Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 8 Decisione 7 gennaio 2019 N. d'incarto KSK 18 72 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Composizione Brunner, presidente Rogantini, attuario Parti X._____, reclamante contro Y._____ resistente Oggetto incanto Atto impugnato incanto 17.10.2018 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa, comunicato lo stesso giorno Comunicazione 21 gennaio 2019
2 / 8 In considerazione – che A._____ è proprietario dell'unità di piano in PPP n. _____ (28/1000) con la quota parte n. _____ (1/29; corrispondente al posteggio n. 31) in comproprietà dell'unità di piano in PPP n. S51002 (67/1000) site a O.1_____ sul fondo base particella n. _____ del Registro fondiario del Comune di O.1_____, – che su tali quote di comproprietà e PPP grava una cartella ipotecaria al portatore per CHF 380'000.00, emessa il 26 settembre 2007, in primo rango a favore della Y._____ basata su un contratto di mutuo ipotecario fra le due parti, – che nella procedura d'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. ____, la banca quale creditrice ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro A._____ suo debitore tramite l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa [nel seguito: UEF Moesa] in data 14 febbraio 2017 (act. UEFM.1), – che la banca creditrice fa valere due importi, il primo di CHF 300'000.00 e il secondo di CHF 69'544.58, il tutto oltre interessi al 5% e spese varie, – che il precetto esecutivo non ha potuto essere recapitato al debitore né in via rogatoriale né tramite la Polizia cantonale del Canton Ticino, cosicché – previo un tentativo di convocazione all'Ufficio di esecuzione di O.2_____ [nel seguito: UEF O.2_____] – in data 6 ottobre 2017 esso è stato pubblicato nel Foglio ufficiale del Canton Ticino, il debitore essendo domiciliato in quel Cantone (act. UEFM.2 e 3), – che il 9 aprile 2018 la banca creditrice ha inoltrato all'UEF Moesa la domanda di realizzazione del fondo sopra menzionato (act. UEFM.4), chiedendo più tardi che venga fatto un doppio turno d'asta (act. UEFM.8), – che il bando è stato pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) in data _____ 2018, indicando il _____ 2018 quale data della vendita all'incanto, – che secondo le dichiarazioni dell'UEF Moesa, il bando è inoltre stato notificato separatamente alla banca creditrice pignoratizia, al debitore e all'UEF O.2_____, trattandosi del foro ordinario d'esecuzione al domicilio del debitore, – che nel seguito il 26 settembre 2018 sono stati comunicati l'elenco degli oneri e le condizioni d'incanto, indicando quale unica creditrice istante per la vendita la Y._____,
3 / 8 – che sotto il titolo 'pignoramenti' è stato fatto rinvio al conteggio dei pignoramenti allestito dall'UEF O.2_____, nel quale fra l'altro figura come una delle creditrici pure X._____ con due pignoramenti fruttuosi per un importo complessivo di CHF 13'690.15 (cfr. l'act. UEFM.9), – che secondo l'UEF Moesa, una copia dell'elenco degli oneri sarebbe stata inviata anche al debitore e all'UEF O.2_____, – che nel seguito in data 17 ottobre 2018 i beni immobiliari menzionati sopra, siti a O.1_____ (Comune di O.1_____), sono stati venduti all'asta mediante l'UEF Moesa per CHF 380'000.00, – che con ricorso del 25 ottobre 2018 (act. A.1) presentato alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale, adita in qualità di Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, X._____ chiede che sia giudicato "l'errato operato" dell'UEF Moesa, in quanto esso avrebbe "omesso di notificare l'avviso di incanto ai creditori pignoratizi, non dando abbastanza pubblicità all'asta" e di avergli così "creato un danno economico in quanto c'erano potenziali offerenti per un importo superiore a CHF 380'000.00", – che propone sia accolto il ricorso e quindi l'autorità competente prenda "i provvedimenti contro l'operato" dell'UEF Moesa del caso, – che nella memoria di ricorso spiega di aver fatto spiccare due precetti esecutivi contro A._____ nel 2017 (esecuzioni n. _____ e _____ dell'UEF O.2_____), l'uno per alimenti dovuti e non pagati nella misura di CHF 11'700.00 e l'altro per la differenza di ipoteca del mese di ottobre 2016 di CHF 2'125.00, entrambi con interessi e spese (vedi gli allegati da lei presentati act. B.1 e B.5), – che, come risulta dai documenti da lei inoltrati, in ambedue le procedure d'esecuzione X._____ ha presentato la domanda di proseguire l'esecuzione (act. B.2 e B.8) e – una volta ottenuto il pignoramento dei fondi menzionati siti a O.1_____ di proprietà del debitore in data 20 settembre 2017 tramite l'UEF O.2_____ (act. B.3 e B.9 identici) – la domanda di realizzazione l'8 febbraio 2018 (act. B.4 e B.10), – che riguardo al ricorso qui in giudizio l'Ufficiale ha preso posizione in data 8 novembre 2018 (act. A.2), dichiarando fra l'altro che a suo dire la comunicazione speciale ai creditori pignoranti concernente l'incanto sarebbe stata fatta o avrebbe dovuto essere fatta dall'UEF O.2_____,
4 / 8 – che ha inoltre fatto notare che a fronte di un valore di stima di CHF _____ l'oggetto sarebbe stato venduto a CHF 380'000.00, ma che il credito garantito da pegno come dall'elenco oneri sarebbe di CHF 425'171.58, – che di conseguenza affinché i creditori pignoranti ricevessero qualcosa (da calcolare in base al gruppo di pignoramento), l'appartamento avrebbe dovuto essere venduto a una cifra superiore ai CHF 425'171.58, ai quali andrebbero aggiunti i costi dell'incanto nonché i costi di trapasso imputati sul prezzo d'acquisto, – che in altre parole egli ritiene totalmente fuori luogo l'affermazione secondo cui la vendita sarebbe stata fatta a "soli" CHF 380'000.00, reputando quindi nel senso del tutto irrealistico ottenere un prezzo utile (cioè superiore ai menzionati CHF 425'171.58), – che nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2018 (act. A.3) la Y._____ propone la reiezione del ricorso, nella misura in cui dovesse essere ricevibile, con protesta di spese e ripetibili, – che essa fa valere essenzialmente che secondo la giurisprudenza un mero interesse teorico all'annullamento del provvedimento in via esecutiva non sarebbe sufficiente e che non potrebbe neanche essere giudicato ricevibile un ricorso che non permette al ricorrente, qualora dovesse essere accolto, di ottenere un vantaggio pratico e concreto, bensì si limita a far costatare che l'ufficio esecuzioni abbia violato i suoi doveri, – che le due prese di posizione sono state notificate alle parti il 13 novembre 2018 (act. D.2) rispettivamente il 27 dicembre 2018 (act. D.4), – che giusta l'art. 17 LEF salvi i casi nei quali la stessa LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso entro 10 giorni all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento, – che è pur vero che la ricorrente non formula una richiesta ben precisa di annullamento dell'aggiudicazione nell'incanto in questione, – che tuttavia già nell'introduzione del ricorso X._____ si esprime chiaramente contro il modo di procedere dell'UEF Moesa e meglio contro la vendita all'asta delle quote di comproprietà e PPP n. S50965 e n. S51002 del fondo n. 1492 sito a O.1_____ nel territorio del Comune di O.1____,
5 / 8 – che nel seguito censura espressamente che ai creditori pignoranti non sarebbe stato inviato l'avviso d'incanto come previsto dall'art. 139 LEF, il che le avrebbe arrecato un danno economico, in quanto a suo dire vi sarebbero stati potenziali offerenti per un importo superiore a CHF 380'000.00, dimodoché l'Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento dovrebbe prendere i provvedimenti contro l'operato dell'UEF Moesa del caso, – che in particolare nel caso di ricorsi presentati da profani non patrocinati, nella procedura giusta l'art. 17 LEF non possono esser poste esigenze troppo severe alla formulazione dei petiti, – che dall'insieme del ricorso inoltrato risulta univocamente che le censure di X._____ vanno intese nel senso che chiede un nuovo incanto, posto che quello effettuato non sarebbe stato annunciato correttamente, in violazione delle disposizioni LEF, e che per questo motivo sarebbe stato impedito di ottenere un prezzo di vendita più elevato, – che, contrariamente a quanto affermato dalla banca resistente, un tale petito non è puramente teorico, poiché secondo l'elenco dell'UEF O.2_____ X._____ è una delle creditrici pignoranti, con due crediti di complessivi CHF 13'690.15 (esecuzioni n. _____ e _____ dell'UEF O.2_____), – che non può dunque essere affermato con assoluta certezza che X._____ intenda esclusivamente far costatare una violazione dei doveri dell'UEF Moesa, – che agli atti manca un verbale d'incanto ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi del 23 aprile 1920 (RFF; RS 281.42), – che è tuttavia indiscusso che l'incanto dei fondi in questione ha effettivamente avuto luogo il _____ 2018 (cfr. act. UEFM.10) e che sia l'UEF Moesa sia la banca creditrice hanno confermato nelle loro osservazioni che i fondi sono stati aggiudicati alla banca creditrice per CHF 380'000.00, – che di conseguenza vi è un atto impugnabile, – che il ricorso è stato inoltrato in data 25 ottobre 2018 e che X._____ fa valere di aver preso conoscenza dell'incanto dei fondi il 18 ottobre 2018, – che di conseguenza il termine di ricorso di 10 giorni di cui all'art. 17 LEF è stato rispettato, cosicché il ricorso è ricevibile in ordine,
6 / 8 – che la ricorrente censura che non sarebbe stato inviato l'avviso speciale di incanto ai sensi dell'art. 139 LEF rispettivamente dell'art. 30 RFF né a lei né agli altri creditori pignoranti, – che nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2018 l'UEF Moesa ritiene che detto avviso speciale avrebbe dovuto essere fatto dall'UEF O.2_____, – che agli atti dell'UEF Moesa non vi è alcuna prova che l'avviso speciale sarebbe stato notificato ai creditori pignoranti, – che giusta l'art. 139 LEF l'ufficio esecuzioni notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché a ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante, – che l'art. 30 cpv. 2 RFF precisa che tali avvisi speciali devono essere notificati fra l'altro a ogni creditore cui spetta diritto sul fondo o in cui favore esso sia pignorato, – che rientrano nel novero degli "interessati" ai sensi dell'art. 139 LEF (vedi il titolo marginale) anche i creditori di gruppi successivi, se sono pure loro titolari di un pegno sull'immobile di cui è previsto l'incanto (KURT STÖCKLI/PABLO DUC, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad art. 139 LEF), – che su ricorso l'aggiudicazione va annullata qualora a un interessato non fosse stato comunicato l'avviso speciale – cui la pubblicazione sul FUSC non può supplire – (cfr. KURT STÖCKLI/PABLU DUC, op. cit., n. 20 ad art. 139 LEF con rinvio a Rep 1983 pagg. 127 segg.; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in SchKG Kommentar, 19a ed., Zurigo 2016, n. 8 ad art. 139 LEF), – che dagli atti dell'UEFO.Moesa si evince che X._____ va qualificata come interessata ai sensi dell'art. 139 LEF, poiché figura, con il suo indirizzo completo, sulla lista dei creditori pignoranti redatta dall'UEF O.2_____ ed evidentemente trasmessa all'UEF Moesa (act. UEFM.9), – che sarebbe perciò stato compito dell'UEF Moesa di seguire i passi procedurali previsti dalla legge nell'ambito dello svolgimento dell'incanto, – che l'UEF Moesa non poteva perciò dare per scontato che l'UEF O.2_____ avrebbe fatto degli avvisi speciali concernenti l'incanto previsto ai creditori
7 / 8 pignoranti, tanto più che l'UEF Moesa disponeva apparentemente della lista dei creditori pignoranti allestita dall'UEF O.2_____ con tanto di tutti gli indirizzi, – che in ogni caso l'unico fatto rilevante per la procedura che qui ci occupa è che non è stato fatto l'avviso speciale ai creditori pignoranti in merito all'incanto previsto, benché sarebbe stato possibile farlo, gli indirizzi dei creditori figuranti tutti agli atti dell'UEF Moesa, – che, viste le circostanze, l'aggiudicazione nell'incanto in questione va annullata e all'UEF Moesa è ordinato di eseguire un nuovo incanto, – che il ricorso va perciò accolto, – che per legge (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF e art. 61 cpv. 2 lett. a dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 [OTLEF; RS 281.35] che erroneamente parla di "procedura di reclamo giusta gli articoli 17 e 19 LEF" anziché di procedura di ricorso) le procedure di ricorso dinanzi alle autorità cantonali di vigilanza sono gratuite, cosicché le spese della procedura rimangono a carico del Cantone dei Grigioni, – che non possono essere riconosciute indennità a titolo di ripetibili alle parti (art. 62 cpv. 2 OTLEF, anch'essa parlando erroneamente di "procedura di reclamo"), – che la presente decisione può essere emanata dal presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti competente in qualità di giudice unico in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000),
8 / 8 è giudicato: 1. Il ricorso è accolto e l'aggiudicazione nell'incanto del 17 ottobre 2018 concernente l'unità di piano in PPP n. _____ (28/1000) con la quota parte n. _____ (1/29; corrispondente al posteggio n. 31) in comproprietà dell'unità di piano in PPP n. _____ (67/1000) site a O.1_____ sul fondo base particella n. 1492 del Registro fondiario del Comune di O.1_____ è annullata. All'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa è ordinato di eseguire un nuovo incanto ai sensi dei considerandi. 2. Le spese della procedura di ricorso di CHF 1'200.00 restano a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: