Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 16.02.2011 D-982/2011

February 16, 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,927 words·~10 min·3

Summary

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 febbraio 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-982/2011 Sentenza del 16 febbraio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (…), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 febbraio 2011 / N (…).

D-982/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 28 luglio 2010, cresciuta in giudicato in data 12 agosto 2010, di non entrata nel merito della menzionata domanda, in cui detto Ufficio ha ordinato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (…), il verbale dell'audizione sommaria del 26 gennaio 2011 (cfr. act. B5, di seguito: verbale 1), in occasione del quale è stato altresì concesso al richiedente il diritto di essere sentito relativamente all'intenzione dell'UFM di non entrare nel merito della sua domanda di asilo (cfr. act. B7, di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 7 febbraio 2011, notificata all'interessato per telefono il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta, act. B14 ), il ricorso inoltrato dal ricorrente il 9 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 11 febbraio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

D-982/2011 Pagina 3 che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché 105 LAsi e 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino georgiano e di essere nato a B._______, dove sarebbe vissuto fino al suo espatrio nel (…), che egli ha altresì affermato di aver lasciato il territorio svizzero dopo la conclusione infruttuosa della prima procedura di asilo a lui inerente, come pure di non avere nuovi motivi di asilo rispetto a quelli invocati in occasione dell'inoltro della prima domanda di asilo, che, nella decisione del 7 febbraio 2011, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che l'interessato non ha addotto nessun fatto proprio a motivare la sua qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua

D-982/2011 Pagina 4 esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, l'insorgente dichiara di avere lasciato la Svizzera dopo la conclusione negativa della prima procedura di asilo a lui inerente, recandosi dapprima in C._______ ed inoltrandovi una domanda di asilo; che, visto che le autorità (…) sarebbero state intenzionate a rinviarlo in Svizzera, egli si sarebbe trasferito in D._______; che, in detto Paese, avendo presentato una domanda di asilo, le autorità (…) l'avrebbero obbligato a volare da E._______ fino a F._______ nell'ambito di una procedura Dublino; che è dell'avviso di essere stato in qualche modo costretto ad inoltrarvi una seconda domanda di asilo; che, inoltre, il ricorrente allega di non beneficiare di alcuna assistenza in Patria, visto che non vi avrebbe più alcun legame famigliare e che non vi possiederebbe più alcunché; che afferma altresì di non intrattenere più alcun contatto con la moglie ed il figlio, da quando gli stessi si sarebbero trasferiti in G._______; che, per questi motivi, ritiene che nel suo caso vi sia la necessità per l'UFM di esperire ulteriori approfondimenti, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 28 luglio 2010, che tra la crescita in giudicato della decisione summenzionata e l'inoltro della seconda domanda di asilo in Svizzera il ricorrente non è rientrato in Georgia; che, del resto, nell'ambito della procedura di prima istanza, non ha avanzato alcun nuovo motivo di asilo,

D-982/2011 Pagina 5 che, infatti, durante l'audizione sommaria ha affermato che i suoi motivi d'asilo erano gli stessi rispetto a quelli invocati durante la prima procedura di asilo, confermando, su domanda esplicita, che alcun nuovo motivo di asilo è subentrato nel frattempo (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1), che, inoltre, in sede ricorsuale, non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, difatti, la censura secondo cui egli sarebbe stato in un qualche modo costretto ad inoltrare una seconda domanda di asilo in Svizzera, ritenuto che le autorità (…) l'avrebbero obbligato a farvi ritorno, risulta del tutto inconferente, ritenuto che il suo rinvio coatto in Svizzera non lo obbligava in alcuna maniera ad inoltrarvi una seconda domanda di asilo, che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere all'assenza di indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti), che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi

D-982/2011 Pagina 6 (divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli ha frequentato (…) anni di scuola e dispone di esperienza lavorativa, avendo esercitato per diversi anni l'attività di (…) (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, nel suo Paese d'origine vive tuttora suo (…) (cfr. ibidem pag. 3); che, del resto, non emergono dagli atti elementi che possano escludere che egli non disponga in patria di una rete sociale, ritenuto che ha dichiarato di avere vissuto tutta la vita a B._______ fino all'espatrio nel (…) (cfr. ibidem pag. 1-2); che, in tale contesto, l'asserzione ricorsuale secondo cui in Georgia non avrebbe più alcun legame famigliare, né alcun bene, non è corroborata da alcun elemento consistente; che, oltremodo, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio

D-982/2011 Pagina 7 (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-982/2011 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

D-982/2011 — Bundesverwaltungsgericht 16.02.2011 D-982/2011 — Swissrulings