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Corte VI F-635/2025
Sentenza d e l 2 0 marzo 2026 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Sebastian Kempe, Christa Preisig, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, patrocinato dagli avvocati Ivo Harb e Jörg Schenkel, Felchlin Harb Schenkel Rechtsanwälte AG, Hohlstrasse 216, 8004 Zurigo, ricorrente,
contro
Ufficio federale di polizia (fedpol), Guisanplatz 1a, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Espulsione e divieto d'entrata; decisione di fedpol del 28 gennaio 2025.
F-635/2025 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (il ricorrente) è un cittadino italiano nato il … 1980 a …, nella provincia di … (…), celibe e padre di un bambino, che esercita la professione di cuoco, e il cui fratello è proprietario nonché gerente di un ristorante nella città di … (cfr. incarto fedpol, pagg. 18 a 20 e passim). B. Il 10 dicembre 2004, mediante sentenza divenuta irrevocabile, il Tribunale di prima istanza di Lecce (TL) ha inflitto al ricorrente la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e una multa di EUR 2'500.– con la condizionale per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti avvenute tra il 21 e il 24 settembre 2004 a … in provincia di … (cfr. incarto fedpol, pag. 2). C. C.a Il 18 dicembre 2018, ponendo fine ad un procedimento a carico di cinquantacinque coimputati, il TL (Sezione dei Giudici per le indagini preliminari) ha condannato il ricorrente, presente al processo, alla pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione, “diminuita per le circostanze attenuanti generiche, seppur non nella misura massima” (cfr. art. 62bis del Codice penale italiano [CPI]), e “ridotta per il rito (abbreviato)” (cfr. art. 438 del Codice di procedura penale italiano [CPPI]), essenzialmente per partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso (“partecipava al sodalizio mafioso”), comunemente denominata “sacra corona unita” (SCU) – gruppo dei cosiddetti …, secondo l’art. 416bis CPI, nonché ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana e hashish) ai sensi dell’art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 309, entrambi i reati essendo stati accertati fino al marzo 2015 nella provincia di …. La condanna ha inoltre interessato una vendita illecita di sostanze stupefacenti tra il 7 e il 25 maggio 2014, come pure un tentativo di estorsione nel marzo 2014, avvenuti a … (cfr. sentenza del TL n. 968; cfr. incarto fedpol, pagg. 2 e 430 a 976, in particolare le pagg. 623, 687, 710, 776, 823, 919, 920 e 925). C.b Il 7 dicembre 2020, con sentenza divenuta irrevocabile, la Corte di appello di Lecce (CAL) ha riformato la sentenza del TL, nel senso che, pur riconoscendo che il ricorrente era stato in particolare “condannato, correttamente, dal giudice di prime cure per la partecipazione al sodalizio mafioso” della SCU, gli ha ridotto la pena “nel massimo […] per le già riconosciute attenuanti generiche” a 5 anni, 4 mesi e 22 giorni di reclusione (cfr. sentenza della CAL n. 1367/20; cfr. incarto fedpol, pagg. 2 e 24 a 410,
F-635/2025 Pagina 3 in particolare le pagg. 36, 50, 51, 53, 62, 65, 68, 157, 158, 210, 233, 234, 237, 238, 282, 283, 286 e 409). D. Il 31 gennaio 2022, scontata la pena comminatagli dalla CAL, il ricorrente ha ritrovato la sua libertà (cfr. incarto fedpol, pag. 938). E. Il 5 dicembre 2023, il ricorrente ha chiesto all’Ufficio della migrazione del Canton … (UM…) un permesso B UE/AELS ai fini di poter lavorare nel ristorante di suo fratello come cuoco, indicando nell’apposito formulario, tra le altre cose, di essere incensurato (cfr. incarto fedpol, pagg. 14 a 19). L’11 dicembre 2023, l’UM… ha rilasciato al ricorrente un permesso B UE/AELS valido fino al 27 novembre 2028 (cfr. incarto fedpol, pag. 20). F. Il 29 ottobre 2024, fedpol ha comunicato al ricorrente di essere venuto a conoscenza della condanna pronunciata nei suoi confronti dalla CAL e, per questa ragione, di essere in procinto di valutare l’esistenza o meno di motivi sufficienti per ordinare la sua espulsione dalla Svizzera accompagnata da un divieto d’entrata, prefiggendogli un termine di trenta giorni dalla notifica dell’informativa per esprimersi in proposito (cfr. incarto fedpol, pagg. 411 a 414). Il 20 dicembre 2024, dopo avere beneficiato di una proroga del termine e ricevuto l’incarto di fedpol con alcuni documenti anneriti, il ricorrente ha preso posizione sulla questione, negando innanzitutto di appartenere alla SCU. In secondo luogo, egli ha sottolineato che la pena emanata dal TL è comunque stata “significativamente ridotta” dalla CAL, asserendo che “è chiaro che egli operava regolarmente a un livello gerarchico inferiore ed era essenzialmente un destinatario di ordini. In altre parole, non ha mai avuto un ruolo di primo piano”. In terzo luogo, egli ha rilevato che il TL e la CAL si sono pronunciati su fatti successi prima del marzo 2015, precisando che egli non è più stato condannato per alcun reato da allora. In quarto luogo egli ha affermato di aver “imparato la lezione”, tant’è che ora “lavora stabilmente nel ristorante del fratello […] come cuoco a tempo pieno. Vive anche in un appartamento nello stesso edificio. Ha quindi un lavoro regolare e si trova in buone mani nell’ambiente sociale del fratello”. Egli ne ha concluso che non sussistevano motivi che giustificassero il provvedimento dell’espulsione accompagnata dal divieto d’entrata (cfr. incarto fedpol, pagg. 935 a 940).
F-635/2025 Pagina 4 G. Il 28 gennaio 2025, ottenuto un preavviso senza obiezioni dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), fedpol, preso atto delle osservazioni del ricorrente, ha ordinato, in applicazione dell’art. 68 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), la sua espulsione dalla Svizzera entro il 30 gennaio 2025 (dispositivo, punto 1), ha pronunciato nei suoi riguardi un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di durata indeterminata valevole dal 31 gennaio 2025 (punto 2), segnalandolo nel sistema di ricerca informatizzato RIPOL (punto 3), ha dichiarato decaduto per legge il suo permesso di soggiorno B UE/AELS (punto 4), ha incaricato il Canton … di eseguire l’espulsione (punto 5) e ha revocato l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (dispositivo, punto 6). In sostanza, riferendosi ai fatti riportati nella sentenza della CAL e alla durata della pena detentiva comminata, fedpol rimprovera principalmente al ricorrente di essere tuttora un membro della SCU, asserendo che “un affiliato di un’organizzazione criminale può sempre essere chiamato ad attivarsi per l’organizzazione, in qualsiasi momento. In questo contesto il ruolo e il grado d’importanza all’interno dell’organizzazione è irrilevante, in quanto un affiliato resta un membro di quest’ultima a vita” (decisione impugnata, §§ 13 e 14). Fedpol reputa, in base all’agire del ricorrente come tratteggiato dalle autorità penali italiane, che egli abbia svolto fino al marzo 2015 un “ruolo attivo”, “di assoluta importanza”, in seno alla SCU, derivandone che “il rischio di recidiva e di commissione di nuove gravi infrazioni, […], resta di estrema attualità”, e che perciò egli “rappresenta una grave minaccia (di natura permanente) per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera” giustificante una restrizione del diritto alla libera circolazione (§§ 23, 24 e 31). Fedpol conclude che, stando così le cose, l’espulsione e il divieto d’entrata di durata indeterminata sono proporzionati alle specificità del caso (§§ 29 e 32 a 34). H. Il 30 gennaio 2025, patrocinato dal suo legale, il ricorrente ha presentato un ricorso, in tedesco, davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF), con cui chiede che la procedura sia condotta in quella lingua (§ 5), la decisione di fedpol annullata (§ 8) e l’effetto sospensivo restituito al ricorso (§§ 9 a 15), annunciando l’inoltro della motivazione completa dello stesso entro il termine di trenta giorni (§§ 8 e 15). Egli ha nel medesimo tempo trasmesso i doc. A a C nonché 1 e 2. Quindi, il 6 febbraio successivo, ha inoltrato la preannunciata motivazione, rimandando, per quanto attiene alla
F-635/2025 Pagina 5 questione della restituzione dell’effetto sospensivo, al ricorso del 30 gennaio 2025 (cfr. complemento del ricorso, § 21). In sunto, egli esordia affermando che fedpol non si pronuncia (“lässt sich […] nicht vernehmen”) sul fatto di sapere fino a che punto (“inwieweit”) la SCU sia proprio attiva (“überhaupt aktiv”) in Svizzera e, più specialmente, a … (§ 4). Dopo avere ricordato che è stato condannato in Italia per appartenenza (“Zugehörigkeit”) alla SCU, egli contesta di continuare ad appartenervi (“weiterhin angehört”) o di starvi vicino (“nahesteht”), negando poi che il fatto di non avere collaborato con la giustizia italiana indichi il contrario (“Aus dem Umstand, dass er […] nicht als “pentito” agiert hat, kann dies nicht geschlossen werden”; § 6). Egli sostiene peraltro che la sentenza della CAL non permette di stabilire con certezza in che misura egli fosse coinvolto nelle strutture della SCU (“zu welchem Grad er in die mafiösen Strukturen verwickelt war”), pretendendo che la quantità della pena indicherebbe comunque che egli agisse nella gerarchia bassa (“auf einer tiefen Hierarchiestufe agierte”; § 7). Egli aggiunge che è incensurato da dieci anni ormai, a riprova del fatto che non apparterrebbe più o che non sarebbe più vicino alla SCU (§ 8). Su questa scia egli assevera che, diversamente da quanto teme fedpol, non vi sono elementi concreti (“keine konkreten Hinweise”) per credere che egli, come semplice cuoco (“ein einfacher Koch”), possa commettere in Svizzera i medesimi reati perpetrati in Italia (§ 9). E ciò tanto più che egli, a differenza di due suoi connazionali in procedure analoghe (cfr. DTAF 2021 VII/7 e la sentenza del TAF F-5655/2019 del 7 maggio 2021), ha partecipato spontaneamente, prima di trasferirsi in Svizzera, al proprio processo, purgando poi la pena inflittagli, che è stata di molto inferiore (“deutlich tiefer”) alla loro (§ 10). In questo senso egli dichiara recisamente di non avere più vincoli con gli ambienti mafiosi (“keinerlei Verbindungen mehr zu mafiösen Kreisen”; § 10). Alla luce di questi argomenti egli fa valere che la decisione impugnata è incompatibile con il suo diritto alla libertà di circolazione (§§ 12 a 14). Per finire egli esprime l’opinione che essa violi anche il principio di proporzionalità, invocando in proposito il suo soggiorno lavorativo superiore ad un anno (“mehr als ein Jahr”) con un impiego fisso (“Festanstellung”) come cuoco in Svizzera presso suo fratello e la sua famiglia, con i quali ha una relazione intatta (“intakte Beziehung”): un suo ritorno definitivo (“definitive Rückkehr”) in Italia oppure un divieto d’entrata indeterminato sarebbe una catastrofe (“katastrophal”), senza contare che egli non intravede alcuna possibilità di stabilirsi in Germania nella zona di frontiera (§§ 15 a 19).
F-635/2025 Pagina 6 I. Il 5 febbraio 2025, il ricorrente ha lasciato la Svizzera per l’Italia (cfr. incarto TAF, atto 7 [scritto di fedpol del 6 febbraio 2025 con gli allegati). J. L’11 febbraio 2025, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha respinto sia l’istanza di cambiamento della lingua di procedura che la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, invitando nel contempo l’impugnante a versare, entro il 3 marzo 2025, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1’500.–, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese processuali a lui imputate. Il 14 febbraio 2025, il ricorrente ha versato l’anticipo richiesto. K. Il 9 aprile 2025, su invito di questo Tribunale, fedpol ha risposto al ricorso, limitandosi a chiederne il respingimento con la conferma della decisione impugnata. L. Il 16 aprile 2025, questo Tribunale ha trasmesso un doppio della risposta di fedpol al ricorrente per conoscenza.
Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La decisione del 28 gennaio 2025, che pertiene alla “materia di sicurezza interna o esterna del Paese” (art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF), è stata emanata da fedpol (art. 33 lett. d LTAF) nei confronti di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (UE), per cui questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso come autorità di grado inferiore al Tribunale
F-635/2025 Pagina 7 federale (TF; cfr., in relazione con l’art. 11 par. 1 e 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 [ALC, RS 0.142.112.681], l’art. 1 cpv. 2 LTAF nonché l’art. 83 lett. a/c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr., inoltre, le sentenze del TF 2C_227/2025 del 4 agosto 2025 consid. 3.1, 2C_492/2021 del 23 novembre 2021 consid. 1.1, 2C_584/2018 del 9 luglio 2018 consid. 2.2 e 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1; DTAF 2023 VII/5 consid. 4). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, particolarmente toccato dalla decisione di fedpol di cui è il destinatario, è legittimato ad impugnarla per chiedere che sia annullata o modificata; dato che egli ha presentato il suo ricorso in maniera tempestiva e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto, esso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. 2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). 2.2 È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali). In proposito, questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi
F-635/2025 Pagina 8 e perizie (art. 12 PA: massima inquisitoria), le parti essendo comunque tenute a cooperare in diversi modi (art. 13 cpv. 1PA). In generale, “per documenti s’intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica” (art. 110 cpv. 4 del Codice penale [CP, RS 311.0]; cfr., per ulteriori dettagli, CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019, nn. 28 a 33 ad art. 12 PA). Questo Tribunale procede spontaneamente a constatazioni fattuali complementari rispetto a quanto risulta dagli atti solamente se ciò appare indicato, e ammette le prove offerte dalle parti se paiono idonee a chiarire i fatti, apprezzandole liberamente (art. 33 cpv. 1 PA nonché gli artt. 37 e 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, RS 273], in relazione con l'art. 19 PA). Esso è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), salvo se sono soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler, op. cit., n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 2.3 Per quanto riguarda il grado della prova, l'autorità deve apprezzare i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di cui dispone. La PA non prevede regole rigide a questo proposito e nemmeno presuppone una certezza indubbia. Determinante è unicamente la convinzione dell'autorità circa l'esistenza o l'inesistenza di un determinato fatto, secondo un grado di verosimiglianza così elevato da dissipare qualsiasi dubbio ragionevole (cfr. PATRICK KRAUSKOPF/MARKUS WYSSLING, in: Waldmann/Krauskopf [editori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3a ed., 2023, n. 197 ad art. 12 PA; cfr. anche la sentenza del TAF B-6585/2013 del 27 agosto 2014 consid. 8.2). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 28 gennaio 2025, con cui fedpol ha pronunciato l’espulsione del ricorrente dalla Svizzera combinata con un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di durata indeterminata (cfr. consid. G). 4. L’ALC è applicabile ratione temporis, personae e materiae alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, come cittadino italiano, è titolare dei diritti
F-635/2025 Pagina 9 in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 3 ALC e art. 1 par. 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). Questi diritti possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (cfr. artt. 1 par. 1 e 5 par. 1 allegato I ALC). Per quanto riguarda il diritto d’ingresso, la durata di un divieto d'entrata deve essere determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non superare, di norma, i cinque anni; può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo (e, per la Svizzera, anche un cittadino di uno Stato membro dell’UE) costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale di uno Stato membro (della Svizzera; cfr. art. 11 par. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 [direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’UE L 348/98], recepita dalla Svizzera nel diritto degli stranieri il 18 giugno 2010, e in vigore dal 1° gennaio 2011 [cfr. RU 2010 5925]). 5. Considerato che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applichi il diritto interno svizzero anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’UE, come si può desumere dall’art. 24 (misure di allontanamento o di respingimento) dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (OLCP, RS 142.203). In concreto è quindi applicabile la LStrI che regola i divieti d’entrata senza espulsione (art. 67) e le espulsioni accompagnate da divieti d’entrata (art. 68). 6. I divieti d’entrata possono essere pronunciati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in caso di violazione o minaccia dell’ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (cfr. art. 67 cpv. 1 lett. c LStrI), nonché da fedpol, senza o con espulsione preliminare, per salvaguardare
F-635/2025 Pagina 10 la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cfr. artt. 67 cpv. 4 e 68 cpv. 3 LStrI). 6.1 Ai sensi dell’art. 68 LStrI, fedpol può disporre, previa consultazione del SIC, l’espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cpv. 1). Con l’espulsione è impartito un termine di partenza adeguato (cpv. 2). L’espulsione è accompagnata da un divieto d’entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Fedpol può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto (cpv. 3). Se l’interessato […] costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’espulsione è immediatamente esecutiva (cpv. 4). L’espulsione comporta che il permesso di soggiorno (dimora o domicilio) dell’interessato decade ex lege (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LStrI). Altrimenti è l’autorità cantonale competente che può decidere la revoca di un permesso di soggiorno (dimora o domicilio) se lo straniero costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cfr. artt. 62 cpv.1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI). 6.2 Riguardo all’espulsione è ancora utile aggiungere che non costituisce una conseguenza giuridica automatica (“automatische Rechtsfolge”) del fatto che esiste una minaccia alla sicurezza interna o esterna svizzera. Al contrario, per poter decidere la misura è necessario che fedpol proceda, nell’esercizio del suo potere discrezionale (art. 96 cpv. 1 LStrI) e tenendo conto, se occorre, della vita privata e familiare in Svizzera dello straniero implicato, ad un accurato bilanciamento (“sorgfältige Güterabwägung”) degli interessi pubblici e privati a confronto sulla base delle circostanze concrete del caso, e ciò in conformità al principio di proporzionalità. Si noti che, nella pratica, la proporzionalità dell’espulsione viene regolarmente ammessa in configurazioni fattuali molto diverse tra loro (“In der Praxis scheint die Verhältnismässigkeit der Ausweisung jedoch regelmässig und in sehr unterschiedlichen Konstellationen bejaht zu werden”). Peraltro, se un’espulsione si giustifica ma risulta inadeguata alla luce della fattispecie, allo straniero implicato può essere invece rivolto un ammonimento con la comminazione della misura (art. 96 cpv. 2 LStrI; STEPHANIE MOTZ/NADJA ZINK, in: Caroni/Thurnherr [editori], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2a ed., 2024, nn. 14 e 15 ad art. 68 LStrI). 7. Alla luce dell’utilizzo delle nozioni indeterminate di “ordine e sicurezza pubblici”, da un lato, e di “sicurezza intera ed esterna”, dall’altro lato, alle
F-635/2025 Pagina 11 quali si riferiscono rispettivamente gli artt. 67 cpv. 3, 67 cpv. 4 e 68 LStrI, è utile brevemente chiarire il loro significato ed evidenziare in cosa si distinguono (cfr. DTAF 2022 VII/3 consid. 8 e 2021 VII/7 consid. 8 e 9). 7.1 Riguardo all’ordine e alla sicurezza pubblici, che non sono in primo piano nel contesto della fattispecie, il Consiglio federale ha sottolineato che essi “costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato” (Messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424). 7.2 7.2.1 Rispetto alla sicurezza interna ed esterna, il Consiglio federale ha puntualizzato che la loro minaccia si rapporta segnatamente alla “priorità statale in materia di prerogative militari e politiche. Ciò comprende, ad esempio, la minaccia mediante terrorismo, estremismo violento, attività vietata di servizio d’informazione, criminalità organizzata, atti o tentativi volti a compromettere gravemente le relazioni della Svizzera con altri Stati o a modificare mediante la violenza l’ordine dello Stato” (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3429). Nel Messaggio del 25 settembre 2015 relativo alla legge federale sulle attività informative (LAIn, RS 121), il Consiglio federale ha evidenziato che la minaccia alla sicurezza interna ed esterna concerne “fatti e sviluppi all’estero suscettibili di compromettere l’autodeterminazione della Svizzera, i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto, di arrecarle gravi danni nel campo della politica di sicurezza o danni di altra natura o di pregiudicare la capacità di agire delle sue autorità” (Messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2014 concernente la LAIn, FF 2014 1885, pag. 1922). In ambito LStrI, concretizzando la nozione di integrazione in relazione alla revoca di permessi ed altre decisioni, il Consiglio federale ha stabilito che
F-635/2025 Pagina 12 “una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante, quale la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone oppure l’esistenza e il funzionamento dello Stato, poiché l’interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei settori di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. a nn 1–5 LAIn [terrorismo; spionaggio; proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche; attacchi a infrastrutture essenziali; estremismo violento]” (art. 77b dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201]). Dal canto suo la dottrina ha precisato che la sicurezza interna ed esterna “verfügt sowohl über einen polizeirechtlichen als auch über einen staatspolitischen Aspekt mit primär prospektiver Wirkung” (RAINER J. SCHWEIZER/MARKUS H.F. MOHLER, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/ Vallender [editori], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed., 2014, nn. 8 e 10 ad art. 57 Cost.). 7.2.2 Siccome la sicurezza interna si contraddistingue, al giorno d’oggi, per un’importante componente internazionale, è sempre più difficile delimitarla dalla sicurezza esterna. In modo generale si può comunque dire che la prima tende a garantire la coesistenza pacifica sul piano interno, mentre la seconda persegue lo stesso scopo sul piano internazionale. Peraltro, né la messa in pericolo della sicurezza interna, né la messa in pericolo della sicurezza esterna implicano necessariamente la commissione di un reato passibile di una pena detentiva, e ciò per il motivo che la loro salvaguardia ha una funzione preventiva, la quale consiste nella difesa dello Stato. La sicurezza interna e la sicurezza esterna, nel loro insieme, definiscono la sicurezza nazionale (cfr. DTAF 2022 VII/3 consid. 8.3 e 2021 VII/7 consid. 9.2, nonché, in altri contesti rispetto alla fattispecie, la DTAF 2018 VI/5 consid. 3.3 e 3.6.2, come pure la sentenza del TAF F-349/2016 del 10 maggio 2019 consid. 6.3 con i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
7.3 Alla luce dell’insieme delle considerazioni appena esposte, si può dunque affermare che una determinata minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera implica anche una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici. Questo significa che, se la libertà di circolazione di un cittadino dell’UE può essere limitata per ragioni di ordine e sicurezza pubblici, in conformità agli artt. 1 par. 1 e 5 par. 1 allegato I ALC, lo può anche, a fortiori, in caso di minaccia, per sua intrinseca natura più pericolosa, alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera (cfr. consid. 4, in cui è citato l’art. 11 par. 2 della direttiva sul rimpatrio, il quale si riferisce
F-635/2025 Pagina 13 non soltanto all’ordine e alla sicurezza pubblici, ma anche alla sicurezza nazionale). 8. 8.1 Gli atti che minacciano la sicurezza interna ed esterna svizzera, secondo gli artt. 67 cpv. 4 e 68 LStrI, corrispondono, sul piano penale, alle infrazioni contemplate dai Titoli 12 a 17 CP (crimini o delitti contro la tranquillità pubblica [in particolare, l’art. 260ter: organizzazioni criminali e terroristiche], genocidio e crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimini o delitti contro lo Stato e la difesa nazionale, delitti contro la volontà popolare, reati contro la pubblica autorità, crimini o delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri, crimini o delitti contro l’amministrazione della giustizia; cfr. DTAF 2013/3 consid. 4.2.2).
8.2 L’art. 260ter cpv. 1 CP (organizzazioni criminali e terroristiche), nella sua versione in vigore dal 1° luglio 2021, prevede che è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: (a) partecipa a un’organizzazione che ha lo scopo di: 1) commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, oppure 2) commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; oppure (b) sostiene una tale organizzazione nella sua attività. Si osservi che il precedente art. 260ter cpv. 1 CP, vigente fino al 30 giugno 2021, definiva, come “organizzazione criminale”, qualunque “organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali”.
In quest’ottica il Tribunale federale ha constatato che, nel campo d’applicazione dell’art. 260ter cpv. 1 CP, rientrano, tra le altre, le organizzazioni dette di “tipo mafioso” (“mafiaähnliche Organisation”, “organisation à caractère mafieux”; cfr., in particolare, le DTF 145 IV 470 consid. 4.1 e 133 IV 58 consid. 5.3.1). Dal canto suo, il Tribunale penale federale (TPF) ha indicato specificatamente che è notorio il fatto che la SCU costituisce un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP (cfr. sentenza del TPF SK.2008.18 dell’8 luglio 2009 consid. 2.3.2, emanata del quadro del cosiddetto processo alla “mafia delle sigarette” [SCU e camorra], relativo al contrabbando di decine di milioni di stecche di sigarette, per un giro d’affari di oltre un miliardo di dollari, dal Montenegro in Italia fra il 1996 e il 2000, con il conseguente riciclaggio in Svizzera del denaro guadagnato [cfr., in breve, www.swissinfo.ch dell’8 luglio 2009 e del 16 gennaio 2012]; cfr. MARC ENGEL, in: Niggli/Wiprächtiger [editori], Basler
F-635/2025 Pagina 14 Kommentar – Strafrecht II [BKS II], 4a ed., 2018, n. 6 ad art. 260ter cpv. 1 CP). Nel corso delle diverse procedure che hanno contrassegnato il processo alla “mafia delle sigarette”, il Tribunale federale ha condiviso la valutazione del TPF riguardo al carattere mafioso della SCU (cfr. sentenza del TF 6B_609/2009 del 22 febbraio 2011 consid. 3.1.5).
Si noti che, in Italia, la SCU è stata riconosciuta per la prima volta come associazione di stampo mafioso dalla Corte d’assise di Lecce mediante la sentenza “De Tommasi + 133”, emanata il 23 maggio 1991 (cfr. www.antimafiaduemila.com). In seguito, la Corte suprema di cassazione (CSC) ha più volte sottolineato che anche la SCU, sebbene sorta soltanto nel maggio del 1983, rientra, unitamente alla “cosa nostra” siciliana, alla “camorra” napoletana e alla “‘ndrangheta” calabrese, nella categoria delle cosiddette “mafie storiche” (cfr., ad es., la sentenza della CSC n. 26904 del 21 aprile 2017 pag. 5, reperibile in Internet; cfr., per maggiori dettagli sulle particolarità della SCU, il consid. 11.1 qui sotto).
8.3 A questo punto è ancora bene per chiarezza, dato che il caso in esame riposa su una condanna italiana (cfr. consid. C), riprodurre l’art. 416bis CPI, intitolato “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”, la cui fattispecie, improntata specificamente al fenomeno mafioso, è coperta dalle fattispecie sussumibili sotto l’art. 260ter CP: “Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva [metodo mafioso] per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”. 9. Considerato che la fattispecie “organizzazione criminale/associazione di
F-635/2025 Pagina 15 tipo mafioso” è di natura penale (cfr. gli artt. 260ter CP e 416bis CPI), per cui il suo accertamento e la sua qualificazione giuridica competono al giudice penale (cfr. consid. 8.1), si pone la questione di sapere se, e in che misura, i fatti accertati e qualificati penalmente nelle due sentenze italiane, utilizzate da fedpol motu proprio, vincolino quest’ultimo e questo Tribunale per l’esame della questione della minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera in applicazione del diritto degli stranieri. Che le sentenze siano state emanate da uno Stato estero è, in linea di massima, irrilevante (cfr. sentenza del TF 2C_492/2021, già citata, consid. 3.2 e 3.3). 9.1 Il diritto penale e il diritto degli stranieri hanno scopi differenti e si applicano indipendentemente l’uno dall’altro. Oltre alla sicurezza, il giudice penale persegue obiettivi terapeutici e di risocializzazione del condannato, mentre l’autorità amministrativa si prefigge primariamente di garantire la sicurezza e l’ordine pubblici (o la sicurezza interna ed esterna), ed esamina dunque la questione della pericolosità dello straniero applicando criteri più severi (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.3 e 130 II 493 consid. 4.2; cfr. DTAF 2022 VII/3 consid. 13.1 e 2021 VII/4 consid. 9.3.3; cfr. anche la sentenza del TAF F-2303/2019 del 23 febbraio 2021 consid. 7.1.2). Ciò premesso, per giurisprudenza costante, l'autorità amministrativa deve, in linea di principio, attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto. L'autorità amministrativa e il giudice amministrativo possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l’apprezzamento del pericolo (cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/aa e 123 II 97 consid. 3c/aa; cfr. sentenze del TF 1C_147/2011 dell’11 gennaio 2012 consid. 2.4 e 1C_29/2007 del 27 agosto 2007 consid. 3 [circolazione stradale]; cfr. anche le sentenze del TAF F-4166/201 del 17 gennaio 2024 consid. 5.2 e F-3930/2020 del 14 maggio 2021 consid. 5.2.1).
9.2 Sul piano del diritto penale il giudice deve attenersi scrupolosamente alla presunzione d’innocenza, garantita dagli artt. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101) e 10 cpv. 1 del Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0), come pure al principio in dubio pro reo, che ne è il corollario, per determinare la colpa (responsabilità penale) e, se del caso, commisurare la pena (cfr. art. 47
F-635/2025 Pagina 16 CP; cfr. DTF 144 IV 345 del 23 maggio 2018 consid. 2.2.3; cfr. anche la DTAF 2022 VII/3 consid. 13.2).
9.3 Anche in ambito del diritto degli stranieri la presunzione d’innocenza trova applicazione quando l’autorità amministrativa valuta la minaccia all’ordine e alla sicurezza pubblici, rispettivamente alla sicurezza interna ed esterna, in base alla (presunta) commissione di infrazioni penali (cfr. sentenza del TAF F-2303/2019 del 23 febbraio 2021 consid. 7.1).
9.3.1 Per quanto concerne i divieti d’entrata di competenza della SEM, la presunzione d’innocenza impone a quest’ultima di non tener conto dei presunti reati che non hanno (ancora) condotto ad una condanna, salvo che l’interessato abbia espressamente ammesso, almeno in parte, i fatti o che le prove siano schiaccianti (cfr. DTF 130 II 176 consid. 4.3.3 pag. 189; cfr. sentenze del TF 2C_99/2019 del 28 maggio 2019 consid. 5.4.3, 2C_762/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 5.3.1 e 2C_39/2016 del 31 agosto 2016 consid. 2.5; cfr. DTAF 2022 VII/3 consid. 13.3 e le sentenze del TAF F-1367/2019 del 20 luglio 2021 consid. 9.3.3, F-2303/2019, già citata, consid. 7.1.3, F-821/2018 del 22 maggio 2019 consid. 7.5 e F-7146/2017 del 30 maggio 2018 consid. 4.3). 9.3.2 Per quanto attiene invece ai divieti d’entrata di competenza di fedpol, la giurisprudenza, data la primaria importanza della sicurezza interna ed esterna per l’esistenza nonché il funzionamento dello Stato, non esige necessariamente, per sostanziare una minaccia grave o almeno di una certa gravità a questo bene giuridico fondamentale, che sia (già) stata pronunciata una condanna penale, ma ritiene che basti poter addurre l’esistenza di elementi di rischio sufficientemente concreti, ossia che vadano al di là di semplici sospetti. In effetti, nell’ottica della salvaguardia della sua sicurezza interna ed esterna, la Svizzera non può tollerare sul proprio territorio persone la cui condotta è oggetto di gravi sospetti, e ciò soltanto per la ragione che è difficile raccogliere le prove formali che si impongono nell’ambito di un procedimento penale. Pertanto, in assenza di una decisione penale cresciuta in giudicato (cfr. consid. 10), fedpol può valutare il pericolo per la sicurezza interna ed esterna, in linea di principio, anche su informazioni in possesso della polizia o che derivano da un capo d’accusa (cfr. DTAF 2022 VII/3 consid. 13.5 che rimanda, tra le altre, alle sentenze del TAF F-2303/2019 del 23 febbraio 2021 consid. 7.1.4, F-7061/2017 del 10 dicembre 2019 consid. 6.3, F-4618/2017 dell’11 dicembre 2019 consid. 5.1 e F-2377/2016 del 1° maggio 2017 consid. 4.4, nonché alle DTAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.2, 2018 VI/5 consid. 3.7 e 2013/23 consid. 3.3).
F-635/2025 Pagina 17 10. Il margine di manovra più esteso di fedpol rispetto a quello della SEM nell’emanare i divieti d’entrata di sua competenza, il quale si rapporta alla natura del bene giuridico minacciato da salvaguardare (sicurezza interna ed eterna/sicurezza nazionale vs ordine e sicurezza pubblici), trova origine essenzialmente nel carattere “staatspolitisch” (cfr. consid. 7.2.1), ossia relativo alla sovranità dello Stato, di tali decisioni. In proposito è illustrativa una puntualizzazione del Tribunale federale in un’altra fattispecie afferente alla sovranità statale (assistenza amministrativa in materia fiscale): “Es liegt in der Natur von Entscheiden politischen und insbesondere aussenpolitischen Gehalts, dass sie der justiziellen Kontrolle nur bedingt zugänglich sind, da sie gerade nicht allein auf rechtlichen, sondern zu einem grossen Teil auf politischen Kriterien beruhen […]. Dem ist mit einer gewissen Zurückhaltung bei der Überprüfung des Exekutiventscheids durch die gerichtlichen Instanzen Rechnung zu tragen. Diese Zurückhaltung bezieht sich allerdings nicht auf die rechtliche Beurteilung der Streitsache. Erfasst wird einzig die politische Opportunität des Entscheides. Auch dafür gilt jedoch nicht ein völliger Freipass für die Exekutivbehörden, sondern deren Entscheide müssen insgesamt, auch soweit Zurückhaltung geboten ist, zumindest nachvollziehbar sein und haben sachlich zu bleiben. Die Exekutivbehörden müssen ihren Beurteilungsspielraum pflichtgemäss nutzen. Abgesehen von dieser politischen Angemessenheit bleiben die Entscheide von den Gerichten uneingeschränkt überprüfbar, unter Einschluss der Frage, ob und wieweit überhaupt eine politische Komponente besteht und ob der Spielraum pflichtgemäss genutzt wurde” (DTF 142 II 313 consid. 4.3). Questo sta a significare che, nonostante la componente politica di sicurezza, la quale è correlata con l’importanza del bene giuridico da proteggere (esistenza e funzionamento dello Stato), dei divieti d’entrata di fedpol, e che li distingue da quelli della SEM, questo Tribunale esamina se la loro durata, sia essa indeterminata, obbedisce alle esigenze del principio di proporzionalità, facendo invece prova di un certo riserbo riguardo alla loro opportunità politica (cfr., nel senso generale della DTF 142 II 313 consid. 4.3 appena esposta, la sentenza del TF 2C_492/2021, già citata, consid. 5.6; sentenza del TAF F-4618/2017, già citata, consid. 5.4, nonché le DTAF 2022 VII/3 consid. 9.2 9.3 e 2021 VII/7 consid. 14). È ancora istruttivo in proposito menzionare il fatto che questo Tribunale aveva a suo tempo stabilito, con la sentenza C-5819/2012 del 26 agosto 2014 (DTAF 2014/20), che i divieti d’entrata emanati dall’allora Ufficio federale della migrazione (UFM), poi sostituito dalla SEM, per una durata più lunga di cinque anni in virtù del vecchio art. 67 cpv. 3 LStr (ordine e sicurezza
F-635/2025 Pagina 18 pubblici: “Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata determinata o, in casi gravi, indeterminata”), “devono obbligatoriamente avere una durata determinata”, e che “il principio della proporzionalità deve essere rispettato” (consid. 6.5, 6.7.1 in fine, 6.9 e 7). 11. 11.1 Come esposto in precedenza, la SCU è un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter cpv. 1 CP (cfr. consid. 8.2). Radicata in Puglia, nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto (penisola salentina), viene anche detta, insieme alla camorra barese e alle mafie foggiane, la “quarta mafia” o mafia pugliese (cfr. Relazione del Ministero dell’interno al parlamento: attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia [DIA], gennaio – giugno 2023, pagg. 33 a 35 [Relazione DIA]). Essa presenta “aspetti e connotazioni tipici dell’identità mafiosa: dai riti di affiliazione con richiami diretti a simboli religiosi fino ai caratteri di coesione interna e di legame tra gli affiliati, da cui discende la forza criminale dell’associazione. I gruppi mafiosi continuano ad esprimere una capacità criminale in nome e per conto dei capi della sacra corona unita reclusi che, come confermato anche dalle evidenze investigative, dal carcere dettano le regole per il mantenimento dell’ordine mafioso, avvalendosi di parenti e luogotenenti per la gestione delle attività illecite. L’attuale operatività dell’organizzazione si basa su modalità consolidate di controllo del territorio e di approvvigionamento delle risorse, principalmente mediante il mercato degli stupefacenti ed il perdurante, ancorché sommerso, fenomeno delle estorsioni” (Relazione DIA, pag. 35). Sebbene non sia così conosciuta ed internazionalizzata come le altre tre mafie storiche, la SCU agisce anche all’estero: “il controllo delle coste pugliesi (nodo strategico per la tratta degli esseri umani, il traffico di droga ed armi e il contrabbando) ha favorito l’insorgere di relazioni privilegiate con gruppi mafiosi stranieri. A livello internazionale i gruppi pugliesi hanno creato, per il traffico di droga, agili strutture logistiche in Europa (soprattutto Germania, Olanda, Spagna) ed in America latina; per la gestione del contrabbando si sono, viceversa, avvalsi dei rapporti mafiosi instaurati in molte aree dei Balcani, soprattutto Albania, Macedoni, Montenegro e Grecia, ove i boss latitanti hanno trovato facile rifugio e contestuali possibilità di cura degli affari nazionali” (https://digilander.libero.it/lemafie/Mafie/Sacra%20Corona%20Unita-2.pdf; cfr. i numerosi siti informativi sul fenomeno mafioso in generale e sulla SCU in particolare disponibili in Internet). Si aggiunga che il “Bundeskriminalamt” (BKA) tedesco riferisce, senza ulteriori precisazioni, che “Verbreitung hat die [SCU] in den Niederlanden, der Schweiz und in
F-635/2025 Pagina 19 Albanien gefunden. In Deutschland sind seit den 1990er Jahren Aktivitäten festzustellen” (www.bka.de). 11.2 Per illustrare il rapporto tra organizzazione criminale di tipo mafioso e persona fisica affiliata è utile riferirsi all’importante sentenza della CSC Sezioni Unite Penali n. 36958-21 del 27 maggio 2021, che verte sì sulla ‘ndrangheta, ma i cui principi sono applicabili, mutatis mutandis, a tutte le mafie, quindi anche alla SCU (cfr. decisione impugnata, §§ 9 e 14). In essa la CSC ha precisato che “l’imponente serie di vicende processuali che si è susseguita negli anni ha consentito di individuare come dato esperienziale quello che descrive le mafie storiche [tra le quali si ritrova la SCU] come associazioni stabili, orientate non all’esecuzione di un programma criminoso “a termine”, bensì al perseguimento di un più ampio e temporalmente indefinito obiettivo antisociale, l’adesione al quale comporta per l’affiliato un vincolo di fedeltà tendenzialmente permanente, di regola rescindibile solo attraverso una esplicita dissociazione, ordinariamente conseguente alla scelta di collaborare con l’autorità giudiziaria” (pag. 38). La CSC ha aggiunto, in quest’ottica prettamente penale, che “l’ineludibile necessità della prova della correlazione tra affiliato ed associazione si rivela con riferimento al significato da attribuire al possesso della “dote”. Invero, premesso che l’individuazione della c.d. “dote di ‘ndrangheta”, concernente lo “status” di un affiliato ad una consorteria ‘ndranghetista, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito […], non è possibile ritenere che il possesso di una “dote” equivalga ad indefinita partecipazione all’associazione e al suo protrarsi nel tempo: scorciatoie probatorie che facciano leva su ragionamenti meramente presuntivi e deduttivi non possono certo essere utilizzati allo scopo” (pag. 40). La CSC ha concluso che “la condotta di partecipazione punibile potrà dirsi provata quando la messa a disposizione assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto – precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione – non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell’associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l’adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura” (pag. 41; la sentenza è reperibile sul sito: https://www.sistemapenale.it/it/osservatoriosezioni-unite). 11.3 In concreto fedpol, per motivare la decisione impugnata (§§ 11 a 33), si è basato essenzialmente su un atto giudiziario penale italiano cresciuto
F-635/2025 Pagina 20 in giudicato, ossia la sentenza su appello della CAL, la quale, per quanto concerne l’accertamento dei fatti e la loro qualificazione giuridica, si è riferita alla sentenza del TL che ha riformato soltanto sulla misura della pena (cfr. consid. C). Stando così le cose, gli accertamenti fattuali e la loro qualificazione giuridica intrapresi dai giudici penali italiani non danno adito a motivi per scostarsene, tanto più che non ci sono elementi, e il ricorrente non ne avanza alcuno, per credere che la CAL e il TL non abbiano preso in considerazione fatti a loro sconosciuti o che siano incorsi in errori d’apprezzamento (cfr. consid. 9 e 10). 11.4 Fondamentalmente, pur ammettendo di avere fatto parte della SCU in passato, il ricorrente pretende che egli non rappresenti più alcun pericolo per la sicurezza interna ed esterna svizzera. Da un lato, egli mette in dubbio che la SCU sia attiva in Svizzera, segnatamente a …, asserendo che comunque, quando egli vi apparteneva, svolgeva un ruolo gerarchico basso. Dall’altro lato, egli fa valere che è incensurato da quasi dieci anni, a dimostrazione che non sarebbe più affiliato alla SCU, precisando che il fatto di non avere collaborato con la giustizia italiana non può essergli rimproverato, nella misura in cui egli si sarebbe limitato a fare uso del suo diritto di difendersi (cfr. consid. H). 11.4.1 Riguardo alla presenza della SCU in Svizzera, a … o altrove, bisogna riconoscere che i dati mediatici, di ricerca e giudiziari su di essa sono piuttosto scarsi se paragonati, ad esempio, a quelli disponibili sulla ‘ndrangheta, la cui attività criminale a livello internazionale, in particolare in Svizzera, è cosa notoria (cfr. sentenza del TAF F-5655/2019 del 7 maggio 2021 e la DTAF 2021 VII/7 del 12 gennaio 2021). Nondimeno, non si può e non si deve dimenticare il processo alla “mafia delle sigarette”, anche se risalente nel tempo e riguardante pure la camorra, che ha occupato la giustizia svizzera durante diversi anni (cfr. consid. 8.2). Ad ogni modo, la minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera deriva dall’esistenza, giudizialmente accertata, della SCU come associazione di stampo mafioso italiana in conformità all’art. 416bis CPI, e dunque, a prescindere da qualsiasi attività illegale attuale (conosciuta) in Svizzera, come organizzazione criminale secondo l’art. 260ter cpv. 1 CP. Infatti, è l’esistenza in sé delle associazioni di stampo mafioso, in primis delle mafie storiche, le quali sono per loro natura delle organizzazioni stabili capaci di attivarsi anche su nuovi territori in Italia e all’estero (mafie delocalizzate, i.e. radicate fuori dal territorio d’origine), che costituisce una minaccia continua per la sicurezza nazionale della Svizzera e, non è superfluo
F-635/2025 Pagina 21 notare, di ogni Stato di diritto (cfr. consid. 8, 11.1 e 11.2; incarto fedpol, pag. 191; www.brocardi.it – articolo: “L’estensione del concetto di mafia: dalle mafie storiche a quelle delocalizzate”). Di conseguenza, l’argomento del ricorrente secondo cui la SCU, come associazione di tipo mafioso, non rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza nazionale svizzera, dato che non sarebbe attiva in questo paese, si rivela inconsistente. 11.4.2 Rispetto al ruolo assunto dal ricorrente in seno alla SCU, il TL l’ha definito come “sottomesso”, enfatizzando che egli “però, a sua volta aveva alle sue strette dipendenze degli spacciatori cui cedeva droga con il compito di venderla sul territorio …” (cfr. incarto fedpol, pag. 623). Il TL ha quindi aggiunto che “con la sua condotta egli partecipava al sodalizio mafioso e a quello di traffico di stupefacenti, con la finalità di agevolare il sodalizio criminoso”, precisando che il “suo apporto [era] meno rilevante e più circoscritto” (cfr. incarto fedpol, pagg. 919 e 920). Dal canto suo, la CAL ha inquadrato il ricorrente come un “esponent[e]” e “referent[e] del gruppo dei …”, mettendo in risalto l’esistenza di “una fitta rete di spacciatori al dettaglio, che vedevano nel […] e nel […], da un lato, nel [ricorrente], dall’altro, per i …, i referenti sul territorio rispetto ai sovraordinati referenti del clan […], nella persona […], che si occupavano soprattutto del rifornimento della sostanza stupefacente ai due distinti gruppi” (cfr. incarto fedpol, pagg. 194, 237, 238 e 286). Ora, alla luce di questa caratterizzazione effettuata dai giudici italiani di prima istanza e d’appello, non si può ammettere, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, che egli svolgesse un ruolo nella gerarchia bassa della SCU. In effetti, essere un esponente e/o referente del gruppo dei … significa fungere da “rappresentante” o essere un “punto di riferimento” (cfr. www.treccani.it), ciò che implica che il ricorrente rivestisse un ruolo di una certa importanza, anche se subalterno, che non può venire identificato con un ruolo nella gerarchia bassa della SCU, da innocuo “Mitläufer” (ricorso, § 7), ma piuttosto nella gerarchia intermedia. Questa valutazione è corroborata dalla circostanza che egli dirigeva, alla luce degli accertamenti dei giudici italiani (“aveva alle sue strette dipendenze”), un gruppo di spacciatori per la SCU, assumendo quindi un ruolo attivo, non di secondo piano come quello dei medesimi spacciatori sul mercato, ma da intermediario, sia pure con superiori gerarchici (“sovraordinati referenti”), in seno all’associazione di tipo mafioso. Peraltro, come indica anche fedpol (cfr. consid. G), la posizione e il ruolo effettivi del ricorrente nella gerarchia della SCU, pur essendo rilevanti per apprezzare il caso concretamente,
F-635/2025 Pagina 22 hanno un carattere contingente e, in quanto tali, possono cambiare con il tempo (pausa dall’attività, nuovo ruolo, avanzamento gerarchico, ecc.): determinante al fine di valutare la pericolosità del ricorrente è, in definitiva, la sua affiliazione alla SCU (cfr. consid. 11.4.3 qui sotto). Senza contare che i giudici italiani non sempre riescono a definire in modo preciso, in base alle intercettazioni telefoniche e alle informazioni fornite dai pentiti (mezzi di prova principali), la posizione gerarchica e il ruolo effettivo di un affiliato ad un’organizzazione di tipo mafioso. Ne discende che il ricorrente non può prevalersi con successo della natura del suo ruolo in seno alla SCU per sostenere che non rappresenta nessun pericolo (“keine Gefahr”; ricorso, § 11) per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. 11.4.3 Per quanto concerne l’incensuratezza del ricorrente dal momento dell’accertamento degli ultimi fatti, risalenti al marzo 2015, per i quali è stato condannato in Italia (cfr. consid. C e H), ad oggi, si deve rilevare che la metà circa di questo lasso di tempo egli l’ha passata in prigione, dimodoché non aveva la possibilità di continuare, se del caso, la sua attività criminale in seno alla SCU. Però, a differenza di quanto egli sostiene, questo non implica che egli si sia sottratto dall’influsso della SCU (“dem Einfluss der kriminellen Organisation entzogen”; ricorso, § 8), altrimenti detto, che egli si sia, in conformità alla giurisprudenza di questo Tribunale e della CSC, svincolato dalla SCU. In proposito è notorio che il vincolo di fedeltà mafioso, “tendenzialmente permanente”, risulta “di regola rescindibile solo attraverso una esplicita dissociazione, ordinariamente conseguente alla scelta di collaborare con l’autorità giudiziaria” (cfr. consid. 11.2). Un’eventuale incertezza sulla persistenza dell’affiliazione, come sembra schizzarla il ricorrente (“Konkrete Indizien dafür, dass er sich [der SCU] nach seiner Entlassung erneut zugewandt hat, liegen nicht vor”; ricorso, § 8), se può avere una valenza per il diritto penale italiano (in dubio pro reo), non è sufficiente, sul piano del diritto svizzero degli stranieri, compreso l’ALC, a far ritenere che il ricorrente si sia svincolato, a tutti gli effetti, dalla SCU (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 16.2 a 16.4). A scanso di equivoci si aggiunga ancora che la collaborazione con la giustizia penale italiana, che è il criterio principale per accertare lo svincolamento dall’organizzazione mafiosa, non influisce sul diritto di difendersi, diversamente da quanto sembra pensare il ricorrente (“Es ist das gute Recht eines Beschuldigten, sich gegen eine drohende Verurteilung zur Wehr zu setzen und von seinem Recht auf Verteidigung Gebrauch zu machen”; ricorso, § 6): il collaboratore (pentito) si limita infatti a fornire informazioni utili alla magistratura in cambio di determinati benefici, come
F-635/2025 Pagina 23 ad esempio uno sconto di pena, previsti esaustivamente dalla legge (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 16.2 e i numerosi siti informativi su questa tematica accessibili in Internet, tra cui: https://leg15.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/documentazi onetematica/25/schedabase.asp [consultato il 24.3.2026]). Bisogna per finire notare che il fatto che il ricorrente ha partecipato al suo processo, a differenza dei due condannati delle fattispecie relative alla DTAF 2021 VII/7 e alla sentenza del TAF F-5655/2019, non ha alcuna rilevanza, al contrario di quanto egli sembra suggerire (cfr. consid. H), ai fini della questione dello svincolamento (cfr. consid. 11.2). Riguardo alla misura della pena, “deutlich tiefer” di quella dei due altri condannati (cfr. consid. H), si deve sottolineare che essa, nonostante la sua indubbia valenza, non è il solo elemento che entra in considerazione per valutare la gravità di un caso, ma si inserisce, con il suo peso specifico, nel complesso delle circostanze pertinenti (cfr. consid. 12.5 qui sotto). Ne deriva che il ricorrente non può invocare con successo il fatto che non abbia più subito condanne dopo quella della CAL per far valere che si sia svincolato dalla SCU e che, in questo modo, non costituisca (più) un pericolo per la sicurezza interna ed esterna svizzera. 11.5 Alla luce delle considerazioni precedenti la valutazione di fedpol che il ricorrente rappresenta una minaccia attuale, grave e permanente, in quanto affiliato dell’associazione di tipo mafioso SCU, per la sicurezza interna ed estera della Svizzera (sicurezza nazionale), va pienamente condivisa. In questo senso la pronuncia della sua espulsione e l’emissione di un divieto d’entrata nei suoi confronti, secondo l’art. 68 cpv. 1 e 3 LStrI, appaiono, a questo stadio dell’analisi del caso, fondate su valide ragioni, diversamente da quanto egli pretende. 12. Si tratta ora di stabilire se l’espulsione e la durata del divieto d’entrata siano anche proporzionate alle circostanze del caso (cfr. art. 96 cpv. 1 LStrI), e ciò con riferimento al diritto internazionale determinante (cfr. art. 190 Cost.), ossia il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare (cfr. art. 8 CEDU) nonché il suo diritto alla libera circolazione (cfr. art. 3 ALC in relazione con gli artt. 1 par. 1, 3 par. 2 e 5 par. 1 allegato I ALC [cfr. consid. 4]). Per evitare inutili doppioni, l’analisi della proporzionalità dell’espulsione e del divieto d’entrata, quandanche si tratti di due provvedimenti distinti (cfr. consid. 6.2), sarà effettuata congiuntamente, al consid. 12.3, nella misura in cui gli argomenti relativi all’una e all’altro sono sovrapponibili (cfr., in
F-635/2025 Pagina 24 questo senso, la sentenza del TAF F-7061/2017 del 10 dicembre 2019 consid. 10). 12.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (artt. 5 cpv. 2 e 36 Cost.). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 233 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 295 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. la DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 12.2 12.2.1 A proposito dell’art. 8 par. 1 CEDU bisogna precisare che, quantunque non garantisca il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera, esso tutela, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, che è una nozione larga, non suscettibile di essere definita in modo esaustivo, il diritto allo sviluppo personale e il diritto a stringere ed ampliare relazioni con i propri simili e con il mondo esterno, estendendo la sua protezione anche alle eventuali attività professionali e commerciali di chi se ne prevale (cfr. sentenze CorteEDU – Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera/GC], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz c. Germania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, § 29; DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii). Dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, la cui esistenza è una questione di fatto che dipende dalla realtà concreta dei legami personali (cfr. sentenza CorteEDU – Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], n. 25358/12, 24 gennaio 2017, § 140), chi si richiama alla protezione dell’art. 8 par. 1 CEDU deve, in generale, intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia; in questo senso, sono protetti, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono, di norma, in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
F-635/2025 Pagina 25 maggiorenni (cfr., fra le numerose, la DTF 139 I 155 consid. 4.1). A questo proposito, per riprendere le parole della CorteEDU, “les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux” (decisione CorteEDU – Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi, n. 31519/96 ; cfr. anche le sentenze CorteEDU – Slivenko c. Lettonia [GC], n. 48321/99, 8 ottobre 2003, § 97, e A.S. c. Svizzera, n. 39350/13, 30 giugno 2015, § 49). 12.2.2 Dal canto suo, l’art. 8 par. 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, se la medesima è prevista dalla legge (legalità) ed è necessaria, in modo particolare, alla sicurezza nazionale e alla prevenzione dei reati in una società democratica (proporzionalità). Per verificare se l’ingerenza statale è necessaria a raggiungere questi scopi, la CorteEDU ha identificato una serie di elementi da considerare, tra i quali spiccano la natura e la gravità delle infrazioni commesse, la durata del soggiorno dell’interessato nel paese dal quale viene allontanato, il lasso di tempo trascorso dall’ultima infrazione e la condotta successiva dell’interessato, la sua situazione familiare nonché la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospitante e con il paese di destinazione. Riguardo alla durata del soggiorno nel paese ospitante, la CorteEDU ha precisato che la sua pertinenza, anche soltanto sotto il profilo della vita privata, deriva dalla supposizione che “plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d’origine” (sentenza CorteEDU – Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99, 18 ottobre 2006, §§ 57 a 60). 12.3 In concreto si deve osservare che l’espulsione e il divieto d’entrata in sé sono stati emanati da fedpol per salvaguardare la sicurezza nazionale svizzera, e questo a causa della natura e della gravità del reato continuo di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, per il quale il ricorrente è stato condannato in Italia alla pena di 5 anni, 4 mesi e 22 giorni di reclusione (cfr. consid. C). Pertanto, nell’ottica della sicurezza nazionale svizzera, l’espulsione e il divieto d’entrata sono idonei e necessari ai sensi della giurisprudenza, sono giustificati sotto il profilo dell’art. 8 par. 2 CEDU e sono compatibili con l’ALC, la pronuncia di un semplice ammonimento, secondo l’art. 96 cpv. 2 LStrI, non entrando palesemente in considerazione (cfr. decisione impugnata, § 29). Riguardo al divieto d’entrata, va precisato che questa valutazione è difendibile, in linea di massima, anche per una durata indeterminata, e ciò a dipendenza della valenza che si intende attribuire, in definitiva, all’opportunità politica della misura come strumento
F-635/2025 Pagina 26 di lotta preventiva contro le associazioni di tipo mafioso, segnatamente le mafie storiche, tra cui la SCU, le quali minacciano in quanto tali, è utile ripeterlo, il bene giuridico di primaria importanza che coincide con la sicurezza nazionale (cfr. consid. 7.2, 10, 11.5, 12.1 e 12.2.2; cfr. qui sotto, consid. 12.4).
Nella prospettiva della proporzionalità in senso stretto conviene esaminare la durata del soggiorno svizzero del ricorrente, data la sua importanza ai sensi dell’art. 8 par. 2 CEDU. Ora, in proposito non si può che constatare che esso è durato poco più di un anno, e che è stato possibile poiché egli ha dichiarato all’UMZH, travisando i fatti, di essere incensurato, da cui l’ottenimento di un permesso B UE/AELS (cfr. consid. E e H). Questo breve soggiorno in Svizzera, se paragonato alla durata del tempo vissuto in Italia, ossia quarantatré anni circa, non risulta manifestamente essere un ostacolo alla pronuncia dell’espulsione e del divieto d’entrata ai sensi della giurisprudenza della CorteEDU sopracitata. Questo vale innanzitutto sul piano della vita privata del ricorrente, che si riassume, in base ai dati disponibili, al suo lavoro di cuoco nel ristorante di suo fratello per poco più di un anno (cfr. decisione impugnata, § 32). Quanto alla sua vita familiare egli si riferisce unicamente alla relazione intatta che ha con suo fratello e la famiglia di lui (“intakte Beziehung zu seinem Bruder und dessen Familie”), la cui protezione non rientra comunque, a differenza di quanto pretende, nel campo d’applicazione dell’art. 8 CEDU, tantomeno che tra i due fratelli non sussiste alcun rapporto particolare di dipendenza al di là dei loro legami affettivi normali (cfr. consid. 12.2.1; ricorso, § 16 [consid. H]; decisione impugnata, § 32). Si aggiunga che egli non spende invece, sorprendentemente, alcuna parola sul figlio che ha indicato di avere sul formulario di richiesta del permesso B UE/AELS: in assenza di ulteriori informazioni è lecito presumere che viva in Italia (cfr. incarto fedpol, pag. 18 [consid. A e E]).
Da quanto precede risulta che l’interesse pubblico ad espellere e a tenere lontano dal territorio svizzero il ricorrente in quanto affiliato della SCU è preponderante rispetto agli interessi privati di quest’ultimo, qualunque essi siano, deducibili dall’art. 8 CEDU e dall’ALC, per cui egli non può esigere che l’espulsione e il divieto d’entrata di fedpol siano integralmente annullati (cfr. ricorso, petito [“Es sei der Entscheid {…} vollumfänglich aufzuheben”]). Rispetto a questa (unica) conclusione, il ricorso va dunque respinto.
12.4 A questo punto è necessario focalizzare l’attenzione sull’opportunità politica del divieto d’entrata di durata indeterminata (cfr. consid. 10 con i diversi riferimenti giurisprudenziali). Fedpol riassume l’opportunità politica
F-635/2025 Pagina 27 della misura asserendo che “non intende tollerare sul proprio territorio delle persone che si sono affiliate ad una pericolosa organizzazione criminale, la quale rappresenta anche un pericolo per gli altri Stati, e non intende tollerare la possibilità che vengano commessi dei reati legati alla mafia sul suolo svizzero” (decisione impugnata, § 12).
Ammessa la legittimità generale di questa affermazione, si deve però ribadire, in concreto, che il ricorrente, da un lato, non ha rivestito, durante il periodo per il quale è stato condannato, un ruolo apicale nella SCU, e, dall’altro lato, che il suo ruolo attivo, subordinato a dei referenti gerarchici, consisteva nel dirigere un gruppo di spacciatori agenti sul mercato della droga (cfr. consid. 11.4.2). Cionondimeno, questo ruolo nella gerarchia intermedia della SCU deve essere rapportato al fatto che il ricorrente non si è svincolato dalla SCU ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale e della CSC, come sottolinea anche fedpol che fa prevalere l’affiliazione all’organizzazione criminale sul ruolo in essa assunto per giustificare la durata indeterminata del divieto d’entrata (cfr. consid. G, 11.2 e 11.4.3). Elementi che parlino contro questa constatazione, per supplire al fatto che egli non abbia collaborato con la giustizia penale italiana, non risultano dall’incarto ed egli non ne propone alcuno (cfr. consid. H). In proposito bisogna aggiungere che dei periodi d’inattività apparente o effettiva, come ad esempio il soggiorno lavorativo di un anno del ricorrente a …, non sono sufficienti di per sé, secondo la giurisprudenza penale italiana, a far presumere lo svincolamento dall’organizzazione criminale (cfr. consid. 11.2). E questo vale, a maggior ragione, nella prospettiva preventiva del diritto degli stranieri svizzero. Il ricorrente continua così a rappresentare una potenziale minaccia grave e permanente per la sicurezza interna ed esterna svizzera, tantopiù che la sua età di quarantacinque anni gli consente senz’altro, fino a prova contraria, di riattivarsi per la SCU anche in futuro. Anche il fatto che egli sia celibe e senza una vera e propria formazione aumentano il rischio, secondo l’esperienza generale della vita, di una riattivazione criminale in quanto affiliato della SCU. 12.5 Ora, l’indeterminatezza della durata non significa che il divieto d’entrata sia valevole per un tempo illimitato (“auf unbegrenzte Zeit”), data la possibilità che prevede l’art. 67 cpv. 5 LStrI di presentare all’autorità competente una domanda di riconsiderazione (“Wiedererwägung”) dello stesso (cfr. sentenza del TF 2C_487/2012, a cinque giudici, del 2 aprile 2013 consid. 4.2 e 4.5.1). A questo proposito, conformemente a questa giurisprudenza, le persone coperte dall’ALC hanno il diritto (“Anspruch”) di chiedere una nuova valutazione (“Neubeurteilung”) della fondatezza del divieto d’entrata, sulla base delle circostanze del momento (“nach
F-635/2025 Pagina 28 Massgabe der aktuellen Sachlage”), dopo un termine non inferiore a cinque anni (“Frist nicht unter fünf Jahren”) a decorrere dalla loro partenza dalla Svizzera (“Verlassen der Schweiz”; cfr. sentenza del TF 2C_487/2012 consid. 4.4 e 4.5; cfr. anche BABAK FARGAHI, in: Caroni/Thurnherr, op. cit., nn. 48 e 49 ad art. 67 LStrI). 12.6 Stando così le cose, ai fini di tutelare preventivamente, in conformità al diritto degli stranieri, la sicurezza interna ed esterna della Svizzera che il ricorrente è in grado di minacciare, in modo grave e concreto, con la sua presenza fisica come affiliato della SCU, questo Tribunale reputa che un divieto d’entrata di durata indeterminata, che costituisce la misura massima proponibile, sia giustificato e opportuno alla luce dei fatti accertati nelle sentenze penali italiane. Questa durata, benché possa sembrare troppo severa al ricorrente, si inserisce anche, mutatis mutandis, nel solco della giurisprudenza non abbondante, relativa a fattispecie simili ma ognuna con le proprie caratteristiche, finora pronunciata da questo Tribunale in materia di divieti d’entrata emanati per appartenenza ad organizzazioni di stampo mafioso. 13. In conclusione, pronunciando l’espulsione accompagnata da un divieto d’entrata di durata indeterminata, fedpol non ha disatteso l’art. 68 cpv. 1 e 3 LStrI, l’art. 8 CEDU e le norme pertinenti dell’ALC, e nemmeno, in questo quadro legale, il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Pertanto, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 14. Le spese processuali sono di regola accollate alla parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, visto l’esito del litigio, le spese processuali fr. 1’500.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo dello stesso importo da lui già versato.
F-635/2025 Pagina 29 Per la medesima ragione al ricorrente non sono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che fedpol, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-635/2025 Pagina 30 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’500.– sono messe a carico del ricorrente e dedotte dall’anticipo dello stesso importo da lui già versato. 3. Non sono attribuite indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e a fedpol.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
F-635/2025 Pagina 31
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
F-635/2025 Pagina 32 Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario; annessi: copia dello scritto di fedpol, del 6 febbraio 2025, con il relativo allegato annerito, per conoscenza); – al DFGP (atto giudiziario); – a fedpol (n. di rif. …; in copia).