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Bundesverwaltungsgericht 12.12.2017 D-6840/2017

December 12, 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,287 words·~11 min·3

Summary

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 novembre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6840/2017

Sentenza d e l 1 2 dicembre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Gabriela Freihofer, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._____, nato il (…), Marocco, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 novembre 2017 / N (…)

D-6840/2017 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessato presentato in Svizzera l’8 novembre 2017; i verbali d’audizione del 14 novembre 2017 (di seguito: verbale 1) e del 21 novembre 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 novembre 2017, notificata all’interessato il medesimo giorno (cfr. atto A13/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso inoltrato il 3 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; recte: 4 dicembre 2017; data d’entrata: 5 dicembre 2017), per mezzo del quale il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’autorità di prima istanza per l’esame materiale della domanda; in subordine di essere posto al beneficio dell’ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente l’esenzione dal versamento anticipato delle spese di giustizia, con protesta di spese e ripetibili, l’incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 7 dicembre 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,

D-6840/2017 Pagina 3 che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino marocchino originario di Casablanca, dove avrebbe vissuto fino all’espatrio (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.), che sentito sui motivi d’asilo, egli ha dichiarato di essere espatriato a causa della difficoltà a trovare un lavoro nel proprio paese d’origine ed in ragione della sua volontà di crearsi un futuro migliore (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.), che egli ha inoltre espressamente specificato non aver avuto alcun problema con le autorità del suo paese d’origine (cfr. verbale 1, pag. 7), che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell’art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni, che di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 31a cpv. 3 LAsi pronunciando l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera, che nel ricorso l’insorgente avversa tale valutazione; che a suo dire la stessa sarebbe il risultato di una lettura parziale degli atti all’inserto; che

D-6840/2017 Pagina 4 non sarebbe stato dato adeguato rilievo all’elemento essenziale delle sue allegazioni, ovvero una situazione talmente difficile e precaria da compromettere la possibilità di una vita dignitosa; che pur non trattandosi di una persecuzione in senso stretto, occorrerebbe quantomeno considerare la gravità delle difficoltà di vita in questione, stante inoltre il fatto che il suo stato d’origine non offrirebbe alcun tipo di reale tutela per i propri cittadini, che tale tesi non può essere seguita, che giusta l’art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall’art. 18 LAsi, questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d’asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che ai sensi dell’art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall’agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l’asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell’art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all’art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento di cui all’art. 44 LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti), che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata,

D-6840/2017 Pagina 5 che nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che invero, egli ha indicato di essere espatriato per cercare lavoro e per costruirsi un futuro migliore (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.), che oltre alle difficoltà economiche, egli ha indicato di non aver avuto altri problemi in patria, né con terze persone né con le autorità (cfr. verbale 1, pag. 7), che tuttavia i motivi economici, come manifestamente riconoscibile, non rientrano nella definizione di persecuzione in senso lato giusta gli art. 3 e 18 LAsi, che nel ricorso l’insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, che visto quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 3 LAsi, che di conseguenza, per quanto concerne la non entrata nel merito da parte dell’autorità di prime cure, il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, all’art. 83 LStr (RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata la SEM non ha constatato la presenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento,

D-6840/2017 Pagina 6 che nel ricorso l’insorgente chiede però di essere posto al beneficio dell’ammissione provvisoria in Svizzera in ragione della drammaticità della situazione in Marocco e vista le circostanze personali connesse con il suo vissuto, che giusta l’art. 83 cpv. 3 LStr, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito della SEM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1996 n. 18 consid. 14b lett. e e relativi riferimenti), che, in virtù di quanto poc’anzi indicato, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr per rinvio dell’art. 44 LAsi), che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che nella fattispecie non risultano indizi da cui desumere che il ricorrente sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Marocco, che la situazione in tale Paese non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale, che quo alla situazione personale dell’interessato, occorre rilevare ch’egli è giovane, alfabetizzato e dispone di una certa esperienza lavorativa in campo edile nonché di famigliari in patria (cfr. verbale 1, pag. 2 e segg.),

D-6840/2017 Pagina 7 che a titolo abbondanziale, va rilevato che ci si può poi attendere un certo sforzo da parte del ricorrente per superare le eventuali difficoltà iniziali (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5), che visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente nel suo paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all’art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l’assenza di documenti d’identità non costituisce un ostacolo; che invero il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all’art. 44 LStr), che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-6840/2017 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Data di spedizione: Lorenzo Rapelli