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Corte IV D-5487/2012
Sentenza d e l 2 4 ottobre 2012 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), Russia, ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 3 luglio 2012 / N [...].
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Visto: le domande di asilo che A._______ e suo figlio B._______ hanno presentato in Svizzera il 24 maggio 2012; il verbale del 1° giugno 2012 (di seguito: verbale) con il quale, tra le altre cose, è stato concesso alla madre il diritto di essere sentita circa un'eventuale evasione della loro domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia; la decisione dell'UFM del 3 luglio 2012 (notificata agli interessati in data 18 ottobre 2012) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento dei richiedenti verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato il trasferimento degli interessati verso l'Italia come lecito, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3; il ricorso del 19 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 ottobre 2012) – con allegata la decisione impugnata – con il quale i ricorrenti hanno chiesto l'accesso a tutti gli atti di causa e l'assegnazione di un termine per il completamento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso; che hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 23 ottobre 2012;
D-5487/2012 Pagina 3 ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che, visto quanto sopra, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nel ricorso, gli insorgenti hanno sollevato di avere subito alcune gravi violazioni procedurali; che, segnatamente, la decisione dell'UFM sarebbe stata notificata con un ritardo tale da ledere i propri diritti; che, inoltre, non avrebbero potuto prendere visione degli atti relativi alla decisione; che, visto quanto precede, non sarebbero stati in grado di esercitare efficacemente i propri diritti; che, pertanto, a titolo preliminare, occorre esaminare se l'UFM, nell'ambito della notifica della propria decisone, ha effettivamente violato i diritti degli interessati; che, in primis, il Tribunale osserva che i termini di ricorso decorrono dal giorno della notifica della decisione e non dalla data apposta su di essa; che, oltretutto, il lasso di tempo trascorso tra l'inoltro delle
D-5487/2012 Pagina 4 domande di asilo e la notifica della decisione dell'autorità di prime cure è del tutto conforme alla prassi e non rappresenta un abuso di diritto; che, pertanto, nel caso di specie non si rileva alcuna lesione o limitazione del proprio diritto di ricorso per l'asserita tardiva notifica della decisione; che, per quanto concerne la visione degli atti di causa, malgrado quando sostenuto in sede di ricorso, firmando l'avviso di notifica e ricevuta, l'insorgente ha confermato di avere ricevuto la decisione ed i relativi atti liberi in consultazione; che, pertanto, anche in questo caso, non si rilevano violazioni procedurali; che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi è esaminato il trasferimento del richiedente l'asilo verso uno Stato membro e non l'esecuzione dell'allontanamento verso tale paese giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia su una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un accordo internazionale; che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un
D-5487/2012 Pagina 5 cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.); che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.); che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II); che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino II); che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II);
D-5487/2012 Pagina 6 che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di essere giunta in Svizzera con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane in data 23 maggio 2012 e con scadenza il 9 giugno 2012 (cfr. atto A7/8, pag. 5 e verbale, pag. 5); che il 18 giugno 2012, sulla base di quanto sopra, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta fondata sull'art. 9 cpv. 2 Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico i richiedenti l'asilo (cfr. atto A8/2); che, con comunicazione del 3 luglio 2012, l'Italia ha accettato espressamente il trasferimento degli interessati sulla base dell'art. 9 cpv. 2 Regolamento Dublino II (cfr. atto A10/1); che, nel corso dell'audizione, l'interessata non ha contestato la competenza dell'Italia per trattare la sua domanda d'asilo (cfr. verbale, pag. 11); che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data; che nel ricorso gli insorgenti sostengono di non avere mai avuto intenzione di chiedere asilo in Italia; che, d'altronde, si sarebbero immediatamente trasferiti in Svizzera; che, oltretutto, il visto rilasciato dalle autorità italiane sarebbe scaduto; che, inoltre, le condizioni d'accoglienza italiane non sarebbero tali da soddisfare le esigenze minime imposte dalla Svizzera; che, in particolare, vi sarebbe ragione di temere che l'Italia non esamini con il necessario approfondimento le proprie domande d'asilo; che, infine, tale Stato non sarebbe in grado di fornire loro un alloggio e un'assistenza dignitosa; che, in altri termini, un trasferimento in questo Stato li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna; che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato non sia esposto, in caso di trasferimento verso l'Italia, ad un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
D-5487/2012 Pagina 7 che, tuttavia, questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che non incombe quindi alla Svizzera determinare se i ricorrenti saranno assistiti, dopo il loro trasferimento, in condizioni soddisfacenti; che spetta agli insorgenti di provare che la loro situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU; che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011); che i ricorrenti non sono stati in misura di stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su richiesta dei richiedenti l'asilo, ai loro bisogni; che, segnatamente, se da un lato gli insorgenti hanno contestato la qualità della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento; che, in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003); che incomberà quindi ai ricorrenti di far valere la loro situazione specifica e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adeguate;
D-5487/2012 Pagina 8 che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; DTAF 2011/35); che, visto quanto precede, i ricorrenti non hanno stabilito l'esistenza di un rischio personale, serio e concreto che il loro trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata; che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento degli interessati, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che, pertanto, non v'è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1 a frase Regolamento Dublino II; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame delle domande di asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderli in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II; che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia delle domande di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1); che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giacché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2); che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia delle domande di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
D-5487/2012 Pagina 9 che, la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5487/2012 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: