Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Corte VI F-3535/2026
Sentenza d e l 2 8 maggio 2026 Composizione
Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Matthew Pydar.
Parti
A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) e modifica dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); decisione della SEM dell'8 maggio 2026.
F-3535/2026 Pagina 2 Fatti: A. Il ricorrente ha inoltrato una domanda d’asilo in Svizzera il 15 marzo 2026 dichiarando di essere nato il (…) e di essere un minorenne non accompagnato. Da ricerche emesse dalla Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) è risultato che il ricorrente fosse stato fermato in Svizzera il 12 marzo 2026 e che in tale occasione fosse stato identificato con un alias riportante la data di nascita del (…). Successivamente, da un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac), sono emerse una domanda d’asilo in Croazia del 9 marzo 2026 ed una in Grecia del 27 gennaio 2026. B. Il 24 marzo 2026 il ricorrente ha richiesto di essere ascoltato con un gruppo di genere femminile. Con scritto del 24 marzo 2026 la SEM ha informato che la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (PA RMNA) si sarebbe tenuta con un funzionario di genere maschile. C. Il 26 marzo 2026 il ricorrente è stato sottoposto ad una perizia medica volta a stabilirne l’età. In seguito, il 1° aprile 2026, egli ha consegnato copia della sua Taskara. Al contempo, la sua rappresentante legale ha rinnovato la richiesta per ottenere un’audizione tramite un gruppo di genere femminile. D. Il 17 aprile 2026 il ricorrente ha sostenuto la PA RMNA. In sede di tale incontro gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità della Croazia per lo svolgimento della procedura d’asilo e di allontanamento, oltre che di esprimersi circa la minore età allegata e sul suo stato di salute. E. A seguito della PA RMNA la SEM ha modificato l’identità principale nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) con la data di nascita del (…), considerando il ricorrente come maggiorenne per il seguito della procedura. F. Sempre il 17 aprile 2026 la SEM ha inoltrato una domanda di ammissione alle autorità croate sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
F-3535/2026 Pagina 3 competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). G. Il 27 aprile 2026 la rappresentante legale del ricorrente ha inoltrato uno scritto alla SEM, prendendo posizione sulla perizia medica. H. Il 29 aprile 2026 le autorità croate hanno accolto la richiesta di ripresa in carico in virtù dell’art. 20 par. 5 del RD III. I. Con decisione dell’ 8 maggio 2026 – inoltrata al ricorrente l’11 maggio 2026 – la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, ne ha disposto l’allontanamento in Croazia e lo ha intimato al più tardi il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. J. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame del 19 maggio 2026, domandando l’annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d’asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia rettificata al 13 novembre 2009. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. K. Il 20 maggio 2026 il giudice istruttore ha disposto in via supercautelare la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento.
Diritto: 1. 1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS 142.31]).
F-3535/2026 Pagina 4 1.2 Nella sua memoria di ricorso il ricorrente domanda tanto l’annullamento della decisione concernente la non entrata in materia della richiesta d’asilo, quanto la rettifica dell’iscrizione al SIMIC. Tuttavia, nella decisione impugnata, l’autorità inferiore si è unicamente espressa circa la procedura di non entrata in merito e dell’allontanamento, senza disporre formalmente un adattamento del SIMIC, e – pertanto – giudicando preliminarmente le considerazioni sull’età. Vale pertanto analizzare se l’autorità inferiore, omettendo una decisione su tale aspetto, sia incorsa in una denegata giustizia (art. 46a PA combinato disposto con art. 29 cpv. 1 Cost.). 1.2.1 Ai sensi dell'art. 31 LTAF, il TAF è competente a giudicare i ricorsi contro le decisioni di cui all'art. 5 LTAF, emanate da autorità inferiori, ai sensi dell'art. 33 LTAF, a condizione che non sussistano eccezioni relative alla materia di cui all'art. 32 LTAF. Contro la denegata o la ritardata giustizia, in assenza di una decisione impugnabile, è possibile presentare ricorso all'istanza superiore competente a trattare un’impugnazione contro una decisione emessa regolarmente (art. 46a PA; cfr. MARKUS MÜLLER, in: Auer/Müller/Schindler [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ª ed., 2019, 3a edizione, ad art. 46a) 1.2.2 Il Tribunale si è già espresso nella sua sentenza F-3876/2025 del 26 novembre 2025 circa le condizioni per ammettere una violazione della PA, qualora l’autorità inferiore non si esprima formalmente sull’età di un richiedente. Nella sentenza in questione, il TAF ha stabilito che, nel caso in cui vi sia una richiesta esplicita da parte del richiedente indirizzata a una decisione impugnabile dinanzi all’autorità inferiore, la SEM è tenuta a emettere una decisione separata o a esprimersi in una cifra aggiuntiva del dispositivo nell’ambito della decisione Dublino sull’età del ricorrente (cfr. consid. 4.5 della sentenza F-3876/2025). Qualora l’autorità inferiore ometta di agire in tal senso, allora va ammessa una denegata giustizia. 1.2.3 Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non ha esplicitamente richiesto una decisione in tal senso. La sua rappresentanza si è unicamente limitata a contestare il valore probatorio della perizia tramite uno scritto del 27 aprile 2026 e inoltrando le proprie osservazioni circa le considerazioni dell’autorità inferiore sulla minore età allegata. In tale scritto è stato unicamente richiesto che l’autorità inferiore entrasse nel merito della domanda d’asilo del ricorrente e la conseguente valutazione della domanda d’asilo in Svizzera (cfr. SEM-atti 36/3). Nemmeno in sede di PA RMNA, dove il ricorrente risultava anche in tal caso rappresentato, è stata formulata una simile richiesta (cfr. SEM-atti 29/13). Infine, nella memoria di ricorso, il ricorrente non intende invocare una denegata giustizia né in base agli
F-3535/2026 Pagina 5 argomenti addotti, né tantomeno dalle conclusioni formulate (cfr. act. 1). Di conseguenza, il presente ricorso è da intendersi unicamente come atto d'impugnazione contro il mancato esame della domanda d'asilo e il conseguente allontanamento. In mancanza di una decisione impugnabile, la richiesta di modifica dei dati nel SIMIC viene dichiarata inammissibile. 1.3 Per il resto, il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. 1.4 Il tribunale decide in via definitiva in merito alla decisione di non entrata in merito e di allontanamento nell’ambito della procedura Dublino ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (art. 83 lett. d n. 1 LTF). Per quanto riguarda, invece, la richiesta di modifica dei dati nel SIMIC la presente sentenza è impugnabile dinanzi al Tribunale federale tramite ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF). Pertanto, i rimedi giuridici indicati nella presente sentenza sono unicamente rivolti a quest’ultimo aspetto. 2. 2.1 Con il ricorso è possibile censurare la violazione del diritto federale (compreso l'abuso e l'eccesso di potere discrezionale) nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico (art. 106 cpv. 1 LAsi). 2.2 Il ricorso risulta manifestamente infondato, motivo per cui deve essere trattato da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi). 3. 3.1 Il ricorrente intende appellarsi ad una violazione dell’obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi combinato disposto con art. 12 PA). In particolare, l’autorità inferiore avrebbe condotto un esame poco accurato in merito alla presunta minore età del ricorrente. Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l’obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
F-3535/2026 Pagina 6 3.2 Nell'ambito della procedura d'asilo, l'onere della prova della minore età spetta al richiedente, che deve almeno renderla credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Nel quadro di una valutazione complessiva, occorre soppesare tutti gli indizi che depongono a favore o contro la correttezza delle indicazioni fornite in merito all'età. Sono considerati rilevanti i documenti di identità ritenuti autentici o le indicazioni fornite dalla persona interessata (cfr. DTAF 2023 VI/4 consid. 6.5). Il risultato della perizia sull'età costituisce solo un elemento nella valutazione della credibilità della minore età dichiarata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1 e segg.). A questo proposito, occorre tuttavia tenere presente che una valutazione complessiva dei mezzi di prova è tanto meno necessaria quanto più dalle costatazioni mediche emergono indizi a favore della minore età o della maggiore età dell'interessato (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 3.2.1 Dalla perizia svoltasi il 26 marzo 2026 – e redatta il giorno successivo – è emerso che l’età minima del ricorrente fosse da collocare a 19 anni, indicando un’età media del periziando pari a 23 anni. Di conseguenza i medici relatori hanno dichiarato che il ricorrente, al momento degli accertamenti radiologici, fosse maggiorenne (cfr. SEM-atti 22/15). Tuttavia, essi hanno indicato al contempo anche una discrepanza tra l’età scheletrica e quella dentale. Tale incongruenza risulterebbe inemendabile, essendo connaturata alla variabilità biologica individuale e all’assenza di standard di riferimento in grado di armonizzare univocamente i diversi indicatori di maturazione nei casi limite. Dalle dichiarazioni dei medici, però, non risulta deducibile alcun elemento che possa invalidare i risultati della perizia. Secondo costante giurisprudenza solamente quando l’analisi scheletrica rispettivamente delle clavicole congiuntamente a quella odontostomatologica conducono entrambe ad un’età minima inferiore ai 18 anni, i risultati clinici non possono essere considerati attendibili per valutare l’età del ricorrente (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Non essendo questo il caso, e – come si vedrà di seguito – mandando ulteriori mezzi di prova divergenti, la perizia eseguita ha valore probatorio sufficiente per asserire la maggiore età del ricorrente (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale F-904/2026 dell’11 febbraio 2026 consid. 3.2.1). 3.2.2 In merito ai documenti inoltrati dal ricorrente, ovvero la copia della sua Tazkara (cfr. SEM-atti 25/2), trattasi di documentazione che secondo giurisprudenza ha un valore probatorio estremamente ridotto (sentenza del Tribunale Federale 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; DTAF 2013/30 consid. 4.2.2). Inoltre, mancando l’originale, non risulta possibile un esame indotto a verificarne l’autenticità (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale F-6079/2024 del 20 marzo 2025 consid. 5.1.6).
F-3535/2026 Pagina 7 3.2.3 Vanno inoltre prese in considerazione le dichiarazioni formulate dal ricorrente nell’ambito della PA RMNA. Egli ha inizialmente dichiarato di essere nato il (…), che – a stregua delle sue dichiarazioni – corrisponderebbe al ventiduesimo giorno del nono mese dell’anno (…) secondo il calendario afghano (cfr. SEM-atti 29/13). Tuttavia, secondo quest'ultimo calendario, la data indicata dovrebbe corrispondere al (…). Interpellato in merito a tale contraddizione, il ricorrente ha dichiarato di avere (…) anni e (…) mesi al momento in cui avrebbe compilato il foglio contenente i suoi dati e di aver dedotto tale informazione da quanto riferito da sua madre al telefono (cfr. SEM-atti 29/13, p. 4). Tale dichiarazione non permette tuttavia di spiegare in modo ragionevole la discrepanza tra la data dichiarata secondo il calendario afghano e quella equivalente nel calendario gregoriano. Egli ha riportato inoltre dichiarazioni vaghe circa questa contradizione, adducendo ad informazioni che avrebbe ottenuto tramite dei suoi non meglio precisati “amici”, da sua madre e da un suo zio (cfr. SEM-atti 29/13, p. 4). Altre contradizioni risultano presenti nel racconto del ricorrente in merito al proprio viaggio che lo avrebbe condotto in Svizzera. Interrogato su eventuali ulteriori domande d’asilo che avrebbe potuto depositare presso altri Stati, ha dichiarato di non averne mai presentate (cfr. SEM-atti 29/13, p. 7). Tale affermazione risulta in netta contrapposizione con i dati Eurodac, dove risultano presenti ben due domande precedenti, di cui una in Grecia ed una in Croazia (cfr. SEM-atti 9/1). Pertanto, il racconto del ricorrente risulta vago e contraddittorio proprio in merito alla sua data di nascita in modo tale da non rendere credibili le sue dichiarazioni. 3.2.4 Infine, va menzionato che il ricorrente è noto presso le autorità croate con l’alias di (…) e con una nata di nascita addirittura antecedente a quella riportata nel SIMIC, ovvero del (…) (cfr. SEM-atti 37/2). Qualora le autorità straniere avessero ritenute dubbiose le considerazioni della SEM in merito alla maggiore età, esse avrebbero con molta probabilità rifiutato la richiesta di ammissione svizzera o richiesto ulteriori delucidazioni. Non essendo questo il caso, le dichiarazioni delle autorità croate vanno tenute debitamente in conto (cfr. sentenza del TAF F-1881/2026 del 18 marzo 2026 consid. 3.3). 3.3 Sulla base di quanto menzionato, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare con prove sufficienti la sua presunta minore età. La perizia medica rappresenta un chiaro indizio a favore della maggiore età del ricorrente, mentre le sue dichiarazioni così come i documenti forniti non risultano affidabili. Le indagini condotte dall’autorità inferiore si rivelano dunque corrette e complete (cfr. art. 12 PA combinato con art. 106 par. 1 lett. b LAsi).
F-3535/2026 Pagina 8 4. 4.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Ai sensi dell'art. 2 lett. i del RD III e dell'art. 1a lett. d dell'Ordinanza sull'asilo 1 dell'agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di età inferiore ai diciotto anni. I minori non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, Vienna 2014, cap. 15 segg. all'art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché della Croazia per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.3). Dall’esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d’asilo, per cui i dati da egli forniti in merito alla sua biografia non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 3.2 e segg.). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d’asilo in Svizzera era probabilmente maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico. 4.2 L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Croazia ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell’art. 20 par. 5 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d’asilo. Inoltre, conformemente all’invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-316/2026 del 19 gennaio 2026 consid. 4.1), l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Croazia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell’ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell’interessato (caratterizzato segnatamente da varie problematiche di natura psicologica, risultanti tra le altre cose in una mancanza di sonno; cfr. SEM-atti 38/5, 39/1, 43/5) non sussistono validi motivi per l’applicazione della clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III combinato art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione. 4.3 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. In merito a possibili timori circa un rinvio
F-3535/2026 Pagina 9 in Afghanistan va osservato che non è necessario approfondire la questione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo croato non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2). Per quanto riguarda un’eventuale applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex multis: sentenza del Tribunale F-316/2026 del 19 gennaio 2026 consid. 5.3). Pertanto, è da escludere che le autorità croate incorrano in una violazione del divieto di non-refoulement o che possano offrire condizioni di accoglienza non in linea con gli standard secondo il diritto internazionale. Infine, il ricorrente non è affetto da patologie di una gravità o un’intensità tale da essere ostative per un trasferimento giusta l’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell’Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). 5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso concernente la procedura Dublino è da respingere. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento pronunciata il 20 maggio 2026. La richiesta tendente all’effetto sospensivo risulta inoltre divenuta priva d’oggetto. 6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 7. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
F-3535/2026 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile per quanto concerne la richiesta di rettifica dell’iscrizione al SIMIC. 2. Il ricorso è respinto per quanto concerne la decisione di non entrata in merito e di allontanamento nell’ambito della procedura Dublino. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale dopo la crescita in giudicato della presente decisione. Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data della fattura. La fattura sarà inviata per posta separata. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’autorità cantonale competente. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico:
Il cancelliere:
Basil Cupa Matthew Pydar
Data di spedizione:
F-3535/2026 Pagina 11 Rimedi giuridici: Contro la cifra 1 del dispositivo della presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
F-3535/2026 Pagina 12 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. N […]) – autorità cantonale competente (per conoscenza)