inoltrata alcuna presa di posizione dei creditori. L'omissione di qualsiasi presa di posizione da parte dei creditori – i quali sono stati invitati ad esprimersi in diverse occasioni nel corso della procedura – mostra la mancanza d'interesse dei medesimi alla conclusione di un accordo. 3.1. L'Autorità di vigilanza è chiamata a decidere se le parti di comunione pignorate siano da vendere ai pubblici incanti o se sia da procedersi allo scioglimento delle comunioni e alla liquidazione dei patrimoni comuni alla stregua dei disposti che reggono le comunioni in esame (art. 10 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [ODiC; RS 281.41]). 3.2. In linea di principio, l'autorità di vigilanza dispone di un ampio margine di discrezionalità nella determinazione del metodo di realizzazione (DTF 80 III 117 consid. 1; PTC 2011 n. 5 consid. 7.1.c; Magdalena Rutz/Jürg Roth, op. cit., n. 47 ad art. 132 LEF). Per prassi la realizzazione è tuttavia regolarmente effettuata mediante lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (DTF 80 III 117 consid. 1 seg.; sul tutto PTC 2011 n. 5 consid. 7.1.c). L'art. 10 cpv. 3 ODiC statuisce infatti che, di norma, l'autorità di vigilanza non dispone la vendita ai pubblici incanti della quota pignorata a meno che il valore della stessa possa essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione. Scopo dell'art. 10 cpv. 3 ODiC è la protezione del debitore e dei creditori dalla potenziale dissipazione della quota pignorata (Magdalena Rutz/Jürg Roth, op. cit., n. 27 ad art. 132 LEF). Non esistendo evidentemente un vero mercato governato dalle leggi di domanda e offerta per quote di

5 / 8 comunioni ereditarie, il valore delle medesime è regolarmente difficilmente determinabile. Viceversa, a causa delle molteplici difficoltà che l'acquisto di una parte di comunione può causare al potenziale acquirente – di regola costretto a confrontarsi con le posizioni e i diritti degli altri comunisti – la domanda è (sempre di regola) pressoché inesistente. In una vendita ai pubblici incanti le quote pignorate sono pertanto sostanzialmente sempre aggiudicate a un prezzo sensibilmente inferiore al loro valore effettivo (cfr. fra tante DTF 80 III 117 consid. 1; 96 III 10 consid. 3). In altre parole, l'esperienza ha dimostrato che la vendita ai pubblici incanti della quota costituisce regolarmente il metodo di realizzazione più sfavorevole per tutte le parti coinvolte. Per i predetti motivi la giurisprudenza permette lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio anche qualora il valore della quota dovesse essere approssimativamente determinabile ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 ODiC (cfr. decisione dell- 'Autorità di vigilanza sull'esecuzione e il fallimento dei Grigioni KSK 16 54 del 20 ottobre 2016 consid. 2b). La vendita della quota ai pubblici incanti è invece disposta solamente in casi eccezionali, ovverosia quando qualsiasi altro metodo di realizzazione dev'essere escluso, qualora fosse irragionevole aspettarsi che i creditori sopportino i costi di un lungo e incerto processo di divisione del patrimonio della comunione oppure quando, nel caso di comunioni ereditarie, è contestata la qualità di erede del debitore escusso (Magdalena Rutz/Jürg Roth, op. cit., n. 28 ad art. 132 LEF; PTC 2000 n. 28 consid. 2; cfr. DTF 80 III 117 consid. 1; 96 III 10 consid. 3). 3.3. Nella fattispecie in esame non sono ravvisabili motivi per i quali la divisione delle comunioni ereditarie dovrebbe costituire un onere particolarmente grave per i creditori. Non risulta inoltre che i titoli successori dei debitori siano contestati. Inoltre, qualora fossero vendute ai pubblici incanti, le due quote nelle comunioni ereditarie fu C._____ e fu D._____ sarebbero con ogni probabilità aggiudicate a un valore sensibilmente inferiore a quello ottenibile in caso di scioglimento delle stesse e liquidazione delle eredità secondo le disposizioni del diritto successorio. Quest'ultima opzione si rivela pertanto maggiormente atta a garantire gli interessi di tutte le parti coinvolte. Il sussistere di una valutazione del valore dell'immobile sito all'O.1_____, stimato dal perito in EUR 160'000.00 (act. Ufficio esecuzioni e fallimenti B.6), è pertanto irrilevante ai fini del giudizio. Infatti, anche qualora tale circostanza dovesse permettere di determinare approssimativamente il valore delle quote ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita ai pubblici incanti delle stesse si rivelerebbe comunque più svantaggiosa dello scioglimento e della liquidazione delle comunioni ereditarie. In ogni caso, il rispettivo valore delle quote non può essere senz'altro considerato determinabile, non potendo le autorità esecutorie – come l'Autorità di vigilanza – giudi-

6 / 8 care eventuali pretese contenziose tra debitori e coeredi (DTF 80 III 117 consid. 1 in fine). 3.4. Alfine di garantire gli interessi dei comunisti e dei creditori s'impone pertanto di disporre la divisione delle eredità fu D._____ e fu C._____ secondo le norme del diritto successorio applicabili (art. 610 segg. CC). 4. In virtù dell'art. 12 ODiC, se l’autorità di vigilanza dispone lo scioglimento e la liquidazione della comunione, l’ufficio di esecuzione è tenuto a prendere i provvedimenti legali necessari per eseguire tale ordine ed esercita tutti i diritti spettanti al debitore escusso. Nel caso di una comunione ereditaria, l’ufficio deve chiedere la divisione e l’intervento dell’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC (Daniel Staehelin, in: Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Basilea 2017, n. 38b ad art. 132 LEF; cfr. Obergericht del Cantone di Zurigo 100038 dell'11 novembre 2010). Ai sensi della succitata norma, laddove sia richiesto da un creditore che ha acquistato o pignorato la quota di un erede, la predetta autorità deve intervenire nella divisione dell'eredità in luogo dell'erede. Per quanto concerne la determinazione dell'autorità competente, si ricorda che l'apertura della successione avviene per l'intero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto (art. 538 CC). Ultimo domicilio di entrambi i defunti C._____ e D._____ era O.2_____. Poiché la divisione di un'eredità costituisce una questione di diritto successorio, si applicano le relative norme di competenza. Costituendo lo scioglimento di una comunione ereditaria un provvedimento di volontaria giurisdizione, l'autorità competente a intervenire nella divisione delle eredità in luogo dei debitori è il giudice unico presso il Tribunale regionale Moesa (art. 609 cpv. 1 CC in combinato disposto all'art. 54 cpv. 1 titolo finale CC e all'art. 4 cpv. 1 lett. a della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero [LACPC; CSC 320.100] in combinato disposto all'art. 248 lett. e CPC e all'art. 249 CPC; cfr. in merito PTC 2011 n. 5 consid. 7). 5. Considerata la natura circoscritta della questione giuridica in esame e tenendo conto che la decisione poggia su una consolidata prassi del Tribunale cantonale dei Grigioni, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 della Legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]).

7 / 8 6. Poiché la presente decisione è stata presa dall'Autorità di vigilanza su richiesta dell'ufficio d'esecuzione (art. 10 cpv. 2 ODiC), i costi della procedura, di CHF 1'200.00, rimangono a carico del Cantone dei Grigioni.

8 / 8 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1.1. La quota della comunione ereditaria fu C._____ nella comunione ereditaria fu D._____ dev'essere realizzata mediante lo scioglimento della comunione ereditaria e la liquidazione dell'eredità secondo le disposizioni del diritto successorio. 1.2. La quota di A._____ nella comunione ereditaria fu C._____ dev'essere realizzata mediante lo scioglimento della comunione ereditaria e la liquidazione dell'eredità secondo le disposizioni del diritto successorio. 2. L'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa è tenuto a richiedere la divisione delle eredità con intervenzione del Tribunale regionale Moesa quale autorità competente ai sensi dell'art. 609 CC. 3. I costi della presente procedura, di CHF 1'200.00, rimangono a carico del Cantone dei Grigioni e saranno pagati dalla cassa del Tribunale cantonale. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

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