Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-6166/2020
Sentenza d e l 1 5 dicembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato il (…), alias B.________, nato il (…), Sri Lanka, rappresentato dalla signora Giuseppina Santoro, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 novembre 2020 / N (…).
D-6166/2020 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, cittadino srilankese, entrato illegalmente in Svizzera, è stato fermato ed arrestato dalle autorità di polizia di frontiera svizzere il (…) 2020, durante un controllo sul treno sul quale egli viaggiava. Invero è risultato da controlli effettuati dalla polizia, che contro il succitato è pendente in Svizzera un divieto di entrata del (…) – notificatogli il (…) – valido dal (…) sino al (…). Contro il medesimo, è stata emanata, sempre il (…) 2020, un’ordinanza penale da parte del (…) di C._______, che lo riconosce colpevole ai sensi del disposto art. 115 cpv. 1 lett. a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Durante la procedura penale è stata pure ordinata la creazione di un profilo DNA dell’interessato (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-1/26). B. Il (…) settembre 2020 A._______ ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto SEM n. […]-3/2). Nella medesima egli ha indicato quale moglie e partner il nome di “D._______”. C. Dalle investigazioni intraprese dall’autorità inferiore l’(…) ottobre 2020, è risultato secondo la banca dati europea «EURODAC» che il richiedente avesse già presentato delle pregresse domande d’asilo in E._______ il (…) rispettivamente in Francia il (…) (cfr. atto SEM n. […]-10/2). D. Il (…) ottobre 2020 il richiedente è stato questionato dalla SEM nell’ambito di un verbale sul rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM n. […]-13/11). Durante il medesimo egli ha in particolare sostenuto che la moglie, F._______ (di seguito: G._______) – sposata in Sri Lanka il (…) – sarebbe cittadina svizzera e soggiornerebbe in Svizzera, presumibilmente a H._______. Con la medesima avrebbe avuto un figlio, I._______ (di seguito: J._______), nato il (…), pure cittadino svizzero. L’interessato ha inoltre indicato quali ulteriori relazioni presenti in Svizzera, la fidanzata K._______ (di seguito: L._______), con i due figli M._______ (di seguito: N._______), nato il (…) e O._______ (di seguito: P._______), nata il (…). Questi ultimi sarebbero tutti naturalizzati cittadini svizzeri. Su suolo elvetico vi sarebbero pure il padre, richiedente l’asilo e detentore di un permesso (…), nonché il fratello Q._______ che possiederebbe invece un permesso (…) (cfr. atto SEM n. 13/11, p.to 1.14 segg., pag. 3 segg.). A supporto della
D-6166/2020 Pagina 3 sua domanda d’asilo egli ha presento: copia della sua carta d’identità, una fotocopia autenticata del proprio certificato di nascita, una fotocopia del proprio passaporto, oltreché il suo certificato di nascita originale datato (…), la patente internazionale di guida originale del (…), di cui ne è stata presa copia, nonché varia documentazione inerente il suo soggiorno e la sua procedura d’asilo in Francia (cfr. atti SEM n. 2/-, mezzi di prova da n. 1 a n. 4 e n. 13/11, p.to 4.01 segg., pag. 5 seg.; atti SEM n. 14/4 e n. 18/21). E. Il richiedente, in data (…) ottobre 2020 ha svolto un colloquio secondo l’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Durante quest’ ultimo gli è stata offerta la possibilità anche di esprimersi in merito al suo stato di salute nonché circa gli eventuali motivi che si opporrebbero ad una competenza della Francia o della E._______ nel suo caso specifico (cfr. atto SEM n. 16/3). In tale contesto, egli ha pure presentato, a sostegno dei suoi asserti, copie del certificato di matrimonio e del passaporto della moglie G._______ (cfr. atto SEM n. 2/-, mezzi di prova n. 5 e n. 6). Successivamente, con scritto del 30 ottobre 2020, l’interessato ha fatto pervenire alla SEM anche il suo certificato di matrimonio originale in inglese ed il “(…)” n. (…) in copia (cfr. atti SEM n. 2/-, mezzi di prova n. 7 e n. 8; n. 31/1). F. F.a A seguito di tali accertamenti, l’autorità elvetica preposta ha richiesto il (…) all’omologa autorità competente (…), la ripresa in carico del richiedente l’asilo ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 19/7 e n. 20/1). La E._______ ha risposto negativamente in data (…), in quanto la Francia non avrebbe trasferito l’interessato entro il termine (cfr. atti SEM n. 24/1 e n. 25/1). F.b Vista la risposta negativa succitata, l’autorità svizzera ha chiesto, in data (…), la ripresa in carico dell’interessato alla Francia, sempre in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 26/6, n. 27/1 e n. 28/1). Le autorità francesi hanno dato il loro accordo alla ripresa in carico il successivo (…), fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. b del summenzionato Regolamento (cfr. atti SEM n. 32/1, n. 33/1 e n. 34/1).
D-6166/2020 Pagina 4 G. Il (…) novembre 2020 l’interessato è stato sentito nell’ambito di un colloquio Dublino complementare in merito alle sue relazioni famigliari presenti in Svizzera (cfr. atto SEM n. 39/5). Egli ha segnatamente riferito di essere tornato in Svizzera, malgrado fosse a conoscenza dell’ordine di divieto di entrata nel medesimo Paese, per i suoi figli. Dalla moglie G._______ sarebbe separato di fatto dal (…) – le avrebbe pure chiesto il divorzio, ma ella si sarebbe dimostrata non interessata allo stesso – e non avrebbe più avuto contatti con lei a partire dal medesimo anno. Con L._______ avrebbe invece una relazione iniziata in R._______ nel (…), con la quale si sarebbe sposato religiosamente. Ivi avrebbero vissuto con lei dal (…) fino alla fine del (…), dopo il quale la compagna avrebbe fatto rientro in Svizzera. Da allora l’avrebbe vista soltanto due volte per una settimana allorché si trovava in Francia nell’anno (…). Egli non avrebbe ancora potuto riconoscere ufficialmente i due figli che sarebbero nati dalla relazione con L._______ Avrebbe però effettuato un test del DNA ai fini della determinazione della paternità per il figlio N._______ a S._______, di cui ne ha consegnato copia agli atti (cfr. atto SEM n. 40/2). H. Con decisione del 26 novembre 2020 – notificata il 27 novembre 2020 (cfr. atto SEM n. 46/1) – la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l’allontanamento (recte: il trasferimento) dell’interessato verso la Francia, nonché statuendo che un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. I. Per mezzo del ricorso del 3 dicembre 2020 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell’autorità inferiore, chiedendo in via supercautelare la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento, nonché la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso quale provvedimento cautelare. A titolo principale ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per una nuova valutazione circa la possibile applicazione della clausola di sovranità. Contestualmente ha presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuova documentazione, è stata allegata copia della decisione di detenzione ai fini del trasferimento dell’interessato del (…)
D-6166/2020 Pagina 5 dell’(…), nonché copia del verbale d’interrogatorio del medesimo in data (…) (nel ricorso rubricato quale doc. 3). J. Il 10 dicembre 2020 il Tribunale ha ricevuto l’incarto N (…) dalla SEM (cfr. risultanze processuali). K. Con comunicazione elettronica del 15 dicembre 2020, la SEM ha trasmesso al Tribunale per competenza lo scritto spontaneo del ricorrente indirizzato all’(…) datato 8 dicembre 2020 (ricevuto da quest’ultima autorità in data 11 dicembre 2020; cfr. risultanze processuali). L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
D-6166/2020 Pagina 6 federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. In premessa si rileva come le argomentazioni proposte dal ricorrente nel gravame in relazione alla decisione d’incarcerazione amministrativa – e di convesso anche la documentazione presentata in fase ricorsuale (sub doc. 3) – che non rispetterebbe a mente della rappresentante legale le condizioni poste all’art. 28 Regolamento Dublino III nonché vi sarebbe stata una lesione dei diritti di difesa dell’insorgente in tale ambito (cfr. pag. 3 del ricorso), esulano dall’esame dello scrivente Tribunale. Invero, l’oggetto di tali censure non è la decisione impugnata della SEM concernente la procedura Dublino del ricorrente, bensì la decisione di carcerazione nell’ambito della procedura Dublino (art. 76a LStrI e art. 28 Regolamento Dublino III), le quali devono eventualmente essere fatte valere contro quest’ultima e presso le autorità giudiziarie cantonali competenti, come peraltro denotato pure dalla rappresentante legale. Tali argomenti risultano pertanto inammissibili. 4. Ciò posto, occorre innanzitutto determinare se la SEM poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
D-6166/2020 Pagina 7 individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro. Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come nel caso in parola – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68). 4.3 Giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 4.4 Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico – alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 4.5 Inoltre, giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, il Tribunale dispone di un potere d’esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
D-6166/2020 Pagina 8 4.6 Nella presente disamina, dagli atti all’inserto, risulta che il ricorrente ha presentato una domanda d’asilo in Francia il (…) (cfr. atti SEM n. 10/2 e n. 18/21), circostanza che è stata in seguito confermata pure dal ricorrente nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 16/3). Dipoi, l’autorità competente francese, ha risposto affermativamente, entro il termine legale previsto all’art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, alla richiesta di ripresa in carico della Svizzera (formulata rispettando i termini di cui all’art. 23 par. 2 del precitato Regolamento). Ne discende pertanto che, la competenza della Francia – peraltro incontestata dal ricorrente – risulta essere di principio data. 5. 5.1 Tuttavia il ricorrente si oppone al suo trasferimento verso la Francia, in quanto vista la presenza in Svizzera della moglie G._______, della fidanzata L._______ e dei tre figli, ritiene che la SEM avrebbe dovuto applicare alla sua fattispecie la clausola di sovranità. Invero, nella decisione avversata, l’autorità resistente non avrebbe adeguatamente preso in considerazione il principio dell’unità della famiglia, come pure che con il trasferimento del ricorrente in Francia vi sarebbe una violazione dell’art. 8 CEDU, che proteggerebbe le relazioni familiari, elementi che avrebbero dovuto obbligare la SEM ad applicare la clausola di sovranità e quindi ad entrare nel merito della sua domanda d’asilo. Egli avrebbe del resto, in sede di stesura del ricorso, dichiarato che ciò che lo avrebbe deciso a chiedere protezione in Svizzera fosse il fatto che non poteva sopportare la separazione dai figli. Questi ultimi occorrerebbe inoltre partire dal presupposto che siano effettivamente figli del medesimo. A questo proposito, citando le constatazioni esposte dal Comitato dei diritti del fanciullo dell’ONU nella causa V.A. contro Svizzera del 28 settembre 2020 (n. CRC/C/85/D/56/2018), il predetto Comitato avrebbe raccomandato alla Svizzera di sentire sistematicamente i minori nelle procedure d’asilo. Alla luce di tale costellazione familiare, l’insorgente ritiene infine che potrebbe pure trovare applicazione l’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. 5.2 In tale contesto si rileva anzitutto che il padre ed il fratello del ricorrente presenti in Svizzera – che il medesimo non cita peraltro neppure nel suo atto ricorsuale – non possono essere considerati quali “familiari” ai sensi dell’art. 2 lett. g Regolamento Dublino III, nozione sulla quale si fondano gli art. 9 e 10 dello stesso Regolamento per determinare la competenza di uno Stato membro, e pertanto nei confronti dei medesimi tali disposizioni non sono applicabili. Per quanto attiene la moglie ed il figlio J._______ avuto con la medesima – del quale non se ne mette in discussione la paternità
D-6166/2020 Pagina 9 del ricorrente, come neppure appare aver fatto l’autorità inferiore nella decisione impugnata – anche se rientrerebbero nella nozione di famigliari del precitato disposto, poiché il ricorrente con la medesima non intrattiene alcuna relazione stabile – per i motivi che seguono (cfr. infra consid. 5.4) – ed inoltre entrambi i presunti membri famigliari non risultano comunque richiedenti l’asilo né sono stati autorizzati a soggiornare in Svizzera in qualità di beneficiari di protezione internazionale, poiché cittadini svizzeri in ogni caso gli art. 9 e 10 Regolamento Dublino III non trovano alcuna applicazione nei loro confronti. Quest’ultimo motivo vale mutatis mutandis anche per la supposta fidanzata ed i presunti figli del ricorrente, in quanto risultano tutti cittadini svizzeri. 5.3 Neppure è ravvisabile nel caso di specie, a differenza di quanto avanzato nel ricorso dall’insorgente, l’applicazione dell’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, poiché egli non adempie le condizioni poste da tale disposto, in quanto a parte che per la relazione con il figlio J._______, con la supposta fidanzata nonché con i figli avuti dalla medesima, il legame famigliare si è formato al di fuori del paese d’origine, il richiedente non risulta essere in grado di fornire una qualsivoglia assistenza – né dalle sue dichiarazioni neppure se ne deduce una sua volontà concreta in tal senso – a questi ultimi, né che gli interessati ne abbiano espresso il loro desiderio per iscritto. 5.4 Occorre ancora determinare se, come sostenuto dal ricorrente nel gravame, il suo trasferimento in Francia sia compatibile con l’art. 8 CEDU a causa della presenza della moglie, della presunta fidanzata e dei figli su suolo elvetico. 5.4.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che per l’interessato non sia possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevole, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall’art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid. 6.3.1). Un’ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
D-6166/2020 Pagina 10 l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Anche l’applicazione di una politica restrittiva in materia di immigrazione è un interesse pubblico ammissibile. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l’interesse dello Stato all’allontanamento dello straniero e, dall’altra, l’interesse di quest’ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 135 I 153 consid. 2.2.1 e DTAF 2013/49 consid. 8.2). I segni indicatori di una relazione stretta ed effettiva, sono segnatamente il fatto di coabitare, la dipendenza finanziaria, dei legami famigliari particolarmente stretti e dei contatti regolari (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1; sentenza 2C.1045/2014 consid. 1.1.2; cfr. anche sentenze del Tribunale F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1, D-4075/2020 del 24 agosto 2020 consid. 8.3.1). 5.4.2 Lo scrivente Tribunale considera, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, che la relazione con i famigliari residenti in Svizzera non sia stretta ed effettiva come esatto dalla norma summenzionata. 5.4.2.1 Per quanto attiene la moglie G._______ – per quanto non si voglia mettere in discussione la credibilità della loro unione vista anche la documentazione presentata dall’insorgente agli atti, e come del resto pure concluso dall’autorità resistente nel provvedimento avversato – a differenza del desiderio espresso nel corso del colloquio Dublino dall’interessato di non voler rientrare in Francia, in quanto la moglie abiterebbe in Svizzera, e vorrebbe per questo rimanere con la medesima (cfr. atto SEM n. 16/3), tuttavia risulta dalle sue stesse allegazioni, che con la moglie si sarebbero separati già dal (…) e dal medesimo anno non avrebbero più avuto alcun contatto, neppure telefonicamente (cfr. atto SEM n. 39/5, pag. 2). Peraltro dalla medesima avrebbe voluto pure divorziare ufficialmente, ciò che sembrerebbe dagli atti voler essere concretizzato dalle parti (cfr. atto n. 49/1). Nella sua domanda d’asilo, il ricorrente aveva inoltre indicato unicamente L._______ come moglie/partner, non facendo invece alcuna menzione di G._______. A fronte di tali evenienze, con la moglie G._______, risulta palese che non vi sia alcuna relazione stretta ed effettiva come presupposto invece per l’applicazione dell’art. 8 CEDU. Per quanto concerne il figlio J._______, nato il (…), avuto con la moglie G._______, appare dalle stesse dichiarazioni dell’insorgente, che il medesimo non abbia più avuto alcun contatto telefonico con lo stesso, già a partire dal (…), ed avendo vissuto di fatto con il medesimo per pochi mesi, durante il primo anno di vita del figlio (cfr. atto SEM n. 39/5, pag. 2 seg.; cfr. anche i documenti nel dossier N: decisione su ricorso del […] della […]; decisione del […] della […]; la
D-6166/2020 Pagina 11 documentazione di rimpatrio dell’interessato verso lo Sri Lanka). In tal senso, egli non ha contribuito in modo particolare all’educazione ed alla cura del figlio, del quale la persona di riferimento è per lo meno a partire dal (…) – allorché il ricorrente è stato incarcerato in Svizzera – la madre G._______. Inoltre il ricorrente non ha allegato, né risulta dagli atti, che egli contribuisca o abbia contribuito finanziariamente in passato al mantenimento del figlio. Pertanto, anche nei confronti del figlio J._______, non sussiste una relazione stretta ed effettiva ed il ricorrente non può di conseguenza prevalersi con successo dell’art. 8 CEDU. 5.4.2.2 Per quanto concerne invece la presunta fidanzata L._______, si rileva dapprima come l’art. 8 CEDU, ha quale obiettivo la protezione delle relazioni esistenti in seno alla famiglia in senso stretto, e più in particolare tra coniugi e tra genitori e figli che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i fidanzati o i concubini non sono, in principio, abilitati ad invocare l’art. 8 CEDU, a meno che la coppia non intrattenga da molto tempo delle relazioni strette ed effettive e che non esistano degli indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente. I segni indicatori di una relazione stretta ed effettiva sono in particolare il fatto di coabitare, la dipendenza finanziaria, dei legami famigliari particolarmente stretti e dei contatti regolari (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale federale 2C.832/2016 del 12 giugno 2017 consid. 6.1, 2C.81/2016 del 15 febbraio 2016 consid. 6.1). Per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio possa essere equiparata ad una “vita famigliare”, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU), v’è luogo di tener conto di un certo numero d’elementi, come il fatto di sapere se la coppia convive, da quanto tempo e se vi sono dei bambini in comune (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§94 segg. con ulteriori riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con riferimenti menzionati). Ora, tornando al caso in parola, sulla base delle dichiarazioni dell’insorgente si può desumere che con L._______ il ricorrente ha vissuto in R._______ dal (…) a fine (…), allorché la medesima avrebbe deciso di far rientro in Svizzera. Da allora, il ricorrente avrebbe incontrato la predetta soltanto in due occasioni per una settimana allorché si trovava in Francia nel (…). Questo, come fatto rettamente notare dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, allorché la compagna avrebbe avuto la possibilità, in quanto cittadina svizzera, di viaggiare più sovente in R._______. Non appare inoltre che una celebrazione di un matrimonio civile – essendo che il presunto matrimonio religioso, per i motivi già indicati dall’autorità inferiore nella decisione avversata, ed alla
D-6166/2020 Pagina 12 quale si rinvia per ulteriori dettagli onde evitare inutili ripetizioni, non può essere riconosciuto in Svizzera – tra l’interessato e la sua presunta fidanzata svizzera sia imminente, essendo peraltro il ricorrente ancora civilmente sposato con G._______. Altresì da sue stesse dichiarazioni egli, malgrado l’allegata relazione con L._______, ha comunque deciso di depositare una domanda d’asilo in E._______ il (…), nonché durante la procedura d’asilo francese, interrogato in merito alla presenza di membri famigliari in Francia o in Stati membri, come pure specificatamente anche in Svizzera, egli ha indicato di non averne alcuno, come neppure nessun bambino minore (cfr. résumé de l’entretien individuel del (…), atto SEM n. 18/21). Questi ultimi elementi fanno ancora maggiormente condurre alla conclusione che il ricorrente non abbia con la summenzionata alcuna relazione stretta ed effettiva. Per quanto concerne infine i presunti figli del ricorrente avuti con L._______ è da ritenere quanto segue. Con riferimento al figlio che sarebbe nato il (…) a S._______, del quale l’insorgente risulta dagli atti essere il padre biologico, ma non averlo ancora legalmente riconosciuto, egli ha dichiarato di essere in buoni rapporti e di vederlo e parlargli allorché lo incontra a T._______. Tuttavia, a parte l’eventuale coabitazione del ricorrente con il figlio biologico durante il suo primo anno di vita a S._______, in seguito non appare essersi instaurato alcun legame affettivo di sorta con il medesimo, non avendo il ricorrente né asserito averlo più incontrato né essersi interessato a lui, ad esempio tramite telefonate allo stesso, come neppure che abbia contribuito finanziariamente al suo mantenimento. Infine, concernente la presunta figlia, nata il (…), non essendoci neppure una prova che attesti il legame di filiazione con la medesima al di là delle sue affermazioni, il ricorrente non può già per questo motivo prevalersi a ragione dell’art. 8 CEDU nei confronti della stessa. Tuttavia, anche si ritenesse verosimile la paternità del ricorrente verso P._______, si denota come dalle sue asserzioni si possa desumere che con la figlia egli non ha mai coabitato, né parrebbe averla mai incontrata sino al suo arrivo in Svizzera. Con la medesima, tutt’ora in tenera età, avendo (…), non può di conseguenza essersi stabilita alcuna relazione affettiva di particolare intensità che possa condurre all’applicazione dell’art. 8 CEDU. A fronte di tali elementi, nella presente fattispecie, all’ora attuale si può concludere per l’assenza di una relazione stretta ed effettiva come richiesto dalla giurisprudenza in materia, anche per i due figli avuti con L._______. In tale contesto il Tribunale osserva per di più che il rientro del ricorrente in Francia, non comporterebbe l’interruzione di ogni legame con la presunta compagna, rispettivamente con i figli, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici (o via Skype) e tramite messaggi elettronici, nonché visite da
D-6166/2020 Pagina 13 parte dei medesimi al ricorrente, essendo i primi tutti di cittadinanza svizzera. 5.4.2.3 Infine, anche se venisse ritenuta un’ingerenza nella vita famigliare del ricorrente, contraria all’art. 8 CEDU, tuttavia la stessa non può essere ritenuta sproporzionata in una ponderazione degli interessi in presenza (anche dell’interesse del bambino ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 [di seguito: CDF], RS 0.107). Nel caso in disamina, da una ponderazione degli interessi, risulta difatti che l’interesse pubblico della Svizzera ad allontanarlo, risulti prevalere sul suo interesse privato a restare nel predetto Paese. Invero, a parte quanto già sopra rilevato, riguardo la mancanza di relazioni strette ed effettive con le persone dall’insorgente indicate quali famigliari, si constata che contro il ricorrente è tutt’ora in vigore un divieto d’entrata in Svizzera, a seguito della condanna penale ricevuta per delle infrazioni penali d’indubbia gravità commesse in passato dall’insorgente (cfr. a tal proposito la decisione su ricorso del […] della […] e la decisione del […] della […], entrambe nel dossier N […]). Nonostante fosse a conoscenza di tale divieto d’entrata, il ricorrente ha tuttavia presentato una domanda d’asilo su suolo elvetico, inizialmente presentandosi alle autorità di polizia secondo altre generalità. Come però denotato rettamente dall’autorità inferiore nella decisione avversata, l’insorgente in realtà con la sua domanda d’asilo era intenzionato non tanto ad ottenere la protezione delle autorità svizzere contro delle persecuzioni, bensì a ritornare in Svizzera con il pretesto di ricongiungersi ai suoi famigliari. Tale procedere è al limite dell’abuso di diritto, in quanto non solo con la presentazione di una domanda d’asilo, il ricorrente ha tentato di aggirare i dispositivi legali del diritto degli stranieri, ma ha pure invocato l’art. 8 CEDU, prevalendosi di relazioni famigliari, che ben sapeva non adempiere le condizioni di applicazione del medesimo disposto. Per il resto, le allegazioni generiche contenute nello scritto del ricorrente dell’8 dicembre 2020, non sono atte in alcun modo a mutare le predette conclusioni. 5.4.3 Per quanto concerne poi la citazione nel gravame delle constatazioni prese dal Comitato per i diritti del fanciullo nella causa V.A. contro Svizzera, manifestamente la fattispecie sottoposta al Comitato si distanzia dalla presente, in quanto in quella i minori risultavano pure richiedenti l’asilo – quindi parti effettive della procedura d’asilo in Svizzera – mentre che nella presente gli stessi non solo non sono toccati personalmente e direttamente dal provvedimento preso nei confronti del ricorrente, ma pure con il medesimo – oltreché per l’età in particolare della figlia minore un’audizione sarebbe impraticabile – come già sopra ritenuto non hanno alcuna relazione
D-6166/2020 Pagina 14 stretta ed effettiva che possa condurre a ritenere i loro interessi lesi in qualche modo se non venissero sentiti ai sensi dell’art. 12 CDF. Infine nel suo ricorso, il ricorrente non indica neppure quali elementi i figli potrebbero rivelare al Tribunale di determinante per la causa, che non figurerebbero già agli atti (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C.323/2010 dell’11 ottobre 2010 consid. 2.1–2.3 con ulteriori riferimenti citati). 5.4.4 Per gli stessi motivi succitati, il principio dell’unità della famiglia sancito dall’art. 44 LAsi, di portata più estesa rispetto all’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3), non trova alcuna applicazione in specie. 5.5 A tali condizioni, la Francia è incontestabilmente lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo dell’insorgente. 6. Per il resto la procedura d’asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Francia, non presenta delle carenze sistemiche, secondo giurisprudenza costante dello scrivente Tribunale, e non vi è da temere il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU da parte delle autorità francesi dal profilo dell’alloggio e delle cure (cfr. sentenze del Tribunale F-4871/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 6.1; F-4687/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2 e ulteriori riferimenti ivi citati; E-3733/2020 del 31 luglio 2020 consid. 6.3), ciò che del resto il ricorrente non censura nel suo gravame. Occorre peraltro a tal proposito rammentare che la Francia è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Alla luce di quanto considerato precedentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è quindi stata rettamente esclusa dall’autorità resistente. Non vi sono del resto indizi che indichino che le autorità francesi non rispettino il diritto internazionale, o che vi sia l’eventualità di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale, che possano confutare la presunzione di sicurezza precitata (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 7. Circa l’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel
D-6166/2020 Pagina 15 caso in disamina non sussistono elementi, per le stesse ragioni considerate nella presente decisione, come pure dagli atti all’inserto non si desume alcuna problematica di salute di particolare rilevanza da essere di ostacolo al trasferimento del ricorrente verso la Francia (cfr. atti SEM n. 16/3 e n. 36/2), per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. 8. Di conseguenza, è quindi a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che per il medesimo – da quanto rilevabile dagli atti all’inserto – non trova applicazione una delle eccezioni previste all’art. 32 cpv. 1 OAsi 1. 9. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti). In aggiunta, vista la censura presentata in tal senso nel gravame, è necessario tuttavia sottolineare che la fissazione del termine di partenza riguarda soltanto una modalità dell’esecuzione, che per prassi non risulta essere oggetto di procedura dinnanzi al Tribunale, ma è di competenza delle autorità cantonali preposte al trasferimento (cfr. sentenza del Tribunale F-1829/2020 del 9 aprile 2020 consid. 5.2 con riferimenti ivi citati). In tal senso, quanto riportato nei considerandi della decisione avversata riguardo all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, vista anche la situazione legata al coronavirus, risulta essere corretto (cfr. p.to II, pag. 8). Circa il p.to 3 del dispositivo che ingiungerebbe al ricorrente di lasciare il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso la Svizzera, non pregiudica il medesimo dal richiedere, se necessario e alle autorità cantonali d’esecuzione preposte, una proroga del termine di partenza, e quindi non se ne comprende il pregiudizio che potrebbe derivarne al ricorrente la sua formulazione nel dispositivo. La censura sollevata in tal senso dal ricorrente nel gravame, è pertanto da disattendere.
D-6166/2020 Pagina 16 10. Visto quanto sopra esposto, il ricorso è respinto nella misura della sua ricevibilità e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell’interessato dalla Svizzera verso la Francia confermata. 11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso come pure quelle tendenti ad ottenere delle misure supercautelari onde evitare l’allontanamento dell’insorgente dalla Svizzera, sono divenute senza oggetto. 12. Per lo stesso motivo citato al considerando precedente, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Infine, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-6166/2020 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ricevibilità. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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