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Bundesverwaltungsgericht 04.02.2026 D-570/2026

February 4, 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,962 words·~25 min·2

Summary

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) | Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 15 gennaio 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-570/2026

Sentenza d e l 4 febbraio 2026 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Randy Mulangala.

Parti A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), C._______, nato il (…), tutti Afghanistan, tutti patrocinati da Ugo Di Nisio, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 15 gennaio 2026 / N (…).

D-570/2026 Pagina 2

Fatti: A. A.a In data 24 novembre 2025 i ricorrenti, coniugi ed entrambi cittadini afghani, insieme al figlio, anch’egli cittadino afghano, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EU- RODAC" del 26 novembre 2025 è risultato che i ricorrenti avessero già depositato domanda d’asilo in Grecia in data (…) settembre 2025, e che in data (…) settembre 2025 avevano ricevuto protezione. A.c In data 28 novembre 2025 gli interessati hanno conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (…). A.d In data 2 dicembre 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di ripresa a carico dei richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.e In data 11 dicembre 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati, poiché è stato concesso loro lo statuto di rifugiato in data (…) settembre 2025 ed hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (…) settembre 2025 al (…) settembre 2028. A.f Con scritto del 18 dicembre 2025 gli insorgenti, per il tramite della loro rappresentante legale, hanno richiesto la rettifica dei loro dati anagrafici, allegando inoltre nuovi mezzi di prova, e meglio la documentazione medica inerente al marito, nonché le foto della Taskara di ciascuno di loro. A.g In data 23 dicembre 2025, gli interessati hanno entrambi sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo.

D-570/2026 Pagina 3 A.h Il 15 gennaio 2026 i richiedenti, per il tramite della loro rappresentante legale, hanno inoltrato il loro parere circa la bozza di decisione della SEM del 14 gennaio 2026. A.i In corso di procedura gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche. B. Con decisione datata 15 gennaio 2026, notificata agli interessati il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati verso la Grecia, incaricando il cantone D._______ con l’esecuzione della misura. C. Con ricorso del 23 gennaio 2026 (data d’entrata: 26 gennaio 2026), i ricorrenti sono insorti dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM concludendo, in via principale, all’annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera; in subordine, alla restituzione degli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruzione; con contestuale richiesta processuale di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

D-570/2026 Pagina 4 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Ai sensi dell’art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 4. Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l’annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 8), hanno al contempo domandato unicamente l’ammissione provvisoria in Svizzera (id. e ricorso, pag. 4 segg.). 6. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 7. 7.1 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, entrambi i ricorrenti hanno confermato di aver lasciato il Centro di accoglienza una volta ottenuti i documenti, e di aver vissuto per circa un mese in un appartamento-hotel ad Atene prima di espatriare verso la Svizzera. Gli stessi

D-570/2026 Pagina 5 sarebbero riusciti a provvedere a sé stessi trovando alloggio senza chiedere aiuto a nessuno, riuscendo a provvedere al loro sostentamento grazie ai risparmi del marito accumulati derivanti dall’attività di (…) in E._______. Avrebbero deciso di espatriare a causa di un’aggressione di cui sarebbe stato vittima il ricorrente, a seguito della quale sarebbe stato trasportato in ospedale dove avrebbe ricevuto cure mediche. Quest’ultimo ha dichiarato altresì che la polizia in tale occasione avrebbe redatto un rapporto che lui avrebbe firmato, ed in seguito non avrebbe più saputo nulla in merito a tale faccenda. Per quanto concerne la moglie, la stessa ha riferito di essere stata vittima d’insulti per strada e che, cercando aiuto presso la polizia, non l’avrebbero nemmeno ascoltata. Per quanto riguarda gli sforzi effettuati per integrarsi, la ricorrente ha riferito di non aver mai cercato un’occupazione, mentre il marito ha dichiarato di aver tentato di aprire una (…) insieme ad un (…) greco; tuttavia, non ci sarebbe riuscito in quanto avrebbero subito minacce e maltrattamenti. 7.2 Nella sua analisi, la SEM ha valutato l’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l’ammissibilità dell’allontanamento, dagli atti non emergerebbero elementi sufficienti a ritenere che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non garantendo la necessaria protezione o esponendo i ricorrenti a condizioni di vita disumane, né che essi potrebbero trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale per circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. La SEM ha rilevato che gli interessati avrebbero lasciato la Grecia poche settimane dopo aver ottenuto la protezione internazionale, senza rivolgersi alle autorità greche per ottenere alloggio, sostegno o lavoro, e non vi sarebbero pertanto prove concrete che tali diritti sarebbero stati loro negati. In merito all’esigibilità, la SEM ha rilevato che la Grecia garantirebbe l’accesso al mercato del lavoro, all’assistenza sociale, all’istruzione e all’alloggio secondo la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), nonché alle cure mediche tramite il sistema sanitario nazionale, compreso l’accesso a diversi programmi di sostegno. Che oltre a ciò, in Grecia vi sarebbero diverse organizzazioni caritatevoli alle quali i ricorrenti potrebbero chiedere un aiuto temporaneo. Per quanto concerne l’aggressione subita dal marito, nonché gli insulti di cui la moglie sarebbe

D-570/2026 Pagina 6 stata vittima, la SEM sostiene che non vi sarebbero indizi, i quali dimostrino che le autorità greche non offrirebbero protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi. Sarebbe pertanto compito degli insorgenti di attivarsi e cercare protezione presso la polizia in caso di aggressioni, minacce o insulti avvenuti sul suolo greco. L’autorità inferiore ha rilevato che i ricorrenti non si sarebbero sforzati a sufficienza al fine d’integrarsi in Grecia, bensì i loro sforzi sarebbero stati rivolti perlopiù a lasciare il suolo greco. Infine, anche la situazione medica di tutta la famiglia non sarebbe ostativa all’esecuzione dell’allontanamento. L’esecuzione dell'allontanamento degli interessati sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla riammissione dei ricorrenti sul loro territorio. 7.3 In sede ricorsuale gli interessati contestano anzitutto l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dalla SEM, sostenendo altresì che la valutazione svolta dall’autorità inferiore non sia conforme al diritto federale e internazionale, violando l’art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi. L’esecuzione del loro allontanamento non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile, in quanto il loro nucleo familiare sarebbe da considerarsi particolarmente vulnerabile, contando un minore ed una madre con una situazione psicologica delicata. Oltre a ciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla SEM, essi sarebbero stati costretti ad espatriare sia a causa dell’aggressione avvenuta nei confronti del marito – per la quale il ricorrente non avrebbe potuto sporgere denuncia – sia a causa delle condizioni di vita in cui versavano in Grecia. Pertanto, ritengono di essersi sforzati nella misura del possibile per integrarsi nella società ellenica. Inoltre, sostengono che la moglie in Grecia non avrebbe accesso alle cure mediche di cui necessiterebbe per i problemi psicologici e psichiatrici che presenta. Infine, i ricorrenti fanno valere che un loro rientro in Grecia sarebbe in contrasto con le disposizioni internazionali a tutela del benessere superiore del fanciullo, in quanto quest’ultimo potrebbe non avere la possibilità di frequentare la scuola. Di conseguenza, in caso di un loro allontanamento verso la Grecia, non avrebbero la possibilità di costruirsi una vita dignitosa, motivo per cui un loro allontanamento sarebbe da considerarsi inammissibile e non ragionevolmente esigibile. 8. 8.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell’autorità inferiore, in quanto quest’ultima avrebbe omesso di richiedere garanzie individuali alle autorità

D-570/2026 Pagina 7 greche in merito all’immediato accesso a un alloggio adeguato e ad un’assistenza finanziaria e sociale per i ricorrenti (cfr. supra consid. 7.3). 8.2 Nelle procedure d'asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 8.3 Nella fattispecie presente si rileva che, alla luce dei considerandi che seguono (cfr. infra, consid. 10 segg.), non vi era alcuna necessità di richiedere garanzie alle autorità greche riguardo ad un’adeguata sistemazione dei ricorrenti una volta rimpatriati in Grecia. Inoltre, si osserva che dalle argomentazioni poco sostanziate fornite dai ricorrenti riguardo la presente censura, si evince piuttosto che gli stessi non condividano la conclusione alla quale l’autorità inferiore è pervenuta. Tuttavia, ciò attiene al merito della decisione, che verrà trattato nei considerandi seguenti. Conseguentemente, la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti va respinta. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale di regola lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine

D-570/2026 Pagina 8 o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 [CEDU, RS 0.101]).

10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento. 10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi sia un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale – indipendentemente dalla situazione concreta – di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2). 10.4 Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell’11 settembre 2025, dopo aver condotto un’analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie vulnerabili con bambini, il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in assenza di elementi favorevoli, unicamente qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un’esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi – inclusi la ricerca attiva di lavoro e di un alloggio, l’accesso a corsi di lingua, l’utilizzo dei servizi e delle prestazioni sociali disponibili, l’iscrizione dei figli a

D-570/2026 Pagina 9 scuola – nonché l’esaurimento di tutti i servizi disponibili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9). 10.5 10.5.1 Di seguito, occorre verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di trovarsi in condizioni di vita contrarie alle disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese, confutando la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2).

10.5.2 Nella fattispecie, i ricorrenti il (…) settembre 2025 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (…) settembre 2025 al (…) settembre 2028. 10.5.3 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come gli interessati, quali beneficiari della protezione internazionale, possono contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di violazione dei loro diritti, essi potranno adire i tribunali greci e, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, pure in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.5.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non si parte dal presupposto che essi saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall’autorità inferiore, gli interessati hanno lasciato la Grecia poche settimane dopo aver ottenuto i documenti di viaggio (cfr. atti SEM 41/6, D11, D14, D22 e 42/6, D12, D13 e D18) e dunque senza essersi sforzati a sufficienza e nella misura del possibile per costruirsi una vita in Grecia e garantirsi condizioni di esistenza durature. Inoltre, non risulta che gli stessi in Grecia vivessero in uno stato d’indigenza e abbandono totale ai sensi delle norme succitate. Invero, una volta ottenuti i documenti greci sono riusciti a trovare un alloggio nel quale hanno vissuto fino al momento dell’espatrio. Di conseguenza è lecito aspettarsi che i medesimi una volta rientrati in Grecia saranno in grado, compiendo sforzi concreti e seri, di provvedere a sé stessi ed a rivolgersi alle autorità competenti sia per trovarsi un alloggio che per poter trovare

D-570/2026 Pagina 10 un’occupazione. Infine, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, l’allontanamento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all’interesse superiore del figlio minorenne, avendo quest’ultimo accesso all’istruzione di base obbligatoria (cfr. infra, consid. 11; cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-9397/2025 del 12 dicembre 2025 consid. 5.5.3). 10.5.5 In seguito, per quanto concerne l’aggressione subita dal ricorrente, si rileva che nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, comprese persone impiegate dalle autorità stesse, se sollecitate. L’interessato non ha prodotto alcun elemento a sostegno di un tentativo di denuncia o, più in generale, degli sforzi compiuti per ottenere protezione dalle autorità greche. Al contrario, egli stesso ha affermato in sede ricorsuale di non aver sporto denuncia (cfr. ricorso pag. 6). Ciò contraddice peraltro le sue dichiarazioni rese in sede di audizione, secondo cui la polizia avrebbe stilato un rapporto che egli avrebbe firmato, senza però ricevere in seguito notizie in merito a tale “denuncia” (cfr. atto SEM 41/6, D17, D18). Anche la moglie, per quanto concerne gli insulti che avrebbe subito per strada, non è riuscita a provare o rendere verosimile una mancanza di volontà o capacità da parte delle autorità greche di fornire loro protezione. Le loro dichiarazioni sulla mancata tutela da parte dello Stato greco si configurano pertanto come mere allegazioni di parte, prive di riscontri oggettivi. Alla luce di quanto sopra, si considera che gli insorgenti potranno quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti. 10.6 In conclusione, gli insorgenti non riescono a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2) e l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

D-570/2026 Pagina 11 11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. Spetta ai richiedenti confutare tale presunzione legale che si applica, in linea di massima, anche alle persone vulnerabili. 11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con la sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha inoltre ritenuto, in linea di principio, esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, quali determinati nuclei familiari, donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (consid. 11.5.1 seg.). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili sia, in linea di principio, inesigibile, a meno che non sussistano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (consid. 11.5.3).

11.4 Con la sentenza di riferimento D-2590/2025 il Tribunale ha precisato che – nonostante il sostentamento e l’integrazione in Grecia restino gravati da numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio – l’esecuzione dell’allontanamento di famiglie vulnerabili con bambini sarà da considerarsi inesigibile, anche in assenza di elementi favorevoli (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.2), unicamente qualora i membri della famiglia non fossero riusciti a costruirsi un’esistenza ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LAsi in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti in tal senso nonché l’esaurimento di tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9). 11.5 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopramenzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento. In questo contesto è bene sottolineare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra, consid. 10.5.3). Quali rifugiati riconosciuti essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all’istruzione e all'assistenza sociale e sanitaria (cfr. in particolare gli art. 26, art. 27, art. 29 e art. 30 in combinato

D-570/2026 Pagina 12 disposto con l’art. 20 cpv. 2 direttiva qualificazione). Inoltre, vi sono attualmente diversi programmi ed organizzazioni alle quali i ricorrenti potranno rivolgersi per ricevere (ulteriore) assistenza in tali ambiti. 11.6 Nella fattispecie, gli insorgenti non sono da considerarsi persone particolarmente vulnerabili e non hanno reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Senza ignorare il fatto che essi possano vedersi confrontati con certe difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, va segnatamente sottolineato che il marito è un maestro di (…) e dispone di pregressa esperienza lavorativa come (…), in quanto era proprietario di una (…) con diversi dipendenti in E._______. Oltre a ciò, in Afghanistan ha studiato 12 anni “con il sistema Cambridge” ed ha effettuato corsi d’informatica, esprimendosi molto bene sia in inglese che in turco (cfr. atto SEM 41/6, D29). Per quanto concerne la moglie, la stessa ha dichiarato di aver studiato fino alla decima classe in Afghanistan e di saper esprimersi in turco oltre che in Dari (cfr. atto SEM 42/6, D24 e D25); gli stessi potranno dunque una volta rientrati in Grecia cercare un lavoro, in particolare il marito avendo già mostrato iniziativa cercando di aprire una (…) durante il suo (primo) soggiorno in Grecia. Inoltre, si osserva che l’interessato non è limitato a dover cercare di aprire un’attività imprenditoriale per poter mantenere la sua famiglia, in quanto, come già menzionato, egli vanta anche conoscenze in ambito informatico e si esprime correttamente in tre lingue, di cui una l’inglese. Infatti, poiché i ricorrenti dispongono di permessi di soggiorno validi, il mercato del lavoro greco risulta loro accessibile. Ci si può attendere senz’altro, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che essi compiano (maggiori) sforzi d’integrazione, segnatamente tramite corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e – come già menzionato – di lavoro, e rivolgendosi alle autorità competenti (cfr. sentenza di riferimentoD-2590/2025 consid. 9.8). 11.7 11.7.1 Per quanto attiene allo stato di salute dei ricorrenti, si rileva che il marito ha riferito in sede di colloquio di stare bene (cfr. atto SEM 41/6, D4). Per quanto concerne la moglie, quest’ultima ha dichiarato anch’ella in sede di colloquio di stare bene, ma di essere seguita da uno psicologo in quanto dimentica le cose e non riesce a dormire (cfr. atto SEM 42/6, D6). Dalla documentazione agli atti risulta che durante la visita ginecologica più recente sia stato rilevato un sospetto di (…) (cfr. rapporto medico del 18 dicembre 2025 [atto SEM 34/2]). Dal punto di vista della sua salute mentale, dai referti medici agli atti risulta una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (PTSD; ICD10: F43.1), attualmente trattato con (…), (…), (…) e, sempre dall’ultimo rapporto medico, è stato altresì raccomandato l’utilizzo

D-570/2026 Pagina 13 di (…) e (…) a causa della reazione psichica avuta dalla ricorrente a seguito della ricezione della decisione impugnata (cfr. atti SEM 33/5, 43/5, 44/5, 47/4, 50/4, 53/5 e 54/5 [l’ultima visita psichiatrica di cui agli atti risale al 27 gennaio 2026, mentre l’ultima visita psicologica risale al 29 gennaio 2026]).

Infine, per quanto concerne il figlio minore, dall’unico certificato medico agli atti risulta che al medesimo non sia stata diagnosticata alcuna patologia (cfr. rapporto di pediatria del 27 gennaio 2026 [atto SEM 52/5]). 11.7.2 Alla luce delle diagnosi sopra esposte risulta chiaro che nemmeno lo stato di salute della famiglia – senza sminuirne l’entità, in particolare lo stato psichico della ricorrente – non è ostativo all’esecuzione dell’allontanamento, non presentando gli stessi nessuna problematica medica rilevante e considerato che, in ogni caso, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, anche in ambito psichiatrico, come del resto già evidenziato dalla SEM nella decisione impugnata alla quale si rinvia (cfr. anche supra consid. 11.5). Invero, si rammenta che l’insorgente ha ricevuto assistenza medica a seguito dell’aggressione di cui è stato vittima (cfr. atto SEM 40/4). Di conseguenza, nel caso in futuro gli insorgenti dovessero avere bisogno di ulteriore assistenza medica, essi potranno fare affidamento al sistema sanitario ellenico. 11.8 Ciò posto, i ricorrenti non sono riusciti a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 11.2). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno valido in Grecia. 13. Alla luce di quanto precede, risulta che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge.

D-570/2026 Pagina 14 14. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 14.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 14.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 1’000.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-570/2026 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 1’000.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Giulia Marelli Randy Mulangala

Data di spedizione:

D-570/2026 Pagina 16 Comunicazione a: – rappresentante dei ricorrenti (raccomandata; allegato: fattura) – SEM, per l'incarto N (…) (in copia) – autorità cantonale competente

D-570/2026 — Bundesverwaltungsgericht 04.02.2026 D-570/2026 — Swissrulings