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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2026 D-6559/2024

March 12, 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,144 words·~21 min·1

Summary

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 settembre 2024

Full text

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Corte IV D-6559/2024

Sentenza d e l 1 2 marzo 2026 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Daniela Brüschweiler, cancelliera Ambra Antognoli.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 settembre 2024.

D-6559/2024 Pagina 2

Fatti: A. A.a L’interessato, cittadino turco di etnia curda proveniente dalla provincia di B._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 9 maggio 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (…)-2/2). A.b Il 30 novembre 2023 la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato (cfr. atto SEM n. 18/14). Questi ha in sostanza riferito che in Patria avrebbe avuto problemi sin dall’infanzia con il padre, il quale era violento. Quest’ultimo se ne sarebbe andato quando il richiedente avrebbe frequentato gli ultimi anni della scuola elementare. Tuttavia, anni dopo, il padre si sarebbe presentato all’abitazione famigliare, accompagnato da un cugino poliziotto con ideali nazionalisti. Vi sarebbe conseguentemente stato un conflitto terminatosi con una denuncia nei confronti del padre e del cugino, il quale sarebbe stato solito “insultare” l’interessato per il mancato svolgimento del servizio militare, per la frequentazione del Partito Democratico dei Popoli (HDP) e per la partecipazione alle feste del Newroz. L’insorgente avrebbe inoltre contratto nel 2022 un debito di (…) lire turche per conto del padre e conseguentemente la banca avrebbe bloccato parte del proprio stipendio. Inoltre, egli ha affermato di avere svolto vari incarichi per il partito HDP, quali la distribuzione di giornali e riviste come pure “le visite” nelle case e nei negozi. Nel 2023 lo Stato avrebbe iniziato a perseguitare coloro che avrebbero lavorato attivamente per il partito e due amici, che avrebbero svolto le stesse mansioni, sarebbero stati presi in custodia cautelare. Per timore di subire le stesse ripercussioni, l’interessato è espatriato legalmente. Egli sarebbe infine stato accusato dei reati di appartenenza e di propaganda a un’organizzazione terroristica. A.c Il richiedente ha prodotto agli atti i seguenti mezzi di prova in copia: - scritto del (…) del Tribunale di primo grado di B._______ indicante il passaggio in giudicato della decisione del (…) (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); - sentenza motivata del (…) emessa dal Tribunale civile di primo grado di B._______ (cfr. mdp SEM n. 2); - decisione del (…) del Tribunale civile di primo grado di B._______ (cfr. mdp SEM n. 3); - attestati di studio (cfr. mdp SEM n. 4); - estratto della lista dei precetti esecutivi a carico dell’interessato (cfr. mdp SEM n. 5);

D-6559/2024 Pagina 3 - una fotografia ritraente l’interessato con la bandiera del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) (cfr. mdp SEM n. 6); - la tessera di membro del partito HDP (cfr. mdp SEM n. 7); - scritto del (…) della Procura generale di B._______ (cfr. mdp SEM n. 8); - decisione del (…) del Giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______ (cfr. mdp SEM n. 9); - scritto del (…) della Procura generale di B._______ (cfr. mdp SEM n. 10); - decisione del (…) del Giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______ (cfr. mdp SEM n. 11); - mandato di accompagnamento coattivo del (…) (cfr. mdp SEM n. 12); - copia del post di un giornalista (cfr. mdp SEM n. 13); - decisione del (…) del Giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______ (cfr. mdp SEM n. 14); - delle fotografie ritraenti l’interessato con un individuo, il quale parrebbe in seguito essere stato arrestato (cfr. atto SEM n. 34/5) e un articolo online del (…) (cfr. atto SEM n. 44/5). B. Con decisione del 23 settembre 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 47/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 46/11). C. Con ricorso del 17 ottobre 2024 (notificato il 18 ottobre 2024, cfr. risultanze processuali) l’interessato (di seguito anche il ricorrente o l’insorgente) è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, implicitamente nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. D.a Tramite decisione incidentale del 27 novembre 2024 (cfr. atto TAF n. 3), il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e invitato lo stesso a versare, entro il 12 dicembre 2024, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con

D-6559/2024 Pagina 4 la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. D.b L’11 dicembre 2024, il ricorrente ha provveduto al versamento di tale anticipo. E. E.a Con scritto datato 6 dicembre 2024 (data di entrata: 12 dicembre 2024; cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale dei mezzi di prova inediti in lingua turca (cfr. atto TAF n. 5). E.b Tramite decisione incidentale del 12 dicembre 2024, il Tribunale ha invitato l’insorgente a trasmettere la traduzione dei menzionati mezzi di prova in una lingua ufficiale svizzera entro il 27 dicembre 2024 (cfr. atto TAF n. 6). E.c Con scritto del 18 dicembre 2024 (data di entrata: 19 dicembre 2024; cfr. risultanze processuali), egli ha versato agli atti la traduzione in lingua francese dei summenzionati documenti (cfr. atto TAF n. 8), segnatamente uno scritto dell’avvocato C._______, la decisione dell’(…) del Tribunale di pace penale di D._______ e il mandato di accompagnamento coattivo dell’(…). F. Con ordinanza del 4 aprile 2025 (cfr. atto TAF n. 18), il Tribunale ha avviato uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta del 7 maggio 2025 (cfr. atto TAF n. 19), una replica del 14 maggio 2025 (cfr. atto TAF n. 21) e una duplica del 4 giugno 2025 (cfr. atto TAF n. 23). G. Nel corso della procedura, l’interessato ha trasmesso numerosi scritti con i quali ha sostanzialmente richiesto informazioni sullo stato della procedura ricorsuale e sollecitato il ricevimento della sentenza. A tali richieste, il Tribunale ha costantemente risposto comunicando l’impossibilità di prevedere i tempi di evasione del ricorso e invitandolo ad attendere (cfr. atti TAF n. 9-17, 25, 28-31 e 33-43). H. In corso di procedura, il ricorrente si è sottoposto a delle visite mediche (cfr. atti SEM n. 13/4, 14/2, 40/3; rapporto del (…) allegato al ricorso; atto TAF n. 26). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei

D-6559/2024 Pagina 5 considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4.

D-6559/2024 Pagina 6 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che le allegazioni inerenti alla presunta procedura giudiziaria aperta nei confronti dell’interessato per il reato di propaganda a un’organizzazione terroristica non sia verosimile (art. 7 LAsi), poiché i mezzi probatori versati agli atti sarebbero in parte falsificati (cfr. mdp SEM n. 8-12 e 14). Essa ha inoltre escluso l’esistenza di un fondato timore di persecuzione in ragione dell’appartenenza dell’interessato all’HDP, considerando che egli non avrebbe ricoperto una posizione di rilievo in seno a tale partito. Infine, ha ritenuto che i pregiudizi perpetrati dal cugino e dal padre, così come le discriminazioni subite in ragione della sua etnia curda, non siano rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente sostiene che i propri motivi d’asilo sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, vi sarebbe una procedura penale pendente nei suoi confronti, in relazione alla quale rischierebbe una pena detentiva. Inoltre, egli avrebbe subito in patria episodi traumatici riconducibili alla propria appartenenza etnica curda. Infine, egli considera che i pregiudizi perpetrati dal padre e dal cugino costituiscano delle persecuzioni rilevanti. 4.3 Nelle osservazioni al ricorso, la SEM si riconferma essenzialmente nella propria decisione e postula il respingimento del ricorso, ritenendo che, alla luce dei mezzi di prova precedentemente prodotti e risultati falsificati, vi sarebbe motivo di credere che la nuova documentazione presentata dal ricorrente (cfr. atto TAF n. 8) sarebbe stata allestita ai meri fini di causa (cfr. atto TAF n. 19). In replica, il ricorrente contesta la conclusione della SEM, affermando di aver prodotto documentazione autentica e di versare in un grave stato di salute (cfr. atto TAF n. 21). In duplica, la SEM si riconferma nelle proprie conclusioni di causa (cfr. atto TAF n. 23). 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

D-6559/2024 Pagina 7 La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 A fronte di un’attenta valutazione dei mezzi di prova, il Tribunale giudica anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla valutazione della SEM in merito all’inverosimiglianza dell’asserita procedura giudiziaria per il reato di propaganda terroristica a carico del ricorrente (art. 7 LAsi). Infatti, i documenti giudiziari prodotti – tra cui il mandato di accompagnamento coattivo (mdp SEM n. 8-12 e 14) – presentano degli evidenti segni di falsificazione. Tali irregolarità riguardano soprattutto delle incongruenze con il sistema giudiziario turco, tra cui errori relativi alla legittimazione delle autorità competenti, alla coerenza dei contenuti e a delle irregolarità formali (cfr. decisione impugnata, pagg. 4-5). Né l’estratto del portale UYAP trasmesso dal legale turco, né le generiche spiegazioni del ricorrente possono ragionevolmente giustificare tali irregolarità e comprovare l’autenticità della documentazione. Di riflesso, non v’è motivo di analizzare ulteriormente la rilevanza della procedura penale succitata poiché poggia su una documentazione falsificata. Allo stesso modo, la documentazione successivamente prodotta in merito a un’asserita procedura per favoreggiamento ad un’organizzazione terroristica (cfr. atto TAF n. 8) pone seri dubbi in merito alla sua veridicità. Tali atti risultano infatti essere stati emessi già nel 2021; di conseguenza, essi avrebbero dovuto essere già noti al ricorrente, il quale – in virtù dell’obbligo di collaborare ex art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi – era tenuto a trasmetterli immediatamente all’autorità inferiore. Il ricorrente non ha inoltre contestualizzato

D-6559/2024 Pagina 8 la loro provenienza o fornito ulteriori spiegazioni in merito. In aggiunta, il contenuto della documentazione consisterebbe in un mandato di accompagnamento coattivo per interrogare l’interessato. Anche qualora si trattasse di copie di documenti autentici – ipotesi che il Tribunale non può ammettere a priori in considerazione della copiosa documentazione falsificata precedentemente prodotta – questi apparterrebbero comunque ad una fase preliminare del procedimento e la loro rilevanza per l’asilo sarebbe conseguentemente dubbia. Infine, lo scritto del legale turco (cfr. atto TAF n. 8) non è idoneo a dimostrare le tesi dell’insorgente, limitandosi a riportare mere allegazioni di parte. Gli ulteriori mezzi di prova prodotti non sono atti a comprovare una persecuzione nei confronti del ricorrente. In particolare, le fotografie ritraenti l’interessato con un individuo che sarebbe stato in seguito arrestato (cfr. atto SEM n. 34/5) non consentono di dimostrare né un eventuale interesse delle autorità nei suoi confronti né il compimento, da parte sua, di atti suscettibili di aver attirato l’attenzione delle medesime. Inoltre, neppure l’articolo online menzionante il ricorrente è atto a provare l’esistenza di una persecuzione, poiché risulta verosimile che le informazioni ivi contenute siano state fornite dallo stesso interessato (cfr. atto SEM n. 44/5). Infine, la decisione del (…) del Tribunale civile di primo grado di B._______ relativa alla causa promossa contro il padre e il cugino (cfr. mdp SEM n. 3), così come la documentazione attestante il cambiamento di nome dell’interessato (cfr. mdp SEM n. 1-2), non risultano essere pertinenti. 6.2 Per il resto, il Tribunale giudica che i timori espressi dall’interessato si rivelano infondati sotto il profilo dell’art. 3 LAsi. 6.2.1 In primo luogo, il ricorrente non presenta un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità turche potrebbero adottare delle persecuzioni che ne metterebbero in pericolo la sua vita, l’integrità fisica o la libertà. Egli ha infatti dichiarato di essere membro dell’HDP – partito legale in Turchia – e di aver essenzialmente partecipato alle riunioni del partito, al volantinaggio e alle “visite” nelle abitazioni e nei negozi. La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi politicamente esposti. 6.2.2 In secondo luogo, neppure le asserite ingiustizie subite da parte del padre e del cugino risultano essere rilevanti. Il cugino, unitamente al padre, avrebbe aggredito fisicamente il ricorrente in un unico episodio riconducibile a dissidi di natura familiare, senza cagionargli danni di particolare gravità. Inoltre, il cugino lo avrebbe insultato in ragione delle sue frequentazioni con membri dell’HDP e del mancato svolgimento del servizio militare.

D-6559/2024 Pagina 9 Tali atti non raggiungono tuttavia un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per quanto concerne invece i problemi con il padre, descritto come persona violenta e affetta da ludopatia, nonché le difficoltà derivanti dal prestito bancario contratto in suo favore, essi non sono riconducibili ad uno dei motivi previsti dall’art. 3 LAsi e sono pertanto privi di rilevanza. 6.2.3 In terzo luogo, le pretese discriminazioni subite in ragione della propria appartenenza etnica curda non risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, l’appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E- 4103/2024 consid. 7.1). Le discriminazioni che il ricorrente avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia – segnatamente le vicissitudini scolastiche – non sono rilevanti ai sensi del diritto dell’asilo poiché posti lontani nel tempo e/o difettano dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.3 In esito, le dichiarazioni dell’insorgente non soddisfano né i presupposti di verosimiglianza previsti dall’art. 7 LAsi, né le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ferme queste premesse, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. 7. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1e2e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo. 8. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

D-6559/2024 Pagina 10 8.2 8.2.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, l’ammissibilità del suo rinvio verso la Turchia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). 8.2.3 L’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta pertanto ammissibile. 8.3 8.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdoturco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sudest del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). A conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 2 marzo 2026). https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453 https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453

D-6559/2024 Pagina 11 8.3.3 Nel caso concreto, l’interessato è giovane, dispone di esperienza professionale in vari settori, nonché di una solida rete familiare in patria, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità. Inoltre, egli versa in una condizione di salute che non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontanamento: agli atti vi sono invero vari rapporti medici attestanti segnatamente una follicolite del cuoio capelluto, una miopia con anamnesi di pregresso trauma dell’occhio destro (con attuali disturbi della fusione binoculare), dolori retrosternali di origine parietale e psicosomatica, un episodio depressivo di grado medio e un probabile disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 13/4, 14/2, 40/3; rapporto del (…) allegato al ricorso; atto TAF n. 26). Il rapporto medico del (…) agosto 2025 – ultimo documento medico versato agli atti – indica inoltre che il ricorrente soffre di “[p]rincipalement beaucoup de stress et d’anxiété qui impacte aussi sur Ie plan physique. Se sent toujours triste et découragé avec des idées suicidaires par moments”, senza tuttavia alcuna pianificazione di suicidio o suicidalità acuta rilevata dai curanti (cfr. atto TAF n. 26). Ad ogni modo, le menzionate problematiche di salute potranno essere pacificamente trattate anche in Turchia dove risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-806/2024 del 5 marzo 2024 consid. 10.3.2; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Inoltre, si rileva che un peggioramento del quadro psichico a seguito di una decisione negativa d’asilo non preclude di principio l’esecuzione dell’allontanamento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. ex pluris sentenze del TAF D- 2648/2024 del 22 maggio 2025 consid. 10.3.2; D-662/2024 dell’11 settembre 2024 consid. 5.3.1; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2). 8.3.4 L’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 8.5 Di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento. 9. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non

D-6559/2024 Pagina 12 è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall’anticipo spese dello stesso importo versato al Tribunale l’11 dicembre 2024. 11. La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6559/2024 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato al Tribunale l’11 dicembre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

D-6559/2024 Pagina 14 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – SEM, per l'incarto […] (in copia) – autorità cantonale competente (in copia)

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