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Corte IV D-9282/2025
Sentenza d e l 1 6 febbraio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Miroslav Vuckovic.
Parti 1. A._______, nato il (…), 2. B._______, nata il (…), 3. C._______, nato il (…), 4. D._______, nato il (…), 5. E._______, nata il (…), Afghanistan, tutti patrocinati da Gregorio Profiti, (…), ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 21 novembre 2025.
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Fatti: A. A.a In data 7 settembre 2025, i ricorrenti 1 e 2, coniugi e cittadini afghani, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera unitamente ai loro tre figli minorenni, ricorrenti 3-5 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. (…)-3, 4, 5, 6 e 7). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell’unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato che, in data 1° agosto 2025, i richiedenti hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia (cfr. atti SEM n. 30-33). A.c Il 12 settembre 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all’Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 42). A.d Il 24 settembre 2025 la SEM ha effettuato con gli interessati un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato loro concesso il diritto di essere sentiti in relazione al loro stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d’asilo secondo l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atti SEM n. 52-55). A.e Il 5 ottobre 2025, la Grecia ha accettato la riammissione degli interessati sul proprio territorio, confermando il loro statuto di rifugiato a far tempo dal 12 agosto 2025, unitamente ai permessi di soggiorno validi dal medesimo giorno fino all’11 agosto 2028 (cfr. atto SEM n. 56). B. Con decisione del 21 novembre 2025, notificata il 24 novembre seguente, la SEM non è entrata nel merito delle domande d’asilo in oggetto ed ha pronunciato l’allontanamento degli interessati dalla Svizzera verso la Grecia, incaricando il Cantone F._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. Con ricorso del 1° dicembre 2025, gli interessati avversano la decisione
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succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l’annullamento della stessa, l’entrata nel merito dell’autorità inferiore sulla domanda d’asilo e la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. In subordine, chiedono che gli atti vengano restituiti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruzione. Sul piano procedurale, essi postulano la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. ac nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della loro qualità di rifugiati, la Grecia avrebbe già accettato la domanda di riammissione dei ricorrenti sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Secondo l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d’asilo in oggetto. I ricorrenti non avrebbero inoltre compiuto alcun sforzo per ottenere
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un alloggio e delle prestazioni di sostegno su suolo ellenico, come d’altronde confermato dalla loro partenza verso la Svizzera solo pochi giorni dopo l’ottenimento della protezione internazionale e dei documenti di viaggio. Essi si sarebbero dovuti prodigare per ottenere l’aiuto necessario rivolgendosi alle autorità preposte. Gli interessati non avrebbero poi dimostrato di aver vissuto in passato in Grecia in condizioni di emergenza esistenziale così difficili da costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, né comprovato di correre un reale rischio (“real risk”) di ritrovarsi in tali condizioni in futuro, al loro ritorno in detto Paese. Per quanto attiene all’esecuzione dell’allontanamento, considerate le sentenze di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021, nonché D-2590/2025, concernenti la Grecia ed il buono stato di salute dei ricorrenti, essa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
4. Nel proprio gravame i ricorrenti sostengono che la SEM sarebbe incorsa in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché in una violazione del diritto federale ed internazionale ex art. 106 cpv.1 lett. a e b LAsi. In particolare, dato che il rinvio dei ricorrenti in Grecia non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile, posta la particolare vulnerabilità del nucleo famigliare. La madre avrebbe infatti problemi di salute, vi sarebbero inoltre tre figli minorenni e le autorità greche non sarebbero in grado di fornire la necessaria assistenza sanitaria, informativa, finanziaria e logistica ai ricorrenti. Quest’ultimi sarebbero inoltre espatriati solo dopo aver intrapreso tutti gli sforzi da loro ragionevolmente esigibili per costruirsi un’esistenza dignitosa in Grecia, e meglio prodigandosi per ottenere un alloggio, gli aiuti assistenziali necessari alla loro sopravvivenza e – nel caso del ricorrente 1 – un lavoro. Il Paese ellenico non sarebbe in grado di fornire ai beneficiari di protezione internazionale accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro, alle cure mediche, nonché a percorsi di formazione professionale e linguistica. Tale precarietà sistemica sarebbe stata riconosciuta anche dal TAF, nelle già summenzionate sentenze di riferimento. In aggiunta, la SEM non avrebbe operato un esame concreto ed individualizzato sull’effettiva e concreta possibilità per gli interessati di usufruire di un sostegno, di un alloggio e di cure mediche adeguate in Grecia. I ricorrenti non disporrebbero inoltre di un numero di previdenza sociale greco (AMKA) ed avrebbero difficoltà ad attivarlo in quanto sprovvisti di residenza e di contratto di lavoro o certificato di “ricerca lavoro”. Pertanto, essi si ritroverebbero in una situazione di rischio reale e concreto di non poter avere accesso alle cure mediche necessarie. Da ultimo, il nucleo familiare sarebbe composto da persone vulnerabili, in quanto – oltre ai tre figli minorenni, dei quali solo la ricorrente 4 avrebbe avuto accesso alle scuole – la madre (ricorrente 2) presenterebbe affezioni di particolare complessità e rilevanza che non potrebbero essere adeguatamente curate in Grecia.
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Pertanto, considerata l’impossibilità di costruirsi un’esistenza dignitosa in caso di rinvio, questo sarebbe da considerarsi inammissibile ed inesigibile.
5. 5.1 Nel gravame viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe operato un esame concreto ed individualizzato sull’effettiva e concreta possibilità per il nucleo familiare di usufruire di un sostegno, di un alloggio e di cure mediche adeguate in Grecia.
5.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d’asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
5.3 Nel caso concreto, il Tribunale osserva anzitutto che la SEM ha raccolto le informazioni necessarie per emettere la propria decisione, segnatamente acquisendo tutti gli elementi relativi alla situazione dei ricorrenti ed in particolare la documentazione relativa agli esami ed accertamenti medici riguardanti la ricorrente 2 (cfr. atti TAF n. 50, 58-64). Infatti, sulla base delle diagnosi emerse – come si vedrà in seguito (cfr. infra, consid. 6.3.4) – la situazione clinica di quest’ultima non è risultata essere di particolare gravità, motivo per cui si ritiene che l’autorità inferiore abbia accertato i fatti rilevanti della presente fattispecie in maniera esatta e completa. Per quanto attiene alle restanti censure sollevate, la SEM – considerato anche il breve periodo di tempo trascorso dai ricorrenti su suolo greco – non poteva procedere ad un’analisi più dettagliata delle condizioni del nucleo familiare in Grecia, posto che le sentenze di riferimento citate non impongono a priori tale tipo di valutazione.
5.4 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione va respinta poiché infondata. 6. 6.1 L’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che
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l'esecuzione dell'allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
6.2 6.2.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch’egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
6.2.2 In punto all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E- 3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l’adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all’accesso all’occupazione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e all’alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d’accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall’aiuto pubblico, confrontate all’indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E- 3427/2021, E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D- 4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).
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Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell’11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un’analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie vulnerabili con bambini, il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un’esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza – segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un’attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l’iscrizione dei figli a scuola – e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. consid. 9.8).
6.2.3 6.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti verrebbero rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della CAT.
6.2.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra, consid. 6.2.2). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest’ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’accesso all’alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli interessati potranno quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che spettano loro. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che
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essi abbiano richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto sia stato loro negato o che siano state loro rifiutate le condizioni minime di vita loro spettanti (cfr. infra, consid. 6.3.3). Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, il trasferimento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all'interesse superiore del fanciullo sancito dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) (cfr. infra consid. 6.3; cfr. in merito anche la sentenza del TAF E-4497/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 6.3.3.3). 6.2.3.3 In esito, non si può ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L’esecuzione dell’allontanamento risulta quindi ammissibile.
6.3 6.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
6.3.2 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D- 559/2020 consid. 9). A tal fine, la persona richiedente d’asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d’emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D- 4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l’esecuzione dell’allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenza E- 3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3–11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in
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ragione dell’impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata, nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all’assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). Inoltre, nella medesima sentenza, il Tribunale ha proceduto ad un’analisi aggiornata della situazione in Grecia, rilevando che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguarda l’accesso all’alloggio), il rinvio di famiglie con figli è esigibile segnatamente quando queste vi hanno soggiornato soltanto per un periodo molto breve senza dimostrare di aver compiuto passi concreti per integrarsi e costruirsi un’esistenza sul posto (cfr. consid. 9.8).
6.3.3 In casu, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto, né avrebbero compiuto gli sforzi necessari per richiedere gli stessi o integrarsi nella società ospitante. Invero, dopo aver ricevuto la documentazione atta a regolarizzarne il soggiorno in Grecia, gli stessi vi hanno trascorso solo pochi giorni (cfr. atti SEM n. 52, D7 e D13; n. 53, D8 e D10; n. 54, D7 e D10; n. 55, D12). Durante poco più di un mese di soggiorno in Grecia e nel periodo antecedente l’arrivo in Svizzera – secondo quanto da loro stessi ammesso (cfr. atto SEM n. 52, D19; n. 53, D18; n. 55, D18) – non si sarebbero minimamente prodigati al fine di ottenere sostegno da parte delle autorità greche, terzi o ONG presenti in loco. Non vi sono inoltre dubbi sul fatto che gli interessati si siano immediatamente organizzati per proseguire il loro viaggio verso la Svizzera, abbandonando il Paese che ha loro offerto protezione internazionale in ragione del loro status di rifugiati.
Per quanto attiene allo stato psico-fisico dei ricorrenti, gli stessi hanno dichiarato di trovarsi in buone condizioni di salute, eccezion fatta per la ricorrente 2 (cfr. atti SEM n. 52, D4; n. 53, D4 e D5; n. 54, D4; n. 55, D4). Quest’ultima è stata visitata una prima volta il 19 settembre 2025 e le sono stati diagnosticati un disturbo da adattamento PTSD con stato depressivo ed una cefalea occipitale di origine verosimilmente tensiva; è stato inoltre rilevato un nodulo retro-areolare al seno destro (cfr. atto SEM n. 50). In seguito, ella si è sottoposta a consulti psichiatrici e controlli di varia natura (cfr. atti SEM n. 58-64), i quali hanno in ultimo evidenziato un netto miglioramento dello stato psichiatrico – tanto da interrompere il seguito presso i Servizi psico-sociali (cfr. atto SEM n. 63) – ed un’adenosi con
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iperplasia pseudoangiomatosa (una condizione benigna), da tenere sotto controllo con monitoraggi ecografici semestrali, per quanto concerne il nodulo rilevato nel seno destro (cfr. atto SEM n. 64).
Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute surriferiti, non si evincono indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d’iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico dell’interessata, ai quali avrà accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Nel caso specifico della ricorrente 2, si rileva che non emergono elementi indicativi di una condizione clinica grave o urgente. Qualora dovesse essere necessaria una presa a carico psichiatrica questa potrà avvenire in Grecia, così come ogni ulteriore accertamento ecografico in relazione al nodulo presente nel seno destro.
Lo stato valetudinario dei ricorrenti non è quindi suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un ritorno in Grecia; rispettivamente di considerare in particolare la ricorrente 2 come persona vulnerabile. Dagli atti di causa non risulta, inoltre, che la stessa sia indifesa a tal punto da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che le spettano, rischiando di ritrovarsi in una grave situazione di necessità o indigenza estrema; e ciò anche in virtù del fatto che sarà accompagnata dal marito e dai figli. La presenza delle problematiche di salute surriferite non è dunque sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2).
6.3.4 Per queste ragioni, l’esecuzione dell’allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
6.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio.
6.5 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.
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6.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 7. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell’esecuzione dell’allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 8.2 Poiché la richiesta di giudizio era sprovvista di probabilità di esito favorevole, va respinta la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA). 8.3 Visto l’esito della vertenza, le spese processuali di CHF 1’000.– sono quindi poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-9282/2025 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 1’000.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Miroslav Vuckovic
Data di spedizione:
D-9282/2025 Pagina 13 Comunicazione a: – rappresentante dei ricorrenti (raccomandata; allegato: fattura) – SEM, per l'incarto […] (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)