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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 10.09.2015 KSK 2015 56

September 10, 2015·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·3,268 words·~16 min·8

Summary

dichiarazione di fallimento | Konkurs

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 10 settembre 2015 Comunicata per scritto il: KSK 15 56 10 settembre 2015 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Presidenza Michael Dürst Giudici Brunner e Hubert Attuario Rogantini Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento della X . _____SA , rappresentata dal membro A._____, reclamante, contro la decisione del Tribunale distrettuale Moesa, giudice unico, del 10 agosto 2015, comunicata lo stesso giorno, in re di Y._____, resistente, contro la reclamante, concernente dichiarazione di fallimento, è risultato:

pagina 2 — 10 I. Fattispecie A. Y._____ fu impiegata dalla ditta X._____SA con sede a O.1_____ in Calanca (CHE-_____). Non avendo ricevuto il salario per quattro mesi, il 2 dicembre 2014 Y._____ fece spiccare un precetto esecutivo (act. TDM.2) dall'Ufficio di esecuzione del Circolo di Calanca nei confronti di detta società per l'importo di CHF 15'000.00, rinunciando a interessi (esecuzione n. 20140890). Le spese del precetto esecutivo ammontarono a CHF 103.30, quelle per le rogatorie a CHF 31.00 e CHF 14.00. Il precetto esecutivo fu notificato il 12 dicembre 2014 a A._____, membro della ditta escussa. Contro di esso non fu sollevata opposizione. B. In seguito l'Ufficio di esecuzione Calanca emise la comminatoria di fallimento in data 27 gennaio 2015, notificata sempre a A._____ il 25 febbraio 2015 (act. TDM.3). Alle spese di esecuzione si aggiunsero così altri CHF 103.30 più CHF 50.00 di spese di rogatoria. C. Con istanza del 21 maggio 2015 Y._____ chiese al Tribunale distrettuale Moesa di emettere la dichiarazione di fallimento nei confronti della X._____SA (act. TDM.1). Il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa citò le parti al dibattimento previsto per l'8 luglio 2015 (act. TDM.4). In quella sede fu poi convenuto fra le parti che l'istante avrebbe concesso a controparte una dilazione di pagamento a condizione che la convenuta avrebbe saldato l'importo posto in esecuzione (CHF 15'000.00) in tre rate da CHF 5'000.00 da accreditare: la prima entro il 13 luglio 2015, la seconda entro il 7 agosto 2015 e la terza entro il 28 agosto 2015 (vedi il verbale, act. TMD.6). In caso di mancato tempestivo pagamento di una sola rata, l'intero importo sarebbe divenuto esigibile e sarebbe dichiarato il fallimento della convenuta senza ulteriore formalità. Contrariamente a quanto convenuto, la X._____SA si limitò a dare l'ordine di versamento per la prima rata soltanto il 13 luglio 2015, anziché farla accreditare entro tale data. La seconda rata la fece saldare il 10 agosto 2015, anziché il 7 agosto 2015 come da accordi. Di conseguenza lo stesso 10 agosto 2015 Y._____ chiese al Tribunale distrettuale Moesa di procedere alla dichiarazione di fallimento della convenuta (vedi corrispondenza, act. TDM.7). D. Il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa dichiarò il fallimento della X._____SA a far tempo dal 10 agosto 2015, ore 09.15. Le spese processuali di CHF 200.00 le pose a carico della massa fallimentare. L'importo di CHF 1'300.00

pagina 3 — 10 lo versò all'Ufficio dei fallimenti del Distretto Moesa quale copertura parziale delle spese esecutive (act. TDM.8). A tale scopo utilizzò i CHF 1'500.00 di anticipazione delle spese erroneamente versate dalla convenuta X._____SA (cfr. annotazione agli atti, act. D.8). E. Con scritto del 17 agosto 2015 (act. TDM.9) la X._____SA chiese che venga "momentaneamente" sospesa la procedura di fallimento, in considerazione che sarebbe stata versata la seconda rata (sebbene tardivamente) e che fra "una decina di giorni" vi sarebbe l'ultimo accredito. Il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa rispose il 18 agosto 2015 che non sarebbe possibile sospendere la procedura fallimentare, segnalò però alla convenuta che avrebbe la possibilità di inoltrare reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni. F. In seguito la X._____SA ha presentato opposizione [recte: reclamo] con memoria scritta del 20 agosto 2015 contro la dichiarazione di fallimento del 10 agosto 2015 (act. A.1), senza inoltrare la decisione impugnata. In motivazione ha fatto valere che la resistente al reclamo potrebbe confermare il pagamento dell'importo totale a lei dovuto, concedendo che la seconda rata sarebbe stata accreditata tardivamente, cioè non come da accordi presi. Ha inoltre precisato di aver saldato anche le spese legate all'esecuzione. Di conseguenza prega di voler cancellare la liquidazione, poiché creerebbe un danno importante per i futuri rapporti commerciali. In allegato ha trasmesso le conferme di versamento alla resistente al reclamo (act. B.1.a – B.1.d) e quella del pagamento di CHF 158.30 all'Ufficio di esecuzione Calanca (act. B.1.e). Quest'ultimo ha confermato tale pagamento con scritto del 20 agosto 2015 (act. A.2). G. Con decreto del 25 agosto 2015 (act. D.2) la presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha chiesto un anticipo delle spese di CHF 500.00 entro il 7 settembre 2015, il quale è stato accreditato il 1° settembre 2015. Lo stesso giorno con decreto (act. D.3) essa ha invitato la resistente al reclamo, Y._____, a presentare una risposta al reclamo e pregato l'autorità precedente a trasmettere gli atti. In quel decreto ha precisato inoltre che il reclamo non ha effetto sospensivo e ha concesso alla reclamante una proroga del termine fino al 31 agosto 2015 per l'inoltro di un estratto recente del registro delle esecuzioni e di altri documenti rilevanti per comprovare la sua solvibilità. H. Il 28 agosto 2015 la reclamante ha inoltrato uno scritto (act. D.5) con diversi allegati, fra cui una lista di debitori (act. B.4), una di creditori (act. B.5), un inventario della merce in esposizione (act. B.6), una lista del fatturato per l'anno

pagina 4 — 10 2015 (act. B.7), un budget (act. B.8), un altro inventario (act. B.9), delle ordinazioni (act. B.10) e una bozza di offerta (act. B.11). Nel suo scritto ammette la scarsa liquidità e sostiene essenzialmente che i documenti sarebbero a dimostrazione del fatto che avrebbe le capacità per far proseguire l'attività commerciale. Le future consegne porterebbero diversa liquidità (circa dai CHF 30'000.00 ai CHF 40'000.00), in modo da onorare i diversi impegni presi. Comunque i mesi di luglio e agosto non sarebbero assolutamente a suo favore. I. Il Tribunale distrettuale Moesa ha trasmesso gli atti il 31 agosto 2015 (act. D.6). La resistente al reclamo non ha presentato osservazioni entro il termine. Con scritto del 4 settembre 2015 la reclamante ha affermato di inoltrare l'estratto del registro delle esecuzioni dell'Ufficio di esecuzione del Circolo di Calanca con una legenda da lei commentata (act. D.7). Il Tribunale cantonale ha invece ricevuto soltanto la legenda, senza l'estratto vero e proprio. J. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. La procedura di fallimento è una procedura sommaria ai sensi dell'art. 251 lett. a CPC. Nel Cantone dei Grigioni per tali procedure in prima istanza sono competenti i giudici unici dei tribunali distrettuali (art. 4 cpv. 1 lett. a della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]). Giusta l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo gli artt. 319 segg. CPC. Il reclamo, scritto e motivato, contro una decisione pronunciata in procedura sommaria dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). Se è in possesso della parte reclamante, la decisione o disposizione impugnata dev'essere allegata (art. 321 cpv. 3 CPC). Nel Cantone dei Grigioni è il Tribunale cantonale a giudicare ricorsi [intesi sono anche i reclami] e appelli di diritto civile (art. 7 cpv. 1 LACPC). All'interno del Tribunale cantonale la decisione compete alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]).

pagina 5 — 10 Il reclamo della X._____SA del 20 agosto 2015 (act. A.1) contro la dichiarazione di fallimento del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa del 10 agosto 2015 (act. TDM.8) è tempestivo e motivato sufficientemente. Nonostante la reclamante abbia omesso di trasmettere la decisione impugnata, ma lo ha fatto solo su invito della Camera giudicante, il reclamo può essere quindi dichiarato ricevibile in ordine. 2. La procedura di fallimento è disciplinata dagli artt. 159 segg. LEF, quella di impugnazione più specificamente dall'art. 174 LEF. La dichiarazione di fallimento qui impugnata va dunque esaminata alla luce di questa disposizione legale. 2.1. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF, poi, l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: (n. 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, (n. 2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore, o (n. 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. Questi fatti nuovi (nova autentici o in senso proprio), enumerati esaustivamente, possono condurre all'annullamento della dichiarazione di fallimento a condizione che il debitore renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte. Concretamente, per l'annullamento della dichiarazione di fallimento è pertanto sufficiente che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità; a tal proposito non devono essere poste delle esigenze troppo severe, in modo particolare quando la possibilità che l'azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori. Il debitore deve addurre i mezzi di prova idonei a rendere verosimile la sua solvibilità, vale a dire lo stato nel quale il debitore dispone di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili. La ratio legis dell'art. 174 LEF è quella di evitare il fallimento quando l'azienda del debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011 consid. 2 con diversi rinvii, confermata più volte, da ultimo nella sentenza 5A_175/2015 del 5 giugno 2015). I presupposti stabiliti dalla legge per l'annullamento del fallimento devono essere adempiuti entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 491).

pagina 6 — 10 Ai sensi della giurisprudenza, il termine di solvibilità in questo contesto è definito in contrasto con il termine di insolvenza giusta gli artt. 190 cpv. 1 n. 2 e 191 LEF, implicando così che un'illiquidità temporanea di per sé non rappresenta ancora un'insolvenza in tal senso, bensì che il debitore deve anzi trovarsi in questa situazione a tempo indeterminato. L'illiquidità deve inoltre essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvibilità può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev'essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (ROGER GIROUD, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF). 2.2. Nel caso in esame la reclamante fa valere nel senso che nel frattempo il debito sarebbe stato estinto e che essa avrebbe pagato pure le spese legate all'esecuzione. A comprova con il reclamo aveva inoltrato le conferme di versamento del 13 luglio 2015 di CHF 5'000.00 (act. B.1.a) e del 10 agosto 2015 di CHF 2'700.00 (act. B.1.b) e CHF 2'300.00 (act. B.1.c), l'ordine di versamento ebanking del 19 agosto 2015 di CHF 5'000.00 (act. B.1.d), tutte a favore della resistente al reclamo, nonché l'ordine di versamento e-banking del 20 agosto 2015 di CHF 158.30 a favore dell'Ufficio di esecuzione del Circolo di Calanca (act. B.1.e). Con questo ha dimostrato di aver estinto il debito e una parte delle spese di esecuzione, ossia quelle del precetto esecutivo di CHF 103.30 e delle relative rogatorie di CHF 31.00 e CHF 14.00, per complessivi CHF 148.30 (act. TDM.2). Le spese della comminatoria di fallimento (altri CHF 103.30 e CHF 50.00), invece, la reclamante non le menziona con nessuna parola. Considerato però che la reclamante ha erroneamente versato CHF 1'500.00 di anticipazione delle spese al Tribunale distrettuale Moesa, senza essere tenuta a farlo (l'ordine del 28 maggio 2015 [act. TDM.4] era diretto solo alla parte istante), di cui CHF 200.00 sono andati a coprire le spese della dichiarazione di fallimento del Tribunale distrettuale Moesa e i restanti CHF 1'300.00 sono destinati alla copertura delle spese di esecuzione, si può pacificamente presumere che le spese della comminatoria di fallimento e del resto della procedura di fallimento siano sufficientemente coperte da poterle considerare saldate. In tal senso il primo presupposto di annullamento del fallimento è ossequiato (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF). Avendo tuttavia pagato il

pagina 7 — 10 debito in esecuzione soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, occorre ancora che il debitore renda verosimile la sua solvibilità. 2.3. Assieme al reclamo, come enunciato, la reclamante ha trasmesso soltanto i documenti citati pocanzi. Non ha invece presentato alcunché a comprova della sua solvibilità. Per questo motivo, con decreto del 25 agosto 2015 (act. D.3) la presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha concesso una proroga del termine fino al 31 agosto 2015 per l'inoltro di un estratto recente del registro delle esecuzioni e di altri documenti rilevanti per comprovare la sua solvibilità. La reclamante ha comunicato il 28 agosto 2015 (act. D.5) che l'estratto del registro delle esecuzioni aggiornato sarebbe stato richiesto il 26 agosto 2015 e sarebbe inviato al più presto, in quanto purtroppo la sede di Rovigo [recte: Arvigo] sarebbe aperta solo due giorni alla settimana. Nel frattempo ha inoltrato vari altri documenti (act. B.4-B.11), presumibilmente al fine di rendere verosimile la sua solvibilità. Tuttavia tali documenti non sono in grado di raggiungere quest'obiettivo e ciò per diversi motivi. Innanzitutto la reclamante stessa ammette la scarsa liquidità e di essere alla ricerca di investitori, argomentando che un'eventuale conferma della dichiarazione di fallimento renderebbe "lontane se non remote" le speranze di trovare investitori. Manca inoltre una vista d'insieme della situazione finanziaria della reclamante. Fra i documenti consegnati, infatti, non vi è ad esempio nessun bilancio né estratti conto aggiornati, dai quali si potrebbe dedurre lo stato attuale delle finanze. Poi i documenti trasmessi semmai danno piuttosto un'immagine assai negativa della solvibilità della società qui in causa. Mentre quest'ultima dispone di CHF 21'883.80 di crediti verso i suoi clienti (act. B.4), i propri debiti ammontano ben a CHF 186'884.90 (act. B.5), cioè quasi nove volte tanto. Dagli inventari della merce (act. B.6 e B.9) – trasmessi dalla reclamante senza commento – non è chiaro che cosa dedurre, non sapendo cosa appartenga alla ditta e in quale misura le merci siano finanziate. Resta misterioso pure il motivo per l'inoltro della bozza di offerta (act. B.11). Il mero fatto di avere diverse possibilità di entrate in futuro non è sufficiente per rendere verosimile la solvibilità. Per ciò che attiene invece all'inoltro del fatturato per l'anno 2015 da gennaio ad agosto di CHF 415'617.10 (act. B.7), del budget con tre opzioni ipotizzate (act. B.8) e delle ordinazioni (prevalentemente firmate) di complessivi CHF 135'502.05 (act. B.10), si può presumere che con questi documenti la reclamante intenda voler dimostrare di essere in grado di raggiungere gli obiettivi fissati nel budget. In

pagina 8 — 10 concreto non è da escludere che fino alla fine dell'anno corrente essa possa conseguire dei ricavi tali come descritti nella variante 2 del budget. Difatti aggiungendo i CHF 135'502.05 delle ordinazioni – volendo ammettere che tutti gli importi vengano pagati entro fine anno – ai CHF 415'617.10 di fatturato fino ad agosto, si giunge già a CHF 551'119.15, ossia poco più della somma dei ricavi di cui all'opzione 3 del budget (con un utile aziendale netto di CHF 5'100.00). Volendo accettare, per ipotesi ottimistica, uno sviluppo analogo per il resto dell'anno, si giungerebbe a ricavi di CHF 826'678.70, cioè poco sopra quelli di cui all'opzione 2 del budget. Ciò porterebbe a un utile aziendale netto di CHF 65'000.00 secondo tale opzione. Tuttavia, anche in quest'eventualità i mezzi finanziari non sarebbero sufficienti per coprire i debiti già finora accumulati di CHF 186'884.90 ed è altamente probabile che – nonostante le altre possibilità di entrate fino a fine anno, volendole ammettere – la società non riesca a sanare con successo le finanze documentatamente scarse entro un periodo ragionevolmente breve. Si deve difatti tener conto che nei calcoli fatti pocanzi si è considerato unicamente le entrate e i debiti già accumulati, senza tener conto delle altre spese della società. A ciò aggiungasi che la reclamante non ha inoltrato un estratto del registro delle esecuzioni come richiesto da questa Camera. Nella busta spedita il 4 settembre 2015 mancava detto estratto, nonostante sia menzionato nello scritto d'accompagnamento (act. D.7). Perlomeno dalla legenda allegata, redatta dalla reclamante stessa (act. D.7.1), si può però prendere alcune conclusioni importanti per la decisione sulla solvibilità della ditta. Si evince difatti già che vi sono almeno 33 procedure di esecuzione nei confronti della reclamante, fra cui anche diverse da parte della Cassa AVS di Coira per CHF 29'025.90 e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per CHF 18'693.40, entrambi importi non essendo ancora stati saldati. La somma totale ancora da pagare non è indicata né desumibile dagli atti, ma verosimilmente si aggira verso i CHF 137'142.00. La reclamante si è limitata ad affermare di aver convenuto un pagamento rateale con diversi creditori, senza documentare quali rate siano già state versate. In ogni modo però anche questi fatti non parlano certo a favore della liquidità della reclamante, considerando soprattutto che non palesemente è in grado di pagare nemmeno i più piccoli importi, bensì richiede regolarmente dilazioni di pagamento o cerca di convenire un pagamento rateale anche per cifre contenute. La Camera giudicante deve quindi necessariamente osservare che l'insolvibilità della reclamante è nettamente più probabile della sua solvibilità.

pagina 9 — 10 2.4. In conclusione va dunque costatato che la X._____SA non è stata in grado di rendere sufficientemente verosimile la sua solvibilità, cosicché appare largamente più probabile che essa non possa più saldare i suoi crediti in tempi ragionevoli. Un miglioramento della situazione non è in vista, l'insolvibilità essendo tutt'altro che solo passeggera. Il fallimento può di conseguenza essere confermato, in reiezione del reclamo, senza necessità di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo. 3. Le spese processuali di CHF 500.00, calcolate secondo gli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35), sono poste a carico della reclamante, risultata parte soccombente, prelevandole dall'anticipo da lei versato in questa sede di CHF 500.00. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo essa presentato osservazioni al reclamo.

pagina 10 — 10 III. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 500.00 vanno a carico della X._____SA quale reclamante. 3. Non sono riconosciute spese ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

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