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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 26.10.2020 KSK 2020 18

October 26, 2020·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·3,693 words·~18 min·5

Summary

spese d'esecuzione | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 26 ottobre 2020 N. d'incarto KSK 20 18-59 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Composizione Brunner, presidente Baldassarre, attuario Parti A._____ ricorrente patrocinato dall'avv. B._____ contro C._____ resistente Oggetto spese d'esecuzione Atti impugnati avvisi di pignoramento dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 10.03.2020, comunicati l'11.03.2020 Comunicazione 27 ottobre 2020

2 / 11 Ritenuto in fatto: A. Nell'arco di pochi mesi, il B._____ (di seguito: creditore) ha emesso – tramite decreti d'accusa cresciuti in giudicato – 43 multe contro A._____ (di seguito: debitore) per altrettante violazioni di norme sulla circolazione. B. Per ogni multa non pagata dal debitore il creditore ha presentato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (di seguito: Ufficio esecuzioni e fallimenti) una domanda d'esecuzione. L'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha quindi emesso i precetti esecutivi, conteggiandovi le rispettive spese d'esecuzione anticipate dal creditore. C. Il debitore ha interposto "opposizione parziale" avverso i predetti precetti esecutivi, eccezion fatta per l'ultimo, opponendosi evidentemente – e come sostiene peraltro egli stesso – soltanto al conteggio delle spese d'esecuzione. D. In data 3 marzo 2020 il creditore ha presentato domanda di continuazione dell'esecuzione, mantenendo nel relativo scritto di non potere né dovere chiedere il rigetto dell'opposizione, essendo le opposizioni del debitore volte esclusivamente contro le spese d'esecuzione e pertanto inammissibili. E. Il 10 marzo 2020 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha emesso 42 avvisi di pignoramento (comunicati al debitore l'11 marzo 2020 e ricevuti dallo stesso il 14 marzo 2020), conteggiandovi anche le spese d'esecuzione (sia quelle relative ai precetti esecutivi, sia quelle relative agli avvisi di pignoramento, anch'esse anticipate dal creditore). F. In data 20 marzo 2020 il debitore ha interposto ricorso avverso i predetti provvedimenti (incarti KSK 20 18-59), sostenendo sostanzialmente che il creditore avrebbe dovuto raggruppare i diversi crediti esigibili in un'unica esecuzione, così riducendo sensibilmente l'importo complessivo delle spese d'esecuzione. G. Nelle sue osservazioni 7 aprile 2020 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha mostrato comprensione per le obiezioni del debitore. H. Nelle sue osservazioni 25 maggio 2020 il creditore ha invece sostanzialmente illustrato come a causa del suo sistema automatizzato d'incasso non sarebbe possibile – e in ogni caso impraticabile – raggruppare diverse esecuzioni contro lo stesso debitore. La circostanza che sia stato necessario un numero talmente elevato di esecuzioni dipenderebbe inoltre esclusivamente dal comportamento del debitore in esame.

3 / 11 I. Sulle allegazioni e argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Nel Cantone dei Grigioni, unica autorità di ricorso conformemente all'art. 17 LEF è il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 della Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LAdLEF; CSC 220.000]). 1.2. Il debitore censura sostanzialmente che il creditore avrebbe potuto e dovuto sensibilmente ridurre l'importo complessivo delle spese d'esecuzione – che il creditore potrà prelevare sui pagamenti del debitore ex art. 68 cpv. 2 LEF – raggruppando le diverse esecuzioni nei suoi confronti (cfr. inter alia act. A.1 pag. 8 ad B, act. A.1 pag. 15). Il mancato raggruppamento delle domande d'esecuzione avrebbe costituito abuso di diritto (cfr. inter alia act. A.1 pag. 8 ad B; cfr. tuttavia act. A.1 pag. 8 ad A4). Sulla base di tale assunto il debitore sostiene – tra l'altro – che il conteggio delle spese d'esecuzione effettuato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti negli avvisi di pignoramento impugnati si rivelerebbe illecito e fondato su un apprezzamento manifestamente errato della fattispecie (cfr. act. A.1 pag. 15 ad I e pag. 6 segg.; cfr. nondimeno act. A.1 pag. 8 ad A4). Essendo pertanto dato un valido motivo di ricorso ex art. 17 cpv. 1 LEF, l'autorità di vigilanza può entrare nel merito dello stesso (cfr. tuttavia consid. 6.2 infra in merito all'inammissibilità delle obiezioni di compensazione fatte valere dal debitore nella presente procedura). 1.3. Ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato. Avendo il debitore impugnato i 42 avvisi di pignoramento 10 marzo 2020 – comunicati l'11 marzo 2020 –, in data 20 marzo 2020, i relativi ricorsi sono tempestivi (cfr. tuttavia consid. 5 infra in merito alla tardività delle censure relative alle spese d'esecuzione già conteggiate nei precetti esecutivi). 1.4. Essendo il valore litigioso del ricorso in esame evidentemente inferiore a CHF 5'000.00, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide in qualità di giudice unico (art. 17 cpv. 4 LAdLEF in combinato disposto all'-

4 / 11 art. 7 cpv. 2 lett. a della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero [LACPC; CSC 320.100]). 2. L'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; art. 17 cpv. 2 LAdLEF). L'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove ed è vincolata – fatto salvo l’art. 22 LEF – dalle conclusioni delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF). Essa si procura infine le necessarie prese di posizione (art. 17 cpv. 2 LAdLEF), come avvenuto nel caso in esame. 3.1. Il debitore chiede la congiunzione delle 42 cause di ricorso, argomentando che i relativi procedimenti poggino su fatti e situazioni giuridiche analoghe e ritenendo inoltre necessario che l'autorità di vigilanza abbia modo di esaminare il contenzioso tenendo conto dell'insieme di tutte le esecuzioni (act. A.1 pag. 5). 3.2. Per semplificare il processo, l'autorità di vigilanza può ordinare la congiunzione completa di più cause pendenti dinanzi allo stesso che denotino una certa comunanza o connessione (art. 17 cpv. 4 LAdLEF in combinato disposto all'art. 125 lett. c CPC; cfr. Reto M. Jenny/Daniel Jenny, in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2015, 2.a ed., Zurigo 2015, n. 10 ad art. 125 CPC; Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3.a ed., Basilea 2017, n. 14 ad art. 125 CPC). 3.3. I ricorsi contro gli avvisi di pignoramento impugnati negli incarti KSK 20 18- 59 vertono tutti sulla medesima questione giuridica – la liceità del mancato raggruppamento delle domande d'esecuzione da parte del creditore – nonché su una base fattuale uniforme, ossia il mancato pagamento da parte del debitore delle multe comminategli dal creditore per violazioni delle norme sulla circolazione. Si giustifica pertanto di congiungere le procedure KSK 20 18-59 e di emanare una decisione unica. 4. Il debitore chiede inoltre per tutte le esecuzioni la concessione dell'effetto sospensivo (act. A.1 pag. 4 seg.). Al più tardi con l'emanazione della presente decisione le domande di concessione dell'effetto sospensivo sono divenute prive d'oggetto e devono essere pertanto stralciate dai ruoli. 5.1. Il conteggio delle spese d'esecuzione può essere impugnato soltanto fintantoché il ricorso contro il provvedimento in cui tali spese sono state conteggiate è ancora tempestivo (DTF 139 III 44 consid. 3.1.1, con rimando a DTF 68 III 72, 75;

5 / 11 Daniel Staehelin, in: Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur 2. Auflage, ad n. 22 ad art. 68 LEF). Unica eccezione è il caso in cui il provvedimento dev'essere considerato nullo ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LEF, potendo e dovendo tale evenienza essere considerata in qualsiasi momento (DTF 139 III 44 consid. 3.1.2; DTF 120 III 117 consid. 2c). 5.2. Per la confutazione dell'ipotetica nullità per abuso di diritto dei precetti esecutivi del 26 febbraio 2019, 4 marzo 2019 e 21 marzo 2019 – non esplicitamente censurata dal debitore, ma da esaminare d'ufficio (Dominik Vock/Danièle Meister- Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2.a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, pag. 56) – si rinvia ai relativi considerandi (cfr. consid. 7.2.1 infra). Non avendo il creditore commesso alcun abuso di diritto nelle procedure in esame, i precetti esecutivi non sono evidentemente nulli. I predetti provvedimenti sarebbero semmai stati solamente annullabili per via di ricorso ex artt. 17 segg. LEF. Nella fattispecie il debitore non li ha tuttavia tempestivamente impugnati. Si rileva pertanto che, nella misura in cui i presenti ricorsi – interposti contro gli avvisi di pignoramento del 10 marzo 2020 – si volgono contro spese già conteggiate nei precetti esecutivi, tali censure sono di principio tardive. 5.3.1. Il debitore sostiene tuttavia di aver voluto e potuto censurare l'illiceità dei predetti conteggi per mezzo delle "opposizioni parziali" da lui interposte contro i relativi precetti esecutivi (act. A.1 pag. 5 segg. ad A1-A5). Queste sarebbero state ammissibili perché avrebbero contestato non tanto le spese d'esecuzione, bensì l'esistenza del credito posto in esecuzione (cfr. act. A.1 pag. 7 ad A3 in fine). In caso d'inammissibilità delle stesse, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti avrebbe inoltre avuto l'obbligo di trasmetterle (si presume: come ricorsi ai sensi degli artt. 17 segg. LEF) all'autorità di vigilanza ex art. 32 cpv. 2 LEF (act. A.1 pag. 15 ad H in fine). 5.3.2. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, un'opposizione limitata alle sole spese d'esecuzione è inammissibile (DTF 85 III 124, 128; con rimando a DTF 77 III 5, 7). L'opposizione deve infatti volgersi contro l'esistenza o l'importo del debito posto in esecuzione, rispettivamente contro il diritto del creditore di procedere in via esecutiva (art. 69 cpv. 2 n. 3 LEF). Laddove il debitore riconosce l'esistenza e l'importo della pretesa, l'ammontare degli interessi, l'esigibilità del credito nonché gli ulteriori presupposti del diritto del creditore di procedere in via esecutiva, egli non può in altre parole fare opposizione contro l'imposizione ingiustificata o il conteggio errato delle spese d'esecuzione. Il debitore può in tal caso solamente ricorrere all'autorità di vigilanza ex artt. 17 segg. LEF (Frank Em-

6 / 11 mel, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs I, art. 1-158 SchKG, 2.a ed., Basilea 2010, n. 22 ad art. 68 LEF; Ilija Penon/Marc Wohlgemuth, in: Kren Kostkiewicz/Vock [edit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 21 ad art. 68 LEF; DTF 85 III 124, 128, sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 144/03 del 18 giugno 2004 consid. 4.1). 5.3.3. Nella fattispecie in esame, nessuna delle "opposizioni parziali" interposte dal debitore si è volta contro la rispettiva pretesa del creditore. Checché ne dica oggi il debitore, ognuna di esse era volta palesemente solo contro le spese d'esecuzione conteggiate nel rispettivo precetto esecutivo. Rilevante in tal senso è peraltro che, prima dell'interposizione dei presenti ricorsi, il debitore non ha mai argomentato – significativamente neanche nell'ambito della procedura di rigetto – che le opposizioni si volgessero contro l'esistenza della pretesa (cfr. act. B.7; cfr. anche consid. 6 infra). 5.3.4. Ne consegue che le "opposizioni parziali" erano inammissibili. Per mezzo delle medesime il debitore non avrebbe in ogni caso potuto contestare la liceità dei precetti esecutivi. Il debitore avrebbe pertanto dovuto censurare i conteggi delle spese d'esecuzione relative ai medesimi provvedimenti ricorrendo a suo tempo all'autorità di vigilanza, azione questa che egli ha invece evidentemente omesso. 5.3.5. Dev'essere infine respinta la censura del debitore per cui, in caso d'inammissibilità delle "opposizioni parziali", l'Ufficio esecuzioni e fallimenti avrebbe dovute trasmettere le medesime all'autorità di vigilanza ex art. 32 cpv. 2 LEF (act. A.1 pag. 15 ad H in fine). Innanzitutto, il debitore stesso fa esplicitamente valere di non aver voluto interporre ricorso ex art. 17 LEF per mezzo delle "opposizioni parziali" contro i precetti esecutivi (act. A.1 pag. 8 ad A4 e A5; cfr. anche consid. 5.3.3 supra). In ogni caso, assente una chiara motivazione in tal senso da parte del debitore, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti non avrebbe peraltro neppure avuto motivo di presumere che il debitore volesse interporre ricorso tramite le sue "opposizioni parziali". Non rientra infine nei compiti dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti interpretare in modo talmente espansivo le asserite volontà dei debitori escussi, i quali portano invece la responsabilità per la correttezza – e la comprensibilità – dei propri atti. 5.4. Nella misura in cui il debitore censura il conteggio di spese d'esecuzione già contenute nei precetti esecutivi, l'autorità di vigilanza non può pertanto entrare nel merito dei ricorsi.

7 / 11 6.1. Il debitore intende censurare tra l'altro che il modus operandi del creditore avrebbe generato una sua pretesa risarcitoria ex art. 41 CO, la quale sarebbe stata opposta in compensazione alla pretesa del creditore ex art. 68 cpv. 2 LEF per mezzo delle "opposizioni parziali" (cfr. segnatamente act. A.1 pag. 8 seg. ad B e 9 ad D). Non considerando tale compensazione, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti avrebbe agito in modo illecito e fondato i provvedimenti su un apprezzamento manifestamente errato della fattispecie (act. A.1 pag. 15 ad I, pag. 6 segg. e pag. 9 segg.). 6.2.1. Si rammenta che, per sua natura, il ricorso all'autorità di vigilanza ai sensi degli artt. 17 segg. LEF può volgersi soltanto contro provvedimenti degli uffici esecuzioni e fallimenti. La cognizione dei suddetti – e pertanto anche la cognizione delle autorità di vigilanza – è limitata ai presupposti procedurali dell'esecuzione; la decisione relativa a questioni di diritto materiale rimane per contro prerogativa del giudice di merito (Karl Wütherich/Peter Schoch, op. cit., n. 12 ad art. 69 LEF; sentenza del Tribunale federale 7B.36/2006 del 16 maggio 2006 consid. 2.1). 6.2.2. Nella misura in cui il debitore fa valere le predette obiezioni di compensazione in questa sede, si deve pertanto concludere che l'esame della validità delle stesse – e peraltro anche l'esame dell'esistenza delle pretese opposte in compensazione – esula dalla competenza di quest'istanza, ragion per cui essa non può entrare nel merito delle relative censure. 6.3. Laddove il debitore intende invece argomentare che l'Ufficio esecuzioni e fallimenti non abbia potuto lecitamente emettere gli avvisi di pignoramento a causa dell'interposizione delle "opposizioni parziali" – le quali avrebbero già contenuto le obiezioni di compensazione –, tale argomento dev'essere respinto. I predetti atti erano infatti inammissibili proprio perché non si riferivano affatto alla compensazione ora asserita, ma si limitavano invece a contestare le spese d'esecuzione (cfr. consid. 5.3.3 supra). L'Ufficio esecuzioni e fallimenti era pertanto tenuto a procedere all'emissione dei provvedimenti qui impugnati in seguito alla ricezione delle domande di continuazione. 6.4. Già solo per i predetti motivi, i ricorsi devono essere respinti, nella misura in cui sono ammissibili. 7.1. In ogni caso, tutte le censure del debitore si fondano su un asserito abuso di diritto da parte del creditore, la cui omessa considerazione avrebbe reso illeciti i provvedimenti dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti. Il debitore ritiene sostanzialmente che il creditore abbia approfittato della sua posizione di forza per far spiccare ese-

8 / 11 cuzioni inutili, invece di raggruppare le pretese contro il debitore in un'unica esecuzione. Tale agire avrebbe arbitrariamente incrementato l'importo complessivo delle spese d'esecuzione. Il debitore si dichiara in tal senso disposto ("eventualiter") a pagare al creditore "una sola spesa per una sola domanda d'esecuzione" (cfr. act. A.1 pag. 6 ad A1). 7.2.1. Le spese d'esecuzione sono di norma considerate causate dal debitore, segnatamente laddove i costi cagionati sono necessari al corretto svolgimento del provvedimento (Frank Emmel, op. cit., n. 17 ad art. 68 LEF; cfr. anche Ilija Penon/Marc Wohlgemuth, op. cit., n. 18 ad art. 68 LEF). La decisione se far valere diverse pretese esigibili in un'unica o in molteplici domande d'esecuzione sottostà in ogni caso alla discrezione del creditore, non del debitore (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 144/03 del 18 giugno 2004 consid. 4.3; Frank Emmel, op. cit., n. 17 ad art. 68 LEF, con rimandi). Il debitore non può in altre parole pretendere che il creditore scelga il metodo per lui meno pregiudizievole di far valere il proprio credito per via esecutiva, fintantoché le modalità scelte da quest'ultimo non costituiscano abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, non spettando agli uffici d'esecuzione o alle autorità di vigilanza decidere se la pretesa avanzata dal creditore sia provvista di buon fondamento o sia fatta valere a giusto titolo, una nullità per abuso di diritto può essere da essi riconosciuta soltanto in via eccezionale (DTF 140 III 481 consid. 2.3; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 3 consid. 2b, con rinvii; Daniel Staehelin, in: Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur 2. Auflage, ad n. 24 ad art. 8a LEF). Il criterio dell'abuso manifesto di un diritto va interpretato restrittivamente in materia di esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_773/2014 del 10 luglio 2015 consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza un comportamento abusivo è dato soltanto qualora il creditore si servisse dell'esecuzione per scopi che non hanno evidentemente nulla a che vedere con tale istituto. La nullità per abuso di diritto è segnatamente riconosciuta quando per mezzo dell'esecuzione vengono perseguiti scopi non pertinenti, ad esempio quando si intende solamente danneggiare il merito creditizio del presunto debitore, quando a scopi vessatori vien fatto escutere un importo completamente sproporzionato, oppure quando è evidente che il creditore miri deliberatamente a vessare l'escusso (decisione del Tribunale federale 5A_588/2011 del 18 novembre 2011 consid. 3.2, con rinvii; decisione del Tribunale cantonale dei

9 / 11 Grigioni KSK 14 58 del 19 settembre 2014, consid. 3; cfr. anche Karl Wüthrich/Peter Schoch, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2.a ed., Basilea 2010, n. 16 ad art. 69 LEF). 7.2.2. Nel presente contesto si rivela peraltro anche inesatta l'indicazione dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti per cui non potrebbero essere accollate al debitore spese d'esecuzione che il creditore avrebbe potuto evitare (act. A.2 pag. 3). La citata prassi trova infatti applicazione soltanto nella misura in cui le spese d'esecuzione sono state cagionate da un errore commesso dal creditore nella procedura esecutiva (ad esempio qualora il creditore abbia posto in esecuzione una pretesa non ancora esigibile o chiesto l'applicazione di una specie d'esecuzione errata; cfr. Frank Emmel, op. cit., n. 18 ad art. 68 LEF). Non avendo il creditore evidentemente commesso alcun errore nel contesto delle procedure in esame, la dottrina invocata dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti non può trovare applicazione. 7.3. Nella fattispecie il debitore non ha in alcun modo indicato – né è peraltro ravvisabile alcuna ragione di presumere – che il creditore abbia fatto uso del proprio diritto per scopi estranei all'esecuzione, ad esempio per vessare deliberatamente il debitore. È stato invece indubbiamente il comportamento di quest'ultimo – ovverosia le sue reiterate violazioni delle norme sulla circolazione – a cagionare le 43 pretese del creditore (di cui 42 costituiscono oggetto del presente ricorso), così com'è stato il mancato pagamento di ogni singola delle medesime a costringere il creditore a procedere altrettante volte per via esecutiva. 7.4.1. Nelle sue osservazioni 25 maggio 2020 il creditore ha peraltro plausibilmente illustrato come il suo sistema automatizzato d'incasso non permetta generalmente di raggruppare diverse esecuzioni contro il medesimo debitore, generando invece una singola domanda d'esecuzione per ogni credito divenuto esigibile (act. A.3 n. 2). Condivisibile è anche la valutazione del creditore per cui proprio casi come quello del debitore in esame deporrebbero a favore di un sistema d'incasso informatizzato, che permetta una gestione razionale di quantitativi importanti di pratiche causate da una sola persona (act. A.3 n. 5). In ogni caso l'evasione automatizzata delle pratiche esecutive è applicata dal qui creditore a ogni suo debitore, non soltanto al debitore in esame. È infine senz'altro plausibile che l'ingente quantitativo di pratiche esecutive che il creditore è tenuto a gestire non potrebbe essere evaso manualmente senza generare un notevole dispendio di risorse – peraltro non prescritto dalla LEF –, nonché ulteriori costi causati dagli inevitabili errori umani che ne conseguirebbero (cfr. in tal senso anche act. A.3 n. 4).

10 / 11 7.4.2. Anche volendo assumere per ipotesi che un'evasione manuale sia stata praticabile, non si comprende perché il creditore avrebbe dovuto raggruppare proprio le esecuzioni contro il debitore in esame, non potendo evidentemente andare a favore di quest'ultimo la circostanza che il suo comportamento abbia reso necessaria una quantità talmente ingente di esecuzioni in un periodo così breve. Il creditore non aveva peraltro motivo di sospettare che il debitore avrebbe perseverato nel commettere violazioni delle norme della circolazione e a rifiutare il pagamento delle rispettive multe, tantomeno di predire la durata del predetto comportamento. Un raggruppamento di tutte le spese d'esecuzione avrebbe pertanto dovuto apparire innecessario e impraticabile anche qualora il sistema d'incasso non fosse stato automatizzato. 7.5. Il modus operandi del creditore è pertanto inopinabile. Non è viceversa ravvisabile alcun abuso di diritto da parte dello stesso, ragion per cui le relative censure del debitore si rivelano integralmente infondate. 8. Avendo l'Ufficio esecuzioni e fallimenti pertanto correttamente conteggiato le spese d'esecuzione, i ricorsi devono essere respinti. 9.1. Nonostante l'evidente assenza di qualsiasi probabilità di successo dei ricorsi, le relative tasse di giustizie, di CHF 1'500.00 complessivi, rimangono a carico del Cantone dei Grigioni, non potendo essere imputati al debitore malafede o temerarietà (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; art. 61 cpv. 2 lett. a dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF; RS 281.35]). 9.2. Nelle procedure di ricorso giusta gli artt. 17 segg. LEF non si riconosce alle parti alcuna indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

11 / 11 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono respinti. 2. Le richieste di effetto sospensivo sono stralciate dai ruoli in quanto divenute prive d'oggetto. 3. Le tasse di giustizia per le procedure di ricorso, di CHF 1'500.00 complessivi, rimangono a carico del Cantone dei Grigioni. 4. Non si riconoscono indennità. 5. Contro queste decisioni può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. I ricorsi sono da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6. Comunicazione a: – B._____, – C._____

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