Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 4 Rif.: Coira, 21 agosto 2018 Comunicata per scritto il: KSK 18 41 6 dicembre 2018 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Presidenza Michael Dürst Attuario Rogantini Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento di X._____, reclamante, contro la decisione del giudice unico del Tribunale regionale Moesa del 15 giugno 2018, comunicata lo stesso giorno, in re del Comune politico d i L . 1_____ , resistente, contro il reclamante, concernente rigetto definitivo dell'opposizione,
2 / 4 in costatazione e in considerazione, – che dinanzi al Tribunale regionale Moesa si è svolta una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. n. 335.18.150) al precetto esecutivo n. 20180928 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa fra il Comune politico di L.1_____ (istante, creditore) e X._____ (convenuto, debitore) per l'importo di CHF 253.80 (tassa uso canalizzazioni 2017) oltre interessi del 4% dall'8 marzo 2018 e tasse e spese diverse, – che, avendo considerato l'istanza del creditore e le osservazioni del debitore, con decisione del 15 giugno 2018, comunicata lo stesso giorno, in qualità di giudice unico il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha pronunciato quanto segue (act. E.1): 1. L'istanza è accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta al PE no 20180928 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa è rigettata in via definitiva. 2. La tassa di giustizia di CHF 150.-, già anticipata dall'istante, è posta a carico del convenuto, che rifonderà all'istante CHF 80.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione può essere interposto reclamo, scritto e motivato, al Tribunale cantonale dei Grigioni, Coira, entro 10 giorni. 4. Notificazione alle parti. – che con scritto del 30 giugno 2018 al Tribunale regionale Moesa X._____ si è opposto alla decisione menzionata pocanzi, lamentandosi che il primo giudice non avrebbe "preso in considerazione minimamente la situazione del sottoscritto come specificato nel mio ultimo scritto" (act. A.1), – che ha dichiarato inoltre di non poter far capo né "a questa spesa", né alle spese processuali, né a quelle ripetibili all'istante, – che il Tribunale regionale Moesa ha trasmesso quello scritto per competenza al Tribunale cantonale dei Grigioni quale autorità di reclamo in data 3 luglio 2018 (act. D.1), – che lo scritto di X._____ (nel seguito: reclamante) è stato registrato quale reclamo ai sensi degli artt. 319 segg. CPC, – che con decreto del 6 luglio 2018 è stato chiesto all'autorità precedente di trasmettere gli atti, rinunciando per il momento a uno scambio di scritti (act. D.2), – che con altro decreto di stessa data è stata chiesta un'anticipazione delle spese di CHF 150.00 al reclamante, da pagare entro il 2 agosto 2018,
3 / 4 spiegandogli in dettaglio le modalità di pagamento, il calcolo dell'anticipo richiesto, i presupposti per l'osservanza del termine e quelli per chiedere il gratuito patrocinio (act. D.3), – che quest'ultimo decreto è stato spedito per posta raccomandata e preso in consegna dal reclamante, – che l'anticipazione richiesta non è stata pagata entro il termine fissato, cosicché l'8 agosto 2018 la presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti competente ha decretato un termine suppletorio fino al 20 agosto 2018 (act. D.5), – che in quel nuovo decreto è stato precisato espressamente che se l'anticipo non sarebbe prestato nemmeno entro il termine suppletorio, il Tribunale cantonale non entrerebbe nel merito del mezzo d'impugnazione (art. 101 cpv. 3 CPC), – che pure quel decreto è stato spedito per posta raccomandata, – che il 20 agosto 2018 la Posta svizzera ha tuttavia riconsegnato la busta al Tribunale cantonale, poiché non era stata ritirata dal destinatario, – che, avendo lui stesso inoltrato un reclamo, il reclamante doveva aspettarsi una notificazione da parte di un tribunale, cosicché la notificazione del decreto in questione è considerata avvenuta ai sensi dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, – che quindi il reclamante deve assumersi le conseguenze per non aver preso conoscenza del contenuto di detto decreto, – che comunque anche entro il termine suppletorio non è stato pagato nulla da parte del reclamante, – che di conseguenza – come anticipato espressamente nel decreto dell'8 agosto 2018 – non entra nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC), – che il reclamante è considerato parte soccombente e deve sostenere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC), – che le spese processuali per la procedura di reclamo sono qui fissate a CHF 100.00, – che non si giustifica riconoscere spese ripetibili alla controparte, non essendo stata invitata a presentare osservazioni, rispettivamente essa non avendo inoltrato una presa di posizione e così non avendo sostenuto ulteriori spese,
4 / 4 decide: 1. Non si entra nel merito del reclamo. 2. Le spese di CHF 100.00 vanno a carico di X._____. 3. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4. Comunicazione a: