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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2026 D-8135/2025

May 7, 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,155 words·~21 min·5

Summary

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 settembre 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-8135/2025

Sentenza d e l 7 maggio 2026 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliera Anna Borner.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato da Revsan Deniz Yildirim Cobanoglu, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 settembre 2025

D-8135/2025 Pagina 2

Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato domanda d’asilo in Svizzera in data 7 giugno 2025. A.b In data 20 agosto 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito il richiedente nell’ambito di un’audizione sui motivi d’asilo. A.c Con decisione del 27 agosto 2025, notificata il medesimo giorno, la SEM ha assegnato la domanda d’asilo dell’interessato alla procedura ampliata. A.d Con decisione del 29 agosto 2025, la SEM ha attribuito il richiedente al Cantone B._______. B. Con decisione del 22 settembre 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e incaricato il Cantone B._______ dell’esecuzione della misura. C. C.a In data 22 ottobre 2025 (data d’entrata: 24 ottobre 2025), l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) e ha chiesto, in via principale, l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e infine, in via ancora più subordinata, il rinvio degli atti di causa alla SEM per nuova valutazione. Nel gravame ha altresì richiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio nella persona di Revsan Deniz Yildirim Cobanoglu. C.b Mediante decisione incidentale del 5 febbraio 2026, questo Tribunale ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione

D-8135/2025 Pagina 3 della procedura, respinto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, e chiesto al ricorrente il versamento, entro il 20 febbraio 2026, di un anticipo di CHF 1'000.– a copertura delle presunte spese processuali. C.c Con versamento del 16 febbraio 2026, il ricorrente ha corrisposto il richiesto anticipo delle presumibili spese processuali. C.d Con scritto del 28 febbraio 2026 (timbro postale: 3 marzo 2026; data d’entrata: 4 marzo 2026), il ricorrente – per il tramite della propria rappresentante legale – ha informato questo Tribunale di essere stato ospedalizzato in data 11 febbraio 2026 a causa di un tentato suicidio e ha trasmesso la fotocopia del referto medico del 23 gennaio 2026 nel quale è stata posta la diagnosi di disturbo da stress post-traumatico. C.e Mediante decisione incidentale del 26 marzo 2026, questo Tribunale ha invitato l’insorgente a trasmettere, entro il 7 aprile 2026, il referto medico riguardante l’ospedalizzazione dell’11 febbraio 2026, l’eventuale dimissione, nonché ogni eventuale ulteriore rapporto medico recente, con comminatoria che, in caso di decorso infruttuoso del termine, il procedimento avrebbe seguito il suo corso in base agli atti. C.f Con scritto del 6 aprile 2026 (timbro postale: 7 aprile 2026; data d’entrata: 8 aprile 2026), il ricorrente – per il tramite della propria rappresentante legale – ha indicato di essere stato dimesso dall’ospedale alla metà di marzo 2026 e ha trasmesso una copia del piano terapeutico del 17 febbraio 2026. C.g Con scritto del 12 aprile 2026 (timbro postale: 13 aprile 2026; data d’entrata: 14 aprile 2026), il ricorrente – sempre per il tramite della propria rappresentante legale – ha trasmesso nuovamente la fotocopia del referto medico del 23 gennaio 2026 (cfr. supra consid. C.d della presente sentenza) e chiesto che sia tenuto conto della sua patologia psichiatrica nella valutazione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,

D-8135/2025 Pagina 4 RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142. 31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 3.3 Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-7145/2025 del 13 ottobre 2025 consid. 6.2). 3.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di

D-8135/2025 Pagina 5 rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 4. 4.1 Sentito sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d’origine, la Turchia, a causa delle minacce di morte che avrebbe ricevuto dai suoi fratelli. In particolare, ha raccontato che nel giugno 2024 la sua famiglia – con cui viveva ad C._______ dal 20(…) – avrebbe scoperto la sua omosessualità e per questo sarebbe stato insultato e picchiato da un fratello. Sarebbe riuscito a fuggire da D._______ (di seguito: D._______), un suo ex partner di cui la famiglia non conoscerebbe l’esistenza, il quale lo avrebbe ospitato a casa sua ad C._______ per circa un mese e mezzo. Il (…) 2024, mentre si sarebbe recato al lavoro, sarebbe stato investito da un’auto sulla quale vi sarebbero stati a bordo i suoi fratelli. Sarebbe riuscito nuovamente a fuggire a casa di D._______ e la sera si sarebbe recato in ospedale. Il giorno seguente avrebbe sporto denuncia in polizia. In seguito, si sarebbe nascosto presso altri amici nelle città di C._______, E._______ e F._______, nonché da solo in un hotel a G._______. Nel (…) 2025 avrebbe contattato un’associazione a sostegno della comunità “LGBT” (acronimo per [persone] “lesbiche, gay, bisessuali e transgender”) e avrebbe ricevuto sostegno psicologico da cui avrebbe tratto giovamento. A causa del timore di essere trovato dalla sua famiglia, non si sarebbe mai sentito al sicuro e sarebbe rimasto quasi sempre in casa ad eccezione di saltuarie passeggiate. Sarebbe quindi espatriato illegalmente il (…) giugno 2025. In caso di rientro nel suo Paese d’origine avrebbe paura di essere ucciso sia fisicamente che psicologicamente dalla sua famiglia. 4.2 Nella decisione impugnata del 22 settembre 2025, la SEM ha ritenuto che il racconto del ricorrente non sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato. In particolare, ha osservato che gli insulti, le percosse e l’investimento sarebbero stati perpetrati da parte dei suoi familiari e che, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richiedenti l’asilo dovrebbero avere esaurito nel loro Paese d’origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione di uno Stato terzo. Al riguardo, la SEM ha

D-8135/2025 Pagina 6 constatato che in Turchia la polizia avrebbe registrato la sua denuncia, ciò che dimostrerebbe la volontà dello Stato turco di offrire protezione. Il ricorrente avrebbe poi colposamente mancato di interessarsi in merito al proseguimento della denuncia. Inoltre, l’insorgente avrebbe potuto stabilirsi altrove nel Paese d’origine per sottrarsi alle persecuzioni che avrebbero avuto luogo solo nella città di C._______. Ha altresì considerato che il timore del ricorrente di ulteriori persecuzioni non si fonderebbe su motivi sufficientemente validi e concreti e che verrebbe meno il nesso causale tra le persecuzioni che avrebbe subito e l’espatrio. La SEM ha inoltre ritenuto che i mezzi di prova prodotti non modificherebbero le considerazioni sulla rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi delle allegazioni del ricorrente. 4.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all’autorità inferiore, segnatamente che avrebbe lasciato la Turchia a causa delle persecuzioni e minacce della sua famiglia in quanto omosessuale. Ha inoltre asserito, riferendosi a rapporti internazionali, che in Turchia la comunità “LGBTQI+” rispettivamente “LGBTQIA+” (acronimo per [persone] “lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali, senza limitazione a queste categorie”) sarebbe discriminata e perseguita da parte dello Stato e che lo stesso non offrirebbe protezione né garantirebbe i loro diritti. Inoltre, non godrebbe del supporto né della protezione della famiglia, il pericolo per la sua vita e per la sua salute psichica sarebbe concreto e la Svizzera violerebbe l’art. 3 CEDU se lo rimpatriasse in Turchia. Ha dichiarato che rivolgersi alle autorità sarebbe stato inutile e pericoloso e che non sarebbe al sicuro neanche se si trasferisse in un’altra città del Paese d’origine e non avesse più contatti con i parenti. Ha concluso che il suo timore oggettivo e soggettivo sarebbe reale e concreto e che quindi adempirebbe le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 5. 5.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che – come già espresso dalla SEM –, si può rinunciare ad esaminare la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in quanto queste non soddisfano manifestamente le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi. 5.2 Al riguardo, questo Tribunale osserva infatti che gli episodi narrati dall’insorgente sono stati perpetrati da terze persone, segnatamente gli insulti, le percosse, l’investimento con l’auto, nonché le minacce sono stati perpetrati da membri della sua famiglia (cfr. atto SEM 28/27, D14, D39, D40, D68, D74, D76-D83, D103, D113, D158, D162, D164 e D179).

D-8135/2025 Pagina 7 5.3 Ora, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, il richiedente l’asilo deve dapprima avere esaurito tutte le possibilità di protezione all’interno del proprio Paese d’origine prima di richiedere protezione da un altro Stato (cfr. supra, consid. 3.3). Nello specifico, il Tribunale ha valutato a più riprese la capacità e la volontà delle autorità turche di concedere protezione a persone appartenenti alla comunità LGBTQI+ e ha riconosciuto, in linea di massima, che le autorità turche dispongono di tale capacità e volontà anche nei confronti di persone bi- o omosessuali. Tale prassi è tuttora valida e gli sviluppi menzionati nei rapporti citati non sono idonei a modificarla, considerato che l’omosessualità è legale in Turchia e non sussiste una persecuzione generalizzata delle persone omosessuali (cfr. sentenze del Tribunale E-297/2026 del 4 marzo 2026 pagg. 8 e 9; E-4594/2025 del 17 settembre 2025 consid. 7.1 seg.; D-8083/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 6.1 con riferimenti citati). Questo Tribunale rileva che il ricorrente, dopo esser stato investito da un’auto, ha fatto appello alla polizia, la quale ha steso un verbale di interrogatorio e registrato la sua denuncia (cfr. atto SEM 28/27, D68, D92-D99, D161 e D191). Seppure il ricorrente abbia dichiarato che in tale occasione sarebbe stato umiliato e deriso dagli agenti – episodio certo spiacevole – non si può ritenere che lo Stato turco si sia rifiutato o non fosse in misura di offrire protezione al ricorrente. Inoltre, l’insorgente ha mancato di interessarsi del proseguimento della procedura (cfr. atto SEM 28/27, D161). Non vi sono pertanto indizi per ritenere che anche in futuro, in caso di bisogno, egli non potrebbe nuovamente rivolgersi alle autorità, se necessario anche tramite l’aiuto di un avvocato o un’avvocata o il sostegno delle organizzazioni alle quali si era già rivolto in Turchia in passato. 5.4 In ogni caso, a titolo abbondanziale, l’insorgente ha indicato che gli insulti, le percosse, l’investimento e le minacce subiti dai familiari nel giugno e luglio 2024 sono il motivo per cui ha dovuto lasciare la Turchia nel giugno 2025 (cfr. atto SEM 28/27, D68, D175-D185 e D196). Tuttavia, il ricorrente ha altresì dichiarato che non ha più avuto contatti con i fratelli da giugno 2024 (cfr. atto SEM 28/27, D39, D68 pag. 10, D155, D158 e D162-D171). Pertanto, conto tenuto che il tempo trascorso tra i comportamenti dei familiari e la data di espatrio del ricorrente è di circa un anno, questo Tribunale non può che condividere l’opinione della SEM secondo cui non si può desumere che vi sia un nesso causale tra le persecuzioni subite dai familiari e l’espatrio (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 5.5 Sempre a titolo abbondanziale, l’insorgente ha dichiarato di avere vissuto nella città di C._______ sino a febbraio 2025 e, in seguito, di essersi trasferito in altre città della Turchia, quali E._______ (nel febbraio 2025),

D-8135/2025 Pagina 8 G._______ (nell’aprile 2025), F._______ (nel maggio 2025) e nuovamente a E._______ (nel giugno 2025). L’insorgente avrebbe quindi avuto (e ha) la possibilità di stabilirsi altrove nel Paese d’origine, possibilità che sinora non ha mai tentato seriamente e in maniera duratura. Infatti, i messaggi di minacce dei fratelli, che una sorella maggiore che vive in Turchia gli ha riportato (cfr. atto SEM 28/27, D5, D10, D11, D39, D40, D47, D68 pag. 10, D155, D158, D162-D171 e D175) e l’incontro (da lontano) con un cugino a E._______ (cfr. atto SEM 28/27, D5, D7, D9, D68, D180, D181 e D183) non sono manifestamente sufficienti per inficiare la possibilità di un trasferimento all’interno del Paese d’origine. Peraltro, egli ha dichiarato che se non avesse avuto problemi con la sua famiglia, avrebbe vissuto la sua vita, compresa l’omosessualità, in grandi città della Turchia (cfr. atto SEM 28/27, D68 a pag. 10 in fine, D153 e D154); queste affermazioni smentiscono, secondo il Tribunale, le remore del ricorrente quanto a delle persecuzioni da parte dello Stato turco contro i membri della comunità LGBTQIA+. 5.6 Infine, i mezzi di prova prodotti dall’insorgente, segnatamente la documentazione medica, i documenti di viaggio, le foto, le comunicazioni scritte per messaggio ed e-mail, la documentazione di studio, il verbale d’interrogatorio, il documento d’identità di D._______, l’estratto del casellario giudiziale e la deposizione di D._______ (cfr. mezzi di prova [di seguito: mdp] 1-9), non sono adeguati né manifestamente atti a sostenere le allegazioni del ricorrente e a modificare l’esito della presente procedura. 5.7 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). 6.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 6.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.

D-8135/2025 Pagina 9 7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di

D-8135/2025 Pagina 10 Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda e gli aleviti (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8; cfr. anche, fra le tante, sentenza del Tribunale D-2063/2022 del 14 maggio 2025 consid. 11.2.2). 8.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo (classe […]), ha vissuto in diverse città della Turchia, in particolare ad H._______, ad C._______, a E._______, a G._______ e ad F._______ (cfr. atto SEM 28/27, D5), dispone di una formazione scolastica superiore (cfr. atto SEM 28/27, D19), ha diverse esperienze lavorative avendo lavorato come (…) diplomato, come consulente di (…) in un negozio di (…) e come (…) in un hotel (cfr. atto SEM 28/27, D21) e ha dichiarato di parlare (…) lingue (cfr. atto SEM 28/27, D68 pag. 10 in fine). Ha inoltre dichiarato di avere un compagno e diversi amici stretti e fidati con cui è in contatto e in buoni rapporti e, alcuni, lo hanno già aiutato in un momento di difficoltà (cfr. atto SEM 28/27, D7, D10, D14, D15, D68, D69, D119-D124, D140, D142, D144-D148 e D194-D195). 8.2.4 Infine, quanto alla problematica psichiatrica, questo Tribunale rileva che il ricorrente è stato seguito in Svizzera inizialmente per un disagio psichico con disturbo ansioso-depressivo reattivo (cfr. atti SEM 12/2 e 26/3), che nel rapporto del 23 gennaio 2026 l’ideazione anticonservativa era assente e la specialista svizzera raccomandava di continuare la presa a carico psichiatrica (cfr. allegato al doc. TAF 5), che nel piano terapeutico del 17 febbraio 2026 – istituito in seguito al tentato suicidio del ricorrente in data 11 febbraio 2026 e alla conseguente ospedalizzazione – è stata indicata la diagnosi di episodio depressivo severo in assenza di sintomi psicotici (ICD-10: F32.2) e che nello scritto del 6 aprile 2026 la rappresentante del ricorrente informava questo Tribunale che a metà marzo 2026 l’insorgente era stato dimesso dall’ospedale con continuazione della presa a carico “medica” (cfr. doc. TAF 7 e allegato). Ora, senza sminuire la patologia psichiatrica di cui è affetto il ricorrente e tenuto conto dell’episodio di depressione severa che può essere ritenuto contenuto/rientrato date le dimissioni ospedaliere, questo Tribunale osserva che la Turchia dispone di strutture e personale medico adeguato per il trattamento di disturbi psichici (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-2197/2023 del 24 aprile 2025 consid. 7.3.4) e che il ricorrente era (ed è) già seguito con beneficio da una specialista in sociologia/psicologia in Turchia (cfr. atto SEM 28/27, D54- D56 e D68 a pagg. 9 e 10; mdp 1 “Rapporto di osservazione e supporto psicologico” del 10 giugno 2025). Inoltre, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, un peggioramento del quadro psichico (per esempio a seguito di una decisione negativa d’asilo) non preclude di principio

D-8135/2025 Pagina 11 l’esecuzione dell’allontanamento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr., fra le tante, sentenza del TAF D- 6559/2024 del 12 marzo 2026 consid. 8.3.3). E, per quanto riguarda l’epatopatia di eziologia non chiara probabilmente causata dall’assunzione degli antidepressivi e di alcol (cfr. allegato al doc. TAF 7), questo Tribunale osserva che, se necessario, potrebbe essere curata nelle strutture sanitarie turche, le quali sono in grado di far fronte sia alle malattie fisiche che mentali e corrispondono in linea di massima agli standard dell’Europa occidentale (cfr. sentenza del Tribunale E-297/2026 pag. 11 con rif. cit.). 8.2.5 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi; art. 47 cpv. 1 LAsi). 8.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 9. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’000.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente in data 16 febbraio 2026. 11. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-8135/2025 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 1’000.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 16 febbraio 2026. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Anna Borner

Data di spedizione:

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