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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2012 D-6103/2012

December 10, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,946 words·~20 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 novembre 2012 / N

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6103/2012

Sentenza d e l 1 0 dicembre 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Stöckli; Robert Galliker cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (...),alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...) Nigeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 novembre 2012 / N [...].

D-6103/2012 Pagina 2

Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 4 luglio 2011 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua domanda, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali di audizione del 20 luglio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 19 ottobre 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 16 novembre 2012, notificata al ricorrente il 20 novembre 2012 (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 26 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 novembre 2012); l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 28 novembre 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

D-6103/2012 Pagina 3 che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 e 5 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che, pertanto, occorre entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano; che, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura davanti all'Ufficio federale si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente; che, ai sensi dell'art. 29 LAsi, di cui il nuovo testo è in vigore dal 1° gennaio 2008, l'audizione sui motivi di asilo è, di norma, di competenza dell'UFM e non più dell'autorità cantonale (cfr. RU 1999 2269); che quindi l'audizione non può più essere un sussunto a criterio nell'enumerazione dei criteri per la determinazione della lingua ufficiale in cui va redatta o notificata la decisione; che, pertanto, l'art. 16 cpv. 2 LAsi enuncia il principio della territorialità unicamente relativo al luogo di residenza del richiedente l'asilo indipendentemente dalla lingua nella quale ha avuto luogo l'audizione federale diretta (cfr. DTAF 2009/56);

D-6103/2012 Pagina 4 che, secondo l'art. 4 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi eccezionalmente dalla regola generale giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi se: il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale (lett. a); in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b); o il richiedente l'asilo è sentito in un centro di registrazione giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c); che la giurisprudenza ha precisato che la pronuncia dell'UFM di una decisione, ai sensi dell'art. 4 lett. b o c OAsi 1, è eccezionalmente possibile se accompagnata dall'adozione d'adeguate misure correttive, che tutelino il diritto ad un ricorso effettivo ed all'equo processo, come per esempio la traduzione orale della decisione resa in una lingua conosciuta dal ricorrente; che se l'UFM non ha adottato alcuna misura correttiva appropriata e non ha rimediato alla lacuna neppure in sede ricorsuale, conseguirà di principio la cassazione della decisione impugnata per i ricorrenti non rappresentati da un mandatario professionale, nella misura in cui risulta dal ricorso che non hanno sufficientemente compreso la decisione litigiosa; che, nel caso concreto, si evince che il richiedente, probabilmente con l'aiuto di una terza persona, ha sufficientemente compreso la decisione litigiosa per il che, vista la circostanza del caso di specie, non v'è luogo di cassare la decisione, ma che ciò non significa che l'UFM abbia tutta la latitudine di prendere le sue decisioni in una lingua che non sia quella stabilita dalla regola primaria giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia yoruba e religione cristiana, nato a Lagos (Nigeria) e cresciuto a C._______ (Nigeria) (cfr. verbale 1, pagg. 2- 3); che il richiedente avrebbe lasciato la Nigeria nel giugno del 2011 in quanto sarebbe stato minacciato di morte dai membri del gruppo terroristico "Boko Haram" (di seguito: BHM), di cui avrebbe fatto parte tra il giugno del 2009 e inizio giugno 2011; che dall'aeroporto di Lagos avrebbe preso un volo per la Francia; che da tale nazione avrebbe raggiunto in treno la Svizzera dove ha depositato, in data 4 luglio 2011, la domanda d'asilo in oggetto (cfr. verbale 1, pagg. 6-9);

D-6103/2012 Pagina 5 che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, sostenuto di non avere mai posseduto in vita sua un passaporto o una carta d'identità; che, inoltre, nella sua posizione di richiedente l'asilo gli sarebbe impossibile contattare la rappresentanza diplomatica nigeriana in Svizzera al fine di ottenere dei documenti; che, infine, non potrebbe nemmeno contattare le autorità in Patria, ritenuto che le stesse sarebbero a conoscenza delle attività che avrebbe svolto per conto del BHM; che, pertanto, si sarebbe trovato in una situazione di oggettiva impossibilità (cfr. ricorso); che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, non ci sarebbero delle contraddizioni, bensì delle semplici incertezze dovute alla confusione ed ai timori rispetto a quanto accadutogli nel Paese di origine; che, in merito alla propria età, esso avrebbe sempre sostenuto di avere avuto 17 anni nel giugno del 2011; che avrebbe dichiarato date di nascita differenti in quanto non sarebbe in grado di contare e, oltretutto, in Nigeria non sarebbe uso comune festeggiare il compleanno; che, pertanto, sarebbe comprensibile la sua incertezza su tale aspetto; che, diversamente da quanto ritenuto dall'autorità inferiore, in virtù degli usi nel proprio Paese nativo, non sarebbe affatto inverosimile che esso avrebbe lavorato come aiuto muratore già all'età di undici anni; che l'UFM sarebbe giunto ad una conclusione errata affermando che il ricorrente avrebbe sostenuto di essersi trasferito a C._______ senza la sua famiglia; che, infatti, nell'audizione del 20 luglio 2012, esso avrebbe unicamente dichiarato che la madre abiterebbe attualmente a Lagos, ciò che non escluderebbe che in precedenza avrebbe vissuto con lui a C._______; che, per quanto concerne l'appartenenza al BHM, non sarebbe inverosimile che l'insorgente non avrebbe conosciuto le attività di tale gruppo prima di farne parte; che, infatti, esso sarebbe entrato nel BHM

D-6103/2012 Pagina 6 unicamente per soldi e, d'altronde, le attività del gruppo verrebbero spiegate unicamente dopo esservi entrati; che, oltretutto, il ricorrente avrebbe dimostrato, nel corso delle audizioni, di sapere, in maniera generale, quali siano le attività del gruppo terroristico; che l'insorgente sarebbe di religione cristiana ma, per entrare nel BHM, avrebbe dovuto convertirsi all'islamismo; che, d'altronde, sarebbe noto che tale gruppo arruolerebbe anche persone non musulmane alle quali farebbe pagare molti soldi per potere svolgere il rito di conversione alla fede islamica; che, in un rapporto di "Human Rights Watch" dell'ottobre 2012, tale pratica sarebbe ben spiegata; che non sarebbe strano il fatto che non conoscerebbe il nome del fondatore del BHM in quanto esso avrebbe unicamente dovuto seguire gli ordini di colui che dirigeva il proprio gruppo; che, contrariamente a quando sostenuto dall'autorità inferiore, nel citato rapporto di "Human Rights Watch" si farebbe riferimento all'attentato ad D._______ (Nigeria) di giugno (...) a cui avrebbe partecipato; che, inoltre, per il ricorrente sarebbe impossibile chiedere protezione in Patria, ritenuto che le autorità locali sarebbero a conoscenza del suo passato nel BHM, tant'è che sarebbe già stato ferito ad una gamba in uno scontro a fuoco con la polizia; che, infine, anche un rifugio interno non sarebbe utile in quanto il BHM sarebbe presente in tutta la Nigeria e, l'omicidio della sorella nonché il rapporto di "Amnesty International" del 2012 citato nel ricorso, dimostrerebbero il pericolo serio e concreto in cui incorrerebbe in caso di ritorno nel Paese di origine; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie e dal relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ul-

D-6103/2012 Pagina 7 teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibidem, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli ha dichiarato di non essere mai stato in possesso né di un passaporto né di una carta d'identità; che, alla domanda di cosa avesse fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha semplicemente dichiarato di non avere fatto nulla in quanto non avrebbe mai posseduto alcun documento (cfr. verbale 1, pag. 6.); che, interrogato nuovamente su tale aspetto in occasione della seconda audizione, egli ha ribadito di non avere fatto nulla in quanto non avrebbe nessuna possibilità di ottenere un documento (cfr. verbale 2, D4-6, pag. 2); che, circa il proprio viaggio di espatrio, egli ha dichiarato di avere lasciato la Nigeria in aereo da Lagos con un volo diretto con destinazione in Francia (cfr. verbale 1, pag. 8); che avrebbe viaggiato con un passaporto falso di cui ignorerebbe le generalità (cfr. ibidem); che né all'aeroporto di Lagos, né in Francia, sarebbe stato controllato dalle autorità (cfr. ibidem); che, oltretutto, ignorerebbe la località francese in cui sarebbe atterrato, così come la compagnia aerea con cui avrebbe viaggiato (cfr. verbale 1, pag. 9); che in Francia avrebbe soggiornato dal (...) al (...) dormendo presso la stazione ferroviaria di E._______ (cfr. ibidem); che da questa località avrebbe preso un treno diretto a F._______ (Svizzera) viaggiando sprovvisto di documenti d'identità e senza essere controllato dalle autorità (cfr. verbale 1, pagg. 9-10); che da F avrebbe preso un altro treno giungendo a G._______ (Svizzera) (cfr. verbale 1, pag. 10); che da quest'ultima città avrebbe raggiunto, sempre

D-6103/2012 Pagina 8 in treno, una località a lui sconosciuta dove sarebbe stato fermato dalle Guardie di Confine e trasferito, con un furgone, presso il Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso dove ha depositato la propria domanda di asilo (cfr. ibidem); che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità ed il viaggio d'espatrio, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, infatti, è impossibile che esso abbia potuto imbarcarsi su di un volo intercontinentale senza essere controllato dalle autorità nigeriane e francesi; che, allo stesso modo, è inverosimile che abbia potuto attraversare il confine franco/svizzero in treno sprovvisto di documenti senza essere controllato dalle autorità; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato per il timore di venire ucciso dai membri del BHM in quanto avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare il gruppo; che, inoltre, sua sorella sarebbe stata uccisa per rappresaglia (cfr. verbale 1, pagg. 6-7 e verbale 2, D8, pag. 2);

D-6103/2012 Pagina 9 che, tuttavia, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, pertanto, i motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non adempiono le condizioni previste agli art. 3 e art. 7 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che, in particolare, il ricorrente si è limitato a dichiarazioni generiche e stereotipate; che gli unici elementi concreti del proprio racconto sono le azioni a cui avrebbe partecipato; che, tuttavia, vi è ragione di credere che l'insorgente abbia fatto proprie azioni terroristiche a cui è stata data ampia risonanza dai principali media internazionali; che, infatti, dagli stessi si evince che l'attentato a cui avrebbe partecipato il (...) presso la (...) di D._______ (Nigeria) è in realtà stato annunciato e rivendicato dal Movimento per l'emancipazione del Delta del Niger (MED), e non dal BHM come invece sostenuto dal ricorrente; che, inoltre, l'attentato di cui è stato oggetto il (...) di D._______ non è stato compiuto il (...), bensì il (...); che, se effettivamente avesse partecipato a questo attentato, difficilmente avrebbe dimenticato la data esatta dello stesso; che, per il resto, si rinvia ai considerandi della decisione impugnata; che, per quanto concerne i rapporti "Human Rights Watch" e "Amnesty International" citati nel ricorso, il Tribunale osserva che i medesimi trattano, in maniera generale, le pratiche connesse al BHM; che, tuttavia, in virtù dei motivi già citati, è possibile escludere che l'insorgente abbia effettivamente fatto parte di tale gruppo terroristico e, pertanto, tali rapporti non apportano alcuna prova a sostegno dei motivi d'asilo adotti dal ricorrente; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti non adempiere le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento

D-6103/2012 Pagina 10 all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione generale in Nigeria, della situazione personale, essendo giovane e possedendo un'esperienza professionale quale manovale, oltre che una rete sociale, avendo egli vissuto

D-6103/2012 Pagina 11 per gran parte della sua vita a C._______ (Nigeria), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi) potendo egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che, in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

D-6103/2012 Pagina 12 che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6103/2012 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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