Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.11.2009 D-7270/2009

November 30, 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,853 words·~14 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Full text

Corte IV D-7270/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 novembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliera Chiara Piras. A._______, B._______, C._______, Bosnia e Erzegovina, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7270/2009 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 31 agosto 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 21 settembre 2009 e del 9 ottobre 2009, la decisione dell'UFM del 12 novembre 2009, notificata agli interessati il 14 novembre 2009 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 19 novembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 23 novembre 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la Pagina 2

D-7270/2009 lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato presentato in lingua tedesca, senza presentare una richiesta di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati – sposati, di etnia bosniaca e di religione musulmana – hanno dichiarato di essere nati a D._______ (città situata nella Repubblica Serba della Bosnia e Erzegovina) e di avere vissuto dal (...) rispettivamente dal (...) fino all'espatrio a E._______ (villaggio situato a dodici chilometri da D._______), che avrebbero lasciato il loro Paese d'origine a causa di continue provocazioni, in particolare durante il mese di Ramadan, da parte degli abitanti dei villaggi serbi vicini a E._______, i quali avrebbero saccheggiato la casa del nonno del ricorrente nel periodo del Ramadan dell'anno passato e avrebbero distrutto gli addobbi dei festeggiamenti Bairam, che, inoltre, da quando si sarebbe trasferita nella zona della Repubblica Serba della Bosnia e Erzegovina, la ricorrente soffrirebbe di incubi ed avrebbe un pessimo rapporto con sua suocera, la quale l'avrebbe offesa e picchiata, intimandole di curare i problemi di nervi, di cui sarebbe affetta la ricorrente, che i ricorrenti avrebbero lasciato E._______ recandosi in autobus a F._______ (passando per G._______); che sarebbero saliti su un camion, il quale li avrebbe portati a Como per una somma di EUR 3'500.-; che, arrivati a Como, avrebbero preso un taxi, che gli avrebbe portati a Mendrisio, da dove avrebbero proseguito, sempre in taxi, fino a Chiasso; che, infine, i ricorrenti hanno affermato di non avere subito alcuni controlli e di non sapere per quali Stati, tranne l'Italia, avrebbero transitato, che, nella decisione del 12 novembre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti, non sarebbero sufficientemente gravi Pagina 3

D-7270/2009 per potere parlare di persecuzioni ai sensi della LAsi; che, inoltre, le difficoltà per il ricorrente di trovare lavoro in Patria, sarebbero riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali del suo Paese d'origine e non costituirebbero persecuzioni rilevanti in materia d'asilo; che, di conseguenza, l'autorità inferiore ha ritenuto che dalle carte processuali non emergerebbero degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in Patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, gli insorgenti fanno valere, essendo parte di una minoranza etnica, di essere vittime di pregiudizi da parte della popolazione serba; che le autorità statali non sarebbero in grado di proteggerli contro tali pregiudizi e le minacce rivolte nei loro confronti; che, inoltre, la relazione tra la ricorrente e la madre del ricorrente sarebbe caratterizzata da seri conflitti; che, per di più, gli insorgenti non sarebbero in grado di ritornare nel loro Paese d'origine, dove non avrebbero né un lavoro, né un posto dove stare e dove la ricorrente, affetta da problemi di salute, non potrebbe accedere alle cure necessarie; che, in caso di un immediato rinvio in Bosnia e Erzegovina, la loro vita sarebbe in serio pericolo, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al Pagina 4

D-7270/2009 richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° agosto 2003, la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, da un lato, i ricorrenti hanno sostenuto di avere lasciato la Bosnia e Erzegovina a causa degli attachi subiti da parte della popolazione serba nei villaggi vicini; che tali attachi si sarebbero limitati a lanci di sassi contro l'automobile del ricorrente ed insulti quando il ricorrente sarebbe passato nei villaggi, dove risiederebbero i cittadini serbi (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2009 D23 a D26 pag. 6), che, dall'altro lato, il ricorrente ha affermato di essere espatriato per cercare di migliorare il rapporto con la moglie, ritenuti i problemi che quest'ultima avrebbe avuto con sua madre (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 9 ottobre 2009 D25, D30 e D 31, D 35 pagg. 4, 5 e Pagina 5

D-7270/2009 6), e per evitare che la moglie gli portasse via il figlio (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2009 D21 pag. 5 e D38 pag. 7 rispettivamente D25 a D27 pag. 5), che, inoltre, la ricorrente soffrirebbe di incubi a causa delle esperienze vissute durante la guerra (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2009 D25 e 32 pag. 4 e 5), che va rilevato, invece, che il comportamento del ricorrente, che nel corso delle audizioni ha allegato che le aggressioni nei suoi confronti sarebbero iniziate nel (...), quando sarebbe tornato nel villaggio, ma di non essere espatriato prima per mancanza di mezzi finanziari (cfr. vernale d'audizione del 9 ottobre 2009 D38 pag. 7) e a causa delle difficoltà per trovare lavoro – motivo per il quale non avrebbe potuto permettersi una casa in un'altra parte del Paese ed avrebbe preferito espatriare e lasciare i Balcani (cfr. ibidem D39 e D40 pag. 7) –, appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine, che i ricorrenti si limitano a pure congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'impossibilità d'ottenere protezione dalle autorità in Patria; che, a tal proposito, i ricorrenti hanno affermato di non avere mai avuto problemi con le autorità statali (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2009 D21 rispettivamente D28 pag. 5); che, di conseguenza, non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti non possano ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti, che, per sovrabbondanza, il documento telefax versato agli atti dal ricorrente nel corso dell'audizione federale, attestante le grandi tensioni tra la popolazione serba e quella bosniaca nel comune di D._______, nulla comprova o apporta a sostegno di quanto asserito dal ricorrente; che, infatti, tale documento, tra l'altro presentato in copia e non in originale, contiene delle semplici allegazioni di parte e sarebbe stato redatto dal presidente della frazioni di E._______, tra l'altro lontano parente del ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2009 D6 pag. 3), senza riferimenti alla situazione concreta degli insorgenti, ma esclusivamente in merito alla situazione generale vigente in tale comune, motivo per il quale viene ritenuto irrilevante dal punto di vista probatorio, Pagina 6

D-7270/2009 che, in considerazione di quanto suesposto ed in assenza di motivi rilevanti in materia d'asilo, codesto Tribunale rileva come l'UFM ha rettamente considerato l'assenza di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Bosnia e Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Bosnia e Erzegovina non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che egli sono giovani e godono di una notevole formazione Pagina 7

D-7270/2009 scolastica (il ricorrente ha frequentato otto anni di scuole d'obbligo, tra i quali cinque o sei anni in Germania e due anni a H._______ e la scuola professionale a I._______, cfr. verbali d'audizione del 21 settembre 2009 D8 pag. 2 e del 9 ottobre 2009 D10 pag. 4, mentre la ricorrente ha frequentato otto anni di scuola d'obbligo e tre o quattro anni di scuola professionale a G._______, cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2009 D8 pag. 2 e del 9 ottobre 2009 D13 e D14 pag. 3), nonché di esperienza professionale (il ricorrente ha lavorato prima come barista nel (...), poi come manovale nell'estate (...), in seguito per dieci giorni nell'edilizia, e finalmente come venditore presso un negozio di prodotti d'edilizia dall'(...) all'(...), cfr. verbali d'audizione del 21 settembre 2009 D8 pag. 2 e del 9 ottobre 2009 D13 pag. 4); che, inoltre, in Patria possono beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che le loro famiglie – tra cui le rispettive madri, nonché il nonno e la sorella o la zia del ricorrente ed il fratello della ricorrente – si trovano ancora in loco (a E._______ ed a J._______, cfr. verbali d'audizione del 21 settembre 2009 D12 pag. 3 e del 9 ottobre 2009 pag. 3 D8 rispettivamente D5), che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24); che, infatti, i ricorrenti, da un lato e fino al momento attuale, non hanno presentato alcun certificato medico atto a provare i problemi di salute, di cui soffrirebbe la ricorrente (incubi e forti mal di testa); che dall'altro lato, quest'ultima ha dichiarato nell'ambito dell'audizione federale di essersi rifiutata di consultare un medico in Patria per fare curare tali disturbi (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2009 D32 pag. 5) e di avere preso dei tranquillanti, per i quali non vi sarebbe necessità di presentare una ricetta medica (cfr. ibidem D33 pag. 6), che, di conseguenza, ad un esame d'ufficio degli atti di causa, non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio Pagina 8

D-7270/2009 (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-7270/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 10

D-7270/2009 — Bundesverwaltungsgericht 30.11.2009 D-7270/2009 — Swissrulings