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Bundesverwaltungsgericht 17.02.2026 F-1066/2026

February 17, 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,785 words·~9 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 febbraio 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte VI F-1066/2026

Sentenza d e l 1 7 febbraio 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, nato il (…), Afghanistan, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 febbraio 2026 / N (…).

F-1066/2026 Pagina 2 Visto che: il 14 gennaio 2026, giunto illegalmente nello spazio Dublino, il ricorrente ha presentato una prima domanda d’asilo in Croazia, il 20 gennaio 2026, egli ne ha depositato una seconda in Svizzera, il 4 febbraio 2026, conclusa l’istruzione, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Croazia che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 5 febbraio 2026, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo, il 12 febbraio 2026, egli ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendo, con la dispensa dalle spese processuali, che il ricorso sia accolto, la decisione annullata e gli atti rinviati alla SEM per l’esame nazionale della domanda, il 13 febbraio 2026, questo Tribunale ha ricevuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento, gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in seguito, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e dell’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM

F-1066/2026 Pagina 3 esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico (“take back”), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 e 6 nonché 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro dove è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che, in particolare, si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5), in concreto, il ricorrente ha presentato una prima domanda d’asilo in Croazia il 14 gennaio 2026, e una seconda in Svizzera il 20 gennaio successivo; il 3 febbraio 2026, su richiesta della SEM, la Croazia ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente, da cui la sua competenza a riprenderlo in carico, per opporsi al suo trasferimento il ricorrente sostiene, in sintesi, che i suoi diritti di richiedente l’asilo non sarebbero rispettati in Croazia né sul piano della procedura né su quello dell’accoglienza, aggiungendo inoltre che suo fratello e una sua zia vivono in Svizzera, va ricordato che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttive

F-1066/2026 Pagina 4 2013/32/UE [procedura] e 2013/33/UE [accoglienza]); a proposito dello stato del sistema d’asilo croato, questo Tribunale ha evidenziato che esso, benché criticato, non presenta carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5); quanto ai pretesi maltrattamenti riferiti dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 2), va precisato che gli incombe di sfruttare i mezzi legali disponibili sul posto per difendersi da eventuali abusi di potere degli organi di Stato, se del caso con l’aiuto della Croce rossa croata o di altre organizzazioni che assistono i richiedenti l’asilo (cfr. sentenza del TAF F-4464/2021 del 14 ottobre 2021 pag. 6); così, malgrado gli argomenti del ricorso sulle problematicità del sistema d’asilo croato, in parte legittimi, con citazioni da un rapporto dell’OSAR, il trasferimento è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), peraltro, il ricorrente non mostra e non sostanzia in nessun modo, ai fini della presente procedura, le ragioni non generali, ma specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento; al contrario di quanto egli assevera (cfr. ricorso, pag. 5), egli non è manifestamente una persona vulnerabile come invece lo sono, ad esempio, i minorenni non accompagnati, le donne in stato di gravidanza avanzata, i disabili o i malati gravi (cfr. sentenza del TAF D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7 pagg. 30 e 31); egli sembra inoltre invocare, senza menzionarlo, il principio dell’unità della famiglia anche se “non nucleare” (ricorso, pag. 5): ora, né il suo preteso fratello maggiorenne, risiedente in Svizzera con un permesso F, né la sua pretesa zia, che vive in Svizzera con un permesso B, rientrano nella categoria dei “familiari” definita all’art. 2 lett. g RD III, per cui i relativi legami di parentela non influiscono sulla questione della competenza (art. 9 RD III), senza contare che, per giurisprudenza invalsa della CorteEDU, essi non sono coperti, salvo casi particolari, dall’art. 8 par. 1 CEDU; a proposito dei suoi disturbi di salute (cfr. rapporto medico sintetico del 3 febbraio 2026), essi non sono tali da far credere che non siano trattabili, semmai, farmacologicamente in Croazia che garantisce l’accesso alle cure mediche non soltanto urgenti, ma pure “beyond emergency situations, upon a doctor’s recommendation”, in particolare con l’ausilio di MDM-Belgique (AIDA: Croatia, Update on 2024, pagg. 113 a 118); pertanto, l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico non consentono, come sottolinea con pertinenza la SEM, di identificare motivi umanitari o di altra natura giustificanti l’applicazione della clausola di

F-1066/2026 Pagina 5 sovranità secondo l’art. 17 par. 1 RD III in relazione con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1), alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Croazia (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Croazia (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, cosicché la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.– sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

F-1066/2026 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.

Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici

Data di spedizione:

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