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Bundesverwaltungsgericht 18.04.2018 D-6846/2017

April 18, 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,387 words·~22 min·12

Summary

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 2 novembre 2017

Full text

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Corte IV D-6846/2017

Sentenza d e l 1 8 aprile 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), alias E._______, nato il (…), alias F._______, nato il (…) Eritrea, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 2 novembre 2017 / N (…).

D-6846/2017 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 17 agosto 2017 (cfr. atti A1/2 e A20/2) a seguito dell’accettazione della ricollocazione dell’interessato dall’Italia alla Svizzera (cfr. atti processuali), il verbale dell’audizione sulle generalità del 25 agosto 2017 (di seguito: verbale 1) ed il verbale dell’audizione sui motivi d’asilo del 4 ottobre 2017 (di seguito: verbale 2) del richiedente, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 2 novembre 2017, notificata il medesimo giorno direttamente all’interessato (cfr. atto A14/1, dichiarazione di notifica e ricevuta), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando l’allontanamento del richiedente, ritenendo però attualmente non ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea, con conseguente ammissione provvisoria dello stesso, il ricorso del 4 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 5 dicembre 2017) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con cui l’insorgente ha concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo; in subordine alla restituzione degli atti all’autorità inferiore per nuova valutazione in merito alla qualità di rifugiato, in particolare in relazione alla pertinenza dei motivi ex art. 3 LAsi; in secondo subordine che egli sia riconosciuto quale rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; contestualmente il ricorrente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

D-6846/2017 Pagina 3 che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione del 2 novembre 2017, e non avendo in specie l’insorgente censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte dell’autorità di prime cure, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo, che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino eritreo di etnia tigrina, nato e vissuto sino al (…) settembre 2015, data del suo espatrio, a G._______, H._______, I._______, ad esclusione del periodo dal 30 luglio 2014 al 16 luglio 2015 in cui avrebbe frequentato la scuola a J._______ (cfr. verbale 1, pag. 3-5),

D-6846/2017 Pagina 4 che sentito sui motivi d’asilo egli ha asserito di aver frequentato la scuola sino alla dodicesima classe, quest’ultima a J._______ (cfr. verbale 2, D17, pag. 3); che egli avrebbe sostenuto gli esami finali ed avrebbe in seguito svolto un periodo di addestramento militare (cfr. verbale 2, D38 segg., pag. 5 segg.); che egli sarebbe dipoi rientrato a casa sua a G._______ il 17 luglio 2015 e sarebbe dovuto tornare a J._______ per conoscere i risultati degli esami sostenuti alla fine del mese otto o del mese nove del 2015 (cfr. verbale 2, D70, pag. 8 e D41, pag. 5); che egli però non si sarebbe ivi recato per prendere conoscenza degli stessi e del suo futuro, in quanto già certo che il suo punteggio non sarebbe stato sufficiente per permettergli la continuazione degli studi (cfr. verbale 2, D39 segg., pag. 5); che egli avrebbe proseguito a lavorare nei campi della sua famiglia sino al suo espatrio avvenuto il (…) settembre 2015 a seguito di una convocazione per il militare che sarebbe stata notificata due giorni prima dell’espatrio alla madre, poiché lui stava lavorando nei campi, nonché di una seconda visita da parte di alcune persone che sarebbero venute a cercarlo a casa il giorno dopo la notifica della prima convocazione, anche questa volta in sua assenza, perché stava lavorando (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4 segg.); che egli non volendo adempiere il servizio militare poiché sarebbe a tempo indeterminato e non si potrebbe pertanto condurre una vita normale e tranquilla, avrebbe deciso di espatriare anche per evitare che venissero arrestati i suoi genitori (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4 segg.); che inoltre se rientrasse nel suo Paese verrebbe incarcerato (cfr. verbale 2, D118, pag. 12), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti i motivi d’asilo del richiedente, che per quanto riguarda la visita che avrebbe ricevuto a casa sua l’insorgente il giorno precedente il suo espatrio, le allegazioni del ricorrente in merito risulterebbero inconsistenti, prive di dettagli e stereotipate; che in particolare l’interessato avrebbe dichiarato in merito a tale visita unicamente che delle persone si sarebbero recate a casa sua, avrebbero chiesto alla madre se egli era presente in casa, e non trovandolo se ne sarebbero andate; che malgrado gli sia stata offerta più volte la possibilità di esprimersi in merito alle circostanze della succitata visita, motivo scatenante il suo espatrio, non sarebbe riuscito a dettagliarla meglio; che non sarebbe inoltre verosimile che egli non si sia interessato di raccogliere maggiori informazioni sulla stessa prima di decidere di lasciare il suo Paese; che pertanto la visita al suo domicilio da parte di tali persone risulterebbe inverosimile,

D-6846/2017 Pagina 5 che proseguendo nell’analisi, anche la descrizione fornita dall’insorgente in merito allo svolgimento degli esami finali sostenuti in dodicesima classe a J._______ sarebbe, a mente dell’autorità di prime cure, inconsistente e superficiale; che inoltre egli non ricorderebbe nulla in merito al contenuto degli esami, né alle difficoltà riscontrate nello stesso come neppure di alcune domande poste, e questo malgrado l’interessato fosse convinto di non averli superati e per questo non si sarebbe ripresentato a J._______; che il tempo trascorso dagli esami non giustificherebbe la carenza di elementi sostanziali nel narrato del richiedente, in quanto sarebbe legittimo attendersi dal ricorrente che egli si ricordi maggiori dettagli legati a degli esami così determinanti per il suo futuro che avrebbero stabilito se egli potesse proseguire gli studi oppure avrebbe dovuto svolgere il servizio militare; che in conclusione quindi la verosimiglianza della sua partecipazione agli esami finali della dodicesima classe a J._______ andrebbe negata, che oltracciò, le dichiarazioni rilasciate dall’interessato in merito al suo addestramento militare sarebbero pure poco sostanziate, prive di dettagli, oltre che standardizzate; che invero l’insorgente si sarebbe limitato a riferire che avrebbe imparato a sparare e che faceva delle marce, senza però segnatamente descrivere una giornata militare tipica che sarebbe invece ben scandita e ripetitiva; che inoltre dapprima egli avrebbe allegato che durante il periodo di addestramento militare non sarebbe successo nulla di rilevante, mentre invece alla fine dell’audizione sui motivi, avrebbe descritto delle punizioni in ambito militare, riportando un episodio a lui successo in modo superficiale e privo di qualsiasi elemento emozionale; che alla luce di tali evenienze anche l’addestramento militare sarebbe inverosimile, che di conseguenza per l’autorità inferiore, essendo la convocazione per il servizio militare, intrinsecamente legata alla frequentazione del dodicesimo anno a J._______, la stessa perderebbe la sua ragione di essere; che per altro il ricorrente non sarebbe stato in grado di fornire alcun dettaglio in merito alla presunta convocazione, asserendo di non averla neppure aperta poiché molto stanco; che tale disinteresse nei confronti di una comunicazione così significativa per il suo futuro sarebbe rafforzativa di tutti gli elementi di inverosimiglianza succitati, che vieppiù l’uscita illegale dall’Eritrea non sarebbe sufficiente a giustificare un timore fondato per il ricorrente di essere esposto in futuro a misure persecutorie ex art. 3 LAsi, in quanto l’insorgente non avrebbe avuto alcun contatto con le autorità e non emergerebbero dalle sue dichiarazioni altri

D-6846/2017 Pagina 6 fattori che giustifichino che egli sia da ritenere come inviso alle stesse; che pertanto le sue dichiarazioni in merito non sarebbero rilevanti ai sensi della legge sull’asilo, che nel ricorso, l’insorgente contesta le considerazioni dell’autorità inferiore, che per quanto concerne la ritenuta inverosimiglianza delle allegazioni, il ricorrente ritiene che la valutazione dell’autorità di prime cure sarebbe il frutto di un’impressione soggettiva e di un esame errato dei fatti, che l’insorgente afferma di aver fornito indicazioni sufficientemente dettagliate, coerenti e plausibili che dimostrerebbero la verosimiglianza dei suoi motivi d’asilo, che per ciò che riguarda la visita al domicilio di alcune persone il giorno antecedente l’espatrio, il ricorrente ritiene che l’autorità di prime cure avrebbe potuto chiedergli maggiori chiarimenti consentendogli così di spiegare più in dettaglio le sue dichiarazioni; che inoltre, considerando il contesto eritreo, la sua partenza successivamente al ricevimento della convocazione militare ed al fatto che non si fosse presentato a J._______, non risulterebbe illogica ed incomprensibile, che in merito agli esami sostenuti alla fine della dodicesima classe, egli avrebbe sostanziato sufficientemente le sue dichiarazioni; che il fatto che egli non abbia saputo ricordare i quesiti specifici posti nell’esame non sarebbe un’evenienza determinante per fondare il convincimento dell’inverosimiglianza da parte dell’autorità di prime cure, in quanto sarebbe una pretesa troppo elevata ed irrealistica per l’insorgente il doversi ricordare le singole domande di un esame scolastico a distanza di oltre due anni e mezzo, che circa l’allegata inconsistenza delle dichiarazioni da lui rilasciate in merito al periodo di addestramento militare, malgrado le stesse sarebbero in parte concise, avrebbe comunque fornito sufficienti elementi atti a provare di avere vissuto realmente quanto allegato; che in merito sarebbe semmai stato compito della SEM di approfondire tale questione ponendogli delle domande maggiormente circostanziate, che infine, ed al contrario di quanto concluso nella decisione impugnata, egli, oltre all’uscita illegale dall’Eritrea, si sarebbe sottratto ai suoi obblighi di presentarsi per il servizio di leva ed avrebbe eluso le ricerche delle

D-6846/2017 Pagina 7 autorità militari, elementi che lo esporrebbero ad essere considerato dalle autorità eritree quale oppositore politico, poiché renitente alla leva; e pertanto i suoi motivi d’asilo sarebbero pure pertinenti ex art. 3 LAsi, che in conclusione gli dovrebbe comunque essere concesso l’asilo per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in quanto con l’espatrio illegale, egli si sarebbe definitivamente sottratto ai suoi obblighi militari e si troverebbe quindi esposto a gravi sanzioni nel caso dovesse rientrare nel suo Paese d’origine, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39); che detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),

D-6846/2017 Pagina 8 che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi né di rilevanza secondo l’art. 3 LAsi, che per quanto riguarda l’asserita frequentazione del dodicesimo anno a J._______ da parte del ricorrente, le allegazioni dell’insorgente risultano anzitutto poco sostanziate e stereotipate in punti determinanti, come rilevato rettamente nella decisione impugnata, che difatti, malgrado non si possa esigere dal ricorrente che egli ricordasse degli esempi concreti di quesiti posti durante gli esami finali, in particolare visto il tempo trascorso dagli stessi, egli avrebbe per lo meno dovuto saper descrivere in modo più dettagliato da che cosa traesse il convincimento che gli esami non si fossero svolti in modo sufficiente per poter proseguire gli studi, elemento che lo avrebbe poi determinato a non ritornare a J._______,

D-6846/2017 Pagina 9 che inoltre sorprende che egli, avendo come asserito dato tali esami finali, non si sia neppure interessato del giorno in cui si sarebbe dovuto presentare a J._______, recandosi a verificare l’avviso presso la scuola di K._______, sapendo esattamente che la conseguenza dell’ottenimento di un punteggio insufficiente sarebbe stata quella della sua assegnazione all’esercito (cfr. verbale 2, D39 segg., pag. 5 seg.), e quindi della sua ricerca da parte delle autorità militari (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D31, pag. 4), che circa l’addestramento che l’insorgente avrebbe svolto durante gli ultimi quattro mesi di permanenza a J._______ (cfr. verbale 2, D57, pag. 7), egli ha presentato un racconto del tutto privo di consistenza, vago ed impersonale, che in particolare egli ha nominato dapprima quale unica attività prevista per l’addestramento militare, la marcia; che soltanto incalzato dalle domande dell’interrogante, ha aggiunto che quali altre attività che venivano svolte durante le intere giornate militari vi sarebbero state la direzione in avanti ed il fatto di avere imparato a sparare a seconda della distanza nell’ultimo mese di addestramento (cfr. verbale 2, D61, pag. 7), senza che gli fosse successo nulla di rilevante nei quattro mesi di esercitazione militare (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, D68, pag. 7); che solo alla fine dell’audizione sui motivi, al quesito specifico se fosse mai stato arrestato durante l’addestramento militare, l’insorgente ha dichiarato che capitava che venisse punito e che la punizione consistesse nel rotolare per terra e muoversi saltellando da seduto con le mani dietro la testa, evidenziando in seguito un episodio nel quale egli sarebbe giunto in ritardo assieme a due altri compagni, e come punizione li avrebbe legati con la corda, gettato addosso dell’acqua e lasciati fuori per tutta la notte (cfr. verbale 2, D101 segg., pag. 10 segg.), che tali allegazioni, in parte tardive, per la loro inconsistenza e genericità non sembrano poter essere elementi sufficienti atti a convincere il Tribunale che il ricorrente abbia realmente vissuto quanto asserito, che vieppiù le dichiarazioni del ricorrente circa il fatto che se egli avesse ricevuto un punteggio sufficiente avrebbe continuato gli studi, mentre che altrimenti sarebbe stato assegnato all’esercito (cfr. verbale 2, D39, pag. 5), risultano incongruenti con le notizie in possesso del Tribunale in merito alla continuazione del percorso scolastico degli studenti con valutazioni inferiori, in quanto agli stessi verrebbe dapprima impartita una formazione professionale all’interno o all’esterno del campo di addestramento e solo

D-6846/2017 Pagina 10 successivamente, sarebbero incorporati nel servizio nazionale civile o militare (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 12.2 e riferimenti citati), che alla luce di quanto succitato, la frequentazione da parte dell’interessato del dodicesimo anno a J._______, e segnatamente che egli abbia sostenuto gli esami in quest’ultimo anno scolastico come pure che abbia effettuato l’addestramento militare, non possono essere ritenuti plausibili, che oltracciò, anche volendo prescindere dalle dichiarazioni inverosimili summenzionate, neppure l’asserita convocazione militare che egli avrebbe ricevuto l’8 settembre 2015 come pure la successiva visita da parte di alcune persone il giorno dopo, risultano verosimili, in quanto le dichiarazioni determinanti in merito da parte dell’insorgente risultano vaghe, contraddittorie ed illogiche rispetto a degli eventi realmente vissuti, che invero egli ha dapprima sostenuto di aver ricevuto due convocazioni, specificando che le stesse provenivano dall’(…) che gli intimavano di recarsi a svolgere il servizio militare, aggiungendo inoltre che il L._______ le avrebbe inviate al suo (…) ed il (…) di G._______ le avrebbe consegnate a lui ed alla sua famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 8-9); che invece in un secondo momento, richiestogli di descrivere in dettaglio le circostanze della prima convocazione, egli ha affermato di non essere stato presente al momento della consegna della stessa alla madre, e che quest’ultima non gli avrebbe riferito né chi né quante persone avrebbero consegnato la convocazione; che inoltre il ricorrente non avrebbe neppure letto lo scritto a lui indirizzato (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D27 segg., pag. 4 seg.); che nella seconda occasione non avrebbe invece ricevuto alcuna convocazione, ma delle persone lo sarebbero venute a cercare, senza però riuscire a specificare se si trattasse di militari o di civili (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D75 segg., pag. 8), che inoltre l’insorgente ha in un primo momento specificato che sulle due convocazioni ricevute ci sarebbe stato scritto il suo nome (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9), mentre poco dopo si contraddice asserendo che non ricorderebbe neppure se vi fosse scritto qualcosa sulla busta della convocazione (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10), che dipoi il suo comportamento successivo al presunto ricevimento della convocazione militare, sapendo che le autorità militari lo avrebbero continuato a cercare (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D27 segg., pag. 4), risulta sorprendente ed illogico,

D-6846/2017 Pagina 11 che invero egli non ha né letto lo scritto a lui indirizzatogli, né si è maggiormente informato in merito allo stesso ed alle persone che glielo avrebbero recapitato a casa e che si sarebbero ripresentate il giorno seguente (cfr. verbale 2, D75, pag. 8), recandosi anche il giorno successivo a lavorare tranquillamente nei campi (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D75 segg, pag. 8); che tale disinteresse risulta maggiormente incomprensibile per una persona che riferisce di essere espatriato proprio a causa di tali eventi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8 seg. e verbale 2, D27, pag. 4), che di conseguenza, l’insorgente non è riuscito a rendere verosimile di aver ricevuto né una convocazione per adempiere il servizio militare, né di aver avuto successivi contatti con l’autorità militare, che neppure in sede ricorsuale sono stati forniti elementi che possano permettere una diversa valutazione della fattispecie, che infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future a causa del solo espatrio illegale dall’Eritrea (cfr. verbale 1, pt.o 5.01, pag. 8 e verbale 2, D94 segg., pag. 10), si osserva che secondo una sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017), il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eritrea e stabilito che quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo; che dall’analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall’Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano a seri pregiudizi ai sensi della legge sull’asilo e ciò unicamente a causa dell’espatrio illegale; che un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1), che orbene, nel caso in disamina, va rilevato che data la mancanza di verosimiglianza di pregressi contatti con l’autorità militare da parte del ricorrente, segnatamente che si sia sottratto alle ricerche delle autorità militari come pure che non si sia presentato al servizio di leva successivamente a delle convocazioni – circostanze che sarebbero decisive per il riconoscimento dello statuto di rifugiato – per la sola uscita

D-6846/2017 Pagina 12 illegale dal suo Paese ed in assenza di elementi supplementari atti a ritenere che egli sia malvisto dalle autorità eritree, non esiste per l’insorgente il timore di trattamenti configuranti una persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in Patria, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevati (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF)

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6846/2017 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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