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Bundesverwaltungsgericht 13.01.2011 D-72/2011

January 13, 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,003 words·~15 min·2

Summary

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 gennaio 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-72/2011 Sentenza del 13 gennaio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 gennaio 2010 / N (…).

D-72/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 13 dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 3 gennaio 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 3 gennaio 2011, notificata oralmente al richiedente lo stesso giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; UFM-atto A 11/1), il ricorso inoltrato dal ricorrente il 5 gennaio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno successivo, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale in data 7 gennaio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),

D-72/2011 Pagina 3 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, originario di B._______ (Nigeria), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nell'(…), che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo Paese d'origine, a causa dei problemi avuti con dei ragazzi membri della società occulta di nome C._______; che, a seguito del suo rifiuto di aderire alla suddetta società, l'interessato sarebbe stato continuamente infastidito e sarebbe stato aggredito davanti al suo domicilio il (…) con un'arma da fuoco, rimanendo ferito di striscio al fianco; che, nella fuga, l'interessato avrebbe udito altri spari e la voce di sua madre, di cui non saprebbe ad oggi la sorte; che l'interessato si sarebbe rifugiato ad B._______ presso un suo amico, il quale gli avrebbe consigliato di espatriare e, per questo, gli avrebbe donato (…) naira; che, temendo per la sua vita, il giorno seguente l'interessato sarebbe espatriato, che, dopo aver raggiunto D._______ (Nigeria), il (…) l'interessato avrebbe attraversato il confine con il Niger a bordo di un camion senza essere controllato; che, giunto ad E._______ (Niger), egli sarebbe ripartito a bordo di una Jeep che l'avrebbe condotto una settimana dopo a F._______ (Libia), dove sarebbe rimasto (…) mesi, lavorando come (…) per un arabo; che, la mattina del (…), l'interessato si sarebbe imbarcato su una nave di pescatori e il giorno seguente sarebbe arrivato a G._______ (Italia); che, grazie all'aiuto di un ragazzo (…) che avrebbe viaggiato con lui, l'interessato avrebbe preso un treno fino a H._______ (Italia) e poi un altro treno fino a giungere a I._______ (Svizzera), senza documenti e senza subire alcun controllo, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive alla sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore

D-72/2011 Pagina 4 avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in particolare, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta d'identità, in quanto nel suo Paese non sarebbe usuale e nemmeno facile ottenere i documenti d'identità; che, peraltro, non trovandosi in Nigeria, non potrebbe presentarsi personalmente alle autorità per procurarsi siffatti documenti e non potrebbe nemmeno rivolgersi alla rappresentanza nigeriana in Svizzera, da un lato, perché richiedente l'asilo e, dall'altro, giacché non possiede un permesso di soggiorno in questo Paese; che, di conseguenza, non gli sarebbe possibile consegnare all'autorità svizzera i suoi documenti d'identità; che, inoltre, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente, secondo quanto avrebbe esposto in modo dettagliato, coerente e sostanziato, egli sarebbe stato costretto a fuggire dal suo Paese d'origine, poiché la sua vita sarebbe in pericolo, ritenuto il contesto di violenza generalizzata che regnerebbe nella sua zona di provenienza; che, infine, l'autore del gravame fa valere che il suo allontanamento in detto Paese non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua

D-72/2011 Pagina 5 cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, quanto al suo viaggio d'espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente ha reso allegazioni vaghe, stereotipate e contraddittorie; che, a titolo d'esempio, non è plausibile che egli sia potuto arrivare in Svizzera dalla Nigeria, attraversando diversi Paesi, tra cui il Niger, la Libia e l'Italia, entrando nello spazio Schengen, senza subire alcun controllo e senza documenti (cfr. verbale 1 pagg. 6-7); che, peraltro, il ricorrente si è contraddetto riguardo all'attraversamento del confine tra Nigeria e Niger, affermando, da un lato, di non aver subito alcun controllo, poiché avrebbe dato (…) naira ad una persona conosciuta sul posto, la quale avrebbe fatto in modo che egli non venisse controllato e, dall'altro lato, di non sapere come l'autista del camion avrebbe superato i controlli (cfr. ibidem pag. 6); che, d'altronde, l'insorgente non ha saputo indicare le generalità complete della persona presso cui avrebbe lavorato in Libia, nonché del ragazzo (…) che gli avrebbe procurato i biglietti del treno e che avrebbe viaggiato con lui dall'Italia alla Svizzera (cfr. ibidem); che, peraltro, egli non è stato in grado di indicare in maniera lineare e precisa dove sarebbe sbarcato in Italia e di precisare da quali città sarebbe transitato oltre H._______ (cfr. ibidem pag. 7), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono quest'ultimo le vaghe e stereotipate allegazioni asserite in corso di procedura di prima istanza e ribadite in sede di ricorso, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. verbale 1 pagg. 3-4, verbale 2 D6 e ricorso pag. 2); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge,

D-72/2011 Pagina 6 che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, d'altronde, il ricorrente non ha apportato chiarimenti a tutti gli elementi contraddittori, nonché vaghi ed illogici del suo racconto, rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad affermare in

D-72/2011 Pagina 7 sede di ricorso di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo; che, a titolo d'esempio, basti sottolineare che la collocazione temporale dei fatti addotti dal ricorrente è assolutamente contraria alla logica dell'agire, tanto da rendere gli asseriti avvenimenti e le pretese persecuzioni palesemente inverosimili; che, infatti, secondo le dichiarazioni dell'insorgente, gli sarebbe stato chiesto di far parte della società occulta in questione in tre occasioni a distanza di anni, ovvero due volte nel (…) e la terza volta nel (…) rispettivamente nel (…) in circostanze del tutto casuali (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D11- 13, D24-26, D28-30, D34 e D45) per poi scaturire nell'aggressione risalente all'(…) (cfr. verbale 2 D8 e D45-47); che, se i suoi malfattori avessero voluto effettivamente perseguitare il ricorrente per non aver aderito alla loro società, non avrebbero di certo atteso né tre anni per aggredire il ricorrente, né avrebbero lasciato che il caso li conducesse al medesimo (cfr. ibidem); che, peraltro, la mancata denuncia da parte dell'insorgente dei fatti esposti, in particolare degli evocati incontri con i suoi aggressori dimostrano che, come lui stesso ha dichiarato, tali episodi apparivano ai suoi occhi come scherzosi e non rappresentavano per lui alcun interesse (cfr. verbale 2 D17, D22, D39 e D42); che, inoltre, il ricorrente non è stato in grado di abbozzare minimamente l'identità dei suoi aggressori (cfr. verbale 1 pag. 5, nonché verbale 2 D16 e D49-50), né tantomeno di fornire qualsivoglia informazione in merito alla società occulta, la cui adesione sarebbe il motivo alla base del suo espatrio e della sua conseguente domanda d'asilo (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D19-21); che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso già evidenziati dall'UFM, che, infine, ritenuta l'inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è altresì motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,

D-72/2011 Pagina 8 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),

D-72/2011 Pagina 9 che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica superiore in (…) ed ha altresì svolto l'attività di (…) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D8 e D11); che, inoltre, egli dispone in patria di un'importante rete sociale su cui contare, tra cui la madre, la sorella e un amico (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D51); che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente

D-72/2011 Pagina 10 (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-72/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

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