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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 09.01.2019 KSK 2018 91

January 9, 2019·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·1,062 words·~5 min·3

Summary

dichiarazione di fallimento | Konkurs

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 5 Decisione del 09 gennaio 2019 (Con sentenza 5A_134/2019 del 18 marzo 2019 il Tribunale federale ha stralciato dai ruoli la procedura di ricorso contro questa decisione a seguito del ritiro del ricorso.) N. d'incarto KSK 18 91 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Pedrotti, Presidente Parti X._____, reclamante contro Y._____, resistente Oggetto dichiarazione di fallimento Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 13 dicembre 2018, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 335.18.368) Comunicazione 14 gennaio 2019

2 / 5 In considerazione – che in data 9 luglio 2018, nell'esecuzione n. 20182510 avviata dalla Y._____, (di seguito: creditrice) presso l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa, è stato spiccato nei confronti della X._____ (di seguito: debitrice) un precetto esecutivo concernente contributi LPP per l'anno 2017 (contratto BVG 34-6576) per l'importo di CHF 29'071.50, oltre a interessi al 5% a far tempo dal 10 luglio 2018, e ulteriori spese legate alla mora della debitrice, – che la debitrice, almeno da quanto risulta dall'esemplare del precetto esecutivo in possesso della creditrice, non ha interposto opposizione al precetto in parola, notificatole in data 10 luglio 2018, – che in data 16 ottobre 2018, non essendo stati saldati i crediti del precetto esecutivo in parola, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa ha emesso nei confronti della debitrice una comminatoria di fallimento, notificatale in data 18 ottobre 2018, – che in data 21 novembre 2018 la creditrice ha presentato presso il Tribunale regionale Moesa una domanda di fallimento contro la debitrice per un importo complessivo di CHF 31'141.30, – che in sede di dibattimento, tenutosi il 13 dicembre 2018 dinanzi al Presidente del Tribunale regionale Moesa, la debitrice ha contestato l'istanza di fallimento, chiedendone la reiezione; la debitrice ha inoltre fatto valere di aver interposto opposizione al precetto esecutivo notificatole 10 luglio 2018 mediante lettera; l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa, interpellato telefonicamente seduta stante dal Giudice, ha negato di aver ricevuto un'opposizione per lettera, – che con decisione 13 dicembre 2018, comunicata alle parti lo stesso giorno, il Presidente del Tribunale regionale Moesa, non avendo la debitrice provato di avere effettivamente interposto opposizione al più volte menzionato precetto esecutivo e la stesso non avendo nemmeno reagito alla ricezione della comminatoria di fallimento, ha dichiarato il fallimento della debitrice a far tempo dal 13 dicembre 2018, ore 09:45, – che in data 20 dicembre 2018 (data del timbro postale) la X._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo presso il Tribunale cantonale dei Grigioni avverso la decisione di fallimento del Tribunale regionale Moesa, chiedendone l'annullamento a fronte della sua asserita solvibilità e il suo impegno a saldare

3 / 5 l'importo posto in esecuzione a breve, entro il primo trimestre 2019; la reclamante conferma di avere interposto opposizione al precetto esecutivo che qui ci occupa, allegandone copia, – che in data 7 gennaio 2019 la reclamante, dando seguito al decreto 28 dicembre 2018 del Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, ha versato un anticipo spese di CHF 500.00, – che, giusta l'art. 174 cpv. 1 LEF, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza, – che, secondo l'art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento, se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo, o meglio, entro il termine di reclamo, il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cifra 1) o l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (cifra 2) o il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (cifra 3), – che la reclamante stessa dichiara di non aver saldato l'importo posto in esecuzione, bensì di volervi procedere a breve, entro il primo trimestre 2019, quindi successivamente alla scadenza del termine di reclamo, – che la reclamante non fa valere né di aver depositato l'intero importo dovuto presso codesto Tribunale né il ritiro della domanda di fallimento da parte della creditrice, qui resistente, – che la domanda di annullamento della decisione di fallimento è pertanto palesemente infondata, indipendentemente dalla questione a sapere se la reclamante, come da lei sostenuto, è effettivamente solvibile, – che lo scritto 10 luglio 2018 (doc. B.5) allegato quale mezzo di prova dalla reclamante non muta il destino dell'atto impugnativo da lei presentato, trattandosi di semplice invio postale, non raccomandato, e quindi privo di ogni conferma di ricezione; la reclamante non spiega nemmeno il motivo per il quale, nonostante asserita opposizione al precetto esecutivo che qui ci occupa, non ha impugnato la comminatoria di fallimento notificatale in data 18 ottobre 2018; l'asserita avvenuta opposizione non è pertanto minimante provata, rimanendo così una mera allegazione di parte,

4 / 5 – che, per i motivi di cui sopra, il reclamo è evidentemente infondato e pertanto da respingere, – che la presente decisione, in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000), è di competenza del giudice unico, – che, visto l'esito del procedimento, le spese processuali, fissate in CHF 500.00 (art. 10 cpv. 2 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause civili [OECC; CSC 320.210] in unione agli artt. 52 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento [OTLEF; RS 281.35]), vanno poste a carico della reclamante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC); – che, la resistente non essendo stata invitata a prendere posizione in merito all'atto impugnativo, non sono assegnate ripetibili;

5 / 5 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 500.00 sono poste a carico della X._____, O.1_____, e sono compensate con l'anticipo da questa versato. Non sono assegnate ripetibili. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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