Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Corte VI F-904/2026
Sentenza dell ’ 11 febbraio 2026 Composizione
Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliere Matthew Pydar.
Parti
A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Afganistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 gennaio 2026 / N (…).
F-904/2026 Pagina 2 Fatti: A. Il ricorrente ha inoltrato una domanda d’asilo in Svizzera il 20 ottobre 2025 presentandosi come minorenne non accompagnato e dichiarando di essere nato il (…). Un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) da parte della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha rilevato una domanda d’asilo pregressa in Austria datata 13 ottobre 2025. B. Il 6 novembre 2025 il ricorrente, agendo tramite il suo patrocinatore legale, ha inoltrato copia della sua Taskara. In data 16 novembre 2025 egli ha recapitato inoltre una Taskara biometrica in originale insieme ad un certificato vaccinale. C. Il 27 novembre 2025 il ricorrente ha sostenuto una prima audizione nell’ambito della minore età (PA-RMNA). In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità delle autorità austriache per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento. D. L’ 11 dicembre 2025 il ricorrente è stato sottoposto ad una perizia medica volta a stabilirne l’età. I risultati di tale esame clinico sono stati inoltrati all’autorità inferiore il 19 dicembre 2025. E. Sulla base delle dichiarazioni fatte nell’ambito della PA-RMNA, dei documenti raccolti e del risultato della perizia medica la SEM ha richiesto il 22 dicembre 2025 presso le autorità austriache la ripresa in carico del ricorrente giusta l’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Le autorità austriache hanno rigettato questa prima richiesta il 23 dicembre 2025. F. In seguito al rifiuto delle autorità straniere, la SEM ha domandato a queste ultime in data 5 gennaio 2026, di riesaminare la richiesta sulla base dei
F-904/2026 Pagina 3 risultati peritali, i quali sono stati allegati alla domanda. Il 12 gennaio 2026 le autorità austriache hanno accettato la richiesta. G. Il 7 gennaio 2026 il ricorrente ha preso posizione nell’ambito del diritto di essere sentito in merito all’intenzione dell’autorità inferiore di modificarne i dati sull’età nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), per fissarli al 1° gennaio 2007, come precedentemente annunciato il 30 dicembre 2025. H. Con decisione redatta in tedesco del 27 gennaio 2026 – inoltrata al ricorrente il 29 gennaio 2026 – la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, ne ha disposto l’allontanamento in Austria e lo ha intimato al più tardi il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. L’autorità inferiore ha altresì disposto che la data di nascita nel SIMIC fosse da stabilire al 1° gennaio 2007 con menzione del carattere contestato. I. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso redatto in italiano presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con gravame del 5 febbraio 2026, domandando l’annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d’asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia rettificata conformemente alla richiesta e alle dichiarazioni del ricorrente. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso J. In data 6 gennaio 2026 il giudice istruttore ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento.
Diritto: 1. 1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS 142.31]).
F-904/2026 Pagina 4 1.2 Il ricorrente domanda l’annullamento della decisione dell’autorità inferiore e la rettifica dell’iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, sia contro l’iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-992/2026, e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente – cifra 6 della decisione impugnata – non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento. 1.3 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d n. 1 LTF). 1.4 Benché la decisione sia stata redatta in tedesco, l’istruttoria è stata condotta prevalentemente in lingua italiana. Quest’ultima è stata anche utilizzata dal patrocinatore legale del ricorrente per comunicare con la SEM. Il ricorrente inoltre ha presentato una memoria di ricorso redatta in lingua italiana. Pertanto, si giustifica trattare il ricorso in lingua italiana (art. 33a cpv. 2 PA). 2. 2.1 Con il ricorso è possibile censurare la violazione del diritto federale (compreso l'abuso e l'eccesso di potere discrezionale) nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico (art. 106 cpv. 1 LAsi). 2.2 Il ricorso risulta manifestamente infondato, motivo per cui deve essere trattato da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi). 3. 3.1 Il ricorrente intende appellarsi ad una violazione dell’obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi combinato disposto con art. 12 PA). In particolare, l’autorità inferiore avrebbe condotto un esame poco accurato in merito alla presunta minore età del ricorrente. Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l’obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1,
F-904/2026 Pagina 5 per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 3.2 Nell'ambito della procedura d'asilo, l'onere della prova della minore età spetta al richiedente, che deve almeno renderla credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Nel quadro di una valutazione complessiva, occorre soppesare tutti gli indizi che depongono a favore o contro la correttezza delle indicazioni fornite in merito all'età. Sono considerati rilevanti i documenti di identità ritenuti autentici o le indicazioni fornite dalla persona interessata (cfr. DTAF 2023 VI/4 consid. 6.5). Il risultato della perizia sull'età costituisce solo un elemento nella valutazione della credibilità della minore età dichiarata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1 e segg.). A questo proposito, occorre tuttavia tenere presente che una valutazione complessiva dei mezzi di prova è tanto meno necessaria quanto più dalle costatazioni mediche emergono indizi a favore della minore età o della maggiore età dell'interessato (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 3.2.1 In merito alla perizia medica svoltasi l’11 dicembre 2025, essa ha stabilito che l’età minima del ricorrente corrisponderebbe a 19 anni, mentre quella media sarebbe situata tra i 19 ed i 21 anni (cfr. SEM-atti, nr. 32/14). In tal modo sarebbe stata esclusa l’età dichiarata dal ricorrente, ovvero di 16 anni, 11 mesi e 17 giorni. Secondo l’esame odontostomatologico la probabilità che egli abbia effettivamente raggiunto la maggiore età sarebbe moderata, con un’età media situata a 18.3 anni di età, compresa in un intervallo tra 17 e 21 anni (cfr. SEM-atti, nr. 32/14, p. 6/9). Dalla valutazione sterno-clavicolare l’età ossea minima è stata stimata a 19 anni, mentre quella media sarebbe di 23.6 anni con una deviazione standard di 2.6 anni verso l’alto, rispettivamente verso il basso (cfr. SEM-atti, nr. 32/14, p. 7/9). In base ad una valutazione di tutti i parametri presi in considerazione i medici responsabili della perizia hanno stabilito che il ricorrente fosse con probabilità prossima alla certezza maggiorenne (cfr. SEM-atti, nr. 32/14, p. 8/9). Va precisato che solamente quando l’analisi scheletrica rispettivamente delle clavicole congiuntamente a quella odontostomatologica conducono entrambe ad un’età minima inferiore ai 18 anni, i risultati medici non possono essere considerati attendibili per valutare l’età del ricorrente (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Non essendo questo il caso, e – come si vedrà in seguito – mancando ulteriori mezzi di prova divergenti, la perizia eseguita ha valore probatorio sufficiente per asserire la maggiore età del ricorrente (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 7.2. sul valore probatorio di una perizia odontostomatologica parziale; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 5.3.2).
F-904/2026 Pagina 6 3.2.2 Allo scopo di rendere credibili le sue affermazioni, il ricorrente ha inoltrato presso la SEM una copia della propria Taskara (SEM-atti, ID-001), così come quella biometrica originale (SEM-atti, ID-002), oltre che le sue tessere vaccinali (cfr. SEM-atti, 24/2 e 25/5). Per quanto riguarda la Taskara, trattasi di un documento che secondo costante giurisprudenza ha un valore probatorio estremamente ridotto (sentenza del Tribunale Federale 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; DTAF 2013/30 consid. 4.2.2). Tuttavia, per quanto riguarda documenti di questo tipo in formato elettronico (cosiddette e-Taskara) il Tribunale ha riconosciuto un maggior valore probatorio, in particolare quando essa viene consegnata in originale, per cui risulta necessaria un’attenta analisi del singolo caso (cfr. sentenza del Tribunale D-941/2024 del 24 settembre 2024 consid. 6.3.1). Come indicato dall’autorità inferiore, il ricorrente ha menzionato di avere fatto emettere il suo documento presso le autorità afghane nel 2021 insieme a suo padre, salvo per poi non sapere esattamente quanti anni prima il documento sarebbe stato effettivamente rilasciato (cfr. SEM-atti, 16/10). Inoltre, il ricorrente non ha saputo indicare su quali basi, ad esempio un certificato di nascita o un altro documento, tali dati fossero stati certificati dalle autorità di suddetto Paese. Pertanto, il documento inoltrato non risulta sufficiente per rendere credibile la minore età del ricorrente. Lo stesso vale per analogia per quanto riguarda le tessere vaccinali, le quali sono considerate secondo prassi del Tribunale, inoltre, facilmente falsificabili e/o commercializzabili (cfr. sentenza del Tribunale D-1136/2024 del 30 aprile 2024 consid. 5.5.4). 3.2.3 Vanno inoltre prese in considerazione le dichiarazioni fatte dal ricorrente nell’ambito della PA-RMNA. Egli non ha saputo localizzare temporalmente vari punti salienti della propria vita, basando il suo racconto su informazioni a loro volta basate su altri dati. Certuni punti risultano vaghi e/o eccessivamente ripetuti. In particolare, egli ha saputo dire esattamente la sua presunta età, ma anche i mesi (16 anni e 11 mesi; cfr. SEM-atti, 16/10 p. 3). Tale dato, tuttavia, si baserebbe unicamente sulle dichiarazioni del padre e non sarebbe certificato da un documento d’identità di valore probatorio sufficiente. Egli avrebbe lasciato il Paese 20 giorni dopo aver preso la Taskara (SEM-atti 16/10, p. 3), allorquando secondo le sue dichiarazioni avrebbe avuto 13 anni meno 5 mesi. Dopo dichiarare di avere iniziato le scuole quando avrebbe avuto 7 anni, egli non è riuscito a spiegare in che anno – né secondo il calendario solare, né secondo il calendario gregoriano – ciò sarebbe avvenuto (SEM-atti 16/10, p. 4). Per una persona che secondo le proprie dichiarazioni saprebbe leggere e scrivere, oltre che conoscere il calendario gregoriano (SEM-atti 16/10, p. 5) risulta poco comprensibile se non inspiegabile il motivo per cui non dovrebbe sapere tale
F-904/2026 Pagina 7 dato. Inoltre, non ha saputo dire quanti anni avrebbe avuto, quando la sua Taskara è stata emessa (SEM-atti 16/10, p. 6). Da tale racconto emergono varie lacune e incongruenze di una gravità tale da non rendere le dichiarazioni del ricorrente credibili. 3.3 Sulla base di quanto menzionato, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare con prove sufficienti la sua presunta minore età. La perizia medica rappresenta un chiaro indizio a favore della maggiore età del ricorrente, mentre le sue dichiarazioni così come i documenti forniti non risultano affidabili. Le indagini condotte dall’autorità inferiore si rivelano dunque corrette e complete (cfr. art. 12 PA combinato con art. 106 par. 1 lett. b LAsi). 4. 4.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Ai sensi dell'art. 2 lett. i del RD III e dell'art. 1a lett. d dell'Ordinanza sull'asilo 1 dell'agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di età inferiore ai diciotto anni. I minori non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, Vienna 2014, cap. 15 segg. all'art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché dell’Austria per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 del 8 gennaio 2025 consid. 3.3). Dall’esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d’asilo, per cui i dati da egli forniti in merito alla sua biografia non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 3.2 e segg.). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d’asilo in Svizzera era probabilmente maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico. 4.2 L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che l’Austria ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d’asilo. Inoltre, conformemente all’invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-393/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 2.1), l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Austria non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell’ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell’interessato (caratterizzato segnatamente da problematiche legate
F-904/2026 Pagina 8 ad un ictus avvenuto in passato) non sussistono validi motivi per l’applicazione della clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III combinato art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso l’Austria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione. 4.3 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. In merito ai timori espressi circa un rinvio in Afghanistan va osservato che non è necessario approfondire la questione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo austriaco non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C- 315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2). Per quanto riguarda un’eventuale applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che l’Austria non sia intenzionata a riprenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex multis: sentenza del Tribunale F-3813/2023 del 3 agosto 2023 consid. 6.2.3). Pertanto, è da escludere che le autorità austriache incorrano in una violazione del divieto di non-refoulement. Infine, il ricorrente non è affetto da patologie di una gravità o un’intensità tale da essere ostative per un trasferimento in Germania giusta l’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell’Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). 5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento pronunciata il 6 febbraio 2026.
F-904/2026 Pagina 9 6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 7. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)
F-904/2026 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-904/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-992/2026. 2. Il ricorso F-904/2026 è respinto. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Gregor Chatton Matthew Pydar
Data di spedizione: