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Corte VI F-1598/2026
Sentenza dell ’ 11 marzo 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, nato il (…), Algeria, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) e modifica dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); decisione del 24 febbraio 2026 / N (…).
F-1598/2026 Pagina 2 Visto che: il 15 settembre 2025, il ricorrente è entrato illegalmente nello Spazio Dublino dalla Spagna, dove è stato registrato come B._______ nato il (…) (maggiorenne), il 25 gennaio 2026, giunto in Svizzera, egli ha depositato una domanda d’asilo, dichiarando di chiamarsi A._______ e di essere nato il (…) (minorenne), il 24 febbraio 2026, conclusa l’istruzione dopo aver sentito il ricorrente (PA RMNA) e modificato la sua data di nascita al (…) con relativa iscrizione nel SIMIC, la SEM non è entrata nel merito della domanda, pronunciando il suo trasferimento in Spagna che ne aveva accettato, dopo un primo rifiuto, la presa in carico su richiesta di riesame della SEM, il 25 febbraio 2026, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, il ricorrente ha ricevuto la decisione della SEM, il 4 marzo 2026, egli ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, con l’esenzione dalle spese processuali e dal relativo anticipo, che l’esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e concesso l’effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, chiede che esso sia accolto, il punto 4 del dispositivo della decisione annullato con il ripristino nel SIMIC della data di nascita del 17 novembre 2009, o che gli atti siano restituiti alla SEM per completare l’istruzione, il 5 marzo 2026, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Spagna, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico,
F-1598/2026 Pagina 3 con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino/RD III), stabilente i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2); in caso di un minorenne non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III); se è accertato che il richiedente ha varcato illegalmente, proveniente da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, quest’ultimo è competente per l’esame della domanda (art. 13 par. 1 RD III), se la minore età è controversa, occorre preliminarmente chiarire questo aspetto determinante per identificare lo Stato competente e per la procedura applicabile; la valutazione della SEM riguardo all’età può essere contestata con il ricorso contro la decisione finale di non entrata nel merito e, se errata, si retrocedono gli atti alla SEM affinché riprenda e conduca la procedura tenendo conto della minore età (cfr. sentenze del TAF F- 6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018 consid. 3.1); per pronunciarsi la SEM si basa sui documenti d’identità autentici depositati agli atti e sui risultati delle audizioni relative al quadro personale dell’interessato nel suo paese d’origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l’età (cfr. art. 17 cpv. 3bis LAsi); la SEM procede d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (principio inquisitorio), fermo restando l’obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA); se una circostanza resta non comprovata malgrado un accertamento completo dei fatti, valgono le regole sulla ripartizione dell’onere della prova, per cui al ricorrente incombe provare la sua minore età (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.4 e 5.5), in concreto, durante la PA RMNA, la SEM ha constatato che il ricorrente non ha esibito alcun documento d’identità autentico per dimostrare la sua asserita minore età, diversa dalla maggiore età registrata in Spagna, che
F-1598/2026 Pagina 4 non ha motivato seriamente questa mancanza (“vivevo nei parchi […]”) e che si è limitato ad evocare in modo ben poco credibile la possibilità di procurarsi il suo certificato di nascita con l’aiuto di suo fratello (“provo a contattar[lo] per vedere se riesce a ricever[ne uno]”), senza che il suo rappresentante intervenga per fargli capire l’importanza della questione: pertanto, due indici forti, ossia la non produzione di un documento d’identità e le ragioni addotte per giustificare questo fatto portano a concludere che il ricorrente non è minorenne (cfr. sentenza del Tribunale federale/TF 1C_641/2023 dell’11 aprile 2024 consid. 2.1.2); quanto al contenuto della PA RMNA, la decisione impugnata ne dettaglia sia l’evasività che i punti contraddittori (pag. 3 e 4), per cui questo Tribunale vi rinvia, tanto più che lo stesso rappresentante riconosce che “le allegazioni biografiche […] non si distinguono per esaustività e concludenza” con la prudente aggiunta che “fondarsi sull’inconsistenza di tali allegazioni […] non pare tenere in completa considerazione” il principio inquisitorio (ricorso, pag. 6): dunque, anche il terzo indice forte, ossia le dichiarazioni del ricorrente sul suo contesto di vita in Algeria, induce a reputare che egli non sia minorenne; si noti ancora che le contraddittorietà del ricorrente sono cominciate sin dall’inizio in Spagna, dove ha affermato di essere maggiorenne per non finire “in un centro per minori”, e sono poi continuate in Svizzera, dove ha asserito di essere minorenne per beneficiare del relativo statuto secondo il RD III, da cui il conseguente dubbio delle autorità spagnole sulla sua vera età, che non significa però, diversamente da ciò che egli pretende (cfr. ricorso, pag. 5), che esse attendessero l’esecuzione di una perizia medica, come dimostra il fatto che hanno poi accettato senza equivoci la presa in carico; quanto all’apparenza “visibilmente molto giovane” del ricorrente (cfr. ricorso, pag. 6), si tratta di un indice molto debole che, in concreto, non ha alcuna valenza probatoria; quindi, a causa del suo comportamento che contravviene alla buona fede, in particolare rispetto alla finalità principale del RD III che è di prevenire il cosiddetto “asylum shopping” (cfr. decisione impugnata, pag. 5), il ricorrente, benché la SEM abbia accertato in modo completo i fatti, non è riuscito a comprovare la sua pretesa minore età, per cui ne sopporta la conseguenza come da giurisprudenza invalsa, così, questo Tribunale non vede motivi per scostarsi dall’apprezzamento globale convincente della SEM, dimodoché il ricorrente è da considerarsi maggiorenne e la richiesta di perizia medico legale va respinta come superflua; ne deriva che non può godere delle garanzie speciali formulate all’art. 6 RD III e non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell’art. 8 RD III; l’inscrizione nel SIMIC della sua data di nascita del … è quindi confermata,
F-1598/2026 Pagina 5 il ricorrente è entrato illegalmente in Spagna il 15 settembre 2025, ed è poi giunto in Svizzera il 25 gennaio 2026, dove ha depositato una domanda d’asilo; il 20 febbraio 2026, dopo una prima risposta negativa, la Spagna ha accettato espressamente, su richiesta di riesame della SEM, il trasferimento in base all’art. 13 par. 1 RD III, da cui la sua competenza, va ricordato che la Spagna, membro dell’UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Spagna rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6); ora, è notorio che la procedura d’asilo in Spagna rispetta il diritto europeo e internazionale, ciò che il ricorrente non contesta del resto, per cui il suo trasferimento è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare motivi umanitari giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità secondo l’art. 17 par. 1 RD III in relazione all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1, RS 142.311), alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Spagna (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Spagna per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Spagna (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata,
F-1598/2026 Pagina 6 manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto, la sentenza può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale nella misura in cui concerne la data di nascita del ricorrente iscritta nel SIMIC, questione che pertiene alla protezione dei dati (artt. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. a e 89 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza del TF 1C_641/2023, già citata, consid. 1),
il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici
F-1598/2026 Pagina 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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