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Bundesverwaltungsgericht 10.09.2010 D-6287/2010

September 10, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,409 words·~12 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Full text

Corte IV D-6287/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 settembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi. Cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 agosto 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6287/2010 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, la decisione del 21 ottobre 2009 dell'UFM, cresciuta in giudicato il 24 novembre 2009, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, la scomparsa dell'interessato, il quale si è reso irreperibile a partire dal (…), la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il verbale dell'audizione sommaria del 10 agosto 2010 (di seguito: verbale 1), il verbale del 12 agosto 2010 (di seguito: verbale 2) in occasione del quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la decisione dell'UFM del 27 agosto 2010 di non entrata nel merito ai sensi della predetta norma, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 3 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in copia via fax in data 6 settembre 2010 e in originale il giorno seguente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, Pagina 2

D-6287/2010 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______, nella provincia di Mosul (Iraq), dove avrebbe avuto ultimo domicilio, che egli ha affermato di non essere mai rientrato nel suo Paese d'origine dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo e di non avere nuovi motivi d'asilo rispetto a quelli fatti valere in occasione della prima domanda d'asilo, che, confrontato alle risultanze dell'esame LINGUA a cui era stato sottoposto, l'interessato ha dichiarato di aver mentito sulla sua provenienza, per paura di essere rimpatriato; che, in realtà, egli è originario di Dohuk (Iraq) dove ha vissuto sempre sin dalla nascita, che, nella decisione del 27 agosto 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che la prima procedura d'asilo si è definitivamente conclusa e che Pagina 3

D-6287/2010 l'interessato non ha addotto alcun fatto verificatosi dopo la conclusione di tale procedimento proprio a motivare la sua qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha considerato che né la situazione politica della provincia di Dohuk, di cui il richiedente ha dichiarato essere originario, né altri motivi individuali relativi alla sua persona o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del suo allontanamento in detto Paese, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, ritenendola errata, soprattutto per quanto concerne il suo allontanamento; che, a tal proposito, egli fa valere di non essere originario di Dohuk, come sarebbe stato indicato erroneamente nella decisione impugnata, bensì di B._______, nella provincia di Mosul, ciò che egli sarebbe in grado di provare, se gli fossero concesse due o tre settimane di tempo per far pervenire la documentazione necessaria; che, infatti, egli avrebbe dichiarato di essere originario di Dohuk per errore, dettato dall'impulsività e dalla frustrazione, nonché in quanto era quello che ci si aspettava da lui; che, di conseguenza, in considerazione dei problemi avuti con la famiglia, come pure della generale situazione di violenza in Iraq, segnatamente nella zona di Mosul, il suo allontanamento dovrebbe essere considerato ragionevolmente inesigibile, che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di Pagina 4

D-6287/2010 provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che il ricorrente ha espressamente affermato che i motivi d'asilo della sua presente domanda d'asilo sono i medesimi fatti valere nel corso del primo procedimento e che nulla di nuovo si è aggiunto ai medesimi (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1), che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 21 ottobre 2009, in cui i suoi motivi d'asilo sono già stati considerati inverosimili, che, d'altronde, il ricorrente non è ritornato nel suo Paese d'origine tra la prima e la seconda procedura d'asilo in Svizzera bensì ha soggiornato in Italia, come emerge dalle sue stesse dichiarazioni (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1), che, inoltre, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, che, segnatamente, in sede di ricorso, il ricorrente si è limitato a ribadire di aver avuto in patria dei problemi personali, in particolare con la sua famiglia (cfr. ricorso pag. 2), che, alla luce di quanto sopra evocato, v'è, dunque, ragione di concludere all'assenza di indizi di nuovi fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 5

D-6287/2010 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, preliminarmente, l'allegazione ricorsuale dell'insorgente, secondo cui non sarebbe originario di Dohuk, bensì di B._______ nella provincia di Mosul, non merita alcuna considerazione, in quanto è manifestamente pretestuosa nonché da ritenersi costruita per i bisogni della causa, che, infatti, detta asserzione – oltre a non essere corroborata da alcun elemento della benché minima consistenza – è palesemente una mera reazione alla decisione negativa dell'UFM, qui impugnata, nella quale, da un lato, il ricorrente è stato rettamente considerato originario di Dohuk sulla base delle sue manifeste dichiarazioni, che hanno del resto confermato gli accertamenti dell'esame LINGUA a cui era stato sottoposto in occasione della prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1 pag. 5) e, dall'altro, è stato ritenuto come ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento, che, inoltre, l'asserita giustificazione del ricorrente secondo cui avrebbe mentito in merito al suo Paese d'origine per frustrazione, per errore, per impulsività (cfr. ricorso pag. 2) è assolutamente incredibile, che, in tali circostanze, le dichiarazioni del ricorrente circa la regione di provenienza nel suo Paese d'origine sono prive di ogni credibilità, che, pertanto, v'è ragione di concludere che il ricorrente non è originario di B._______ nella provincia di Mosul, rispettivamente che la sua provincia irachena d'origine è Dohuk, che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq (nelle provincie di Dohuk, Arbil e Suleimaniya) possa violare Pagina 6

D-6287/2010 l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile, che, inoltre, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Arbil e Suleymaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile, contrariamente a quanto pretende il ricorrente in sede di ricorso con semplici affermazioni di parte (cfr. ricorso pag. 2); che, segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione ed un'esperienza professionale quale (...); che, inoltre, alla luce dell'inverosimiglianza delle sue allegazioni, v'è ragione di ritenere che egli disponga in Patria di un'importante rete familiare e sociale; che, infine, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame Pagina 7

D-6287/2010 d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-6287/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e procedura di C._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 9

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