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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2020 D-6184/2019

December 15, 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,084 words·~25 min·5

Summary

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 ottobre 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6184/2019

Sentenza d e l 1 5 dicembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Constance Leisinger, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nato il (…), Sri Lanka, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 ottobre 2019 / N (…).

D-6184/2019 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, asserito cittadino srilankese, di etnia tamil, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) agosto 2017 (cfr. atto A1/2). B. Il (…) settembre 2017, si è tenuta con il richiedente asilo una prima audizione sui dati personali, comprensiva anche di quesiti riguardo al suo viaggio d’espatrio, al suo stato di salute e brevemente circa i suoi motivi d’asilo (cfr. atto A5/4; di seguito: verbale 1). Rispettivamente il (…) aprile 2018 (cfr. atto A12/25, di seguito: verbale 2) ed il (…) settembre 2019 in un’audizione complementare (cfr. atto A15/20, di seguito: verbale 3), l’interessato è stato in particolare questionato in merito ai suoi motivi d’asilo. Nel corso delle diverse audizioni, per quanto qui di rilievo, il precitato ha dichiarato di aver avuto quale ultimo domicilio ufficiale nel Paese d’origine, il villaggio di B._______, situato nel distretto di C._______. A seguito della sua partecipazione ed aiuto prestato nell’organizzazione di una manifestazione tenutasi il (…), dal nome “D._______”, contro il governo srilankese e per diverse rivendicazioni dell’etnia tamil, il (…) sarebbe stato sequestrato da (…) sconosciuti, allorché si trovava in strada. Poiché tali persone lo avrebbero malmenato, egli non si ricorderebbe cosa sia avvenuto in seguito. Tuttavia, dopo essere rinvenuto, si sarebbe trovato in una stanza, ove a più riprese i suoi sequestratori lo avrebbero picchiato ed interrogato in particolare in merito alla manifestazione succitata, mostrandogli anche delle fotografie di persone che avrebbero preso parte alla stessa, chiedendogli delle informazioni sul loro conto. Egli però avrebbe negato di conoscerle, anche se in realtà (…) delle persone raffigurate erano suoi amici. In un’occasione lo avrebbero pure percosso con un cavo. I suoi rapitori gli avrebbero inoltre confiscato sia la sua carta d’identità che il suo cellulare. Il (…), l’interessato ha asserito di essere stato liberato, in quanto il fratello E._______ si sarebbe accordato telefonicamente con i suoi rapitori per rilasciarlo contro pagamento di un riscatto, che il fratello avrebbe corrisposto, nonché egli avrebbe promesso che si sarebbe informato circa le persone raffigurate nelle fotografie mostrategli. Il medesimo giorno del suo rilascio, (…) dei suoi amici – uno dei quali presente sulle fotografie che gli avrebbero sottoposto i suoi sequestratori – sarebbero stati rapiti. Una volta rientrato a casa avrebbe discusso con il fratello E._______ ed in seguito si sarebbe rifugiato presso una sorella a F._______, ritornando qualche volta a casa sua, ove viveva con i genitori e con (...) fratelli, tra i quali il fratello

D-6184/2019 Pagina 3 E._______ Dopo che degli sconosciuti si sarebbero presentati al suo domicilio, chiedendo di lui alla madre, egli non si sarebbe più recato a casa, vivendo a G._______ dal (…) sino all’espatrio avvenuto il (…) 2017, via aerea e verso la H._______. Per supportare le sue allegazioni, l’interessato ha presentato: una copia autenticata del suo certificato di nascita del (…) (cfr. atto A13, mezzo di prova n. 1; verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.), copia del suo permesso di condurre (cfr. atto A13, mezzo di prova n. 2; verbale 2, D8 seg., pag. 3); copie a colori di cinque fotografie che sarebbero state fatte durante la manifestazione del (…) (cfr. atto A13, mezzo di prova n. 3; verbale 2, D35 segg., pag. 5 seg.); estratto di un giornale originale della manifestazione sopra citata, in lingua straniera, ove in una delle fotografie sarebbe riconoscibile l’interessato (cfr. atto A13, mezzo di prova n. 4); sei fotografie originali, che mostrerebbero le cicatrici ed i segni che l’interessato avrebbe sul corpo (cfr. atto A13, mezzo di prova n. 5; verbale 2, D51 segg., pag. 6); due fogli A4, contenenti diverse pagine di giornale in lingua straniera che concernerebbero delle persone che sarebbero state sequestrate (cfr. atto A13, mezzo di prova n. 6; verbale 2, D57 segg., pag. 6 seg.); pagine di giornale con immagini della manifestazione “D._______” con busta di trasmissione allegata (cfr. atto A13, mezzo di prova n. 7). C. Con decisione del 22 ottobre 2019, notificata al più presto il 23 ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione della stessa misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Il 22 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali) l’insorgente si è aggravato con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la precitata decisione dell’autorità inferiore. Nel suo memoriale ricorsuale egli ha concluso, a titolo principale, all’annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera; in primo subordine alla concessione dell’ammissione provvisoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; ed in secondo subordine alla restituzione degli atti alla SEM per istruzione complementare. Ha altresì formulato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento anticipato

D-6184/2019 Pagina 4 delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. Con ulteriore scritto del 7 dicembre 2019 (recte: 11 dicembre 2019, cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha presentato quali allegati copia di una dichiarazione manoscritta che sarebbe firmata dalla madre in lingua straniera con la traduzione in italiano (di seguito: doc. 1), e il certificato medico del (…) del Dr. med. I._______, inerente i segni/cicatrici presenti sulla schiena dell’interessato (di seguito: doc. 2). F. Per mezzo della decisione incidentale del 10 agosto 2020, il Tribunale ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha respinto la sua domanda d’assistenza giudiziaria, invitandolo a versare, entro il 25 agosto 2020, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Anticipo che è stato tempestivamente corrisposto in data 20 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Presentato tempestivamente (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

D-6184/2019 Pagina 5 2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 4.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate, contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Nella sua decisione, la SEM osserva in primo luogo dal profilo della verosimiglianza (art. 7 LAsi), che numerose dichiarazioni del ricorrente risulterebbero decisamente incongruenti, tanto da minarne irrimediabilmente la credibilità dell’intero suo narrato. Contraddittorie sarebbero difatti le spiegazioni da lui fornite relative alla sua liberazione, le dichiarazioni da

D-6184/2019 Pagina 6 lui rese circa gli autori degli interrogatori e delle visite al suo domicilio famigliare, come pure in merito al numero ed al momento temporale in cui queste ultime si sarebbero svolte, ed alle circostanze del suo rapimento. Per di più, la descrizione fornita dei suoi (…) sequestratori, risulterebbe alquanto superficiale, impersonale e stereotipata. Neppure la documentazione da lui presentata a supporto della domanda d’asilo, sarebbe adeguata alfine di rendere verosimili le sue dichiarazioni. In secondo luogo, dal profilo della rilevanza (art. 3 LAsi), l’autorità sindacata, ha rilevato come il semplice fatto che egli abbia espresso la sua contrarietà alla politica del governo in carica, partecipando ad una manifestazione legale, non lo esporrebbe automaticamente a delle persecuzioni pertinenti in materia d’asilo, non avendo per il resto reso credibile alcuna vessazione a seguito della sua partecipazione alla predetta. Tali sue allegazioni, sono quindi state ritenute irrilevanti in materia d’asilo. 5.2 Nel proprio gravame, in sunto il ricorrente sottolinea dapprima, in ordine alle discrepanze segnalate dalla SEM, come la verosimiglianza e la coerenza delle sue allegazioni, andrebbero considerate dal punto di vista globale, considerando nel complesso la situazione nella quale egli si sarebbe trovato in Sri Lanka, di timore per la sua vita e per la sua incolumità fisica, ed in relazione con la situazione politica vigente nel suo Paese d’origine. In merito osserva più in particolare come, le contraddizioni che l’autorità inferiore rivelerebbe nel suo racconto, sarebbero in primo luogo lievi, ed in secondo luogo non prenderebbero in considerazione che dall’avvenimento dei fatti all’audizione complementare sarebbero passati ben (…) anni. Proseguendo, contesta alcune delle contraddizioni rimproverategli nella decisione impugnata, ed avvisa che produrrà in causa un certificato medico in relazione alle cicatrici presenti sul suo corpo. Infine rileva come le sue allegazioni sarebbero confermate da un documento che avrebbe allegato al ricorso. Di fatto però, come segnalatogli dal Tribunale nella decisione incidentale del 10 agosto 2020, di tale documento non vi è traccia negli allegati al ricorso. Lo stesso dovrebbe, secondo le allegazioni dell’insorgente contenute nel suo scritto del 7 dicembre 2019, combaciare con la sola copia del documento prodotta in allegato con il precitato scritto (cfr. sub doc. 1). 5.3 Il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all’impugnata decisione. Invero, le sue allegazioni decisive in materia d’asilo, proprio esaminate nella loro globalità come fatto nel dettaglio dall’autorità resistente nel provvedimento avversato, si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie ed inconsistenti, non corroborate da alcun elemento probatorio.

D-6184/2019 Pagina 7 A titolo meramente esemplificativo, egli ha reso delle asserzioni incongruenti dell’evento del suo rapimento, dapprima sostenendo che i suoi sequestratori lo avrebbero tirato con la forza all’interno del loro veicolo, e che lui avrebbe tentato di darsi alla fuga gridando allo stesso tempo chi fossero e perché lo tirassero, e che del seguito non si ricorderebbe più nulla essendo stato percosso (cfr. verbale 2, D95, pag. 10). Inoltre, ha affermato che allorché sarebbe stato sequestrato, non vi sarebbe stato alcun passante nei dintorni (cfr. verbale 2, D131, pag. 14). Nell’audizione successiva, ha invece fornito una dinamica del suo sequestro differente rispetto alla precedente, riferendo che i suoi sequestratori gli avrebbero riferito che lo prendevano per essere interrogato, e soltanto allorché egli avrebbe chiesto il perché di ciò, non gli avrebbero risposto (cfr. verbale 3, D51, pag. 7). Sempre in tale audizione, in contrapposizione con quanto affermato in precedenza, ha osservato come non vi fosse molta gente per strada quando egli sarebbe stato rapito (cfr. verbale 3, D54, pag. 7). Anche in relazione ai (…) giorni che egli avrebbe trascorso in mano ai suoi rapitori, le sue dichiarazioni sono disseminate di svariate incoerenze. Invero, in un primo momento egli ha narrato di due interrogatori da parte dei suoi sequestratori, la prima volta da parte di (...) di essi, e la seconda volta di (...) persone, nel corso del quale egli sarebbe pure stato picchiato con un cavo (cfr. verbale 2, D95, pag. 10). In un secondo momento invece, ha allegato di essere stato unicamente interrogato da (...) persone tra i suoi rapitori, e dalle medesime da due a tre volte (cfr. verbale 3, D63 segg., pag. 8), senza fornire una spiegazione convincente di tali discrepanze, anzi lasciando intendere che sarebbe stato interrogato ancora di più delle due o tre volte da lui sostenute, quindi di fatto fornendo una terza versione dei medesimi eventi (cfr. verbale 3, D155, pag. 17). Ciò che però risulta maggiormente incoerente sono le versioni da lui fornite sulla dinamica della sua liberazione. Dapprima egli ha invero addotto di aver saputo dal fratello E._______, soltanto una volta rilasciato, che il medesimo avrebbe parlato telefonicamente con i suoi rapitori e che li avrebbe pagati per la sua liberazione (cfr. verbale 2, D95, pag. 11 e D144, pag. 16); salvo in seguito d’un canto negare di aver comunicato con chicchessia all’esterno durante i suoi (…) giorni di cattività (cfr. verbale 3, D90, pag. 10), e d’altro canto invece che sarebbe stato unicamente lui a parlare telefonicamente con il fratello E._______, in un’occasione, su mandato dei suoi rapitori perché trovasse i soldi per il suo riscatto (cfr. verbale 3, D92 segg., pag. 11). A differenza poi di quanto egli sostiene nel gravame, ovvero che i suoi sequestratori non si sarebbero qualificati e che sarebbe lui ad aver dedotto che avessero dei legami con le autorità srilankesi visti i quesiti da loro postigli, ciò contraddice in modo lampante quanto da lui stesso asserito nel corso dell’ultima audizione – senza effettivamente in precedenza mai accennarne in modo incoerente (cfr. verbale

D-6184/2019 Pagina 8 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D95, pag. 10) – ovvero che su sua domanda gli avrebbero risposto che lavoravano con dei (…) (cfr. verbale 3, D88, pag. 10 e D127, pag. 14) e per questo egli penserebbe che avrebbero dei legami con il governo (cfr. verbale 3, D127, pag. 14). Per le ulteriori discordanze e vaghezze, sia per quanto attiene la descrizione fornita dal ricorrente in merito ai suoi sequestratori, come pure agli autori ed alla frequenza delle visite che si sarebbero svolte in seguito al suo rilascio al domicilio famigliare da parte di alcune persone, si rimanda in toto a quanto già osservato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. p.to II/1, pag. 3 segg.), in quanto i considerandi in merito risultano essere sufficientemente espliciti, motivati e dettagliati (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA e 6 LAsi). A differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall’insorgente, le svariate contraddizioni precitate, non possono essere definite né lievi né spiegabili con il trascorrere del tempo, in quanto riguardano degli elementi intrinsecamente importanti del suo narrato, circa gli eventi che lo avrebbero determinato all’espatrio. Da ultimo, neppure le argomentazioni contenute nella decisione avversata in relazione ai mezzi di prova prodotti in corso di procedura dall’interessato, sono scalfite dalle allegazioni ricorsuali né dalla documentazione prodotta in tale contesto. Riguardo quest’ultima il Tribunale rileva tuttavia come lo scritto sub doc. 1 è stato prodotto soltanto in copia, quindi risulta facilmente fabbricabile e falsificabile ai fini della causa. Inoltre, sempre riguardo a quest’ultimo documento, nella traduzione prodotta si denotano diverse contraddizioni eclatanti rispetto alle dichiarazioni rese dall’insorgente in corso di procedura. La madre dell’interessato avrebbe difatti riportato che il ricorrente a causa di diverse sue partecipazioni a manifestazioni, avrebbe subito diversi controlli al domicilio, nel corso dei quali sarebbe stato torturato e minacciato di morte; allorché invece l’insorgente ha sempre riportato di un’unica manifestazione alla quale egli avrebbe partecipato, nonché lui non avrebbe mai incontrato personalmente gli sconosciuti che si sarebbero recati in visita al suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6; verbale 2, D95, pag. 11, D166 segg., pag. 17 seg. e D179 segg., pag. 19; verbale 3, D128 segg., pag. 14 seg.). Circa il certificato medico prodotto in sede ricorsuale (cfr. sub doc. 2), malgrado lo stesso dia atto di alcuni segni e cicatrici “(…)” sulla schiena del ricorrente, tuttavia ciò né prova né rende verosimile in che frangente il medesimo si sarebbe procurato tali segni, e non è pertanto atto a sostenere le sue allegazioni circa il suo presunto sequestro e le ricerche successive da parte dei supposti aguzzini.

D-6184/2019 Pagina 9 5.4 Visto quanto precede, l’insieme delle dichiarazioni del richiedente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza poste dall’art. 7 LAsi, e pertanto, al momento della partenza dallo Sri Lanka, egli non ha reso verosimile di adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Il ricorso in materia di concessione dell’asilo non merita pertanto tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. 6.1 Proseguendo nell’analisi, neppure si denotano agli atti degli elementi che lascino presagire che il ricorrente, in caso di un suo ritorno in patria, debba temere di subire una persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un’alta probabilità, per dei motivi pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Le argomentazioni esposte nella decisione impugnata con riferimento alla partecipazione del ricorrente alla manifestazione del (…), risultano essere convincenti e sufficientemente dettagliate, così da poter rinviare alle stesse, onde evitare inutili ripetizioni (cfr. p.to II/3, pag. 6 della decisione avversata). Per il resto il Tribunale ha esposto nella sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016, determinati fattori di rischio, i quali sono di per sé soli suscettibili di fondare un timore di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo (l’iscrizione nella “Stop List” cfr. consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2; l’esistenza di legami presunti o avverati con le LTTE, attuali o passati, per quanto la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di voler riavviare il conflitto etnico nel Paese, cfr. consid. 8.4.1 e 8.5.3; nonché un impegno politico particolare in esilio contro il regime srilankese, cfr. consid. 8.4.2 e 8.5.4). Nella medesima sentenza di riferimento precitata, il Tribunale ha inoltre descritto dei fattori di rischio deboli, ovvero quelli che non sono sufficienti presi singolarmente ed a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo. Rientrano in tale categoria: il ritorno in Sri Lanka senza alcun documento d’identità valido ed il rinvio forzato od il rimpatrio per l’intermediazione dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (cfr. ibidem, consid. 8.4.4); nonché la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo del richiedente asilo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5). Tuttavia questi ultimi, combinati con dei fattori di rischio forti, sono di natura da aumentare il pericolo incorso dal richiedente asilo di essere interrogato e controllato al suo ritorno in Sri Lanka. Inoltre, secondo il caso di specie, i fattori di rischio deboli possono essere pure tra loro combinati ed avverarsi determinanti per fondare un timore fondato di persecuzione (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.5.5). Tornando al caso di specie, anche considerando la sua appartenenza etnica ed il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente non ha reso verosimile di aver avuto delle problematiche con le autorità srilankesi, ed egli stesso ha allegato di non sapere cosa rischierebbe al suo ritorno in Sri

D-6184/2019 Pagina 10 Lanka né se è ricercato da parte delle autorità srilankesi (cfr. verbale 2, D191, pag. 20 e D204, pag. 21). Per il resto, egli ha dichiarato di non avere alcun legame con le LTTE (cfr. verbale 3, D75, pag. 9), come pure di non avere esercitato alcuna attività politica in Svizzera in relazione con la predetta organizzazione (cfr. verbale 2, D207, pag. 21). Egli non ha peraltro, aldilà dell’allegata partecipazione alla manifestazione del (…), esercitato alcuna ulteriore attività politica in patria (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6 seg.; verbale 2, D98 segg., pag. 11 e D192, pag. 20). Le sole evenienze: della durata del suo soggiorno in Svizzera (di poco più di […] anni), della sua etnia tamil, della sua origine dalla provincia J._______ dello Sri Lanka, del rientro in patria senza un eventuale documento d’identità valido, come pure delle sue cicatrici sul corpo e della sua età anagrafica, non risultano in una valutazione d’insieme o presi a sé stanti, dei fattori di rischio determinanti suscettibili di fondare un timore oggettivo di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Tali fattori confermano tutt’al più che egli possa essere interrogato dalle autorità srilankesi al suo ritorno o subire dei controlli nel suo luogo d’origine, che però non risultano delle misure pertinenti ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8, in particolare consid. 8.5.5, consid. 9.2.4 e 9.2.5). Non vi sono inoltre all’incarto, né nelle allegazioni generiche ricorsuali esposte dal ricorrente, degli elementi che rendano verosimile che egli possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico in Sri Lanka e debba pertanto temere delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Non vi è neppure da ritenere all’ora attuale, che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone, come peraltro il ricorrente non ha esposto alcuna relazione personale con l’elezione presidenziale del 16 novembre 2019 rispettivamente con le sue conseguenze, che lo possa esporre ad un rischio particolare di persecuzioni nel caso di un suo rientro in patria (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E- 3491/2019 del 12 ottobre 2020 consid. 6.2). 6.2 Alla luce di quanto precede, l’autorità resistente nella decisione impugnata ha a giusta ragione concluso che al ricorrente non possa essere riconosciuta la qualità di rifugiato. Pertanto, anche circa quest’ultimo punto, la decisione della SEM è da confermare ed il ricorso da respingere. 7. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,

D-6184/2019 Pagina 11 di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento dell’insorgente. 8. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20; nuova denominazione della legge federale sugli stranieri [LStr] entrata in vigore il 1° gennaio 2019 che verrà dappresso utilizzata, in quanto le disposizioni menzionate nella presente sentenza non hanno subito alcuna modifica), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.2 Nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente come ammissibile, ragionevolmente esigibile – sia dal profilo della situazione di sicurezza e politica in Sri Lanka che dal profilo personale dell’interessato – e possibile. Il ricorrente, nel proprio gravame, ha pure contestato tale valutazione, ritenendo essenzialmente l’esecuzione del suo allontanamento come inammissibile ed inesigibile. Invero, egli non potrebbe rientrare in patria nella dignità e nella sicurezza, in quanto il rischio di subire dei trattamenti inumani e degradanti al suo ritorno sarebbe elevatissimo, essendo già stato in passato, trattenuto, ricercato, nonché politicamente profilato. Prendendo inoltre in considerazione la recente crisi istituzionale nel suo Paese, come pure le sue vicende personali, il suo rientro in Sri Lanka non apparirebbe ragionevolmente esigibile. 8.3 Nel caso in parola, il Tribunale rileva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sottoposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti, ed il principio del divieto di respingimento non trova pertanto applicazione nella fattispecie. Inoltre, per gli stessi motivi sopra enucleati (cfr. consid. 5 e 6), l’insorgente non è stato in grado di stabilire o di rendere verosimile di avere un profilo che possa interessare le

D-6184/2019 Pagina 12 autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno, né v’è nel suo caso l’esistenza di elementi seri ed avverati che fondino un rischio reale e concreto di essere sottoposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv. tortura in caso di un suo ritorno nel Paese d’origine. La censura ricorsuale, generica e priva di qualsivoglia ulteriore elemento, non è atta a mutare tale conclusione. Ne consegue pertanto che, l’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi. 8.4 In specie, neppure sono rilevabili degli elementi che possano, dal profilo della sicurezza del Paese d’origine e/o dal profilo personale, rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente. 8.4.1 Invero, risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di G._______, nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). In tale contesto il Tribunale ha altresì proceduto all’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia J._______ ad eccezione della regione di K._______ (per la regione di K._______ cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in particolare consid. 9.5) qualora i criteri individuali dell’esigibilità siano dati (in particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]). Tale giurisprudenza rimane tutt’ora attuale, malgrado gli avvicendamenti recenti successi in Sri Lanka, anche dal profilo politico, pure a seguito delle elezioni parlamentari del 5 agosto 2020 (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2130/2017 del 14 ottobre 2020 consid. 9.3.2 con ulteriore riferimento citato). Da notare che già la precedente DTAF 2011/24 considerava di principio esigibile l’esecuzione dell’allontanamento verso la provincia J._______. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, proveniente dalla provincia J._______, e meglio da C._______, situata nell’omonimo distretto, risulta, in modo generale, ragionevolmente esigibile. 8.4.2 Dalle insorgenze di causa neppure sono distinguibili dei motivi individuali, che si oppongano all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente. Come rettamente sottolineato nella decisione avversata dalla SEM, egli è giovane, dispone di una buona formazione, può vantare di diversi anni

D-6184/2019 Pagina 13 d’esperienza come (…), nonché di una discreta esperienza in ambito (…). Oltretutto dispone in patria di una rete famigliare e sociale intatta (in particolare del fratello E._______ e dei genitori a B._______; di una sorella a F._______ e di un fratello L._______ a M._______, come pure di diversi zie e zii paterni e materni viventi in Sri Lanka), con la quale risulta tutt’ora in contatto (cfr. verbale 3, D6 segg., pag. 3 segg.), alla quale potrà rivolgersi, in caso di bisogno, per il suo reinserimento. V’è quindi da partire dall’assunto che egli non si ritroverà esposto ad una situazione di minaccia esistenziale in caso di rientro in patria a causa dell’impossibilità di procacciarsi il minimo vitale. Infine, non risultano esservi agli atti dei problemi medici ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, essendo che il medesimo ha allegato essere in buona salute (cfr. verbale 3, D4 seg., pag. 3). 8.4.3 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi). 8.5 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Per il resto, l’attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all’epidemia da Coronavirus, non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. a titolo d’esempio la sentenza del Tribunale E-2294/2020 del 24 settembre 2020 consid. 13.3.4). 8.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisone dell’autorità inferiore va confermata. 9. Visto tutto quanto sopra esposto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Per quanto censurabile, la decisione non è neppure inadeguata (art. 49 PA). Di conseguenza, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili

D-6184/2019 Pagina 14 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 20 agosto 2020. 11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6184/2019 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 20 agosto 2020. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

D-6184/2019 — Bundesverwaltungsgericht 15.12.2020 D-6184/2019 — Swissrulings