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Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 07.06.2012 SK2 2012 17

June 7, 2012·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Giudice unico·PDF·1,129 words·~6 min·8

Summary

contravvenzione alla legge sulle armi giusta l'art. 33 cpv. 2 LArm | Beschwerde Einzelrichterlich bei Übertretungen (395 lit. a StPO)

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 07 giugno 2012 Comunicato per iscritto il: SK2 12 17 27 giugno 2012 (Con sentenza 6B_559/2012 del 24 settembre 2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro questo decreto). Decreto Seconda Camera penale Presidenza Hubert Attuario Rogantini Nel reclamo penale di X., reclamante, contro il decreto di stralcio della Procura pubblica dei Grigioni del 26 aprile 2012, comunicato il 1° maggio 2012, in re del reclamante, concernente contravvenzione alla legge sulle armi giusta l'art. 33 cpv. 2 LArm,

pagina 2 — 5 il presidente della seconda Camera penale, presa conoscenza della “contestazione” del 24 maggio 2012, presa visione degli atti di procedura trasmessi dalla Procura pubblica dei Grigioni, in constatazione e in considerazione, – che il 24 gennaio 2012 l’Amministrazione federale delle dogane ha posto denuncia contro X. per infrazione alla Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm; RS 514.54), commessa lo stesso giorno al valico doganale di Campocologno (act. D.1.1), – che l’Amministrazione federale delle dogane ha trasmesso la denuncia alla Procura pubblica dei Grigioni il 6 febbraio 2012 (act. D.1.1) in base all’art. 36 cpv. 1 LArm per il procedimento e il giudizio dell’infrazione, – che la Procura pubblica ha emesso un decreto d’accusa in data 20 marzo 2012, comunicato il 27 marzo 2012, con il quale ha ritenuto X. colpevole di contravvenzione all’art. 33 cpv. 2 LArm, condannandolo ad una multa di CHF 100.– nonché al pagamento delle spese procedurali di CHF 275.– e confermando definitivamente la confisca del coltello sequestrato giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. a LArm (act. D.1.6 e D.1.4), – che tenor l’estratto Track & Trace della Poşta Română tale decreto d’accusa è stato consegnato all’imputato il 3 aprile 2012 (act. D.1.8), – che X. ha sollevato opposizione in lingua rumena contro detto decreto d’accusa con lettera del 13 aprile 2012 (act. D.1.7), – che la Procura pubblica ha accertato tramite estratto Track & Trace della Posta Svizzera che l’opposizione è stata consegnata alla Posta Svizzera il 18 aprile 2012 (act. D.1.8), cosicché essa andrebbe considerata tardiva, – che il 26 aprile 2012 la Procura pubblica ha dunque emesso un decreto di stralcio, non entrando in merito dell’opposizione, precisando inoltre che tenor l’art. 67 CPP le istanze o memorie andrebbero presentate in una delle lingue ufficiali del rispettivo cantone, ossia nel caso del Cantone dei Grigioni in tedesco, romancio o in italiano, – che però non vi era luogo di rinviare l’opposizione all’imputato perché la stenda in una delle tre lingue ufficiali, dato che l’opposizione era comunque tardiva, motivo per cui per legge la Procura pubblica non avrebbe potuto entrare nel merito,

pagina 3 — 5 – che tale decreto di stralcio è stato spedito per posta raccomandata il 1° maggio 2012 e consegnato a X. tenor i timbri postali (act. B.1) e l’estratto Track & Trace (act. C.1) il 14 maggio 2012, – che X. ha presentato “contestazione” contro il decreto di stralcio in data 24 maggio 2012, – che tale atto scritto in lingua italiana può essere accolto quale reclamo ai sensi dell’art. 393 CPP nonostante la denominazione errata (“contestazione”) che non nuoce al reclamante (vedi fra molte DTF 134 III 379), – che giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP il reclamo deve essere interposto entro 10 giorni dalla notificazione presso la giurisdizione di reclamo, ovvero la seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni, – che per rispettare detto termine – come già enunciato correttamente dalla Procura pubblica – giusta l’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la Posta Svizzera oppure una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, – che non basta quindi che la lettera contenente il reclamo venga consegnata al servizio postale estero, cioè in concreto non è determinante la data del timbro postale della Poşta Română, bensì il giorno in cui quest’ultima ha consegnato la lettera alla Posta Svizzera, – che tenor l’estratto Track & Trace della Posta Svizzera la “contestazione” (recte: il reclamo) presentato da X. è stato consegnato alla Posta Svizzera il 28 maggio 2012 ed è dunque manifestamente tardivo, – che di conseguenza la seconda Camera penale non può entrare nel merito del reclamo (cfr. Mauro Mini, in Commentario del Codice svizzero di procedura penale, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 396 CPP), – che del resto la motivazione non soddisferebbe comunque le esigenze legali ai sensi dell’art. 396 CPP in unione con l’art. 385 CPP, il reclamante non avendosi riferito sufficientemente direttamente al decreto impugnato, (cfr. Martin Ziegler, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 4 ad art. 385 CPP), – che difatti il reclamante biasima nuovamente le constatazioni di fatto e le considerazioni in diritto di cui nel decreto d’accusa, senza indicare invece per quali motivi la decisione di non entrata nel merito e di conseguente stralcio dovuta alla tardività della sua opposizione andrebbe annullata,

pagina 4 — 5 – che dagli atti risulta chiaramente la tardività della sua opposizione al decreto d’accusa, motivo per cui la Procura pubblica non avrebbe potuto decidere diversamente che di non entrare in materia, – che pure in sede di reclamo va ribadito che la Procura pubblica ha constatato a ragione che il termine per fare opposizione al decreto d’accusa è scaduto il 13 aprile 2012 e che l’opposizione del reclamante è tardiva, avendo raggiunto questa la Posta Svizzera soltanto il 18 aprile 2012, – che anche se si entrasse nel merito, il reclamo andrebbe comunque respinto, – che in conclusione non si entra nel merito del reclamo, rivelatosi questo manifestamente tardivo, – che in tali casi la seconda Camera penale del Tribunale cantonale può addossare le spese procedurali al reclamante ai sensi dell’art. 417 CPP, – che nella fattispecie però in favore del reclamante si rinuncia a prelevare spese per la procedura di reclamo, – che giusta l’art. 395 lett. c CPP la presente decisione compete al presidente della camera competente in qualità di giudice unico,

pagina 5 — 5 decreta: 1. Non si entra nel merito del reclamo. 2. Non sono prelevate spese per la procedura di reclamo. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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