Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 11 Decisione del 9 gennaio 2019 N. d'incarto KSK 18 61 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Pedrotti, Presidente Brunner e Michael Dürst Richter, Attuaria Parti X._____ reclamante contro Y._____ resistente patrocinato dall'avv. Cristina Keller, Studio legale e notarile Fabrizio Keller e Partner SA, San Roc, 6537 Grono Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione Atto impugnato decisione 25 settembre 2018 del Tribunale regionale Moesa, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 335.18.180) Comunicazione 14 maggio 2019
2 / 11 Ritenuto in fatto: A. Il 29 ottobre 2016 X._____ ed Y._____ hanno sottoscritto un accordo denominato "CONVENZIONE DI PAGAMENTO E MANDATO A VENDERE". Ai sensi della cifra 1 di detto accordo, Y._____ ha riconosciuto un debito nei confronti di X._____ di CHF 14'350.00. Inoltre, nella cifra 2, le parti hanno convenuto quanto segue: "La somma di cui sopra sarà versata al signor X._____ con il ricavato della vendita degli immobili di proprietà del signor Y._____, al momento della stipula dell'atto notarile […]" (act. TRM.1.1). Posto come nel dicembre 2016 Y._____ ha versato a X._____ un acconto di CHF 500.00 (act. TRM.1.2) il debito riconosciuto ammonta oggi a CHF 13'850.00. B. Con precetto esecutivo emesso il 15 marzo 2018 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (esecuzione n. _____), X._____ ha escusso Y._____ per un importo di CHF 13'850.00 oltre a interessi del 5 % dal 29 ottobre 2016, facendo valere quale titolo di credito "Atto di riconocimento [sic!] del 29.10.2016" (act. TRM.1.3). C. Y._____ avendo interposto in data 7 maggio 2018 opposizione avverso detto precetto esecutivo (act. TRM.1.3), con istanza 22 maggio 2018 (data del timbro postale: 23 maggio 2018) X._____ ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Tribunale regionale Moesa formulando il seguente petito (act. TRM.1.): 1. L'istanza datata 22 maggio 2018 del Signor X._____ è integralmente accolta. È pertanto rigettata in via provvisoria l'opposizione in data 09.05.2018 del signor Y._____ al precetto esecutivo N° _____ dell'Ufficio Esecuzione e fallimenti di Regione Moesa, Centro Regionale dei Servizi, Roveredo GR 2. Protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili. Nella motivazione dell'istanza X._____ ha fatto valere che, con la convenzione 29 ottobre 2016, Y._____ ha riconosciuto un debito di CHF 14'350.00 nei suoi confronti, e ciò incondizionatamente e senza eccezione alcuna, esclusi spese bancarie ed accessori. Dopo la sottoscrizione della suddetta convenzione, Y._____ gli avrebbe versato un importo di CHF 500.00. Ne conseguirebbe un debito residuo di CHF 13'850.00. Con lettera 27 aprile 2017 egli avrebbe sollecitato Y._____ a pagare il saldo restante. Nella stessa lettera, egli avrebbe peraltro informato Y._____ che gli immobili di cui alla convenzione di pagamento e mandato a vendere 29 ottobre 2016 sarebbero tutti ipotecati e quindi invendibili (act. TRM.1; act. TRM.1.1; act. TRM.1.2).
3 / 11 D. Mediante osservazioni scritte 2 luglio 2018 Y._____ ha preteso la reiezione dell'istanza, protestando tasse, spese e ripetibili (act. TRM.2; act. TRM.3; act. TRM.4; act. TRM.5), facendo in particolare valere che la vendita degli immobili costituisce una condizione per l'esigibilità del debito. Giacché tale vendita non sarebbe avvenuta, il credito non sarebbe esigibile. Le affermazioni di X._____ concernenti l'invendibilità degli immobili sarebbero ininfluenti ai fini di un giudizio sommario di rigetto dell'opposizione. Sottoscrivendo la convenzione X._____ avrebbe accettato che il pagamento dell'intera somma sarebbe avvenuto al momento della stipula dell'atto notarile di vendita degli immobili. Detta stipula non essendo tuttora avvenuta, il credito non sarebbe esigibile (act. TRM.5). E. Con decisione 25 settembre 2018 (act. TRM.6; act. B.2), comunicata lo stesso giorno, il giudice unico del Tribunale regionale Moesa ha deciso quanto segue: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 350.–, già anticipata dall'istante, è posta a suo carico. L'istante verserà al convenuto CHF 500.– a titolo di ripetibili. 3. (Mezzi di impugnazione) 4. (Notificazione) Il giudice di prime cure ha ritenuto che alla cifra 1 della convenzione 29 ottobre 2016 Y._____ ha riconosciuto essere debitore nei confronti di X._____, incondizionatamente e senza eccezione alcuna, della somma posta in esecuzione (dedotto un acconto di CHF 500.00), mentre alla cifra 2 le parti hanno precisato che l'importo dovuto sarebbe stato pagato "con il ricavato della vendita degli immobili del convenuto". Secondo il giudice di prime cure, l'aggiunta di cui alla cifra 2 non costituisce una semplice modalità di pagamento, bensì un termine o una condizione di esigibilità del credito. In effetti le parti non avrebbero solamente convenuto che la somma sarebbe dovuta essere pagata con il ricavato della vendita degli immobili, ma avrebbero pure specificato che il pagamento sarebbe dovuto intervenire "al momento della stipula dell'atto notarile". L'atto notarile non essendo ancora stato stipulato, il credito in discussione non sarebbe esigibile (act. B.2, p. 3). F. Contro detta decisione X._____ (in seguito: reclamante) è insorto al Tribunale cantonale dei Grigioni con reclamo 1° ottobre 2018 formulando il seguente petito (act. A.1): 1. Il reclamo del 1 ottobre 2018 del Signor X._____ è integralmente accolto.
4 / 11 La sentenza del Tribunale Regionale Moesa di cui all'inc. no 335.18.180 è annullata e confermata l'istanza di rigetto provvisorio della opposizione. È pertanto rigettata in via provvisoria l'opposizione in data 09.05.2018 del signor Y._____ al precetto esecutivo N° _____ dell'Ufficio Esecuzione e fallimenti di Regione Moesa, Centro Regionale dei Servizi, Roveredo (GR) 2. Protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili. Il reclamante sostiene che il giudice di prime cure non ha tenuto conto dello scritto 27 aprile 2017, ciò in particolare riguardo al debito rimanente di CHF 13'850.00 e all'invendibilità degli immobili. Il giudice di prime cure avrebbe pertanto erroneamente omesso di prendere in considerazione la portata giuridica di tale scritto. Il reclamante afferma inoltre, per la prima volta, che nei confronti di Y._____ (in seguito: resistente) è stato dichiarato il fallimento in Italia. Dato che il resistente sarebbe già stato a conoscenza della procedura di fallimento al momento della sottoscrizione della convenzione 29 ottobre 2016, quest'ultima sarebbe nulla e priva di ogni e qualsiasi effetto legale. Il resistente, al fine di eludere il pagamento, avrebbe dichiarato il falso (act. A.1). G. Con decreto 2 ottobre 2018 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha fissato al reclamante un termine scadente il 15 ottobre 2018 per versare un anticipo spese di CHF 300.00 (act. D.1). Mediante altro decreto di stessa data ha invitato il resistente a presentare la risposta al reclamo. Il Presidente ha altresì chiesto all'autorità precedente di trasmettere gli atti al Tribunale cantonale (act. D.2). Il Tribunale regionale Moesa ha poi trasmesso gli atti il 3 ottobre 2018 (act. D.3). H. Nella risposta al reclamo 19 ottobre 2018 il resistente ha presentato il seguente petito (act. A.2): 1. Per quanto ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Protestate spese, tasse e ripetibili. Secondo il resistente, il reclamante ha omesso di indicare quale sarebbe esattamente l'errore assertivamente commesso dal giudice di prime cure riguardo allo scritto 27 aprile 2017 e le conseguenze che ne deriverebbero. In realtà lo scritto 27 aprile 2017, redatto dallo stesso reclamante, costituirebbe semplice allegazione di parte e quindi senza valore probatorio. Lo stesso varrebbe per la ricevuta allegata al reclamo (act. B.3). Inoltre, per quanto concerne la ricevuta e la conferma di consegna chiavi 16 maggio 2018 (act. B.4), si tratterebbe di nuovi mezzi di prova inammissibili. In sintesi, il reclamante non avrebbe indicato in quali punti della decisione impugnata il giudice di prime cure avrebbe accertato manifestamente in
5 / 11 modo errato i fatti e/o avrebbe applicato la legge in modo errato. Di conseguenza il reclamo sarebbe manifestamente infondato e irricevibile. Quantomeno, ammesso che sia ricevibile, il reclamo dovrebbe essere respinto. Per il resto, il resistente ha riproposto e confermato le sue conclusioni già esposte in prima istanza (act. A.2). I. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) senza riguardo al valore litigioso. Nel Cantone dei Grigioni il reclamo, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC in unione con l'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). L'atto impugnativo del reclamante, datato 1° ottobre 2018, avverso la decisione 25 settembre 2018 del giudice unico del Tribunale regionale Moesa, comunicata motivata lo stesso giorno, è qui ritenuto tempestivo. Il reclamante avendo versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto, si può di principio, sempreché sia sufficientemente motivato, entrare nel merito del suo reclamo. 2. Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto nonché l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Il motivo di reclamo "applicazione errata del diritto" comprende sia il diritto scritto che quello non scritto nonché l'inadeguatezza. L'autorità di reclamo esamina le rispettive censure con piena cognizione. Per quanto concerne invece la fattispecie accertata dall'istanza inferiore, vige una cognizione limitata. La fattispecie, infatti, viene esaminata dal Tribunale cantonale solo sotto l'aspetto di un accertamento manifestamente inesatto e quindi arbitrario dei fatti (cfr. fra i molti Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 2016, n. 5 ad art. 320 CPC). Fintanto che un apprezzamento inesatto dei fatti si basa su un'errata applicazione del diritto, tuttavia, trattasi di errata applicazione del diritto ex
6 / 11 art. 320 lett. a CPC, la quale può essere esaminata con piena cognizione dall'istanza di reclamo (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 5 ad art. 320 CPC). La procedura di reclamo prevede l'onere di censura. Nel suo atto impugnativo la parte reclamante deve dunque esporre nel dettaglio in che misura la decisione impugnata è viziata e quali motivi di reclamo vengono invocati (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, op. cit., n. 15 ad art. 321 CPC). Ciò che resta incensurato non viene esaminato dall'autorità di reclamo. 3.1. Giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Fatte salve speciali disposizioni legali (art. 326 cpv. 2 CPC), vige perciò un divieto assoluto di nova. A differenza dell'appello, il reclamo non ha infatti lo scopo di proseguire la procedura di prima istanza. Determinante è quindi la materia processuale vigente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 seg. ad art. 326 CPC). Il divieto di nova fa quindi stato non solo in procedure soggette al principio attitatorio bensì anche in quelle governate dalla massima inquisitoria. Sono invece ammesse nuove considerazioni giuridiche (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 ad art. 326 CPC; Dominik Gasser/Brigitte Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 2014, n. 1 ad art. 326 CPC). 3.2. Il reclamante propone in sede di reclamo come mezzi di prova, tra l'altro, una ricevuta di CHF 500.00 (act. B.3) ed una conferma di consegna chiavi, datata 16 maggio 2018 (act. B.4). Ambedue i documenti prodotti con il reclamo costituiscono nuovi mezzi di prova; sono quindi inammissibili e da estromettere dall'incarto. Per lo stesso motivo, non è possibile tenere conto delle nuove affermazioni del reclamante in merito alla dichiarazione di fallimento nei confronti del resistente (cfr. act. A.1, p. 2; consid. F.). A tal riguardo occorre rilevare che se – come sostiene il reclamante – la convenzione 29 ottobre 2016 fosse nulla e quindi priva di ogni e qualsiasi effetto legale (act. A.1, p. 2; consid. F.), egli non disporrebbe di alcun riconoscimento di debito e quindi di un titolo di rigetto dell'opposizione (cfr. consid. 4.1.). Come già menzionato (consid. H.), il resistente fa valere che il reclamante nella sua comparsa scritta non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, motivo per cui la sua censura concernente l'omissione della presunta portata giuridica dello scritto 27 aprile 2017 si rivelerebbe inammissibile siccome insufficientemente motivata. Come sarà esposto qui di seguito, l'argomentazione del reclamante non è pertinente ed il reclamo non merita in ogni caso accoglimento. In
7 / 11 queste circostanze, la questione circa la ricevibilità di suddetta censura del reclamante può essere lasciata aperta. 4.1. Giusta l'art. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale, il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2). La nozione di riconoscimento di debito non è definita dalla legge. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rinvii). Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. La somma posta in esecuzione deve essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di debito. L'opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l'escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014 consid. 3.1.3 con rinvii) che l'escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall'escutente (Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014 consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (DTF 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125 consid. 2; sentenze della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino [in seguito: CEF] 14.2014.116 del 3 novembre 2014 consid. 4.4 e
8 / 11 14.2015.23 del 28 maggio 2015 consid. 7.1; André Panchaud/Marcel Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 2 § 6). 4.2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Daniel Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF). 4.3. Secondo giurisprudenza e dottrina all'escutente incombe l'onere non solo di produrre un titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1 con rinvii; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002 consid. 5.3; Daniel Staehelin, op. cit., n. 77 e 79 ad art. 82 LEF con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell'11 agosto 2015 consid. 5 e 14.2015.222 del 21 marzo 2016 consid. 6). 4.4. Come già indicato, nella procedura di rigetto dell'opposizione occorre solamente decidere, se per l'importo escusso sussiste un titolo che possa eliminare l'effetto sospensivo dell'opposizione. Non va invece apprezzata l'entità materiale del credito (cfr. Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 9a ed., Berna 2013, n. 22 § 19; DTF 135 III 315 consid. 2.3). 5. Nel caso di specie, il reclamante fonda la sua istanza di rigetto dell'opposizione sulla convenzione 29 ottobre 2016. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare alla scadenza al creditore una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad interpretazione (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss., Zurigo 2000, p. 328; André Panchaud/Marcel Caprez, op. cit., n. 7 § 1). Il documento "CONVENZIONE DI PAGAMENTO E MAN- DATO A VENDERE" indica il reclamante come parte creditrice ed il resistente come parte debitrice (act. TRM.1.1). La cifra 1, prima frase, ha il seguente tenore: "Il signor Y._____ riconosce al signor X._____ la somma complessiva pari a Fr. 14'350.- (quattordicimilatrecentocinquanta) incondizionatamente e senza eccezione alcuna." La convenzione è altresì firmata da entrambe le parti. Inoltre, non è contestato che il debito (dedotto l'acconto di CHF 500.00) non è stato ancora rimborsato. In via di principio, la convenzione 29 ottobre 2016 potrebbe costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF (cfr. consid. 4.1.). Tuttavia, le parti
9 / 11 hanno pattuito un termine fisso per il pagamento. In concreto, la convenzione in questione stabilisce che la somma menzionata alla cifra 1 deve essere versata al reclamante con il ricavato della vendita degli immobili di proprietà del resistente, al momento della stipula dell'atto notarile (act. TRM.1.1). 6. Il credito deve essere esigibile già al momento dell'invio della domanda d'esecuzione e non solo al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto (Daniel Staehelin, op. cit., n. 77 e segg. ad art. 82 LEF con rinvii). Esigibilità significa che il creditore in un determinato momento può pretendere la prestazione (Urs Leu, in: Honsell/Vogt/Wiegand [edit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed., Basilea 2015, n. 4 e segg. ad art. 75 CO). Secondo l'art. 75 CO può essere preteso ed eseguito immediatamente l'adempimento di un'obbligazione, per la quale il tempo non sia determinato né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico. Le parti hanno concordato espressamente l'esigibilità del credito nella convenzione 29 ottobre 2016, cosicché non vi è spazione per l'applicazione dell'art. 75 CO, di natura dispositiva. L'esigibilità deve perciò essere valutata sulla base della convenzione conclusa tra le parti. 7. Il rigetto dell'opposizione – come si è visto – può essere concesso unicamente qualora la pretesa posta in esecuzione sia esigibile (cfr. consid. 4.1. e 4.3.; Daniel Staehelin, op. cit., n. 21 e 77 e segg. ad art. 82 LEF; André Panchaud/Marcel Caprez, op. cit., n. 1 e 8 § 1). L'onore della prova dell'esigibilità del credito incombe al creditore escutente, ovvero al reclamante (cfr. consid. 4.3.). Giacché, nel caso concreto, l'esigibilità del credito è fissata al verificarsi di un evento specifico (vale a dire al momento della stipulazione dell'atto notarile relativo alla vendita degli immobili), spetta al reclamante provare che tale presupposto si è realizzato. Il reclamante non ha mai fatto valere che la vendita degli immobili di proprietà del resistente era già avvenuta al momento dell'avvio della procedura esecutiva. Il reclamante, contrariamente al suo onere, non ha quindi né preteso né tantomeno provato l'esigibilità del suo vantato credito al momento dell'avvio dell'esecuzione nei confronti del resistente. Quo all'asserita invendibilità degli immobili, per quanto possa essere rilevante in casu, il reclamante si è limitato a mere allegazioni. Nulla si può così rimproverare al giudice di prime cure; la "CONVENZIONE DI PAGA- MENTO E MANDATO A VENDERE" 29 ottobre 2016 non costituisce infatti valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo posto in esecuzione.
10 / 11 8. Va infine ricordato che la decisione di rigetto provvisorio esplica solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (cfr. sopra consid. 4.4.; DTF 136 III 583 consid. 2.3; 135 III 315 consid. 2.3; Kurt Amonn/Fridolin Walther, op. cit., n. 22 § 19). La decisione del giudice del rigetto, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 528 consid. 3.2). 9. In definitiva, stante l'inesigibilità del credito vantato dal reclamante nei confronti del resistente, la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione qui impugnata deve essere integralmente confermata e il reclamo respinto a pieno titolo. 10.1. Visti l'esito della procedura di reclamo e il valore litigioso di CHF 13'850.00, le spese processuali sono fissate – in base agli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35) – in CHF 300.00 e poste a carico del reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). 10.2. Il reclamante va inoltre condannato a rifondere al resistente un'adeguata indennità per spese ripetibili. L'avv. Cristina Keller non ha presentato una nota d'onorario; l'indennità a titolo di ripetibili (spese ed IVA incluse) viene quindi stabilita d'ufficio (art. 105 cpv. 2 CPC; art. 96 CPC in unione con l'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]). Nella fattispecie, posto come vi è stato un solo scambio di scritti e la patrocinatrice del resistente ha presentato una breve riposta (di quattro pagine), tutto ben ponderato, un'indennità di CHF 500.00 a titolo di ripetibili risulta adeguata alle circostanze del caso.
11 / 11 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 300.00 sono poste a carico di X._____ e sono prelevate dall'anticipo di CHF 300.00 da lui prestato. 3. X._____ è condannato a rifondere ad Y._____ un'indennità di CHF 500.00 a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a: