Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Corte VI F-1811/2026
Sentenza d e l 2 4 marzo 2026 Composizione
Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l’approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 marzo 2026 / N (…).
F-1811/2026 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2025, presentando copia della sua supposta taskara e del certificato di (…) del padre (cfr. documenti repertoriati nei mezzi di prova [MdP] della SEM n. 1/3 e 2/1). Dai riscontri dattiloscopici dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, del 6 novembre 2025, è risultato che il richiedente aveva depositato delle domande d’asilo pregresse rispettivamente in C._______ il (…) ed in Germania il (…). A.b Il (…) dicembre 2025, si è tenuta con l’interessato la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: verbale RMNA). A.c Il 5 gennaio 2026, la SEM ha presentato sia all’autorità (…) preposta sia all’omologa autorità tedesca, una domanda di ripresa in carico dell’interessato fondandosi in entrambi i casi sull’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La C._______, in data 12 gennaio 2026, ha risposto negativamente alla stessa. A.d Con rapporto peritale del (…), l’(…), ha dato seguito al mandato della SEM del 30 dicembre 2025 di realizzare una perizia volta a stabilire l’età del richiedente l’asilo. A.e A seguito di un primo rifiuto della Germania di riprendere in carico l’interessato del 19 gennaio 2026, la SEM ha inoltrato alle autorità tedesche una richiesta di riesame in data 26 gennaio 2026 sulla base dell’art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE). La Germania, il medesimo giorno, ha accettato la ripresa in carico del richiedente, fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. d RD III.
F-1811/2026 Pagina 3 A.f Per mezzo dello scritto del 26 gennaio 2026, la SEM ha dato la possibilità all’interessato di esprimersi, fino al 30 gennaio 2026, circa la conclusione di ritenere la sua minore età inverosimile e dell’intenzione dell’autorità inferiore di modificare la sua data di nascita al (…). Ciò che il richiedente ha fatto, presentando le sue osservazioni il 30 gennaio 2026. In medesima data, l’autorità inferiore ha poi provveduto alla registrazione della data di nascita comunicata nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), con una menzione del carattere contestato del dato. B. Con decisione del 2 marzo 2026, notificata il 4 marzo 2026 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-40/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania, nonché l’esecuzione della precitata misura. Ha altresì concluso che la data di nascita del richiedente in SIMIC sia la seguente: (…) (con menzione del carattere contestato) ed ha osservato come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. C. L’interessato ha impugnato, con ricorso dell’11 marzo 2026, il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti d’un canto alla sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento in via supercautelare e alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e, d’altro canto, all’accoglimento dell’istanza d’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, che la sua data di nascita sia ripristinata nel SIMIC al (…), nonché che la sua domanda d’asilo venga esaminata nell’ambito della procedura nazionale. Il 12 marzo 2026, il Tribunale, ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento.
Diritto: 1. Nel suo ricorso, l’insorgente ha chiesto esplicitamente la modifica della data di nascita presente nel SIMIC del (…) per fissarla al (…). Pertanto, il ricorso è stato inoltrato sia contro la decisione della SEM di non entrare nel merito della sua domanda d’asilo sia contro la data di nascita iscritta nel SIMIC. Tuttavia, riguardo alla richiesta di modifica della data di nascita
F-1811/2026 Pagina 4 presente nel SIMIC, non verrà deciso nella presente procedura Dublino, e pertanto verrà aperta successivamente in merito a tale questione una nuova procedura di cui ai ruoli del Tribunale F-1911/2026. Oggetto della presente sentenza risultano quindi essere unicamente le cifre 1 – 3 del dispositivo della decisione impugnata. 2. Le procedure in materia d’asilo, come è il caso di specie, sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110) in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c, 52 cpv. 1 PA e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 3. Per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dalla giudice unica, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2 4.2.1 Il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d’asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne. 4.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa rilevante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell’ambito della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 par. 4 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con rif. cit.; ex multis la sentenza del TAF F-1398/2026 del 5 marzo 2026 consid. 3.3). Appare tuttavia d’uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l’asilo che incombe, in principio, l’onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le
F-1811/2026 Pagina 5 conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 4.2.3 Per quanto attiene innanzitutto alla taskara (cfr. MdP n. 1/3), come già osservato rettamente dalla SEM nel giudizio sindacato, la stessa è stata prodotta soltanto in copia, e non ne può quindi essere vagliata in alcun modo l’autenticità. Inoltre, per giurisprudenza del Tribunale, già di per sé la taskara, anche venisse presentata in originale, non rappresenta un documento d’identità ed ha un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Inoltre, il documento presentato dal ricorrente, si limita a rilevare che nell’anno solare (…) (corrispondente al calendario gregoriano, secondo la traduzione della SEM, agli anni […]), in base all’aspetto fisico, apparentemente avrebbe avuto (…) anni (cfr. MdP n. 1/3). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nelle sue osservazioni al diritto di essere sentito del 30 gennaio 2026 (cfr. n. 35/2), tale documento non riporta in alcun modo la data di nascita dichiarata dall’insorgente, non equivalendo la stima dell’età fornita ad una data di nascita certa, fra l’altro potendo avere il ricorrente sulla base dell’indicazione temporale riportata nella taskara, sia (…) sia (…) anni d’età al momento della presentazione della domanda d’asilo, e quindi non confermando per nulla la copia della taskara le allegazioni rese dall’insorgente nel verbale RMNA circa la sua identità e la sua età. Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che alla copia della taskara presentata dal ricorrente, non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante. In proposito, occorre inoltre rilevare, come al contrario di quanto argomentato nel ricorso (cfr. p.to C.III, pag. 5), non si evinca nella valutazione effettuata dalla SEM circa l’inverosimiglianza dell’età da lui dichiarata, una contestazione a suo carico di una violazione dell’obbligo di collaborare ex art. 8 cpv. 1 LAsi, malgrado tale norma venga citata nelle considerazioni generali che precedono l’apprezzamento del caso concreto (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione impugnata). 4.2.4 Per quanto concerne i risultati della perizia medico-legale del (…) (cfr. n. 27/15), si osserva come il Tribunale ritenga che le conclusioni a cui giunge, a differenza di quanto considerato nella decisione avversata (cfr. pag. 5), non possano essere utilizzate nel senso di ritenerla quale ulteriore indizio per la maggiore o minore età dell’insorgente. Invero, la perizia riporta come non è stato possibile effettuare una stima dell’età dell’insorgente sulla base del grado di ossificazione delle estremità mediali delle clavicole poiché presentavano entrambe delle alterazioni anatomiche, nonché poiché la stessa pone un’età minima di 16.1 anni ed un’età media tra 20 e 24 anni, non escludendo però d’altro canto che il ricorrente potesse avere meno di 18 anni al momento degli accertamenti radiologici (cfr.
F-1811/2026 Pagina 6 n. 27/15). Di conseguenza, nel caso in parola, ed in conformità con la giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, non si può ritenere che tale perizia sia concludente riguardo ad un indizio per una maggiore o minore età dell’insorgente. Tuttavia, tale circostanza non è da tradursi, come invece postulato dall’insorgente nel ricorso, a suo favore, ma soltanto che la perizia non risulta essere d’utilità nell’esame complessivo degli indizi a favore o a sfavore della minore età da lui asserita. 4.2.5 Proseguendo nell’analisi, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, il ricorrente ha reso delle dichiarazioni vaghe e contraddittorie su alcuni aspetti della sua biografia, della sua famiglia ed in relazione all’età dichiarata in C._______ rispettivamente in Germania, che confrontate invece con altre sue allegazioni coerenti e precise, circa alcuni dati biografici e del percorso del suo viaggio, intaccano fortemente la credibilità della minore età da lui dichiarata. Segnatamente, non si può seguire il ricorrente laddove anche nel ricorso egli ribadisce (cfr. pag. 6) come non sarebbe riuscito a fornire la data di nascita nel calendario afghano, poiché nella zona dalla quale proverrebbe, sarebbe in uso il calendario gregoriano e non quello invece solare, nonché che sarebbe il padre che gli avrebbe riferito la sua data di nascita esprimendola nel calendario gregoriano (cfr. n. 15/11, p.to 1.06, pag. 3). Invero, nel contesto personale e culturale dal quale egli ha riferito di provenire, risulta alquanto improbabile che egli conoscesse il calendario gregoriano e non invece quello solare. Altresì, se in un primo momento egli ha asserito come al momento della sua iscrizione a scuola, il padre gli avrebbe riferito la sua età (cfr. n. 15/11, p.to 1.06, pag. 3), poco dopo, chiestogli se il padre gli avesse detto la sua età o la sua data di nascita, egli ha corretto le sue precedenti affermazioni, asserendo invece trattarsi della data di nascita, e non più della sua età (cfr. n. 15/11, p.to 1.06, pag. 3). In merito poi, all’uso del calendario occidentale invece di quello persiano, le spiegazioni avanzate soltanto nel ricorso in proposito, ovvero che fino al suo arrivo in Europa la conoscenza della sua età non avesse avuto alcuna importanza, nonché che in Germania avrebbe frequentato la scuola, non si riscontrano in alcun modo nelle dichiarazioni rese dal ricorrente nel verbale RMNA. Anzi, appaiono essere incoerenti con quanto da lui invece affermato in quest’ultimo, di aver usato il calendario gregoriano già – e soltanto esclusivamente quest’ultimo – nel suo Paese d’origine e di conoscere la sua data di nascita già al momento in cui egli sarebbe stato iscritto a scuola (cfr. n. 15/11, p.to 1.06, pag. 3). Anche per quanto attiene al fatto di sapere quanti anni avesse quando ha iniziato e terminato la scuola, si denota come l’insorgente sia risultato palesemente incoerente. Difatti, se nel corso
F-1811/2026 Pagina 7 del verbale RMNA, ha riferito di non sapere né quanti anni avesse quando ha iniziato la scuola né quando l’avrebbe interrotta, ma di averla frequentata per circa (…) anni (cfr. n. 15/11, p.to 1.17.04, pag. 4); durante invece la perizia sull’età, egli ha dichiarato di aver frequentato la scuola in Afghanistan a partire dall’età di (…) anni per (…) anni (cfr. n. 27/15, pag. 5). Non si comprende quindi perché quest’ultima informazione, se reale, il ricorrente non l’avrebbe già potuta fornire nell’ambito del verbale RMNA, non riuscendo inoltre ad indicare neppure l’anno in cui avrebbe iniziato e finito la scuola, malgrado in altri quesiti egli sia stato piuttosto preciso, dimostrando anche di avere delle discrete capacità di calcolo (cfr. riguardo a quanti anni e mesi avesse al momento del verbale RMNA, n. 15/11, p.to 1.06, pag. 3; circa l’età che avrebbe avuto quando avrebbe lasciato il suo Paese d’origine, cfr. p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 5.01, pag. 8 e quando avrebbe lasciato l’Afghanistan, cfr. p.to 5.01, pag. 8; o ancora quanto tempo sarebbe rimasto in Germania, cfr. p.to 5.02, pag. 8). A tal proposito non si possono seguire le spiegazioni avanzate nel ricorso, in quanto vista la differenza di dettaglio fornita e le incoerenze nei suoi asserti, le stesse non possono essere imputabili alla carente scolarizzazione dell’insorgente e ad un suo vissuto difficile e traumatico, o ancora al fatto che risalgono ad eventi più lontani nel tempo rispetto, ad esempio, al (…) del padre o alla data in cui egli sarebbe espatriato (cfr. ricorso, pag. 7). Altresì, per quanto sia possibile nel contesto dal quale egli proviene, che il ricorrente non conosca le date esatte di nascita delle sorelle; tuttavia, ci si potrebbe attendere che egli conosca perlomeno la differenza d’età che ci sarebbe con la sua sorella più giovane, almeno indicativamente, ciò che al contrario egli non ha saputo fornire (cfr. n. 15/11, p.to 3.01, pag. 6). Invece, alla stessa stregua del ricorrente ed al contrario di quanto evinto nella decisione avversata, anche il Tribunale è d’avviso che il fatto che il ricorrente non conosca l’iter per l’ottenimento della sua taskara, non possa essere ritenuto un ulteriore indizio d’inverosimiglianza della sua minore età. Tuttavia, appare invece piuttosto strano che egli, malgrado abbia presentato la taskara dove risulta che avesse apparentemente l’età di (…) anni al momento in cui l’avrebbe effettuata (cfr. MdP n. 1/3), nel verbale RMNA, ha riferito di non ricordarsi quanti anni avesse in quel momento, ma soltanto che forse avrebbe avuto (…) anni (cfr. n. 15/11, p.to 4.03, pag. 7). Ciò che insinua ulteriori dubbi circa la credibilità della narrazione del ricorrente rispetto alla data di nascita dichiarata. Per quanto attiene poi alle date di nascita registrate in C._______ ed in Germania, come motivato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, anche il Tribunale è d’avviso che le stesse siano state dichiarate dallo stesso ricorrente e non fissate dalle autorità in questione. Non si vede difatti
F-1811/2026 Pagina 8 innanzitutto perché in C._______, dove egli ha presentato domanda d’asilo il (…) (cfr. n. 8/2), lo avrebbero registrato con la data di nascita del (…) (cfr. n. 26/1), che non si può mettere in connessione con alcun episodio o data afferente al ricorrente, senonché fosse egli stesso, al contrario di quanto da lui riferito e reiterato anche nel ricorso, che avrebbe dichiarato tale data di nascita, come fatto fra l’altro indicando un’identità differente (D._______) da quella invece presentata in Svizzera ed in Germania (cfr. n. 26/1). Per quanto invece riguarda la data di nascita che il ricorrente avrebbe dichiarato in Germania, si osserva quanto segue. Si rimarca innanzitutto come, al contrario di quanto affermato nel parere al diritto di essere sentito del 30 gennaio 2026 (cfr. n. 35/2), il ricorrente dinanzi alle autorità tedesche avrebbe asserito di aver dichiarato la medesima data di nascita che avrebbe indicato anche alle autorità elvetiche (ovvero il […]), ma che queste gli avrebbero attribuito la data di nascita del (…) (cfr. n. 15/11, p.to 2.06, pag. 5 seg.). Data di nascita che però risulta essere discrepante, per quanto attiene all’anno, a quella in realtà registrata dalle autorità tedesche, ovvero il (…) e ad una data di nascita registrata quale alias dalle stesse (ovvero il […], cfr. n. 33/3), senza che queste ultime possano essere attribuite a degli eventi successi in Germania, essendo come la data in cui le sue impronte dattiloscopiche sono state registrate in tale Paese, data del (…), mentre che la domanda d’asilo data del (…) (cfr. n. 8/2). Tali incoerenze tra gli asserti resi dall’insorgente e le risultanze agli atti, unita inoltre al fatto che egli in due momenti distinti del verbale RMNA ha dichiarato come in Germania avrebbe fatto il colloquio da minorenne e poi sarebbe diventato maggiorenne (cfr. n. 15/11, p.to 2.06, pag. 6 e p.to 5.02, pag. 8) – asserzione che non è affatto interpretabile come proposto nel ricorso (cfr. pag. 7 seg.), in quanto anche questionato in merito specificamente durante il verbale RMNA, egli non ha saputo in alcun modo spiegare tale affermazione, dichiarando unicamente che avrebbe avuto “l’Ausweis” in cui sarebbe stata scritta la sua data di nascita, documento che fra l’altro egli non ha neppure presentato malgrado la richiesta specifica fattagli dalla SEM (cfr. n. 15/11, p.to 2.06, pag. 6) – mettono in serio dubbio la credibilità del ricorrente. Al contrario poi di quanto argomentato da quest’ultimo nel suo gravame, e come invece ritenuto a ragione nella decisione avversata, il fatto che le autorità tedesche abbiano atteso la documentazione anche della perizia medica svolta in Svizzera in merito all’età dell’insorgente, ritenendo come la domanda di ripresa in carico fosse in tal senso incompleta (cfr. n. 29/2), non dimostra in alcun modo come sostenuto dal ricorrente che la data di nascita registrata dalle autorità tedesche fosse inattendibile (cfr. ricorso, pag. 8), bensì come le stesse volessero giustamente disporre di tutti gli elementi giuridicamente rilevanti, per potersi determinare in merito alla loro responsabilità. Ciò che è dimostrato dalla circostanza che, una
F-1811/2026 Pagina 9 volta che la Svizzera ha presentato la domanda di riconsiderazione alle autorità tedesche, comprensiva anche della perizia medica svolta (cfr. n. 30/2 e 31/1), queste ultime hanno accettato la richiesta di ripresa in carico dell’insorgente (cfr. n. 33/3), e ciò in perfetta conoscenza sia delle risultanze peritali, sia del fatto che il ricorrente sostiene di essere minorenne. Le autorità tedesche, con tale procedere, lasciano presupporre che esse non nutrano alcun dubbio circa la maggiore età dell’insorgente (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF F-7749/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 5.5). Anche tali ultime circostanze, risultano incidere negativamente sulla credibilità degli asserti rilasciati dal ricorrente in audizione riguardo alla sua minore età. 4.2.6 Alla luce di quanto precede, pur tenendo conto del contesto di provenienza dell’insorgente, come pure della sua possibile scarsa istruzione scolastica, anche il Tribunale, in un’attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all’incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l’interessato – al quale incombeva l’onere della prova in merito (cfr. supra consid. 4.2.2) – non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell’inoltro della sua domanda d’asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 4.2.2), nonché le disposizioni normative relative ai minorenni non gli sono applicabili. Ciò posto, non v’è quindi spazio per un’applicazione del principio “in dubio pro minor” a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. ricorso, cifra D, pag. 10). 5. 5.1 Proseguendo nell’analisi, visto quanto considerato precedentemente circa l’inverosimiglianza della minore età del ricorrente, nonché poiché le autorità tedesche competenti hanno risposto positivamente alla richiesta di ripresa in carico della SEM in data 26 gennaio 2026 sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 33/3), rispettando il termine di cui all’art. 5 par. 2 Regolamento CE alla domanda di riconsiderazione presentata dalla preposta autorità elvetica il 26 gennaio 2026 (cfr. n. 30/2), la SEM ha ritenuto, in conformità con il diritto, che la Germania fosse in linea di principio competente a trattare la domanda d’asilo del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 3 segg. della decisione impugnata). 5.2 Altresì, l’autorità inferiore, ha a ragione constatato che il sistema d’asilo e d’accoglienza tedesco non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III, per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione avversata; anche ex multis la
F-1811/2026 Pagina 10 sentenza del TAF F-1258/2026 del 2 marzo 2026 consid. 2.1), conclusione alla quale si può senz’altro rinviare, non avendola del resto l’insorgente contestata nel suo gravame. 5.3 Inoltre, nel caso in esame, non sussiste alcun ostacolo derivante dal diritto internazionale che obblighi la Svizzera a entrare nel merito della domanda d’asilo del ricorrente sulla base dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311; cfr. al riguardo la DTAF 2015/9 consid. 8.2) e non vi sono indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d’apprezzamento di cui dispone nell’ambito delle precitate norme. Per il resto, si può senz’altro rinviare alla decisione impugnata, che risulta essere completa e corretta al riguardo (cfr. p.to II, pag. 7 seg.), non essendo peraltro stato censurato alcunché in merito nel ricorso. 6. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell’insorgente tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, nonché all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure cautelari pronunciate il 12 marzo 2026 decadono. 7. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.– sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 8. La presente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
F-1811/2026 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La procedura relativa alla modificazione dei dati nel SIMIC è separata dalla presente procedura Dublino e verrà trattata nella nuova procedura del Tribunale aperta al ruolo F-1911/2026. 2. Il ricorso è respinto. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Susanne Genner Alissa Vallenari
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