Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.05.2023 F-2420/2023

May 8, 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,990 words·~10 min·2

Summary

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 26 aprile 2023

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte VI F-2420/2023

Sentenza dell ’ 8 maggio 2023 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Muriel Beck Kadima; cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, nato il … 1994, Regno del Marocco, CFA …, …, …, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 26 aprile 2023 / N ...

F-2420/2023 Pagina 2 Visto che: il 24 gennaio 2023, A._______ (il ricorrente), cittadino del Regno del Marocco nato il … 1994, ha presentato una domanda d’asilo in Austria dopo essere entrato, privo di documento di viaggio e senza visto, nell’Unione europea (UE), più precisamente in Grecia, il 9 febbraio 2023, giunto in Svizzera, il ricorrente ha depositato una nuova domanda d’asilo, il 15 febbraio 2023, il ricorrente ha incaricato SOS Ticino – Caritas Svizzera di rappresentarlo nella procedura d’asilo, il 26 aprile 2023, una volta istruito il caso e valutato che l’Austria dovesse essere competente in materia di protezione internazionale del ricorrente, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della sua domanda d’asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciandone il trasferimento in Austria, la quale ha, “by default”, acconsentito a riprenderlo in carica, il 27 aprile 2023, il rappresentante del ricorrente gli ha trasmesso la decisione della SEM, ponendo nel contempo fine al mandato, il 1° maggio 2023, con uno scritto vergato di proprio pugno in francese, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo “un réexamen de ma situation. Je ne veux pas retourner en Autriche, parce qu’il y a des gens qui travaillent avec le passeur qui m’a fait passer clandestinement de Serbie en Autriche […]”, il 2 maggio 2023, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente,

e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

F-2420/2023 Pagina 3 presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d’asilo e dell’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento dell’UE 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Gazzetta ufficiale dell'UE [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), riservati i casi descritti all’art. 3 par. 2 RD III, nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nella fattispecie, non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo

F-2420/2023 Pagina 4 esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all’art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete (“clausola di sovranità” – art. 17 par. 1 RD III), in accordo con l’art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, l’Austria ha accettato tacitamente la richiesta della SEM di riprendere in carico il ricorrente, riconoscendo la propria competenza ai sensi del RD III (cfr. incarto SEM, pagg. 25 a 31 e 36 [“Acceptances by default and transfer modalities”]); in relazione al trasferimento del ricorrente in Austria si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE/CartaUE, le quali renderebbero pertanto impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che l’Austria, membro dell’UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), pertanto, si deve presumere che l’Austria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, l’Austria è tenuta, tra l’altro, a provvedere affinché i richiedenti l’asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, la quale comprende quanto meno le prestazioni di

F-2420/2023 Pagina 5 pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’UE o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all’art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in concreto, per opporsi al suo trasferimento in Austria, il ricorrente non fa valere alcun motivo particolare inerente alle condizioni d’accoglienza di questo paese, ma si riferisce a dei problemi che avrebbe avuto con il suo “passeur”; d’altro canto, sul piano medico, il ricorrente risulta essere in buona salute, a parte avere un dente profondamente cariato con pulpite acuta e dolore, come pure un eczema (“Ausschlag”) ed una dermatite seborroica (“Schuppende Dermatose”) sulla guancia destra, nonché una micosi (“Mykose”; cfr. incarto SEM, pagg. 32 a 35), stando così le cose, non sussistono ostacoli al trasferimento del ricorrente in Austria, e né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv. 1 RD III sono applicabili alla fattispecie, è ancora utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3), tirando le somme, non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per stabilire la competenza dell’Austria

F-2420/2023 Pagina 6 oppure di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III; cfr. anche l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Austria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

F-2420/2023 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

F-2420/2023 Pagina 8 Comunicazione: – al ricorrente (raccomandata); – alla SEM, CFA Chiasso, ad N …; – all’Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

F-2420/2023 — Bundesverwaltungsgericht 08.05.2023 F-2420/2023 — Swissrulings