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Bundesverwaltungsgericht 09.12.2020 D-6058/2020

December 9, 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,360 words·~32 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 24 novembre 2020

Full text

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Corte IV D-6058/2020

Sentenza d e l 9 dicembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Gérald Bovier, cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato dal signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 24 novembre 2020 / N (…).

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Fatti: A. L’interessato, di nazionalità turca, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 7 ottobre 2020 (cfr. atto […]-2/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati “EURODAC” il richiedente l’asilo aveva già depositato sei domande d’asilo pregresse così suddivise: in Slovenia il (…) 2017, in Finlandia il (…) 2018 e il (…) 2020, in Germania il (…) 2019 e l’(…) 2019, ed in Svezia il (…) 2020 (cfr. atti […]-8/2 e […]-14/2). C. Il 13 ottobre 2020 l’interessato è stato visitato dal Dr. B._______, che – richiamando una diagnosi di schizofrenia per la quale il richiedente sarebbe in cura da circa tre anni – gli ha prescritto un trattamento farmacologico a base di Olanzapina (cfr. atto […]-21/2). D. Il 20 ottobre 2020 l’interessato è stato sentito nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto […]-13/10). E. In data 26 ottobre 2020, si è svolto con il richiedente il colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto […]-16/3). In tale ambito, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato dalla Turchia nel (…) del 2017 e di essere entrato in Slovenia per mezzo di un visto per studenti. Fra i mesi di (…) e (…) del 2018, egli avrebbe poi lasciato quest’ultimo Paese per risiedere in Finlandia durante alcuni mesi, prima di essere allontanato verso la Slovenia dalle autorità finlandesi. Sennonché, poche settimane dopo avervi fatto ritorno, egli avrebbe nuovamente lasciato tale Stato per soggiornare, nell’ordine, in

D-6058/2020 Pagina 3 Francia, in Germania, in Svezia, facendo infine ritorno in Finlandia. Quivi egli sarebbe stato posto in detenzione, ciò che lo avrebbe spinto ad accettare un ulteriore rinvio verso la Slovenia. Nondimeno, il trasferimento sarebbe stato posticipato di sei mesi circa a motivo di asserite patologie psicologiche, per le quali gli sarebbe stato prescritto un trattamento farmacologico in Finlandia. Da ultimo, una volta ritornato in Slovenia, egli non avrebbe avuto accesso ad un seguito psichiatrico, ragion per cui si sarebbe recato in Svizzera. Il medesimo ha per il resto confermato di aver presentato domande d’asilo in ognuno dei succitati Stati europei. Questionato in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Slovenia, A._______ ha dichiarato che, benché ne avesse fatto espressa richiesta, in tale Paese gli sarebbe stata negata un’assistenza sanitaria psichiatrica. Oltretutto, le autorità slovene non avrebbero dato seguito ad una denuncia da lui sporta dopo essere stato aggredito da non meglio precisati individui. Circa il suo stato di salute, l’interessato ha lamentato un malessere psicologico, precisando altresì di soffrire di attacchi di panico. F. Il 26 ottobre 2020, la SEM ha presentato alle competenti autorità slovene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto […]-17/5). G. In seguito ad uno scompenso psicotico, A._______ è stato oggetto di un ricovero clinico perdurato dal (…) ottobre 2020 al (…) novembre 2020 (cfr. atto […]-22/1, […-23/3), nell’ambito del quale è stata nuovamente evidenziata la diagnosi di schizofrenia paranoide, da trattare con una terapia farmacologica a base di Zyprexa (cfr. atto 1[…]-30/3). H. Il 6 novembre 2020 la Slovenia ha espressamente accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto […]-27/2). I. Nel corso di un ulteriore consulto psichiatrico avvenuto il 9 novembre 2020, il Dr. med. C._______ ha ribadito la diagnosi di schizofrenia paranoide, os-

D-6058/2020 Pagina 4 servando nel contempo una complessiva stabilità del quadro psicopatologico e confermando la terapia farmacologica prescritta all’interessato alla dimissione dal succitato ricovero clinico (cfr. atto […]-28/2). J. Con decisione del 24 novembre 2020, notificata il 25 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dell’interessato dalla Svizzera verso la Slovenia, come pure incaricando il Cantone Lucerna dell’esecuzione del provvedimento medesimo. L’autorità inferiore ha oltretutto tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione (cfr. […]- 31/11). K. Il 23 novembre 2020, il ricorrente ha beneficiato di un’ulteriore visita psichiatrica. Al riguardo, nel redigere il relativo atto medico F2 (ricevuto dalla SEM il 25 novembre 2020), il Dr. med. C._______ si è limitato a confermare la diagnosi della malattia affliggente A._______, così come la terapia prescrittagli a suo tempo (cfr. atto […]-34/2). L. Il 1° dicembre 2020 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d’entrata: 2 dicembre 2020) l’interessato è insorto contro la decisione dell’autorità di prima istanza, postulando, in limine, la sospensione dell’esecuzione della decisione in via supercautelare e la restituzione dell’effetto sospensivo all’impugnativa. In via principale, egli ha concluso all’annullamento della decisione avversata e alla ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore per la trattazione nazionale della procedura d’asilo. In subordine, il ricorrente ha demandato che gli atti vengano rinviati alla SEM per il completamento dell’istruttoria. Contestualmente, il medesimo ha proposto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

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Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data – in virtù della domanda d’asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell’accettazione alla sua ripresa in carico – la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d’asilo di cui al corrente procedimento.

D-6058/2020 Pagina 6 Proseguendo nell’analisi, la SEM ha considerato che in Slovenia – Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza); nonché la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la CEDU – non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Conseguentemente, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che l’insorgente non sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell’uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbe rinviato nel suo Paese d’origine o di provenienza senza che la sua domanda d’asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi ai sensi dell’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d’asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. Dipoi, la SEM ha ritenuto che l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificata nella fattispecie. In primo luogo, il quadro clinico di A._______ sarebbe sufficientemente acclarato e non necessiterebbe di ulteriori approfondimenti. Inoltre, la Slovenia disporrebbe di un’infrastruttura medica sufficiente e – nell’ambito del sistema Dublino – si potrebbe presumere che la stessa garantisca l’accesso al trattamento medico necessario. A tal proposito, l’insorgente non avrebbe fornito seri indizi atti a comprovare le allegazioni secondo le quali egli non avrebbe avuto accesso all’assistenza sanitaria dettata dal suo stato di salute. Oltretutto, il richiedente medesimo avrebbe riferito, nel corso della visita medica sostenuta il 13 ottobre 2020, di seguire un trattamento farmacologico per i suoi problemi psicologici già da tre anni, ciò che significherebbe ch’egli avrebbe beneficiato anche in Slovenia – ove avrebbe risieduto ininterrottamente fra il mese di (…) del 2017 e (…) del

D-6058/2020 Pagina 7 2018 – di un trattamento. A ciò si aggiungerebbe il fatto che, posta la ristretta durata dei suoi successivi soggiorni in Slovenia, egli non avrebbe di fatto concesso all’assistenza medica slovena di procedere con un accertamento medico. Ad ogni modo, detto Paese sarebbe tenuto, in virtù della direttiva accoglienza, a prestare terapie mediche adeguate, ove necessario, garantendo l’accesso alle cure di pronto soccorso e ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichici gravi. A mente dell’autorità inferiore, comunque, le problematiche mediche lamentate dall’insorgente non sarebbero di una gravità tale da costituire una violazione dell’art. 3 CEDU per il caso in cui egli fosse rinviato in Slovenia. Vieppiù, la SEM ha aggiunto che, essendo che soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il seguito della procedura Dublino, quest’ultima sarà valutata in modo definitivo poco prima del trasferimento di A._______, informando di conseguenza le autorità slovene sul suo stato di salute prima del rinvio. Perdipiù, non sussisterebbero dei motivi umanitari che giustificherebbero l’applicazione della predetta clausola secondo i dettami dell’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Neppure l’asserita aggressione subita in Slovenia e la susseguente assenza di protezione da parte delle autorità statali, permetterebbe diversa valutazione. Anzitutto, l’allegazione secondo cui la polizia slovena non avrebbe dato seguito alla denuncia da lui presentata, non sarebbe suffragata da alcuna prova. Su tale presupposto, andrebbe ritenuto che essendo la Slovenia uno Stato di diritto con un’autorità di polizia funzionante oltre che disposta ed in grado di offrire una protezione adatta qualora adita, il ricorrente potrebbe farvi capo al fine di risolvere eventuali minacce. Da ultimo, nemmeno la situazione legata alla corrente pandemia di coronavirus (Covid-19) giustificherebbe in casu diversa ponderazione. 4.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l’insorgente avversa le valutazioni dell’autorità inferiore. 4.2.1 Innanzitutto, un rinvio in Slovenia sarebbe contrario all’art. 3 CEDU. In questo senso, il sistema di accoglienza ivi in essere sarebbe contraddistinto da molteplici lacune, così che qualora venisse attuato il trasferimento in tale Paese, egli temerebbe di non avere accesso ad un alloggio, ad un’assistenza materiale così come neppure alle adeguate cure mediche (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 4). Ad ogni modo, al di là delle carenze del supporto psichiatrico offerto ai richiedenti l’asilo, in Slovenia le

D-6058/2020 Pagina 8 mancanze nelle procedure d’asilo e nelle condizioni di accoglienza sarebbero in generale “macroscopiche” (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 4). Del resto, secondo l’insorgente, tali considerazioni sarebbero comprovate dai rapporti richiamati con il gravame. 4.2.2 Oltremodo, le condizioni mediche dell’interessato sarebbero particolarmente vulnerabili, ciò che avrebbe giustificato ulteriori indagini cliniche, tanto più alla luce del fatto che in specie non sarebbe stato allestito un rapporto medico esaustivo e dettagliato, in grado di definire la gravità e l’estensione della patologia affliggente il ricorrente oltreché il trattamento necessario, la prognosi e i rischi legati all’interruzione, seppur parziale, del trattamento farmacologico. Quanto precede sarebbe altresì desumibile dalla lettera di dimissione del (…) novembre 2020, la quale reciterebbe: “Giunto in clinica il paziente si mostrava estremamente angosciato, con ansia libera e somatizzate, pensiero occupato da delirio a stampo persecutorio e pose di ascolto suggestive di allucinazioni uditive e probabilmente visive. Veniva subito reimpostata la terapia di Olanzapina in associazione a Haldol che assumeva regolarmente. Dopo la prima somministrazione di Haldol si segnala l’insorgenza di lievi EPS poi risolte con Akineton per os. Nei giorni successivi era possibile assistere ad una pressoché immediata risoluzione sia dell’angoscia che delle dispercezioni; tale osservazioni ci ha posto di fronte ad un dubbio circa l’interpretazione delle dispercezioni stesse come unicamente espressione di un disturbo della coscienza dell’Io. Lasciamo ai colleghi che lo seguiranno sul territorio un’osservazioni più approfondita della sintomatologia dispercettiva e del suo significato, che si ipotizza possa avere componenti post traumatiche”. Ne conseguirebbe che il trasferimento prospettato nella decisione impugnata, sarebbe da considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI. Oltretutto, quandanche si considerasse il sistema di accoglienza sloveno scevro di carenze sistemiche, nella fattispecie in esame vi sarebbe da applicare la clausola di sovranità di cui all’art. 17 Regolamento Dublino III (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7 e 8, punto 5). 4.2.3 L’autorità inferiore non avrebbe perdipiù effettuato un’analisi individualizzata né spiegato in modo adattato al caso di specie le ragioni che l’avrebbero indotta a ritenere l’insussistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Al riguardo, la SEM si sarebbe limitata a citare quanto allegato dal ricorrente in merito all’asserita aggressione subita in Slovenia e alla susseguente indolenza delle autorità slovene nel fornirgli

D-6058/2020 Pagina 9 un’adeguata protezione, esimendosi tuttavia dall’esaminarne la verosimiglianza. Parimenti, il resto della motivazione espressa nel provvedimento avversato sarebbe insufficiente dacché succinta e standardizzata, risultando finanche assente. Non da ultimo, nel valutare la sussistenza di eventuali motivi umanitari, la SEM non si sarebbe chinata sulla specifica e fragile condizione di salute del ricorrente. 4.2.4 Infine, nella richiesta di ripresa in carico inoltrata alla Slovenia, l’autorità di prima istanza non avrebbe menzionato la patologia lamentata da A._______. Così facendo, quest’ultima autorità non avrebbe ossequiato il suo dovere di ottenere esplicite garanzie riguardo l’effettivo seguito psichiatrico del quale il ricorrente necessiterebbe nel Paese membro competente (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 5). 5. Preliminarmente, appare necessario esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel gravame, con le quali egli evoca da un lato l’accertamento incompleto ed inesatto del suo stato di salute (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), dall’altro la violazione del suo diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], e per la procedura amministrativa federale regolamentato agli art. 26 e seg. PA) in ragione della carente motivazione – nella decisione avversata – quanto all’applicazione della clausola di sovranità nel suo caso specifico (art. 35 PA). In effetti, queste potrebbero essere atte a condurre alla cassazione della decisione avversata (per la violazione del principio inquisitorio si veda la sentenza D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1 con ulteriori riferimenti citati; e per la violazione del diritto di essere sentito cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; cfr. anche sull’argomento tra le tante le sentenze del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3 con ulteriori riferimenti ivi citati). 5.1 Nella presente disamina, le censure formali non sono atte a condurre alla cassazione della decisione avversata. 5.2 Anzitutto, va osservato che nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accerta-

D-6058/2020 Pagina 10 mento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191; tra le tante sentenza del Tribunale D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Orbene, per quanto attiene allo stato di salute del ricorrente, il Tribunale evidenzia che nella decisione impugnata l’autorità di prima istanza ha descritto in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione medica che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione. Nell’analisi proposta con il provvedimento avversato, sono altresì specificati in modo pertinente gli elementi utilizzati per giungere ad un giudizio conclusivo riguardo allo stato di salute dell’interessato. Altresì, così come ritenuto dalla SEM, anche il Tribunale, sulla base degli atti di causa, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, ritiene che la situazione di salute dell’insorgente risulti in casu chiara, con una diagnosi acclarata e delle terapie già impostate (cfr. supra consid. G, I e K). In tal senso, il passaggio estrapolato dalla lettera di dimissione del (…) novembre 2020 (cfr. atto […]- 30/3) non muta quanto precede nella misura in cui dai successivi consulti psichiatrici, emerge inoppugnabilmente una complessiva stabilità del quadro psicopatologico del ricorrente (cfr. atti […]-28/2 e […]-34/2), corroborata dalla linearità e dalla continuità del trattamento farmacologico prescrittogli. Conto tenuto delle considerazioni che precedono, alla SEM non può essere imputato un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti in merito allo stato di salute dell’insorgente e non si ravvisa pertanto alcuna violazione del principio inquisitorio. Sicché la censura ricorsuale va respinta. Per quanto attiene invece quanto sollevato con l’impugnativa in merito alla possibile violazione dell’art. 3 CEDU, a causa del suo stato di salute per il caso in cui venisse attuato il trasferimento in Slovenia, tale censura verrà trattata d’appresso (cfr. infra consid. 10).

D-6058/2020 Pagina 11 5.3 Vieppiù, la motivazione articolata dalla SEM nel provvedimento impugnato non appare carente allo scrivente Tribunale. Invero, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III – se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Nel caso di specie l’autorità inferiore ha tenuto conto nelle sue considerazioni dei fatti addotti dall’interessato suscettibili di costituire “motivi umanitari” ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, pronunciandosi circa la supposta aggressione subita in Slovenia così come in proposito dell’asserita carente protezione offerta dalle autorità di polizia slovene. La SEM ha altresì ampiamente esposto e ponderato lo stato valetudinario del ricorrente già nell’ambito della valutazione concernente la conformità del trasferimento ex art. 3 CEDU. Ne discende che, malgrado la formulazione generica delle norme legali che prevedono la clausola di sovranità, nonché il sintetico richiamo agli atti all’inserto e alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, l’autorità inferiore si è chinata concretamente sulla situazione del ricorrente anche per verificare l’applicazione o meno della predetta clausola al caso specifico. Se tuttavia la SEM è giunta ad una valutazione giuridica differente sulla vulnerabilità del ricorrente rispetto a quanto sostenuto da quest’ultimo, ciò non è costitutivo di una violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’autorità inferiore (art. 35 PA). 6. Chiariti tali aspetti, dal profilo materiale, occorre ora chiedersi se l’autorità inferiore, che nella decisione del 24 novembre 2020 ha ritenuto data la

D-6058/2020 Pagina 12 competenza della Slovenia e non ha riscontrato motivi ostativi al trasferimento dell’insorgente verso tale Paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d’asilo presentata da quest’ultimo. 6.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.4 Giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato

D-6058/2020 Pagina 13 membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 6.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 7. Nel caso in rassegna, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interessato ha depositato numerose domande d’asilo, rispettivamente in Slovenia il (…) 2017, in Finlandia il (…) 2018 e il (…) 2020, in Germania il (…) 2019 e l’(…) 2019, ed in Svezia il (…) 2020 (cfr. atti […]-8/2 e […]- 14/2). Di conseguenza, il 26 ottobre 2020 l’autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità slovene, nei termini e nelle forme dell’art. 23 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Con scritto del 6 novembre 2020 la Slovenia ha espressamente accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione di quest’ultima disposizione di legge (cfr. atto […]-27/2). Oltracciò, il Tribunale ritiene giudizioso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l’esecuzione del trasferimento rimettere – se del caso – alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un’adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l’accettazione, da parte di quest’ultime autorità, del trasferimento dell’interessato nel loro territorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2641/2017 dell’11 maggio 2017). Pertanto, la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d’asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. 8. 8.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia,

D-6058/2020 Pagina 14 non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-663/2020 del 18 febbraio 2020). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 8.2 Orbene, nella fattispecie concreta, il Tribunale rileva anzitutto, che né dal rapporto di Amnesty International denominato “Slovenia: Push-backs and denial of access to asylum” così come neppure da quello intitolato “Pushed to the edge”, richiamati in sede ricorsuale, è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione. Invero, entrambi affrontano la cosiddetta problematica “push back” di persone che

D-6058/2020 Pagina 15 entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera, impedendo alle medesime di depositare una domanda d’asilo in Slovenia. Ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientra in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all’ottenimento dell’asilo in Slovenia, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Per il resto, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame dall’insorgente, nulla permette di ritenere l’esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all’inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia lo esporrebbe effettivamente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di nonrespingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. 8.3 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. supra consid. 5.3). 9.2 Qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 10. 10.1 Poste tali premesse, è quindi ora necessario determinare se le evenienze esposte dal ricorrente siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Slovenia contrario all’art. 3 CEDU.

D-6058/2020 Pagina 16 10.2 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 10.3 All’occorrenza, anche ammettendo che il sistema sanitario sloveno sia contraddistinto da lacune quanto all’offerta di trattamenti psichiatrici, il quadro clinico dell’interessato – nel caso in esame sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti (cfr. supra consid. 5.2) – non appare a tal punto compromesso da essere posto gravemente ed irrimediabilmente a rischio con un trasferimento verso tale Paese. Difatti, ad oggi A._______, ha beneficiato di innumerevoli consulti psichiatrici, fra cui un ricovero clinico perdurato dal (…) ottobre 2020 al (…) novembre 2020. Ebbene, a mente dello scrivente Tribunale, dai relativi atti medici versati agli atti, si evince in realtà che il suo stato valetudinario versa in condizioni stabili e, dalla dimissione della degenza ospedaliera, egli è stato in grado di curare la propria patologia per mezzo di trattamenti ambulatoriali e farmacologici. Sicché, il Tribunale ritiene che le problematiche psichiatriche lamentate dal ricorrente non possono in casu iscriversi nella restrittiva giurisprudenza testé menzionata (cfr. in questo senso sentenza del Tribunale D-7374/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 6.3 con riferimenti ivi citati). Inoltre, benché non decisivo nel caso in esame, il Tribunale non può fare a meno di condividere le perplessità dell’autorità di prima istanza in merito al fatto che da quanto indicato nel certificato medico del 13 ottobre 2020 (cfr. atto […]-21/2), il trattamento psichiatrico intrapreso dall’insorgente parrebbe effettivamente risalire ad un periodo in cui il richiedente risiedeva in Slovenia.

D-6058/2020 Pagina 17 10.4 Sia quel che sia, l’interessato non ha in definitiva fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. Conseguentemente, nel caso in rassegna non v’era un obbligo per la SEM di ottenere dalle preposte autorità slovene esplicite garanzie riguardo un effettivo seguito psichiatrico. Parimenti, l’autorità in parola non era tenuta ad applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 11. Infine, come già sopra considerato (cfr. supra consid. 5.3), nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. 12. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Slovenia rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto. 13. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell’insorgente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che gli non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). 14. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

D-6058/2020 Pagina 18 15. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell’interessato dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata. 16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto. 17. Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 16, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto. 18. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6058/2020 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

D-6058/2020 — Bundesverwaltungsgericht 09.12.2020 D-6058/2020 — Swissrulings