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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2026 F-1422/2026

March 3, 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,696 words·~8 min·3

Summary

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 18 febbraio 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte VI F-1422/2026

Sentenza d e l 3 marzo 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, nato il (…), Siria, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 18 febbraio 2026.

F-1422/2026 Pagina 2 Visto che: il 20 novembre 2025, giunto illegalmente nello spazio Dublino, il ricorrente ha presentato una prima domanda d’asilo in Romania, respinta dall’autorità amministrativa e oggetto di un ricorso davanti all’autorità giudiziaria, del quale non si hanno, ad oggi, maggiori informazioni, il 2 febbraio 2026, egli ne ha depositato una seconda in Svizzera, il 18 febbraio 2026, conclusa l’istruzione, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Romania che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 20 febbraio 2026, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo, il 25 febbraio 2026, egli ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendo, previa restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso e dispensa dalle spese processuali, che esso sia accolto, la decisione annullata e gli atti rinviati alla SEM per l’esame nazionale della domanda, il 26 febbraio 2026, questo Tribunale ha ricevuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e dell’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM

F-1422/2026 Pagina 3 esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico (“take back”), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 e 6 nonché 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); in accordo con l’art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che, in particolare, ha presentato domanda in un altro Stato membro, in concreto, il ricorrente ha presentato una prima domanda d’asilo in Romania il 20 novembre 2025, e una seconda in Svizzera il 2 febbraio 2026; l’11 febbraio 2026, su richiesta della SEM, la Romania ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente, in base all’art. 18 par. 1 lett. b RD, da cui la sua competenza a riprenderlo in carico, per opporsi al suo trasferimento il ricorrente sostiene, in sintesi, che i suoi diritti di richiedente l’asilo non sarebbero rispettati in Romania né sul piano della procedura né su quello dell’accoglienza, riferendo inoltre, per la prima volta dall’inizio della procedura Dublino, che sarebbe omosessuale, va ricordato che la Romania è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Romania rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttive 2013/32/UE [procedura] e 2013/33/UE [accoglienza]); in proposito, questo

F-1422/2026 Pagina 4 Tribunale ha avuto modo di constatare e ribadire che, malgrado i problemi del sistema d’asilo romeno, esso non presenta carenze sistemiche, e ciò anche in relazione a richiedenti l’asilo asserenti di essere omosessuali (cfr. sentenze del TAF D-4720/2021 del 2 novembre 2021 consid. 5.2 con i rimandi, nonché F-7136/2018 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; decisione impugnata, pagg. 4 e 5; AIDA: Romania, Update on 2024, passim); in questo senso, si noti che il ricorrente ha potuto adire l’autorità giudiziaria competente romena contro il rigetto della sua domanda d’asilo da parte dell’autorità amministrativa; così, il trasferimento è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), come unico elemento specifico alla sua persona che giustificherebbe, ai suoi occhi, l’esame nazionale della domanda di protezione internazionale malgrado l’assenza di carenze sistemiche del sistema d’asilo romeno, il ricorrente fa valere in questa sede di essere omosessuale; ora, premesso che ci si può chiedere, anche soltanto dal punto di vista della buona fede processuale, per quale motivo non abbia informato di ciò già la SEM come autorità di prima istanza, egli argomenta su un piano generale e astratto (“in Rumänien habe ich mich nicht sicher gefühlt und war ohne Schutz und Unterstützung”), ma non riesce in nessun modo a mostrare in che misura, allegando e provando fatti concreti da lui vissuti, sia stato personalmente e direttamente discriminato per il suo asserito orientamento sessuale nel quadro della sua procedura d’asilo in Romania; per il resto, riguardo alle questioni delle impronte digitali e dello stato di salute del ricorrente, la SEM ha motivato dettagliatamente e correttamente la decisione impugnata, per cui vi si rinvia; si aggiunga solo, rispetto ad un eventuale rischio di suicidio (cfr. decisione impugnata, pag. 5), peraltro non tematizzato nel ricorso, che esso non impedisce il trasferimento, purché siano prese misure concrete per evitare che possa realizzarsi (cfr. sentenza della CorteEDU A.S c. Svizzera del 30 giugno 2015, n. 39350/13, § 34); così, l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico non consentono di identificare motivi umanitari o di altra natura giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità secondo l’art. 17 par. 1 RD III in relazione con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1), alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Romania (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Romania per motivi inerenti al funzionamento del sistema

F-1422/2026 Pagina 5 d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Romania (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, cosicché la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.– sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

F-1422/2026 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.

Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici

Data di spedizione:

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