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Bundesverwaltungsgericht 06.12.2012 D-6184/2012

December 6, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·949 words·~5 min·2

Summary

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 novembre 2012 / N

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6184/2012

Sentenza d e l 6 dicembre 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Georgia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 novembre 2012 / N [...].

D-6184/2012 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con decisione del 28 novembre 2012 (notificata all'interessato il giorno stesso [cfr. act. C 16/1]), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) non è entrato nel merito della terza domanda d'asilo del richiedente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile; che il 29 novembre 2012 (timbro postale: 30 novembre 2012) il ricorrente è insorto contro detta decisione davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), indicando di non aver vissuto in Georgia da molto tempo e d'aver ivi problemi legati a debiti nei confronti di non meglio specificate persone nonché di avere la compagna a D._______ (Svizzera) con la quale vorrebbe sposarsi; che il 4 dicembre 2012 l'incarto originale dell'UFM è pervenuto al Tribunale; che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che dopo analisi degli atti, il Tribunale ritiene che l'UFM ha giustamente applicato l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi in quanto le condizioni d'applicazione di tale disposto sono nella fattispecie date: il ricorrente è già stato oggetto di diverse procedure d'asilo terminate con decisioni negative e nel frattempo non sono intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

D-6184/2012 Pagina 3 che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Georgia è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione personale, essendo giovane, in salute ed avendo vissuto nel Paese d'origine dalla nascita fino all'espatrio ed avendo quindi una rete sociale, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6184/2012 Pagina 4 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-6184/2012 — Bundesverwaltungsgericht 06.12.2012 D-6184/2012 — Swissrulings