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Bundesverwaltungsgericht 10.11.2023 D-5698/2020

November 10, 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,449 words·~22 min·4

Summary

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 16 ottobre 2020

Full text

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Corte IV D-5698/2020

Sentenza d e l 1 0 novembre 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Gérald Bovier, cancelliere Adriano Alari.

Parti A._______, nato il (…), Senza nazionalità, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 16 ottobre 2020 / N (…).

D-5698/2020 Pagina 2

Fatti: A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2018. A.b Il (…) novembre 2018 si è tenuto con il richiedente il verbale relativo ai suoi dati personali. Nell’ambito di quest’ultimo l’interessato ha in particolare riferito di aver lasciato il suo Paese d’origine il (…), per trasferirsi in B._______, dove ha vissuto svolgendo diverse attività lavorative e conseguendo un Master in Business Management. Il (…) maggio 2018 egli ha lasciato la B._______, alla volta della Svizzera, per poi dirigersi in C._______, dove egli ha presentato una domanda d’asilo. Nel contesto di una procedura Dublino, il richiedente è stato infine trasferito in Svizzera, dove egli ha presentato una domanda d’asilo. A.c Il (…) agosto 2020 l’interessato è stata sentito nell’ambito di un’audizione in merito ai suoi motivi d’asilo. Durante la medesima egli ha, per quanto qui di rilievo, asserito di essere nato e cresciuto nella striscia di Gaza e di essersi ivi laureato in educazione fisica. Durante gli studi universitari egli avrebbe fatto parte del movimento Fatah. A studi conclusi il richiedente avrebbe ottenuto un lavoro come allenatore sportivo e di autodifesa per le autorità palestinesi. Nel 2010, Hamas avrebbe scavato un tunnel sotto l’abitazione della sua famiglia ed egli si sarebbe opposto. La settimana seguente egli sarebbe stato arrestato e trattenuto per un giorno in una stazione di polizia, subendo violenze fisiche, senza tuttavia venire interrogato. Un episodio analogo si sarebbe verificato nuovamente in seguito. Nel mese di (…), egli sarebbe stato infine vittima di un’aggressione da parte del gruppo Kataeb Al-Qassam in prossimità della propria abitazione. Questi ultimi hanno intimato al richiedente di non immischiarsi nei loro affari. In data (…) l’interessato è espatriato, in quanto egli voleva proseguire i propri studi all’estero e per via dei suoi problemi con Hamas. L’interessato teme, in caso di un proprio ritorno nella striscia di Gaza, di non avere alcun futuro, in quanto non vi sarebbe nessuna sicurezza. A sostegno dei suoi asserti, il richiedente ha presentato la seguente documentazione: - Originale, Passaporto (…), scaduto il (…) - Originale, Passaporto (…), scaduto il (…) - Originale, certificato di nascita

D-5698/2020 Pagina 3 - MdP 1: Originale, UNRWA, tessera di registrazione familiare per rifugiati palestinesi - MdP 2: Originale, CSS lntras, dichiarazione dì infortunio - MdP 3: Copia, Fotografie dal (…) al (…) delle attività sportive, e articolo sportivo del (…) - MdP 4: Copia, articolo di giornale di (…) delle attività sportive - MdP 5: Copia, Fotografie della cerimonia di diploma di PhD in C._______, 2016 - MdP 6: Copia, Certificato UNRWA del (…) - MdP 7: Originale, Lascia-passare datato (…) - MdP 8: Originale, Ricevuta del Fondo Nazionale Palestinese del (…) - MdP 9: Copia, Fotografie abitazioni e strade distrutte B. Con decisione del (…) ottobre 2020 notificata il (…) ottobre 2020 (cfr. [atti della SEM] n. [{…}]-19/7) – l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato e ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando inoltre il suo allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Nella decisione nei confronti del richiedente l’autorità inferiore ha considerato che le dichiarazioni rilasciate dal medesimo nel corso della sua audizione in relazione ai motivi che l’avrebbero spinto a lasciare il Paese d’origine siano inverosimili. In particolare, le sue affermazioni sia circa la costruzione da parte di Hamas di un tunnel sotto la sua abitazione, sia i successivi arresti ed aggressioni sarebbero vaghe, mancherebbero di concretezza, non sarebbero dettagliate e circostanziate. Di conseguenza pure le asserite problematiche relative all’appartenenza dell’interessato a Fatah risulterebbero inverosimili. C. Tramite il plico raccomandato del (…) novembre 2020 (cfr. risultanze processuali), l’interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il summenzionato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo principale all’annullamento della decisione impugnata, nonché che sia riconosciuto quale rifugiato e gli sia concesso l’asilo oltre che la constatazione dell’inesigibilità del rinvio. A titolo subordinato, ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM, perché proceda ad un completamento dell’istruzione. Ha inoltre presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

D-5698/2020 Pagina 4 Nel proprio ricorso, in sunto, l’insorgente lamenta innanzitutto di non essersi sentito a proprio agio durante l’audizione circa i propri motivi d’asilo e che la stessa si è svolta a Berna, mentre egli risiedeva in Ticino. Inoltre egli lamenta che l’istruttoria sia stata svolta in tedesco ed in francese, mentre la decisione dell’autorità di prime cure è stata emessa in italiano. Egli contesta inoltre le conclusioni dell’autorità di prime cure circa la verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti e ciò sostenendo che la SEM non avrebbe preso in considerazione nella propria analisi della sua situazione psicologica, con una probabile sindrome post-traumatica da stress (PTSD). Queste sue problematiche psicologiche spiegherebbero pertanto le lacune presenti nel suo racconto e la mancanza di dettagli circa gli episodi rilevanti del suo racconto. Egli sostiene inoltre che il suo racconto adempierebbe i criteri per valutare la verosimiglianza, in quanto non si sarebbe mai contraddetto, sarebbe stato collaborativo e responsabile durante le audizioni. Inoltre, la SEM non avrebbe preso in considerazione le sue attività sociali effettuate per conto di Fatah, che dovrebbero essere considerate come atti politici, come pure l’attività del fratello a servizio di D._______. Al ricorso, l’insorgente ha allegato alcuni mezzi di prova già agli atti, aggiungendovi copia di alcune fotografie che lo ritraggono nella propria attività di istruttore in una palestra di (…), oltre che copia di una ricevuta per il rinnovo del passaporto del (…). D. Nella sua decisione incidentale del (…) novembre 2022, il Tribunale ha stabilito che la presente procedura si sarebbe svolta in italiano, ha inoltre chiesto alla SEM d’inoltrare una risposta al ricorso entro il (…) dicembre 2022. Ha altresì accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria. E. L’autorità inferiore ha presentato le sue osservazioni responsive in data (…) gennaio 2023, dopo aver ottenuto due proroghe del termine da parte del Tribunale. Nelle stesse, ha in particolare sostenuto che il ricorrente non potesse soffrire di angoscia, dal momento che egli durante l’audizione ha indicato di essersi preparato alla stessa per 10 giorni. Per quanto concerne la motivazione del ricorrente di non ricordare tutti i particolari degli elementi traumatici subiti a causa del PTSD, la SEM indica che il ricorrente non ha mai comprovato di soffrire di tale patologia. Anche supponendo che il ricorrente soffrisse di PTSD, la letteratura scientifica non è unanime nell’indicare che vi possa sussistere una perdita di memoria. In generale la SEM presuppone che le dichiarazioni di persone che soffrono delle conseguenze di trauma possano presentare incoerenze e lacune. Tuttavia, nel

D-5698/2020 Pagina 5 caso di specie, le affermazioni di scarsa qualità relative all’evento centrale del racconto del ricorrente, tale riferimento non potrebbe essere assunto. F. Per il tramite della replica del (…) febbraio 2023, il ricorrente ha contestato le osservazioni di risposta della SEM. Segnatamente, egli ha ritenuto che la lettura effettuata dall’autorità di prime cure circa l’influenza del suo stato di salute sulla qualità delle proprie allegazioni non può essere seguita. Egli sostiene infatti che la sua angoscia emergeva chiaramente durante l’audizione. Egli avrebbe inoltre indicato, nella medesima sede, di utilizzare 2 farmaci utilizzati per casi di depressione. In seguito, la diagnosi di PTSD sarebbe stata confermata dal Servizio Psico-sociale (…). Egli conclude ribadendo che la presenza di un trauma può incidere sulla qualità del racconto. Allo scritto il ricorrente ha allegato un certificato medico del servizio psicosociale di Viganello, che conferma che lo stesso è seguito per una sintomatologia ascrivibile e compatibile con una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress. La terapia impostata prevede Remeron 30mg e Redormin 500mg. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 3. In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi. In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta

D-5698/2020 Pagina 6 dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Inoltre, il 1°gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). 4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 Innanzitutto occorre esaminare le censure formali avanzate dal ricorrente nelle sue memorie scritte in ordine ad un’interpretazione erronea e non conforme all’art. 7 LAsi delle sue dichiarazioni da parte dell’autorità inferiore, che per di più non avrebbe tenuto conto della sua fragilità psichica. Altresì l’autorità inferiore avrebbe violato il principio dell’unità linguistica nella conduzione della procedura d’asilo. 5.2 Il Tribunale ritiene a titolo preliminare che quanto lamentato dall’insorgente riguardo all’interpretazione data dall’autorità inferiore alle sue allegazioni, si confonda in realtà con il merito della vertenza, poiché concerne l’apprezzamento effettuato in specie dalla SEM. In tal senso, la stessa verrà trattata nei considerandi successivi. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto sollevato dal ricorrente nel suo gravame, l’autorità inferiore ha chiaramente e sufficientemente indicato nel provvedimento impugnato sia i fatti rilevanti e tutta la documentazione presentata dal ricorrente, sia le motivazioni che l’hanno condotta ad emettere un giudizio negativo in rapporto alla verosimiglianza di alcune dichiarazioni rese dall’insorgente. Per quanto concerne la doglianza del ricorrente circa una mancata analisi da parte dell’autorità di prime cure relativa alla propria asserita attività sociale per Fatah, la stessa non può essere seguita, in quanto la SEM si è espressa in merito nella decisione avversata (cfr. decisione impugnata p.to II, pag. 4). Peraltro, la comprova delle problematiche psichiatriche lamentate dal ricorrente è stata prodotta da quest’ultimo solo tardivamente e nonostante ciò, l’autorità di prime cure si è espressa in precedenza in merito nelle proprie osservazioni al ricorso del (…) gennaio 2023. Non si ravvede quindi alcun accertamento inesatto ed incompleto dei fatti

D-5698/2020 Pagina 7 giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore (art. 106 cpv. 1 lett. b), con la conseguente implicita violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), o ancora dell’obbligo di motivazione da parte della SEM (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 3.1). 5.3 Per quanto poi concerne la questione della lingua della procedura, si osserva come la vecchia LAsi – applicabile anche alla presente procedura (cfr. supra consid. 3) – al suo art. 16 cpv. 2, esiga unicamente che le decisioni e le decisioni incidentali della SEM siano notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente, e non invece anche al resto della procedura. Nella presente disamina, l’autorità inferiore ha emesso in piena conformità con l’art. 16 cpv. 2 LAsi la decisione avversata in lingua italiana, luogo di residenza del richiedente. Peraltro il ricorrente è stato sentito nel corso delle audizioni con l’interposizione di un interprete, così come disposto all’art. 29 cpv. 1bis LAsi. Egli non spiega nel suo gravame, in cosa ciò lo avrebbe pregiudicato concretamente. Non si ravvede quindi in specie alcuna violazione dell’art. 16 cpv. 2 vLAsi da parte della SEM. 5.4 Ne discende che le doglianze formali siano da respingere integralmente. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto

D-5698/2020 Pagina 8 con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 6.4 L’asilo non è accordato a titolo di compensazione di pregiudizi subiti, ma sulla base di un bisogno avverato di protezione. Di conseguenza, il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi implica l’esistenza di un bisogno di protezione attuale, sulla base della situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.). 6.5 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7. 7.1 In primo luogo, il Tribunale rileva come non intenda mettere in discussione la situazione generale nella striscia di Gaza. Tuttavia, a differenza di quanto sollevato dall’insorgente nel gravame, che ritiene che la SEM non abbia tenuto conto di tali elementi, oltre che del proprio stato psicologico e la diagnosi di PTSD nell’apprezzamento della verosimiglianza delle sue allegazioni, tali circostanze non sono atte a spiegare le vaghezze presenti nel suo racconto circa le aggressioni ed arresti che avrebbe subito nella striscia di Gaza agli inizi del (…), come si vedrà di seguito. Il ricorrente, sostiene inoltre nel suo gravame, che il suo stato di salute psichico, oltre che le circostanze stressanti, particolari e influenzate dalle misure di contenimento della pandemia COVID-19, non sarebbero state considerate dall’autorità inferiore, per apprezzare la sua capacità nel ricostruire le circostanze relative alle violenze subite, e quindi tenendone conto nella valutazione della verosimiglianza dei suoi asserti. Inoltre egli ritiene di non essere stato messo nelle giuste condizioni durante l’audizione per potersi esprimere in modo libero e senza interferenze. Tuttavia, a tal

D-5698/2020 Pagina 9 proposito il Tribunale ricorda dapprima che una diagnosi di sindrome posttraumatica da stress, così come risulta dalla documentazione medica agli atti, trasmessa dal ricorrente unicamente in data (…) febbraio 2023, non prova di per sé sola le violenze allegate dall’insorgente, anche se l’apprezzamento di un medico specialista basato su di un’osservazione clinica può costituire un indizio del quale occorre tenere conto nella valutazione della credibilità delle allegazioni di persecuzione nel quadro dell’apprezzamento delle prove (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.1 e 7.2.2). In proposito, si rimarca tuttavia che nel certificato del (…) febbraio 2023 il medico psichiatra ha riportato che il ricorrente: “è seguito presso il Servizio psico-sociale di (…) dal (…) per una sintomatologia ascrivibile e compatibile con una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (ICD10: F43.1). Egli è stato preso in carico con regolari colloqui medici mensili e terapia psicofarmacologica (…). I sintomi lamentati ad inizio presa a carico (e tuttora non del tutto risolti) erano: insonnia pressoché totale, flash back relativi a disastri di guerra, incubi riguardanti la guerra nel paese d’origine, deflessione del tono dell’umore.” (cfr. risultanze istruttorie). Pertanto, nemmeno il medico specialista ha rilevato problematiche relative alla perdita di memoria come asserito dal ricorrente, nonostante il certificato sia stato rilasciato ben 2 anni dopo la diagnosi di PTSD. Anzi, egli avrebbe dei flash back relativi ad episodi di guerra nel Paese d’origine. Pertanto, i sintomi descritti dal medico psichiatrica non corrispondono con le asserzioni del ricorrente secondo il quale non riuscirebbe a ricordare i dettagli degli episodi addotti a favore della propria domanda d’asilo. Ma vi è di più. Agli occhi del Tribunale risulta singolare che il ricorrente, nel tempo trascorso dalla decisione dell’autorità di prime cure, non abbia avuto modo di approfondire i propri asserti circa le aggressioni ed arresti avvenuti nella striscia di Gaza, altresì considerato che egli è seguito mensilmente da più di 2 anni da uno psichiatra. In tal senso, pure le considerazioni del ricorrente che giustificherebbe il proprio scarno racconto durante l’audizione con il fatto per cui egli non si sarebbe potuto esprimere liberamente in tale contesto non possono essere seguite, in quanto egli, nonostante ne abbia avuta la possibilità, sia nel proprio allegato ricorsuale, sia in seguito, non ha mai aggiunto alcun elemento concreto e non ha mai esemplificato cosa avrebbe potuto o voluto addurre in aggiunta a quanto fatto durante le audizioni. Pertanto, a ragione l’autorità inferiore si è concentrata nella decisione avversata unicamente sulle allegazioni presentate dall’insorgente in proposito nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo, per determinarne la loro verosimiglianza. Né lo stato di salute psichico del ricorrente, né il suo vissuto traumatico e neppure le condizioni in cui si è tenuta l’audizione oltre che il tempo trascorso dai fatti addotti possono quindi essere esplicativi della vaghezza del racconto presentato dall’insorgente durante l’audizione sui motivi d’asilo.

D-5698/2020 Pagina 10 7.2 Innanzitutto, il Tribunale condivide la valutazione della SEM circa l’inverosimiglianza dei motivi addotti dal ricorrente a sostegno della propria domanda d’asilo. Egli sostiene di essersi dapprima opposto alla costruzione di un tunnel sotto la propria abitazione da parte di Hamas. In seguito sarebbe stato maltrattato e tenuto in stato di fermo in due occasioni; mentre in un terzo episodio egli sarebbe stato aggredito in strada da parte del gruppo (…). Durante l’audizione federale diretta, l’interessato ha descritto in modo succinto e privo di dettagli gli episodi menzionati (cfr. atto SEM A14, D61, D64; D83-D112; D116-D120) e ciò in contrapposizione con altre parti del proprio racconto (cfr. atto SEM A14, D61; D64). Le giustificazioni addotte dal ricorrente in sede ricorsuale, ammettendo pertanto implicitamente la scarsa quantità di dettagli del proprio racconto, non possono essere seguite (cfr. supra consid. 7.1). Nemmeno le ulteriori argomentazioni esposte in sede ricorsuale soccorrono il ricorrente. Infatti, al fine di valutare il racconto quale verosimile non è sufficiente che lo stesso si inserisca in modo coevo nel contesto della realtà della striscia di Gaza dell’(…). Inoltre, nell’allegato ricorsuale l’insorgente descrive nuovamente in modo molto stringato, approssimativo ed epigrammatico gli avvenimenti di cui sopra, nonostante egli abbia avuto abbondante tempo ed il modo per fornire ulteriori elementi concreti, senza limitarsi a mettere in dubbio le modalità con cui si è svolta l’audizione. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente nel proprio memoriale ricorsuale, egli si è contraddetto in modo manifesto circa un fatto essenziale del proprio racconto. Infatti, durante l’audizione “Befragung zur Person” del (…) novembre 2018, il richiedente ha indicato di essere stato aggredito una sola volta da parte di Hamas; “einmal wurde ich von Hamas Anhängern angegriffen” (cfr. atto SEM n. A7, D7.02); mentre durante l’audizione circa i motivi d’asilo del (…) agosto 2020, egli ha asserito di aver subito 3 aggressioni, a seguito di due delle quali egli sarebbe stato condotto in una stazione di polizia (cfr. atto SEM n. A14, D61). Ma vi è di più. Durante la prima audizione del (…) novembre 2018, l’interessato ha distintamente addotto che durante l’unica aggressione subita da Hamas egli sarebbe stato ferito alla mano destra e alla parte superiore del braccio sinistro con un coltello ed in seguito avrebbe fatto cucire la ferita con 32 punti di sutura (cfr. atto SEM n. A7, D7.02). Invece, durante la seconda audizione egli ha sostenuto di aver subito le ferite più serie durante l’ultima delle tre aggressioni subite, ma che egli si sarebbe rifiutato di farsi portare dal medico dal fratello, per paura di essere fermato ad un posto di controllo e pertanto non avrebbe curato le ferite subite (cfr. atto SEM n. A14, D61). L’episodio del ferimento non risulta, nel contesto dell’impianto narrativo del ricorrente, di secondaria importanza e appare alquanto singolare che egli

D-5698/2020 Pagina 11 si sia contraddetto su un elemento importante, quale un ferimento con un’arma bianca di una certa entità. Ne deriva che ciò rappresenta un ulteriore elemento di inverosimiglianza dei motivi d’asilo. Da tutto quanto sopra considerato, in una valutazione complessiva, ne discende quindi che il ricorrente non ha reso verosimili le allegazioni dei motivi d’asilo che l’avrebbero condotto all’espatrio. Invero, per quanto non si possa escludere che il medesimo abbia vissuto nella striscia di Gaza in un contesto violento e molto difficoltoso; egli non ha tuttavia reso verosimili i motivi addotti. Viste poi le tante ed importanti incoerenze e vaghezze presenti nelle dichiarazioni rese dall’insorgente, quanto addotto dal ricorrente nel gravame non è atto in alcun modo a capovolgere la conclusione precedentemente esposta. In particolare, né le condizioni in cui si sono svolte le audizioni; né le proprie problematiche psicologiche o le differenti lingue in cui si è svolta la procedura d’asilo sono in grado di spiegare le stesse. Di conseguenza, pure le asserzioni del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato preso di mira da Hamas per via delle sue attività associative e sociali svolte in ambienti vicini a Fatah non possono essere seguite, in quanto egli non ha reso verosimili le aggressioni e gli arresti, indipendentemente dal fatto per cui gli stessi siano stati causati dalla propria opposizione alla costruzione del tunnel sotto la propria abitazione, oppure per le asserite attività sociali svolte anni prima per conto di Fatah o ancora per gli asseriti problemi del fratello con Hamas. Quindi, per quanto in alcuni casi, ad esempio alla presenza di violenze sessuali, non ci si possa attendere da una vittima di traumi che si ricordi dei dettagli di soprusi vissuti, o addirittura che dimentichi degli eventi; tuttavia nel caso di specie, considerando tutte le circostanze sopra evinte, tali giustificazioni non possono spiegare le incoerenze negli asserti e la vaghezza degli stessi. Il ricorrente, inoltre non ha mai indicato durante le audizioni di non rammentare i dettagli degli eventi che l’avrebbero indotto all’espatrio, se non per dettagli comprensibilmente difficili da ricordare, quali le date (cfr. atto SEM n. A14, D84; D85). 8. In virtù di quanto sopra, non potendo l’insorgente prevalersi di allegazioni verosimili giusta l’art. 7 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).

D-5698/2020 Pagina 12 9.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l’art. 32 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142311]). 9.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. Tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l’interessato è stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. 10. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 11. Visto che con decisione incidentale del (…) novembre 2022 il ricorrente è stato posto a beneficio dell’assistenza giudiziaria, e tutt’ora risulta indigente, è esentato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5698/2020 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

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