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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2022 F-1985/2022

May 19, 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·939 words·~5 min·1

Summary

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 25 aprile 2022

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte VI F-1985/2022

Decisione d i stralcio d a l ruolo d e l 1 9 maggio 2022 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, residenza sconosciuta, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento; decisione della SEM del 25 aprile 2022 / N ….

F-1985/2022 Pagina 2 Visto che: il 10 marzo 2022, il ricorrente, cittadino afghano, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera, il 25 aprile 2022, dopo aver istruito il caso e concluso che la Bulgaria fosse competente in materia, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d’asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento del ricorrente in Bulgaria, il 29 aprile 2022, il ricorrente ha adito, in inglese, il Tribunale amministrativo federale (TAF), affermando che “I do not want to go to Bulgaria […] there are many mafia groups as known by Dam gham Tezab […] When I was in Bulgaria the Dam gham groups tried to kill me, but I could hide and run away […] I feel very safe and secure with my life in Switzerland”, il 2 maggio 2022, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Bulgaria, il 3 maggio 2022, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 750.– entro dieci giorni dalla ricezione della medesima, l’11 maggio 2022, la Posta ha ritornato la decisione incidentale a questo Tribunale, con l’indicazione “partito scomparso”, dall’incarto della SEM risulta che il ricorrente è scomparso dal Centro federale d’asilo (CFA) di Chiasso, dal 1° maggio 2022,

e considerato in diritto: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e 52 PA;

F-1985/2022 Pagina 3 nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali, e comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti, secondo il diritto cantonale, il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso (art. 8 cpv. 3 LAsi), in linea con la prassi di questo Tribunale, se il ricorrente non si attiene a questo obbligo, il suo interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata viene meno (art. 48 cpv. 1 lett. c PA); se egli non è più reperibile e che non presenta una dichiarazione attestante la sua volontà di continuare la procedura di ricorso, il giudice istruttore decide, in qualità di giudice unico, lo stralcio dal ruolo della causa divenuta priva di oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 111 lett. a LAsi), in concreto, il ricorrente, che è scomparso dal 1° maggio 2022, non ha manifestato la sua volontà di continuare la procedura di ricorso, dimodoché non gli può più essere riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata, se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento la rende priva d'oggetto (art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che la termina (artt. 63 cpv. 1 PA e 5 TS-TAF), in concreto, non si prelevano spese processuali (artt. 63 e 65 cpv. 1 PA); la presente decisione è notificata al ricorrente, d’ignota dimora e senza un rappresentante raggiungibile, mediante pubblicazione sul Foglio federale (art. 36 lett. a PA),

(dispositivo alla pagina seguente)

F-1985/2022 Pagina 4 il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La procedura è stralciata dal ruolo in quanto divenuta priva d’oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa decisione è comunicata al ricorrente e alla SEM.

Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici

F-1985/2022 Pagina 5 Comunicazione: – al ricorrente (tramite pubblicazione sul Foglio federale); – alla SEM (n. di rif. N …).

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