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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2026 F-1723/2026

March 11, 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,379 words·~7 min·2

Summary

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 marzo 2026

Full text

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Corte VI F-1723/2026

Sentenza dell ’ 11 marzo 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliera Aisha Luisoni.

Parti

A._______, nato il (…), Georgia, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 marzo 2026 / N (…).

F-1723/2026 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 4 febbraio 2026. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che aveva depositato una domanda d’asilo pregressa in Germania l’8 settembre 2025. B. Il 23 febbraio 2026, in presenza della sua rappresentante legale, si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), nell’ambito del quale l’interessato si è espresso in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Germania per la trattazione della sua domanda d’asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d’asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. C. In data 24 febbraio 2026, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha richiesto alla sua omologa tedesca la ripresa in carico dell’interessato sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III. D. Il 27 febbraio 2026 le autorità tedesche hanno risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico dell’interessato, fondandosi sulla disposizione invocata dalla SEM. E. Con decisione del 2 marzo 2026, notificata il 3 marzo 2026, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo citata e ha ordinato l’allontanamento del richiedente verso la Germania, incaricando il Cantone B._______ dell’esecuzione di tale misura e constatando l’assenza dell’effetto sospensivo a un eventuale ricorso. F. Il 3 marzo 2026, il rappresentante legale ha comunicato alla SEM la cessazione del mandato.

F-1723/2026 Pagina 3 G. Con ricorso del 9 marzo 2026, il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo, secondo il senso, all’annullamento della decisione impugnata e alla trattazione della sua domanda d’asilo in Svizzera in applicazione della clausola di sovranità prevista all’art. 17 par. 1 RD III. Sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali. H. Il 10 marzo 2026, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Germania.

Diritto: 1. 1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi [RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.2. I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1. L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Germania ha accettato la riammissione del ricorrente ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III (decisione negativa), il che conferma la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di asilo e di rinvio. Inoltre, conformemente all’invalsa giurisprudenza del Tribunale, l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-6330/2025 del 29 agosto 2025 consid. 2.1; F-7163/2024 del 21 novembre 2024 consid. 5.2) e che, considerate le allegazioni addotte nell’ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute documentato dell’interessato (in

F-1723/2026 Pagina 4 particolare l’asma e l’epilessia, note dal 2021, nonché problemi di memoria) non sussistono validi motivi per l’applicazione della clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Perciò, il Tribunale ritiene che la SEM abbia sufficientemente accertato e valutato lo stato di salute del ricorrente. Di conseguenza l’autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d’asilo in virtù dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Germania in applicazione dell’art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall’autorità inferiore. 2.2. Le censure proposte nel gravame dal ricorrente, segnatamente l’epilessia e gli svenimenti, non sono suscettibili di giungere a una diversa conclusione. Il suo stato di salute non raggiunge un grado di gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Germania sotto il profilo dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). A tale valutazione non ostano nemmeno i referti medici dell’Ospedale Regionale di C._______ del 28 febbraio 2026 e dell’Ospedale Regionale di D._______ del 28 febbraio 2026 e del 6 marzo 2026, attestanti un consumo dannoso di etile e una perdita di coscienza del 28 febbraio 2026 in stato di intossicazione da etanolo, con diagnosi differenziale su base epilettica. La Germania dispone di strutture mediche adeguate e sufficientemente accessibili per le persone trasferite ai sensi del RD III e dagli atti non risulta che detto Stato negherebbe al ricorrente l’accesso alle cure necessarie. Eventuali trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere proseguiti anche in Germania. Infine, l’idoneità al viaggio verrà in ogni caso valutata al momento del trasferimento. 3. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. 4. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento pronunciata il 10 marzo 2026 e la richiesta tendente alla concessione dell’effetto sospensivo risulta priva d’oggetto.

F-1723/2026 Pagina 5 5. 5.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere. 5.2. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

F-1723/2026 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Aisha Luisoni

Data di spedizione:

F-1723/2026 — Bundesverwaltungsgericht 11.03.2026 F-1723/2026 — Swissrulings