Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-983/2011 Sentenza del 15 febbraio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 febbraio 2011 / N […].
D-983/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera; i verbali d'audizione del 25 gennaio 2011 e del 9 febbraio 2011; il verbale di decisione dell'UFM del 9 febbraio 2011, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dal ricorrente il 9 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato); copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in data 10 febbraio 2011; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF; che l’UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
D-983/2011 Pagina 3 stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino marocchino, nato e cresciuto a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2011, pag. 1); che egli avrebbe lasciato il Marocco il (…) con l'obiettivo di migliorare la sua situazione economica (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2011, pag. 5); che l'interessato sarebbe partito da C._______ in bus ed andato, in un primo tempo a D._______, in Marocco, da dove sarebbe poi ripartito in barca giungendo il (…) in Spagna, ad E._______; che, dopo un mese, si sarebbe recato in Belgio, passando dalla Francia, ove sarebbe rimasto sino al (…); che, in detta data, si sarebbe nascosto in un TIR e giunto il giorno seguente in territorio elvetico; che egli avrebbe viaggiato senza documenti d'identità, senza pagare alcunché per il viaggio d'espatrio e senza neppure mai subire controlli (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2011, pagg. 6 e seg.); che, nella decisione del 9 febbraio 2011, l'UFM ha considerato che il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, in quanto egli non ha espresso la volontà di cercare dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
D-983/2011 Pagina 4 che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che egli ha chiaramente espresso la volontà di chiedere protezione alla Svizzera, poiché, in caso contrario, non si sarebbe presentato presso il Centro di registrazione e di procedura di F._______; che egli ribadisce che la sua richiesta porta sull'assenza di prospettive per quanto concerne la sicurezza socio-economica e che le ragioni che l'hanno portato a lasciare il suo Paese sarebbero pertanto da considerare gravi; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, qualora non dovesse ottenere l'asilo, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento fissati dall'art. 83 cpv. 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), imputabili all'agire umano, quali i trattamenti contrari all'art. 3 del 4 novembre 1950 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del (CEDU, RS 0.101) e all'art. 3 del 10 dicembre 1984 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), nonché le situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18 consid. 5b); che sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
D-983/2011 Pagina 5 religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata; che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico, ovvero alla povertà della sua famiglia ed al susseguente intento di migliorare questa situazione (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2011, pag. 5 e verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 3); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi; che egli ha altresì confermato di non aver mai avuto problemi in patria, né con le autorità o con la giustizia né con terze persone, come pure che non vi sarebbero problemi che ostacolerebbero il suo rientro in Marocco (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2011, pag. 6 e verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 6); che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad asserire che le ragioni che l'avrebbero spinto a lasciare il suo Paese sarebbero gravi e reali (cfr. ricorso pag. 2), senza tuttavia corroborare in maniera concreta l'esposizione per lui, in Patria, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU e all'art. 3 Conv. tortura;
D-983/2011 Pagina 6 che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta questa disposizione, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e referenze ivi citate); che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile; che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane, possiede una formazione scolastica di (…) anni ed ha pure, stando a quanto riferito, frequentato qualche mese di formazione nel campo della (…) (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2011, pag. 2 e verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 5); che, inoltre, egli dispone ancora in patria di una rete famigliare, segnatamente i genitori, (…)
D-983/2011 Pagina 7 sorelle, un fratello e diversi zii paterni e materni (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2011, pag. 3); che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (DTAF 2008/34 consid. 12); che alla luce di quanto precede, discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
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D-983/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: