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Corte IV D-5579/2016
Sentenza d e l 1 6 maggio 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), alias Etiopia, alias A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Somalia ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 agosto 2016 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 28 gennaio 2015, i verbali d'audizione del 4 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e del 24 agosto 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 31 agosto 2016, notificata all'interessato il 1° settembre 2016 (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione, il ricorso del 14 settembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 settembre 2016), con cui l'insorgente ha postulato innanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione sul punto della verosimiglianza dei motivi d'asilo; in primo subordine, egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria ed in secondo subordine, la restituzione degli atti di causa all'autorità di prime cure per una nuova decisione circa la sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento; ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, ovvero di dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
D-5579/2016 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso delle audizioni il richiedente ha dichiarato di essere cittadino etiope di etnia somala, di appartenere al clan Ogadeen, di essere nato e cresciuto a D._______ nella regione di E._______ e di aver da ultimo risieduto a Giggiga (cfr. verbale 1, pag. 2 seg. e pagg. 6-8), che egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine dopo essere stato picchiato e fermato dalla "New Police" con l'accusa di far parte dell'organizzazione Ogaden National Liberation Front (ONLF) (cfr. verbale 2, D111-D120, D122, D131), che egli sarebbe tuttavia riuscito a sottrarsi dal fermo recandosi a Giggiga (cfr. verbale 2, D122, D126-D128, D142-D144), che inoltre, la sua casa sarebbe stata bruciata (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D135-D136), che infine, il richiedente avrebbe indicato di essere espatriato anche a causa della disoccupazione, della difficoltà di studiare e dell'assenza di famigliari (cfr. erbale 1, pag. 9; verbale 2, D114), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni circa i motivi d'asilo del richiedente, che segnatamente, le stesse sarebbero da un parte contraddittorie su punti essenziali e dall'altra apparse solo tardivamente,
D-5579/2016 Pagina 4 che in particolare, le da lui addotte circostanze dell'arresto da parte della "New Police", della successiva fuga nonché le allegazioni in merito al periodo passato a Giggiga prima dell'espatrio risulterebbero contraddittorie, che le dichiarazioni in merito all'arresto ed allo stupro delle due sorelle ad opera della "New Police" sarebbero oltretutto tardive, che con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore, asserendo di non essersi contraddetto e di aver fornito chiarimenti esaustivi sulle presunte incongruenze; che in particolare, le risposte sarebbero state travisate dall'auditrice la quale non gli avrebbe permesso di esprimersi completamente; che al contrario, da un'accurata lettura dei verbali emergerebbero numerosi dettagli; che inoltre, le divergenze emerse – frutto di problemi di audizione e traduzione – non sarebbero comunque sufficienti per mettere in dubbio la verosimiglianza dell'esposto, che la decisione impugnata andrebbe dunque annullata in quanto fondata su una valutazione erronea dei fatti, che essendo i motivi d'asilo del ricorrente verosimili, gli andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
D-5579/2016 Pagina 5 allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ritiene che nella fattispecie le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura non adempiono né alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi né di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, che in particolare, l'insorgente ha fornito delle versioni sostanzialmente incongruenti contraddicendosi in varie occasioni, che segnatamente, nel corso dell'audizione sulle generalità il ricorrente ha in un primo tempo addotto di essere espatriato per timore di venire arrestato con l'accusa di collaborare con l'ONLF ed a causa della distruzione della sua abitazione avvenuta quando egli aveva nove anni, salvo poi asserire in un secondo tempo di aver lasciato il Paese d'origine in quanto non trovava più i famigliari e non aveva un lavoro (cfr. verbale 1, pag. 9 seg.),
D-5579/2016 Pagina 6 che in sede d'audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente ha invece dichiarato di essere espatriato a causa della distruzione dell'abitazione di famiglia e dell'arresto da parte della "New Police" con l'accusa di collaborazione con l'organizzazione ONLF (cfr. verbale 2, D111-D113), che nella medesima occasione, egli ha fornito delle versioni contrastanti in merito allo svolgimento dell'arresto (il quale non è neppure stato menzionato nel corso dell'audizione precedente) dichiarando dapprima di essere stato accusato ed arrestato mentre si trovava a casa (cfr. verbale 2, D119 e D125), salvo poi asserire di essersi trovato al lavoro (cfr. verbale 2, D122) ed infine rettificare nuovamente allegando di essere tornato a casa dopo il lavoro (cfr. verbale 2, D139), che del resto, interrogato in merito, l'insorgente si è limitato a negare di aver detto di trovarsi sul posto di lavoro (cfr. verbale 2, D141), che sempre in occasione d'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha indicato che il padre è stato arrestato e condannato a 25 anni di carcere per aver collaborato con l'ONLF ancor prima della distruzione dell'abitazione e dunque prima dell'espatrio (cfr. verbale 2, D157 e D161); che ciò risulta essere in evidente contrasto con quanto allegato nell'audizione precedente, ovvero che egli ha appreso unicamente una volta giunto in Libia dell'arresto del padre (cfr. verbale 1, pag. 10), che nel complesso il racconto contiene inoltre ulteriori elementi che permettono di concludere a che la versione dei fatti addotta non sia in preponderanza veritiera e per il cui apprezzamento pare opportuno rinviare alla decisione impugnata che si conferma pienamente, che d'altra parte, non giova al ricorrente sostenere che le incongruenze emerse in procedura d'asilo vadano imputate a delle difficoltà di traduzione poiché egli ha confermato a precisa domanda ed in entrambe le audizioni di ben comprendere l'interprete (cfr. verbale 1, pag. 2 e pag. 11; verbale 2, D1 e D179) apponendo la propria firma su ogni pagina del verbale e confermandone così la correttezza, che l'allegazione ricorsuale secondo cui il collaboratore della SEM non gli avrebbe permesso di esprimersi costituisce una mera argomentazione di parte, non comprovata da alcun elemento concreto; che invero, l'autorità di prime cure ha concesso all'insorgente numerose opportunità di approfondimento e chiarimento, specialmente laddove il racconto risultava laconico
D-5579/2016 Pagina 7 o contraddittorio (cfr. verbale 2, D6, D10-D12, D40, D61, D73-D74, D104- D106, D134-D135, D139, D141, D163-D168, D173-174), che infine, l'asserita assenza di un lavoro e la difficoltà di studiare (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D114), costituiscono dei motivi d'asilo legati esclusivamente a ragioni di ordine economico e come manifestamente riconoscibile, non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi), che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità di prime cure poiché generiche e non terrebbero conto della sua situazione specifica dell'interessato, segnatamente del rischio di uccisione, tortura e di trattamenti inumani contrari all'art. 3 CEDU; che la SEM non avrebbe inoltre esaminato la specificità dell'Ogaden né indicato se e perché sa-
D-5579/2016 Pagina 8 rebbe disponibile un'alternativa di fuga interna in Somalia; che tale omissione costituirebbe una violazione grave dell'obbligo di motivare e conseguentemente una violazione del suo diritto di essere sentito, che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa al respingimento della domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr per rinvio dell'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che nella fattispecie non risultano indizi da cui desumere che il ricorrente sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Etiopia, che invero, la situazione in Etiopia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che inoltre, egli è giovane, dispone di esperienza professionale quale muratore (cfr. verbale 1, pag. 5) ed alla luce dell'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni non può essere escluso che disponga di una rete sociale e famigliare sufficiente in Patria, che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
D-5579/2016 Pagina 9 che la censura ricorsuale secondo cui avrebbe dovuto essere analizzata l'esistenza di un'alternativa di fuga interna in Somalia, non può dunque essere seguita, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
D-5579/2016 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: