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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2014 D-7317/2013

September 18, 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,473 words·~17 min·4

Summary

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 11 dicembre 2013

Full text

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Corte IV D-7317/2013

Sentenza d e l 1 8 settembre 2014 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nata il (…), Eritrea, rappresentata dal sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2013 / N […].

D-7317/2013 Pagina 2 Fatti: A. La richiedente, di nazionalità eritrea ed etnia tigrina, è nata in Eritrea da madre eritrea e padre etiope. La medesima, all'età di cinque anni, sarebbe stata espulsa con la madre dalle autorità eritree verso l'Etiopia in ragione della cittadinanza etiope del padre. Ella sarebbe pertanto cresciuta ad Addis Abeba (Etiopia), dove vi avrebbe vissuto sino al 2011, anno in cui si sarebbe trasferita in Sudan. In tale paese avrebbe conosciuto un cittadino eritreo con cui si sarebbe sposata ed incontrato uno zio materno. I tre avrebbero vissuto assieme a Khartoum (Sudan) sino a fine gennaio 2012. In data 28 gennaio 2012 la richiedente è giunta in Svizzera accompagnata dal succitato zio ed ha depositato la domanda d'asilo in oggetto (verbale 1, pagg. 3-4 e 7-8). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di non essere accettata dalle autorità eritree né da quelle etiopi in ragione delle sue origini miste. In particolare sarebbe stata espulsa da bambina dalle autorità eritree verso l'Etiopia e, in quest'ultimo paese, le sarebbero sempre stati negati i documenti ed i diritti più elementari. In particolare in Etiopia le sarebbe stato negato il diritto di proseguire gli studi e avrebbe sofferto il carcere per sei mesi in quanto sospettata di avere svolto il servizio militare in Eritrea e, pertanto, di essere una persona pericolosa per lo Stato etiope (cfr. verbale 1, pp. 9-10 e verbale 2, F63-88, pp. 7-9). B. Con decisione dell'11 dicembre 2013 l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera. D'altro canto, ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente verso l'Etiopia o l'Eritrea concedendole pertanto l'ammissione provvisoria. C. In data 30 dicembre 2013, l'interessata è insorta contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. In subordine la medesima ha chiesto la restituzione degli atti all'autorità di prime cure affinché proceda ad una nuova istruttoria. L'insorgente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento di un anticipo

D-7317/2013 Pagina 3 a copertura delle presunte spese giudiziarie con protestate spese e ripetibili. D. Con scritto del 24 gennaio 2014 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale nuovi mezzi di prova in originale, segnatamente: - Carta d'identità relativa alla madre (doc. 1), - Autorizzazione della madre a circolare in Etiopia in qualità di rifugiata eritrea (doc. 2), - Carta per l'ottenimento di aiuti alimentari presso il campo profughi in Etiopia (doc. 3), - Certificato scolastico del padre (doc. 4); - Certificato scolastico della madre (doc. 5) E. Con ordinanza del 9 aprile 2014 il Tribunale ha trasmesso all'UFM, per conoscenza e con facoltà di prendere posizione, copia del ricorso e dei summenzionati mezzi di prova. F. Con risposta del 22 aprile 2014, trasmessa alla ricorrente per conoscenza, l'UFM ha preso posizione in merito al ricorso e ai mezzi di prova trasmessi dalla ricorrente con il succitato scritto del 24 gennaio 2014. G. Con scritto del 12 maggio 2014, trasmesso all'UFM per conoscenza, la ricorrente ha preso posizione in merito alle summenzionate osservazioni dell'UFM. H. In data 19 maggio 2014 l'UFM ha trasmesso le proprie osservazioni, inviate alla ricorrente per conoscenza, in merito alla summenzionata presa di posizione dell'insorgente. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

D-7317/2013 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-

D-7317/2013 Pagina 5 levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300 e seg.). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo la ricorrente stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria, oggetto del litigio in questa sede risulta essere unicamente la questione della mancato riconoscimento della qualità di rifugiato ed il conseguente rifiuto della sua domanda di asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per potere ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla ve-

D-7317/2013 Pagina 6 rosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3). 6. 6.1 Nella decisione contestata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare l'autorità inferiore rimprovera alla richiedente di essersi contraddetta in merito alla data dell'asserita espulsione dall'Eritrea e di avere reso dichiarazioni vaghe circa il viaggio che avrebbe intrapreso verso l'Eritrea e quello di ritorno in Etiopia. Oltretutto tale circostanza sarebbe stata omessa in occasione della prima audizione. La richiedente si sarebbe contraddetta anche per quanto attiene ai motivi relativi all'asserito arresto subito in Etiopia e, inoltre, non avrebbe saputo fornire alcun dettaglio in merito al periodo d'incarcerazione di sei mesi che sostiene avere subito. L'UFM è anche dell'avviso che l'interessata, avendo il padre etiope, potrebbe ottenere la cittadinanza etiope sulla base della legge relativa all'acquisizione della nazionalità etiope del dicembre 2003.

6.2 Nel ricorso l'interessata sostiene che l'UFM avrebbe valutato le sue allegazioni con un metro di giudizio eccessivamente rigido e che non avrebbe tenuto conto della sua scarsa scolarizzazione. In particolare, per quanto concerne la data dell'espulsione dall'Eritrea, contesta di avere mai menzionato l'anno 1989, il quale sarebbe una mera supposizione dell'autorità inferiore. In realtà la ricorrente afferma di non essere in grado di indicare con esattezza tale data in ragione della giovane età all'epoca dei fatti e che avrebbe indicato il 1994 unicamente per paura e per scrupolo. Anche l'assenza di dettagli nel racconto relativo ai viaggi tra Eritrea ed Etiopia sarebbe del tutto giustificabile dal fatto che ella era molto giovane e che sono passati molti anni da tali avvenimenti. Per quanto concerne l'omissione al riguardo del ritorno in Eritrea, la ricorrente è dell'avviso che si tratterebbe di un'incongruenza dal valore marginale e spiegabile con la natura differente delle due audizioni. La medesima è inoltre dell'avviso che anche la contraddizione circa i motivi dell'arresto che avrebbe subito in Etiopia sarebbe in realtà solo apparente e, probabilmente, dovuta ad un errore di traduzione. Sempre al riguardo del medesimo episodio, l'assenza di dettagli nel racconto sarebbe anche in questo caso dovuta alla giovane età dell'insorgente all'epoca dei fatti. Per quanto concerne alla possibilità di acquisire la nazionalità etiope, contrariamente a quanto so-

D-7317/2013 Pagina 7 stenuto dall'UFM, la ricorrente è dell'avviso che ciò non sia possibile in ragione dell'art. 20 cpv. 2 della medesima legge citata dall'autorità di prime cure. D'altronde, l'interessata non avrebbe mai conosciuto il padre e sarebbe cresciuta con la madre, alla quale le autorità etiopi avrebbero già negato la nazionalità etiope così come l'avrebbero già negata alla stessa ricorrente. L'insorgente, infine, contesta l'agire dell'UFM il quale, a suo dire, da un lato non avrebbe messo in dubbio la propria origine mista, la quale sarebbe alla base dei propri motivi d'asilo e, dall'altro lato, si sarebbe limitato a giudicare come inverosimili le proprie allegazioni in ragione di semplici incongruenze temporali le quali, a mente dell'interessata, sarebbero giustificabili dal tempo trascorso e dalla tenera età all'epoca dei fatti. 6.3 Nelle successive prese di posizione l'UFM rileva che i documenti prodotti dalla ricorrente sarebbero inadeguati in quanto non proverebbero la nazionalità della medesima. L'autorità inferiore fa inoltre notare che la situazione degli eritrei in Etiopia sarebbe notevolmente migliorata in seguito all'entrata in vigore di numerose disposizioni loro concernenti, tant'è che attualmente i rifugiati eritrei in Etiopia sarebbero ben percepiti dalle autorità locali. 6.4 La ricorrente nella sua replica ritiene che i documenti allegati avvalorerebbero la proprie allegazioni confermando la storia relativa alla sua famiglia. La medesima contesta inoltre le informazioni generali dell'UFM in merito alla situazione degli eritrei in Etiopia in quanto le disposizioni legali citate dall'autorità inferiore non sarebbero applicabili al caso di specie. 7. Nel caso concreto occorre rilevare che le dichiarazioni della ricorrente circa il proprio vissuto ed i relativi motivi d'asilo risultano essere estremamente lacunose e generiche. Ella si è infatti limitata a sostenere che non sarebbe accettata dalle autorità eritree né da quelle etiopi in ragione della propria origine mista senza tuttavia fornire alcun dettaglio o mezzo di prova a sostegno delle proprie affermazioni. La medesima si è giustificata sostenendo che all'epoca dei fatti sarebbe stata troppo piccola per ricordare oggi quanto accaduto. Tale argomentazione, tuttavia, non convince il Tribunale per i motivi che seguono. Innanzitutto, occorre rilevare come l'insorgente abbia fornito risposte del tutto generiche anche in merito a circostanze non propriamente legate alla sua infanzia. Ella infatti non ha saputo fornire alcun dettaglio circa il pe-

D-7317/2013 Pagina 8 riodo che avrebbe trascorso in Etiopia, e questo malgrado sostenga di averci trascorso la propria vita tra il 1994 ed il 2011. In particolare la ricorrente si è limitata a dichiarare di avere vissuto nel Kebele (…), di avere alloggiato in svariati luoghi e di avere frequentato la scuola B._______ (cfr. verbale 2, F44, p. 5). L'interessata non ha tuttavia saputo fornire alcun dettaglio circa la posizione della succitata scuola, il tragitto che avrebbe percorso per raggiungerla, l'indirizzo della propria abitazione e nemmeno ha saputo fornire una generica descrizione del quartiere in cui avrebbe vissuto per oltre 17 anni (cfr. verbale 2, F 45-56, pp. 5-6). Tali lacune, come palesemente riconoscibile, non possono essere giustificate dalla giovane età dell'insorgente e, di conseguenza, lasciano piuttosto intendere ad una mirata volontà della ricorrente a non svelare i dettagli relativi al proprio passato. Anche nello specifico dei motivi d'asilo, ovvero l'asserito rifiuto da parte delle autorità eritree ed etiopi a riconoscerle la cittadinanza, l'insorgente non ha reso verosimile il proprio racconto. Per ciò che concerne la propria situazione in Etiopia, la ricorrente ha riferito che avrebbe vissuto in tale paese per oltre diciassette anni priva di alcun documento e che, presa coscienza della totale assenza di diritti in Etiopia a seguito dell'impossibilità ad ottenere validi documenti, avrebbe deciso di lasciare il paese. Innanzitutto risulta poco verosimile che la medesima abbia potuto trascorrere gran parte della sua vita in Etiopia, oltretutto frequentando la scuola primaria, nel supposto stato d'illegalità. In aggiunta, mal si comprende per quale motivo la ricorrente abbia atteso sino al 2011 prima di lasciare un paese dove, a suo dire, le sarebbe stato negato ogni diritto. Occorre infatti precisare che uno dei principali elementi che avrebbe fatto prendere coscienza all'interessata dell'evocata assenza di diritti sarebbe l'impedimento a frequentare le scuole superiori (cfr. verbale 2, F66-67, p. 7). Ella afferma tuttavia di avere terminato la scuola primaria nel 2003 (cfr. verbale 1, p. 5) e, pertanto, risulta poco logica l'attesa di ulteriori otto anni prima dell'espatrio. D'altronde, la ricorrente non ha citato alcuna ulteriore violazione specifica dei propri diritti che sarebbe avvenuta in questi ulteriori otto anni, limitandosi ad affermare di avere vissuto sola, priva d'aiuto e trascorrendo la maggior parte del tempo per le strade (cfr. verbale 2, F90, p. 9). Quest'ultima dichiarazione, oltre che generica e stereotipata, si contraddice con quella successiva in cui riconosce di avere organizzato l'espatrio grazie all'aiuto di amici (cfr. verbale 2, F91, p. 9). Anche l'evocata incarcerazione che avrebbe subito in Etiopia, ammesso ma non concesso che sia effettivamente avvenuta, non appare determinante ai fini del presente giudizio ritenuto che tale misura sarebbe stata rivolta verso la madre della ricorrente e non direttamente verso quest'ultima la quale, all'epoca sarebbe stata una bambina (cfr. verbale 2, F80, p. 8). Per quanto attiene al proprio statuto in Eritrea, la ricorrente ha af-

D-7317/2013 Pagina 9 fermato che avrebbe lasciato tale paese da piccola in seguito all'espulsione che le autorità eritree avrebbero intimato alla madre (cfr. verbale 1, p. 9). L'insorgente, pertanto, non sembra mai essere stata soggetto diretto di una decisione di rifiuto o di espulsione da parte delle autorità eritree con le quali, tra l'altro, ha negato di avere mai avuto alcun problema (cfr. verbale 1, p.9), tant'è che a precisa domanda sul motivo per cui non fosse tornata in Eritrea la ricorrente non ha menzionato alcun rifiuto al riconoscimento della propria cittadinanza eritrea, bensì ha semplicemente indicato di non volere tornare nel paese d'origine perché tutti gli eritrei fuggirebbero in quanto in Eritrea non vi sarebbe la pace (cfr. verbale 1, p. 10). Da quanto precede si evince che la ricorrente non ha mai chiesto alle autorità eritree di riconoscere la propria cittadinanza. In ragione di quanto sopra, le dichiarazioni dell'insorgente secondo cui l'Eritrea non la riconoscerebbe quale sua cittadina risultano essere inverosimili. Oltretutto occorre rilevare che la medesima ha in patria parenti con cui mantiene contatti regolari e che potrebbero aiutarla ad intraprendere tutte le formalità necessarie per ottenere i documenti eritrei (cfr. verbale 2, F11-F15, p. 3).

Per ciò che concerne i documenti agli atti, occorre dapprima rilevare che i medesimi non sono documenti di viaggio ai sensi della legge (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6) e, pertanto, non sono tali da comprovare la cittadinanza della ricorrente. In ogni caso dai medesimi si evincerebbe unicamente che la madre sarebbe stata una rifugiata eritrea in Etiopia e che il padre avrebbe frequentato le scuole in Etiopia, circostanze queste che non sono necessariamente contestate. In relazione ai motivi d'asilo allegati, tuttavia, tali documenti non apportano elementi in grado di riversare le considerazioni di cui sopra.

8. In conclusione, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto le dichiarazioni della ricorrente circa i motivi d'asilo come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

D-7317/2013 Pagina 10 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7317/2013 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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