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Corte IV D-5482/2020
Sentenza d e l 2 6 novembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Gérard Scherrer, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato il (…), Somalia, rappresentato dalla signora Simona Cautela, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 7 ottobre 2020 / N (…).
D-5482/2020 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, asserito cittadino somalo e minorenne, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) dicembre 2019, unitamente alla moglie B._______, pure cittadina somala (i cui atti sono altresì presenti nel dossier N …), in particolare riferendo essere nato il (…) (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. …-1/2). B. Dalle investigazioni intraprese dall’autorità inferiore, è risultato dalla banca dati «EURODAC» che il medesimo è stato registrato come entrato illegalmente in C._______ il (…), mentre che il giorno successivo gli sarebbero stati rilevati i dati dattiloscopici (cfr. atti SEM n. …-6/1 e n. 8/2). A seguito di tali evenienze, l’autorità competente elvetica ha richiesto all’omologa autorità italiana, sulla base dell’art. 34 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), delle informazioni circa le generalità con le quali il richiedente sarebbe stato registrato in C._______ (cfr. atti SEM da n. …-19/3 a n. 21/1). L’autorità (…) preposta, ha risposto alla stessa il 16 gennaio 2020, riferendo che egli si sarebbe presentato con le generalità di D._______, nato il (…), di nazionalità somala (cfr. atti SEM n. …-33/1 e n. 34/1). C. Il richiedente l’asilo è stato sentito durante il corso di un’audizione per richiedenti minorenni non accompagnati il (…) gennaio 2020 (di seguito: verbale 1), in particolare riguardo le sue generalità, le sue relazioni nel paese d’origine, così come circa il viaggio intrapreso (cfr. atto SEM n. …- 36/10). Nel corso del medesimo egli, per quanto qui rilevante, ha sostenuto di essere originario del villaggio di E._______, di aver frequentato quattro anni di elementari, dopodiché si sarebbe dedicato all’attività lavorativa di (…) sino all’espatrio avvenuto nel febbraio del 2017 verso lo F._______. Ha inoltre riferito di essersi sposato religiosamente il (…) in G._______ con la moglie B._______, con la quale è giunto in Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 segg., pag. 5 segg.). All’interessato, in corso d’audizione, è stata offerta la possibilità di essere sentito riguardo l’eventuale competenza dell’C._______ nella trattazione della sua domanda d’asilo come pure circa
D-5482/2020 Pagina 3 il suo stato di salute (cfr. verbale 1, p.to 8.01 seg., pag. 10). In conclusione, gli è stata prospettata dalla funzionaria incaricata della SEM, la possibilità di essere sottoposto ad una perizia medica volta a stabilire la sua età anagrafica (cfr. verbale 1, p.to 9.01, pag. 10). Ciò che è effettivamente avvenuto in data (…) gennaio 2020, con il referto peritale presentato il (…) febbraio 2020 (cfr. atti SEM n. …-39/2, n. 40/2, n. 43/11 e n. 44/11). Nel medesimo si è concluso segnatamente per un’età minima dell’interessato di 18,25 anni, ed un’età probabile situata tra i 19 ed i 24 anni d’età, e di conseguenza di poter escludere formalmente sia che egli avesse meno di 18 anni, sia la data di nascita da lui fornita (cfr. atti SEM n. 43/11 e n. 44/11). D. Con scritto del 12 febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. 46/2), sulla scorta delle dichiarazioni dell’interessato, delle informazioni ricevute dall’C._______ come pure dalla perizia medica svolta, l’autorità inferiore ha comunicato al richiedente l’asilo che per il proseguo della procedura lo avrebbe considerato maggiorenne. Pertanto, la sua data di nascita sarebbe stata modificata al (…) – data erronea successivamente mutata al (…) (cfr. atti SEM dal n. 53/1 al n. 55/1) – e gli è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito entro il 17 febbraio 2020. Il richiedente l’asilo ha preso posizione con missive rispettivamente del 17 e del 19 febbraio 2020 (cfr. atti SEM n. 49/1 e n. 63/1). E. Nel contempo, il (…) febbraio 2020, l’autorità preposta svizzera ha richiesto alle autorità (…) la presa in carico del richiedente ai sensi dell’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 57/7, n 59/1–n. 62/1). Richiesta accolta da parte (…) in data (…) (cfr. atti SEM n. 70/1 e n. 71/1). F. F.a Con scritto del 31 marzo 2020, la rappresentante legale del richiedente (e della moglie), ha chiesto l’adozione della clausola di sovranità da parte della Svizzera per le fattispecie, svolgendo quindi di conseguenza un esame nazionale delle domande d’asilo dei medesimi (cfr. atto SEM n. 75/3). Richiesta ribadita anche con successiva missiva del 27 luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 88/1). F.b Per il tramite della decisione del 4 agosto 2020, l’autorità inferiore ha comunicato al rappresentante legale dell’interessato (e della moglie), la conclusione della procedura Dublino e la trattazione delle loro domande d’asilo in Svizzera (cfr. atto SEM n. 89/1).
D-5482/2020 Pagina 4 G. Il (…) agosto 2020 (cfr. atto SEM n. 99/15; di seguito: verbale 2) ed il (…) settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 105/6; di seguito: verbale 3), si sono svolte con l’interessato due audizioni sui motivi d’asilo. Questionato in merito, il richiedente l’asilo ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito di essere nato a E._______, presso la zia (…), in quanto la madre si sarebbe dovuta rifugiare lì a causa del fatto che il padre dell’interessato sospettava di non esserne il vero genitore e la maltrattava. Quando egli avrebbe avuto circa un anno d’età la madre sarebbe deceduta a seguito di malattia, mentre che i suoi (…) fratelli ed il padre sarebbero pure venuti a mancare nell’arco della sua infanzia. Anche se egli sarebbe stato cresciuto a casa della zia (…), costei ed il marito di quest’ultima lo avrebbero sempre maltrattato, lo zio anche malmenandolo. La zia lo avrebbe ritenuto un portatore di sfortuna, viste le problematiche che la sorella avrebbe avuto dopo la sua nascita. Mentre, secondo le allegazioni fornite dall’interessato nel corso del secondo colloquio, lo zio lo avrebbe picchiato poiché avrebbe nutrito dell’odio nei suoi confronti visto che ritenuto un figlio illegittimo, nonché per la sua appartenenza ad un clan minoritario, il clan H._______, che non sarebbe stato presente nel luogo ove abitava per proteggerlo. Ha inoltre affermato che sia dei suoi coetanei che dei vicini di casa lo avrebbero insultato e maltrattato, poiché ritenuto figlio illegittimo. Egli sarebbe espatriato a causa di un fatto occorsogli nel mese di (…) del 2016. Rincasando con il provento della sua giornata lavorativa quale (…), metà dello stesso gli sarebbe stato ritirato dallo zio, mentre che con l’altra metà gli avrebbe chiesto di andargli a comprare delle sigarette. Tuttavia, allorché egli era sulla strada per acquistare queste ultime, sarebbe stato derubato dei soldi da giovani maggiori di lui. Sarebbe quindi rientrato a casa ed avrebbe raccontato i fatti successigli allo zio. Quest’ultimo però lo avrebbe picchiato, brandendo anche un coltello e ferendolo al petto e alla gola. I vicini di casa sarebbero accorsi alle sue urla in suo aiuto, e l’avrebbero condotto in farmacia per medicare le sue ferite. A seguito di tale evento egli non sarebbe più rientrato a casa degli zii, andando a vivere presso i vicini di casa, che gli avrebbero offerto anche del cibo, o sostando in strada, sino al suo espatrio. Egli ha riferito di non poter rientrare in Somalia in quanto non disporrebbe di nessuno, né saprebbe dove andare. H. A seguito del progetto di decisione del 5 ottobre 2020 della SEM (cfr. atto SEM n. 113/7), la rappresentante legale del richiedente ha presentato il suo parere al medesimo il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 116/2).
D-5482/2020 Pagina 5 I. Con decisione del 7 ottobre 2020 – notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 126/1), la moglie del richiedente avendo ricevuto una decisione separata in medesima data – l’autorità di prime cure non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, tuttavia concedendogli l’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. J. Con ricorso del 5 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali), l’insorgente ha impugnato la decisione summenzionata al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo a titolo principale l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In primo subordine, il ricorrente ha postulato di essere riconosciuto quale rifugiato ed incluso nell’asilo accordato alla moglie; ed in secondo subordine che gli atti di causa siano restituiti all’autorità inferiore per completamento dell’istruzione e nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha inoltre formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali e dal relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-5482/2020 Pagina 6 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Il Tribunale, a titolo preliminare, rileva come, qualora le impugnative concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, quandanche presentate separatamente, per economia processuale può essere giustificata la congiunzione delle cause a qualsiasi stadio della causa e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pag. 144 seg.). Nella presente disamina, le due cause inerenti il ricorrente e la moglie (quest’ultima di cui al ruolo D-5485/2020), che sono pure state oggetto di due decisioni separate da parte della SEM malgrado l’unione degli incarti, non riguardano essenzialmente fattispecie coincidenti. Non appare pertanto giudizioso congiungere le cause, ciò che d’altronde non viene neppure richiesto dall’insorgente. Tuttavia il Tribunale avrà cura che le medesime siano evase parallelamente. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nella decisione avversata, la SEM ha dapprima ritenuto la minore età dichiarata dall’interessato in corso di procedura come inverosimile, fondandosi sia sulle dichiarazioni da lui rese che sulla perizia medica svolta per accertare la sua età anagrafica. In seguito, l’autorità inferiore ha concluso per l’inverosimiglianza anche dei suoi asserti riguardo il fatto che le violenze perpetrate dallo zio fossero generate dalla sua appartenenza clanica, per la loro vaghezza, genericità, nonché incoerenza riguardo quanto ad-
D-5482/2020 Pagina 7 dotto in precedenza. Per quanto attiene le vessazioni che egli avrebbe subito dalla zia, il motivo alla base dei maltrattamenti da lui esposto – ovvero di essere portatore di “iella” – non sarebbe rilevante ai sensi dell’asilo, in quanto non rientrante in uno dei motivi esposti all’art. 3 LAsi. In merito al parere espresso dalla rappresentante legale, la SEM ha ritenuto che l’appartenenza clanica dell’insorgente non andasse come proposto esaminata anche dal profilo della pertinenza, in quanto egli avrebbe sostenuto di aver lasciato il suo Paese d’origine non a causa di quest’ultima, bensì per un litigio avuto con lo zio in relazione con una questione pecuniaria. Peraltro, il solo far parte di un clan minoritario, non sarebbe rilevante ai fini della concessione dell’asilo. Infine, per quanto attinente alla censura sollevata nel parere circa il mancato passaggio della fattispecie alla procedura ampliata, l’autorità inferiore ha osservato che il numero di giorni trascorsi dall’interessato al Centro federale d’asilo presso il quale alloggia, non sarebbero imputabili all’accertamento dei fatti, bensì alla procedura Dublino. Il caso di specie, non sarebbe difatti complesso da valutare nell’ottica dell’asilo, come invece sostenuto dalla rappresentante legale del richiedente. La SEM ha quindi concluso che il parere non conterrebbe alcun elemento che giustifichi una modifica delle conclusioni esposte nella decisione. 5.2 Nel suo gravame, il ricorrente in premessa sottolinea come, malgrado il tenore delle disposizioni legali applicabili per la procedura celere, del Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legislazione sull’asilo, come pure rispetto alla giurisprudenza del Tribunale riguardo alla cernita tra la procedura celere e quella ampliata, la SEM abbia deciso comunque di proseguire per la fattispecie in procedura celere. Tale scelta, considerando il tempo impiegato dal deposito della domanda d’asilo del ricorrente sino alla sua prima audizione sommaria (di 252 giorni), come pure la complessità del caso di specie – dovuta all’interconnessione con la domanda d’asilo della moglie che presenterebbe una fattispecie complicata – ed il fatto che la SEM ha sentito il ricorrente in tre audizioni, l’ultima delle quali avrebbe avuto luogo 27 giorni dopo la precedente, il mantenimento del caso di specie nella procedura celere sarebbe contrario agli art. 26 cpv. 1 e 37 cpv. 2 LAsi. La trattazione della domanda d’asilo dell’insorgente in procedura celere, avrebbe inoltro concorso ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente determinanti, provocando pure una lesione del suo diritto alla difesa, ritenuti i termini stretti che caratterizzerebbero la procedura celere. Nel merito, il ricorrente contesta l’assunto dell’autorità resistente circa l’inverosimiglianza delle dichiarazioni per le quali le violenze dello zio sarebbero state originate dalla sua appar-
D-5482/2020 Pagina 8 tenenza clanica, ritenendo che egli si sarebbe espresso in maniera esaustiva. Questo, tenuto conto delle informazioni in suo possesso, del contesto socio-culturale dal quale proviene, della sua giovane età, del ridotto grado d’istruzione nonché dei traumi che egli avrebbe subito nel suo Paese d’origine e nel viaggio verso l’Europa. Inoltre, il fatto che egli non abbia presentato tale dichiarazione già nel corso della prima audizione, sarebbe imputabile al fatto che i motivi d’asilo del ricorrente sarebbero stati approfonditi soltanto durante la seconda audizione. Pertanto, ritenute verosimili tali sue allegazioni, la sua appartenenza al clan minoritario H._______, l’assenza dei suoi genitori e di membri del suo clan nel luogo di provenienza, sarebbero indizi di un grave pericolo per il ricorrente, considerato il contesto socio-politico somalo, ove sarebbero proprio i clan a garantire la sicurezza dell’individuo, come risulta sia da una fonte citata nel gravame, sia dalla giurisprudenza dello scrivente Tribunale. La decisione impugnata, sarebbe quindi basata su di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, ed andrebbe quindi annullata. Infine, posta l’interconnessione del caso in parola con quello della moglie (con decisione e ricorso separati), nonché che quest’ultima potrebbe soddisfare i requisiti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorrente ha richiesto in subordine la sua inclusione nella concessione dell’asilo alla moglie secondo l’art. 51 LAsi. 6. Appare opportuno rilevare inizialmente come il ricorrente, nel gravame, non abbia contestato la conclusione relativa all’inverosimiglianza della sua minore età esposta nella decisione avversata (cfr. per la questione nel caso di contestazione della minore età DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. anche tra le tante le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4). Frattanto il Tribunale, non essendo peraltro ravvisabili dagli atti alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti o di violazione delle norme procedurali applicabili in materia, non entrerà nel merito di tale punto nel proseguo, ritenendo lo stesso entrato in forza di cosa giudicata. 7. L’insorgente, nel suo memoriale ricorsuale, si prevale dapprima, in relazione alla scelta della procedura celere da parte dell’autorità resistente, della violazione delle disposizioni di diritto federale applicabili, come pure di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente determinati della causa e della violazione del suo diritto di difesa, per il che risulta d’uopo esaminare in primo luogo il fondamento o meno di tali censure d’ordine formale.
D-5482/2020 Pagina 9 7.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. anche CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 7.2 Concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell’art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all’art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF). Nella stessa il Tribunale ha in particolare rilevato come la procedura celere abbia come obiettivo di rendere entro il termine di 140 giorni, in casi non complessi, una decisione entrata in forza di cosa giudicata (a seguito del termine di una procedura ricorsuale) e di eseguirla. Per riuscire nell’intento temporale, la procedura dal profilo dell’autorità inferiore deve risultare cadenzata nel tempo massimale di 21 giorni per la fase preparatoria seguita da una fase conclusiva di otto giorni per la presa di decisione. L’accertamento dei fatti giuridicamente determinanti, la concessione dei diritti alle parti, nonché la preparazione e la notificazione della decisione di prima istanza, seguono inoltre un preciso piano temporale secondo le norme legali. La procedura celere è trattata nei Centri federali della Confederazione, mentre i richiedenti asilo interessati rimangono negli stessi durante la procedura, essendo che un’attribuzione al Cantone non avviene. Sia i termini ricorsuali come pure d’evasione dei ricorsi da parte del Tribunale amministrativo federale risultano accorciati. Ovvero – a differenza di quanto previsto di regola nelle procedure amministrative dall’art. 50 cpv. 1 PA, di 30 giorni per depositare un ricorso – nella procedura celere vi è un termine di sette giorni
D-5482/2020 Pagina 10 lavorativi dalla notificazione della decisione (art. 108 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale, dovrà invece decidere entro il termine di venti giorni sul ricorso (art. 109 cpv. 1 LAsi) (cfr. consid. 7.2 della sentenza citata). Al contrario, un’attribuzione alla procedura ampliata, è invece effettuata per le domande d’asilo nelle quali, durante lo smistamento iniziale, risultino necessari accertamenti supplementari o atti processuali. Lo smistamento, avviene a seguito dell’audizione sui motivi d’asilo del richiedente l’asilo (art. 20c lett. d dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Se risulta applicabile la procedura ampliata, i richiedenti l’asilo sono ripartiti ad un Cantone per la durata del seguito della procedura d’asilo e dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 26d LAsi in fine in combinato disposto con l’art. 27 LAsi). Entro il termine di un anno, occorre che la procedura ampliata sia conclusa ed un’eventuale esecuzione dell’allontanamento sia completata. Il termine di ricorso nella procedura ampliata è di 30 giorni (art. 108 cpv. 2 LAsi), come pure di uguale durata è il termine d’evasione del ricorso per il Tribunale amministrativo federale (art. 109 cpv. 2 LAsi; cfr. consid. 7.3 della sentenza succitata). Il Tribunale, nella stessa sentenza E-6713/2019 summenzionata ha anche osservato come non vi sia alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d’asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. consid. 9.2). Tuttavia, la trattazione di un caso nella procedura celere invece che in quella ampliata, può comportare, in alcuni casi, in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell’art. 29a Cost. (RS 101), nonché nello stesso tempo la violazione dell’art. 13 CEDU in combinato disposto con l’art. 3 CEDU (cfr. consid. 9 e 10 della sentenza di principio citata; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4134/2020 del 14 settembre 2020 consid. 5.2). 7.3 Nel caso in parola, l’autorità inferiore ha dapprima svolto una procedura Dublino per la presa in carico del ricorrente da parte dell’C._______ (cfr. art. 26b LAsi), una perizia medico-legale volta all’accertamento della sua età, come pure una prima audizione in data (…) gennaio 2020. Tali atti istruttori, sono tutti da ascrivere alla fase preparatoria, che si è conclusa con la decisione della SEM del 4 agosto 2020, comunicante la fine della procedura Dublino e la trattazione della domanda d’asilo dell’insorgente in procedura nazionale (cfr. atto SEM n. 89/1). Ora, poiché la domanda d’asilo era stata presentata dal richiedente l’asilo già il (…) dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. 1/2), pacificamente l’autorità inferiore ha superato di molto il termine di 21 giorni per quanto attiene la fase preparatoria. Anche la fase decisionale successiva, ha superato di gran lunga il termine legale previsto
D-5482/2020 Pagina 11 di otto giorni lavorativi, in quanto la prima audizione sui motivi d’asilo dell’interessato si è svolta soltanto il (…) agosto 2020, seguita da un’ulteriore avvenuta il (…) settembre 2020, allorché la decisione è stata emanata soltanto il 7 ottobre 2020. Il Tribunale concorda con il ricorrente nel fatto che, a fronte della possibile interconnessione con la fattispecie della moglie – valutata con separata decisione – come pure della prevedibilità che i tempi d’evasione in procedura celere sarebbero stati difficilmente rispettati, a causa in particolare del fatto che è stato necessario sottoporre il ricorrente sia a degli accertamenti medico-legali per stabilirne l’età anagrafica, come pure nell’ambito della procedura Dublino ed effettuando un’audizione complementare sui motivi d’asilo il (…) settembre 2020, la SEM avrebbe dovuto trattare la presente fattispecie in procedura ampliata. Ciò posto, il Tribunale ritiene tuttavia che nel caso in parola la decisione dell’autorità inferiore non sia da annullare, in quanto la scelta della procedura celere piuttosto che quella ampliata, non ha comportato per l’insorgente, a differenza di quanto da egli sostenuto nel gravame, alcuna violazione del suo diritto alla difesa. Il ricorrente è stato difatti rappresentato legalmente durante il corso dell’intero iter procedurale. Inoltre il medesimo, anche se in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza Covid-19 asilo, ha potuto interporre un ricorso entro il termine di 30 giorni, stesso termine previsto per la procedura ampliata, sufficientemente motivato e corposo. L’insorgente, al di là di mere allegazioni generiche, non spiega inoltre nel gravame concretamente né quali fatti la SEM non avrebbe accertato correttamente o completamente, né quale pregiudizio gli avrebbe arrecato la trattazione del suo caso in procedura celere piuttosto che in quella ampliata, avendo segnatamente potuto presentare tutte le sue argomentazioni con il parere al progetto di decisione della SEM, come pure successivamente con il ricorso. Per il resto, la censura del ricorrente mossa nei confronti della decisione avversata circa il fatto che l’autorità inferiore non avrebbe accertato in modo completo ed esatto i fatti in relazione alle sue asserzioni di appartenenza ad un clan minoritario in Somalia, è in realtà volta ad ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all’impugnata decisione, e pertanto verrà trattata d’appresso (cfr. infra consid. 11.3). 7.4 Ne consegue quindi che, né la censura relativa all’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti da parte dell’autorità resistente – e di convesso quindi neppure la violazione del principio inquisitorio da parte della stessa – né quella inerente la violazione del suo diritto di difesa, sono destinate ad esito favorevole.
D-5482/2020 Pagina 12 8. Venendo al merito, il Tribunale rileva in primo luogo come il ricorrente, essendo stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 7 ottobre 2020 e non avendo egli censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato. 9. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 9.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 9.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 9.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
D-5482/2020 Pagina 13 tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 10. È anzitutto d’uopo determinare se le allegazioni del ricorrente in merito ai maltrattamenti che lo zio gli avrebbe fatto subire a causa della sua appartenenza clanica, adempiano le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi. 10.1 Il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell’insorgente sotto tale profilo non possono essere ritenute sufficientemente motivate. Invero egli, questionato specificatamente in merito al motivo per il quale credesse che l’odio che nutrisse lo zio nei suoi confronti fosse anche generato dalla sua appartenenza clanica, ha fornito per ben tre volte una risposta generica e poco sostanziata. Lui ha difatti asserito, in modo stereotipato ed in sunto, che egli non disponesse dei membri del suo clan, né di genitori che lo difendessero, e che lo zio gli avrebbe potuto fare quello che voleva (cfr. verbale 3, D21 segg., pag. 4), senza però di fatto concretizzare maggiormente le sue supposizioni in merito. Le sue asserzioni presentate con il gravame, non conducono il Tribunale a diversa conclusione. Dalle sue asserzioni appare inoltre che egli, al di là di sue mere supposizioni circa il movente clanico che avrebbe mosso – a parte il fatto che fosse ritenuto un figlio illegittimo – le azioni violente nei suoi confronti da parte dello zio (cfr. verbale 3, D20, pag. 4), non ha mai sostenuto che quest’ultimo gli abbia mai riferito qualcosa in relazione allo stesso, che potesse realmente farlo addivenire ad una tale conclusione. Oltre il fatto che quest’ultima risulta pure illogica in quanto, se ritenuto figlio illegittimo, e quindi piuttosto appartenente allo stesso clan della madre, quest’ultimo risulterebbe congruente con il clan di provenienza della zia (…) – e moglie dello zio in questione – presso la quale abitava l’insorgente. Pertanto, non se ne comprende il fondamento di tali sue supposizioni. Infine, al contrario di quanto da egli sostenuto nel
D-5482/2020 Pagina 14 gravame, nel corso della seconda audizione, egli ha avuto modo ampiamente di presentare i suoi motivi d’asilo, segnatamente all’inizio della stessa con un esposto libero (cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2 seg.), come pure alla fine della medesima (cfr. verbale 2, D122 segg., pag. 13). Tuttavia egli non ha mai accennato nel corso della stessa a problematiche riconducibili alla sua appartenenza clanica, ma piuttosto che le stesse sarebbero state generate dai suoi natali ritenuti dubbi (cfr. verbale 2, D4 seg., pag. 2 e D8, pag. 3). È soltanto nel corso della successiva audizione, e su quesito specifico della funzionaria incaricata, che il ricorrente ha per la prima volta nominata la sua appartenenza clanica quale possibile motivo che avrebbe mosso gli agiti dello zio (cfr. verbale 3, D20 segg., pag. 4). Tale apparizione tardiva dello stesso, senza alcuna spiegazione plausibile in merito, rende ancora meno credibile il racconto dell’insorgente in punto a tale evenienza. 10.2 Alla luce delle suesposte considerazioni, parte delle allegazioni in materia d’asilo dell’insorgente non possono essere ritenute, nel loro complesso, verosimili. 11. Occorre ora determinare se le ulteriori allegazioni del ricorrente siano rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. 11.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
D-5482/2020 Pagina 15 11.2 Per quanto riguarda i maltrattamenti che il ricorrente ha allegato aver subito da parte della zia, presso la quale viveva, lo scrivente Tribunale ritiene che gli stessi, oltreché non essere riconducibili ad uno dei motivi esaustivamente previsti all’art. 3 LAsi – in quanto ascrivili al fatto di ritenerlo un portatore di malasorte (cfr. verbale 2, D4, pag. 2) – gli stessi come pure quelli dello zio e dei coetanei rispettivamente dei vicini di casa – questi ultimi pure mossi da un movente non contemplato dal disposto succitato (cfr. verbale 2, D8, pag. 3) – non risultano neppure più attuali. Invero, dopo che il ricorrente ha lasciato la casa dei suoi zii, ovvero nel corso del mese di (…) del 2016, e sino al suo espatrio avvenuto nel febbraio del 2017, egli non ha più allegato di aver subito tali maltrattamenti, non avendo in particolare più incontrato gli zii o avuto loro notizie (cfr. verbale 2, D20, pag. 4). Tutt’altro, sia dei vicini di casa che lo conoscevano, come pure dei bambini – ciò che contraddice le sue asserzioni riguardo il fatto che chiunque lo conoscesse lo avrebbe insultato e maltrattato (cfr. verbale 2, D8, pag. 3) – lo avrebbero aiutato mettendogli a disposizione la loro abitazione per un alloggio od offrendogli del cibo (cfr. verbale 2, D4, pag. 3; D22 segg., pag. 4 seg.) una volta che egli avrebbe lasciato la casa degli zii. Inoltre dei vicini di casa, sarebbero pure venuti in suo soccorso, allorché egli sarebbe stato picchiato e ferito dallo zio nell’(…) del 2016, portandolo in farmacia per fargli medicare le ferite (cfr. verbale 2, D4, pag. 3). Pertanto, non si ravvisa né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo un timore per il ricorrente di subire delle persecuzioni da parte di terzi, verosimilmente ed in un prossimo futuro, ai sensi della giurisprudenza succitata. Non da ultimo, pure il nesso di causalità materiale tra i maltrattamenti subiti e la partenza dal paese d’origine del ricorrente appare essere interrotto in specie. Dalle sue asserzioni traspare difatti che quello che l’avrebbe in definitiva condotto alla partenza dal suo paese d’origine non era tanto il timore di subire nuovamente dei maltrattamenti da parte degli zii o di terze persone, malgrado l’ultima aggressione da parte dello zio sia avvenuta nell’(…) del 2016 ma per motivi economici – quindi quest’ultima esulante comunque dall’applicazione dell’art. 3 LAsi – quanto piuttosto il fatto che egli non saprebbe dove alloggiare, non disponendo di alcun supporto famigliare in patria (cfr. verbale 2, D125, pag. 13; verbale 3, D29, pag. 5). Pertanto, il nesso materiale tra l’espatrio del ricorrente ed i maltrattamenti subiti in patria, in specie difetta. 11.3 Proseguendo nell’analisi, si rileva come egli ha allegato di far parte del clan H._______ (anche detto I._______), che risulta essere un sotto clan di uno dei clan principali presenti in Somalia, ovvero quello degli J._______, ma appartenente ad una minoranza fra loro (cfr. […], […], […] < […], […], […], < […] >, tutti consultati il 18 novembre 2020; cfr. anche la
D-5482/2020 Pagina 16 sentenza del Tribunale E-2309/2018 del 14 aprile 2020 consid. 4.6). Tuttavia, egli non è membro di uno dei clan minoritari in Somalia che diverse fonti ritengono essere particolarmente esposti a subire delle violenze (cfr. DTAF 2014/27 consid. 5.3 con referenze ivi citate). Il suo clan non rientra pertanto, secondo la giurisprudenza, nella nozione di persecuzione collettiva (cfr. per tale nozione la DTAF 2014/32 consid. 7.2). Pertanto le sole evenienze che egli appartenga ad una minoranza di uno dei clan maggioritari, come il fatto dell’assenza dei genitori o di membri del suo clan nel luogo di provenienza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, non sono di per sé sufficienti – in mancanza di motivi d’asilo verosimili e rilevanti – per riconoscergli la qualità di rifugiato a causa di un timore fondato di subire, in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, dei seri pregiudizi o di essere esposto a tali pregiudizi ex art. 3 LAsi. Peraltro, la giurisprudenza del Tribunale citata nel ricorso e pubblicata nella DTAF 2014/27 – oltreché l’altra sentenza, pure citata nel gravame (ovvero la sentenza del Tribunale E-4912/2017 dell’8 novembre 2017) che risulta essere un caso d’applicazione della giurisprudenza esposta nella succitata DTAF – trova applicazione soltanto in casi che divergono nettamente dalla fattispecie. Tale giurisprudenza, è infatti applicabile a donne e ragazze sole somale, che non possono contare sulla protezione di un membro di sesso maschile della loro famiglia, oltreché sono rifugiate interne e/o membri di un clan minoritario, correndo a tali condizioni un rischio particolarmente elevato di subire persecuzioni di natura sessuale – quindi ascrivibili a dei motivi di fuga specifici della condizione femminile ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi – (cfr. DTAF 2014/27 consid. 5-6, in particolare consid. 5.2-5.4). Tale costellazione si distanzia pertanto pacificamente da quella dell’insorgente. 11.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, gli ulteriori motivi d’asilo dell’insorgente non adempiono dunque le condizioni di rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. 12. Da ultimo, non occorre esaminare il caso in parola dal profilo dell’art. 51 LAsi, come postulato dal ricorrente, in quanto alla moglie del medesimo non è stata riconosciuta la qualità di rifugiato nella sentenza emanata in medesima data e di cui ai ruoli D-5485/2020. La conclusione presentata in subordine dall’insorgente è quindi senza oggetto. 13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
D-5482/2020 Pagina 17 (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto, nella misura in cui non è divenuto senza oggetto. 14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 15. Da ultimo, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-5482/2020 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto senza oggetto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari