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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2020 D-5419/2020

November 12, 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·7,763 words·~39 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 ottobre 2020

Full text

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Corte IV D-5419/2020

Sentenza d e l 1 2 novembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Yanick Felley, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nato il (…), Guinea, rappresentato dalla signora Giuseppina Santoro, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 ottobre 2020 / N (…).

D-5419/2020 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, asserito cittadino guineano, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) luglio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-1/2). Le investigazioni intraprese successivamente dall’autorità inferiore, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC», il richiedente aveva già depositato una domanda d’asilo in Francia il (…) ed una in B._______ il (…) (cfr. atti SEM n. […]-7/1 e n. 14/1). B. Il (…) luglio 2020 l’interessato è stato questionato segnatamente in merito alle sue generalità, alla sua provenienza ed al viaggio intrapreso (cfr. atto SEM n. […]-17/10), mentre che il (…) luglio 2020 si è tenuto con il medesimo un colloquio ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Durante quest’ultimo gli è stata data la possibilità anche di esprimersi in merito al suo stato di salute e circa gli eventuali motivi che si opporrebbero ad una competenza della Francia o della B._______ nel suo caso (cfr. atto SEM n. […]-22/3). C. C.a A seguito del rifiuto ricevuto dalla B._______ di ripresa in carico dell’interessato ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III del (…) (cfr. atti SEM dal n. 19/5 al n. 21/2; dal n. 25/2 al n. 28/2), che ha indicato la Francia come stato responsabile ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d del predetto Regolamento, la SEM ha richiesto alle autorità francesi competenti, sulla base della predetta disposizione e delle risultanze agli atti, la ripresa in carico dell’interessato in data (…) (cfr. atti SEM dal n. 29/5 al n. 31/1). C.b Il (…), la Francia ha accettato la richiesta di ripresa in carico (cfr. atti SEM dal n. 34/2 al n. 35/2). D. Dal profilo della salute, il richiedente ha avuto diversi ricoveri ospedalieri e consulti medici, desumibili dagli atti di causa e secondo quanto segue.

D-5419/2020 Pagina 3 D.a Secondo il Foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (…), all’interessato è stato diagnosticato uno screening per tubercolosi, una lieve anemia microcitica ipocromica di origine verosimilmente carenziale ed un diabete mellito di tipo II. Nel corso di tale visita gli sarebbero state effettuate un’EO cardiovascolare, toracico e addominale. Alla radiografia toracica non sarebbero però stati notati segni di TBC. Per l’anemia si è proceduto a dosare la ferritina, la vitamina B12 e l’acido folico, mentre che per le riferite ipoglicemie, il medico ha richiesto di monitorare giornalmente le glicemie tenendo un diario, riducendo anche il dosaggio di un farmaco ([…]) ed indicando che ci si assicuri che egli assuma un altro farmaco ([…]) con del cibo. Ha peraltro richiesto l’esecuzione di esami del sangue completi (cfr. per il tutto atto SEM n. 36/7). D.b Dal certificato medico del (…), si evince che l’interessato è stato ricoverato presso (…) di C._______ dal (…) sino al (…) a seguito di nausea e vomito alimentare accompagnati da un calo ponderale. Nello stesso vengono evidenziate le seguenti diagnosi attive: una sospetta neoplasia gastrica, per la quale è stata eseguita una biopsia ed agganciato il paziente al (…) di C._______ nell’attesa del risultato istopatologico; un diabete mellito tipo 2 insulino-dipendente con attuale riscontro di ipoglicemie su verosimile malnutrizione, neuropatia diabetica ma con assenza di proteinuria; un’anemia normocromica normocitica di origine verosimilmente carenziale DD stillicidio gastrointestinale; una sindrome delle apnee notturne in terapia con CPAP; una sospetta cardiopatia ischemica con ipertensione arteriosa ed infine una malnutrizione proteica-energetica di grado lieve. A seguito della degenza le glicemie sono tornate nella norma e l’interessato è stato dimesso in buone condizioni generali, con un aggiustamento della terapia farmacologica assunta ed il consiglio di un monitoraggio regolare delle glicemie (cfr. atto SEM n. 37/7). D.c Nel corso di un ulteriore consulto medico del (…), per la diagnosi di diabete mellito, il medico curante ha sostituito un farmaco ed ha prescritto un consulto oftalmologico per il disturbo alla vista presentato dall’interessato (cfr. atto SEM n. 32/4). Quest’ultima effettuata l’(…) con l’emissione di una prescrizione per occhiali (cfr. atti SEM n. 41/1 e n. 44/1). Nel contempo, il (…), è stata revisionata la macchina CPAP, utilizzata dal richiedente a causa delle apnee notturne e per il loro monitoraggio, presso la (…). In tale contesto, è stata in particolare denotata una buona compliance al suo utilizzo, ma a causa delle scarse condizioni igienico-sanitarie dell’apparecchio, gli sono stati forniti dei filtri di ricambio, come pure sono stati sostituiti il tubo, la maschera ed il filtro (cfr. atto SEM n. 33/4).

D-5419/2020 Pagina 4 D.d L’(…), l’interessato è stato visitato per una (…) e per una neuropatia diabetica (…), con la prescrizione di una terapia farmacologica ed un controllo una settimana dopo (cfr. atto SEM n. 38/2). Mentre che, nel corso di una visita a causa della diagnosi di diabete con rialzo della glicemia, avvenuta il (…), è stata rivalutata la terapia, svolti dei prelievi del sangue, nonché richiesto un consulto dal diabetologo ed il monitoraggio della glicemia tre volte al giorno (cfr. atto SEM n. 39/2). D.e Nel certificato medico del (…), si dà atto di un secondo ricovero d’urgenza per iperglicemia dell’interessato avvenuto il (…) presso l’(…) di C._______, sino al (…). Durante la degenza sono stati diagnosticati un diabete mellito tipo 2 in trattamento, con attuale scompenso glicemico normo-osmolare; un’insufficienza renale acuta (AKI 1) di origine pre-renale su disidratazione su insufficienza renale cronica (G2 secondo KDIGO) su nefropatia diabetica; anemia normocromica normocitica di origine carenziale su possibile deficit di assorbimento; una sospetta gastrite linfocitaria; una cardiopatia ischemica con ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2. Tali patologie sarebbero inoltre in comorbidità con uno stato dopo epatite B, ed una sindrome delle apnee notturne in terapia con CPAP. Per tale quadro valetudinario, i medici curanti hanno segnatamente osservato che le cause del mal controllo glicemico potrebbero rilevare dalla sedentarietà e da un regime alimentare scorretto, coinvolgendo durante la degenza il servizio di dietistica ed impostando una dieta appropriata per diabetici che il richiedente avrebbe dovuto osservare anche nel Centro asilanti nel quale risiede. Inoltre hanno modificato ed aggiustato nuovamente la terapia per il controllo glicemico, e chiesto al medico curante di monitorare lo stesso nelle settimane successive. Per l’anemia normocromica normocitica, riscontrando un deficit di acido folico e di ferro, si è impostata una terapia quotidiana a base di (…), chiedendo al medico curante di seguire nel decorso l’eventuale risposta della terapia impostata come pure di scalarla all’occorrenza. Invece, attinente la sospetta gastrite linfocitaria, considerando l’asintomaticità dell’interessato e la persistenza dell’anemia, hanno deciso di ridurre la terapia a base di (…), invitando il medico curante a scalare ulteriormente la terapia nei mesi successivi. Infine, concernente la cardiopatia ischemica, dopo una breve sospensione di un farmaco, la terapia cardiologica già impostata è stata mantenuta invariata osservando un buon compenso circolatorio (cfr. per tutto l’atto SEM n. 42/4). D.f Nel corso di una visita di controllo post-degenza per il monitoraggio delle glicemie e della terapia impostata del (…), si è modificata quest’ultima, nonché si è disposto un controllo regolare della glicemia (cfr. atto SEM n. 43/2).

D-5419/2020 Pagina 5 E. Con decisione del 26 ottobre 2020 – notificata il 27 ottobre 2020 (cfr. atto SEM n. 48/1) – la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l’allontanamento (recte: il trasferimento) dell’interessato verso la Francia, nonché statuendo che un eventuale ricorso contro la decisione non avesse effetto sospensivo. F. Il (…), l’interessato ha avuto un consulto medico per un ascesso nella zona del (…), senza però alla clinica notare tumefazione locale, dolenzia o secrezione. Il medico ha prescritto un controllo unicamente se necessario, nonché la somministrazione delle vitamine B12 e D (cfr. atto SEM n. 50/2). G. Il 3 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali), A._______, ha contestato il summenzionato provvedimento dell’autorità inferiore con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via supercautelare che l’esecuzione della decisione fosse sospesa e che al ricorso fosse restituito l’effetto sospensivo, nonché nel merito ha postulato l’annullamento della decisione e la restituzione degli atti all’autorità inferiore per una valutazione circa la possibile applicazione della clausola di sovranità; contestualmente e con protesta di tasse e spese, ha chiesto, di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, secondo il senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Con il gravame il ricorrente ha presentato una copia di un suo manoscritto in francese datato 27 ottobre 2020, ove descrive segnatamente le sue vicissitudini in Guinea che lo avrebbero condotto all’espatrio, il viaggio intrapreso dal suo Paese d’origine per giungere in Francia e quanto gli sarebbe successo in quest’ultimo Stato che sarebbe ostativo ad un suo trasferimento nello stesso; nonché copia di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU) del 2 luglio 2020 (causa N.H. e altri contro Francia, n. 28820/13 e due altri). H. Il Tribunale, quale misura supercautelare, ha sospeso l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente in data 4 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali).

D-5419/2020 Pagina 6 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Nel gravame vengono sollevate delle censure formali, che occorre valutare dapprima, in quanto possono comportare la cassazione della decisione dell’autorità inferiore (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2;

D-5419/2020 Pagina 7 KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043 segg. con ulteriori riferimenti citati). 4.2 In primo luogo il ricorrente sostiene che l’autorità inferiore non avrebbe accertato in modo completo i fatti determinanti nonché violato il suo diritto di essere sentito, in merito ai timori per la propria vita che egli nutrirebbe nel caso di un suo ritorno in Francia, a causa della presenza di persone della (…) della Guinea che l’interessato conoscerebbe personalmente e del quale ha fornito le motivazioni nello scritto allegato al ricorso. In secondo luogo, l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti del suo stato di salute presente nella decisione avversata, sarebbe incompleto ed inesatto. Invero, sarebbe completamente assente una valutazione medica in merito ai possibili rischi correlati ad un’interruzione del trattamento in corso, e rammenta in proposito inoltre la necessità di una vita non sedentaria e di un regime alimentare corretto a causa del diabete di tipo mellito 2 e del mal controllo glicemico di cui soffre. Altresì, l’autorità inferiore non avrebbe né informato le autorità francesi della sua “eccezionale vulnerabilità” dal profilo valetudinario, né avrebbe concretamente esaminato la stessa, anche dal profilo dell’accoglienza in Francia, richiedendo pure delle garanzie sufficienti a quest’ultima rispetto ad un suo trasferimento nello stesso Stato membro, all’effettiva continuità delle cure mediche necessarie ed all’immediata accessibilità ad un alloggio adeguato ai suoi bisogni particolari. Il fatto poi che la SEM intenda procedere alla valutazione dei rischi correlati alla condizione di salute del ricorrente soltanto alla vigilia del trasferimento, e non invece concretamente essendo parte dell’accertamento dei fatti medici determinanti per la causa e quindi oggetto di motivazione nella presa di decisione, rischierebbe di ledere il diritto di essere sentito del medesimo in quanto sfuggirebbe ad un controllo giurisdizionale. Infine, l’insorgente allega, in punto ad un accertamento inesatto dei fatti da parte della SEM dal profilo del suo stato di salute, che sarebbe stata prevista un’operazione agli occhi nel mese di (…), rinviata però a causa della pandemia di Coronavirus (detto anche Covid-19). 4.3 4.3.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti,

D-5419/2020 Pagina 8 l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). 4.3.2 Dal canto suo l’obbligo di motivazione di una decisione, discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l’autorità è tenuta a riportare i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1). L’autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può, al contrario, limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l’essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.). ll diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a, Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; sentenza del Tribunale D-4287/2016 del 15 giugno 2018 consid. 5.1). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un’evasione celere della

D-5419/2020 Pagina 9 causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d ed in materia d’asilo cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). 4.4 Nel caso che ci occupa, il Tribunale rileva dapprima come nella sindacata decisione, dopo un esposto dei fatti determinanti, l’autorità inferiore ha illustrato in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione, anche dal profilo dello stato di salute del ricorrente. In tal senso, a fronte degli atti medici nell’inserto (cfr. supra lett. D), peraltro citati compiutamente nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), la SEM ha potuto farsi un quadro chiaro della situazione valetudinaria dell’insorgente, per quanto rilevante in ottica di un trasferimento verso la Francia. Il fatto che sia prevista un’operazione agli occhi nel (…) secondo gli asserti dell’insorgente, allegazione che peraltro non trova alcun riscontro nella documentazione agli atti, non comporta una diversa valutazione. A differenza poi di quanto è previsto ad esempio per l’D._______ dalla giurisprudenza dello scrivente Tribunale – e le due sentenze citate dal ricorrente nel gravame (cfr. D-4067/2019 del 14 gennaio 2020 e D-6054/2019 del 21 novembre 2019; cfr. p.to 8, pag. 8 del ricorso) riguardano proprio quest’ultimo Paese – nel caso della Francia, e per il caso di specie – come si vedrà anche dappresso (cfr. infra consid. 7 e 8) – non occorreva che la SEM esaminasse oltre rispetto a quanto adempiuto nella decisione impugnata, l’effettiva presa in carico del ricorrente come pure il suo alloggio da parte francese, richiedendo riguardo questi ultimi anche le dovute garanzie. Invero, tale esame sorpasserebbe l’oggetto della procedura Dublino che si limita, per principio, alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo. In tale quadro, l’autorità inferiore era unicamente tenuta a verificare d’un canto che la Francia rispetti in principio i suoi obblighi di diritto internazionale e, d’altra parte, che in specie non vi fossero degli indizi di violazione dei suoi obblighi. La SEM, nella decisione avversata ha effettuato tale esame e pertanto non doveva esaminare altre censure riguardo la pratica della Francia in materia, le stesse dovendo semmai essere sottoposte a delle autorità sopranazionali (cfr. nello stesso senso tra le altre la sentenza del Tribunale F-5272/2019 del 17 ottobre 2019). Più in particolare, circa le informazioni sullo stato di salute dell’insorgente, le stesse verranno comunicate dalla SEM, come tra l’altro spiegato anche nella decisione sindacata,

D-5419/2020 Pagina 10 nel contesto del trasferimento del ricorrente. In tal senso la censura attinente l’impossibilità di adire una via legale di ricorso per il controllo circa quanto verrà deciso in sede di esecuzione del trasferimento del ricorrente dalle autorità elvetiche in riferimento alle sue condizioni di salute, e quindi che rischierebbe di ledere il suo diritto di difesa, risulta destituita di fondamento, dal momento che non v’è luogo di dubitare che le autorità svizzere preposte all’esecuzione prendano debitamente in considerazione lo stato di salute del ricorrente come pure che informino adeguatamente in merito le autorità francesi prima del trasferimento dell’interessato. Ciò che peraltro è già stato fatto per quanto attiene l’organizzazione del suo trasferimento verso la Francia non per via aerea, bensì per via terra, onde minimizzare i rischi possibili dovuti ai problemi cardiaci dell’insorgente (cfr. atti SEM n. 51/1–n. 53/1). Se tuttavia, le stesse autorità non dovessero rispettare i diritti dell’insorgente in tal senso, apparterrà al ricorrente adire le vie legali disponibili in merito anche a livello internazionale. Non si ravvisa pertanto, a fronte di tali circostanze, come la SEM non abbia correttamente e seriamente preso in esame tutti gli elementi fattuali pertinenti per addivenire alla sua conclusione. Peraltro, risulta pacifico come l’insorgente abbia potuto impugnare la decisione con piena cognizione di causa, esprimendosi compiutamente sugli aspetti esaminati dall’autorità resistente nella decisione avversata. Ha pure avuto modo di completare il suo gravame, producendo segnatamente un ulteriore mezzo di prova in fase ricorsuale, circa i timori che nutrirebbe nel rientrare in Francia. In tal senso, anche fosse stata accertata una violazione del suo diritto di essere sentito – ciò che non risulta essere il caso di specie in quanto l’autorità inferiore ha dato compiutamente la possibilità al ricorrente di esprimersi in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno nel precitato Paese (cfr. atto SEM n. 22/3) – la stessa sarebbe comunque stata sanata in fase ricorsuale, avendo il ricorrente avuto ampiamente la possibilità di esprimersi in merito allo stesso. 4.5 Per il resto, non si individua nel provvedimento impugnato, alcuna carente motivazione dal profilo della clausola di sovranità a differenza di quanto censurato dal ricorrente nel gravame (cfr. ricorso p.to 7, pag. 7). Invero, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III – se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso

D-5419/2020 Pagina 11 può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Nel caso di specie l’autorità di prime cure ha tenuto conto nelle sue considerazioni dei fatti allegati dall’interessato suscettibili di costituire dei “motivi umanitari” ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – in particolare per quanto attiene il suo stato di salute –, e pertanto, l’autorità inferiore si è chinata concretamente sulla situazione del ricorrente anche per verificare l’applicazione o meno della predetta clausola al caso specifico. Se tuttavia la SEM – conoscendo ed avendo pure motivato in tal senso la decisione avversata in ordine alla vigente situazione in Francia – è giunta ad una valutazione giuridica differente sulla vulnerabilità del ricorrente in ordine alla gravità dei problemi medici di cui soffre rispetto a quest’ultimo (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 4 segg.), ciò non è costitutivo di una violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’autorità inferiore (art. 35 PA), derivante dal diritto di essere sentito, né appare presa in violazione del principio inquisitorio. 4.6 Alle condizioni succitate, l’accertamento dei fatti adempiuto dall’autorità resistente risulta essere sufficientemente completo e corretto per prendere una decisione in merito da parte del Tribunale, per il che non si ravvisa da parte dell’autorità inferiore né un accertamento inesatto né incompleto dei fatti determinanti, e quindi, di convesso, neppure una violazione del principio inquisitorio. Inoltre, il procedere approntato dalla stessa nella decisione non è lesivo del suo obbligo di motivazione (quale ulteriore corollario del diritto di essere sentito del ricorrente). Ne discende quindi che, le censure formali mosse in tal senso dal ricorrente, per quanto non si entrerà nelle stesse materialmente di seguito, risultano essere infondate e vanno quindi disattese. 5. Chiariti tali aspetti, dal profilo materiale, occorre ora chiedersi se l’autorità inferiore, che nella decisione del 26 ottobre 2020 ha ritenuto data la competenza della Francia e non ha riscontrato degli ostacoli al trasferimento dell’insorgente verso tale Paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d’asilo presentata da quest’ultimo.

D-5419/2020 Pagina 12 5.1 In specie, occorre dapprima determinare se la SEM poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro. Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come nel caso in parola – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68). 5.4 Giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.5 Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico – alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che

D-5419/2020 Pagina 13 ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). 6. 6.1 Nel caso in parola, le indagini effettuate dall’autorità inferiore hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EU- RODAC», nonché dalla risposta negativa ricevuta dalle autorità tedesche preposte (cfr. atto SEM n. 27/2), che l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Francia il (…) (cfr. atto SEM n. 7/1). Tale informazione è stata pure confermata dall’insorgente durante il colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 22/3). Di conseguenza, il (…), la SEM ha presentato alle autorità francesi, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 29/5–n. 31/1). È quindi su quest’ultima disposizione – e non erroneamente, probabilmente a causa di un refuso, come citato nella decisione impugnata sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III – che la richiesta di ripresa in carico è stata formulata alle autorità francesi (cfr. atto SEM n. 29/5). In tal senso, l’osservazione presente nel ricorso circa l’applicazione di quest’ultima disposizione invece della prima da parte della SEM (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 3), non risulta quindi poter essere seguita. Le autorità francesi hanno dato riscontro positivo alla medesima richiesta il (…) (cfr. atto SEM n. 34/2–n. 35/2), quindi entro il termine legalmente previsto ex art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III. Di conseguenza, la competenza della Francia, risulta di principio essere data nella fattispecie. 6.2 Tuttavia, il ricorrente contesta il suo trasferimento verso la Francia, prevalendosi essenzialmente dei motivi che aveva già allegato in sede di colloquio Dublino, ovvero che avrebbe ricevuto una decisione negativa e di rinvio verso la Guinea – a mente sua essendo contrario agli interessi francesi in patria, nonché alle relazioni favorevoli che la Francia intesserebbe con il governo guineano, di cui egli è però oppositore (cfr. atto SEM n. 22/3 e manoscritto del ricorrente del 27 ottobre 2020, pag. 3) – nonché a causa dell’incontro, divenuto alterco con anche percosse, con due persone appartenenti alla (…), che temerebbe possano attentare alla sua vita nuovamente.

D-5419/2020 Pagina 14 6.3 6.3.1 Il fatto per il ricorrente che la sua domanda d’asilo sia stata definitivamente rifiutata dalla Francia, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l’eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d’origine (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale F-5272/2019 succitata). In proposito si ricorda come il Regolamento Dublino III non conferisce al richiedente alcun diritto di scegliere lo Stato membro che offra, a suo avviso, le migliori condizioni d’accoglienza come stato responsabile per la sua domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). Al contrario, ritenendo il principio dell’esame della domanda d’asilo per un solo e stesso Stato membro (“one chance only”), il Regolamento Dublino ha come obiettivo la lotta contro le domande d’asilo multiple (“asylum shopping”; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3 e tra le altre le sentenze del Tribunale F-3594/2020 del 21 luglio 2020 e D-2147/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.5.1). Ciò significa che, di principio, lo Stato designato come responsabile per il trattamento di una domanda d’asilo secondo il Regolamento Dublino III, rimane competente per il rinvio dell’interessato, e questo anche nel caso di decisione negativa (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3). Peraltro il ricorrente non ha portato alcun indizio serio e concreto, al di là di mere allegazioni generiche, atto a sostenere che le autorità francesi si rifiuterebbero di procedere nella trattazione della sua procedura d’asilo in violazione della direttiva procedura, o che, nel suo caso, sussisterebbero dei motivi per i quali fosse da ritenere che la Francia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e pertanto che egli verrebbe rinviato in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. Se tuttavia egli ritenesse che la decisione di rifiuto ricevuta dalle autorità francesi non sia corretta, apparterrà a lui sollecitare l’eventuale riesame della sua domanda d’asilo presso le autorità francesi, e poi di indirizzarsi a tutte le vie di ricorso interne alla Francia prima di rivolgersi, se del caso, alla CorteEDU. 6.3.2 Per quanto attiene gli atti che avrebbero commesso dei terzi contro di lui, ed il suo timore di poter subire nuovamente delle aggressioni da parte loro nel caso di un ritorno in Francia, si rinvia a quanto già motivato rettamente dall’autorità inferiore nella decisione avversata, ovvero che la Francia è uno Stato di diritto con un’autorità di polizia funzionante, che è in grado e disposta ad offrire una protezione adeguata contro degli atti commessi da terzi. Rimane difatti possibile per il ricorrente, depositare una denuncia penale e richiedere protezione allo Stato francese se si sentisse

D-5419/2020 Pagina 15 concretamente in pericolo di vita, azioni che l’insorgente non appare aver intrapreso. In tal senso, le allegazioni generiche dell’insorgente circa le relazioni tra la Francia e la Guinea, non comportano una valutazione differente, potendo partire dal presupposto che le autorità di perseguimento e di giustizia francesi tratterebbero le eventuali denunce dell’interessato come si conviene e di dovere ad uno Stato di diritto. 7. Proseguendo nell’analisi, alla luce dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, occorre verificare se vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Francia, che implichino il rischio di un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/C 364/01) del 18 dicembre 2000 (cfr. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE). 7.1 A differenza delle critiche al sistema d’accoglienza francese esposte nell’atto ricorsuale, nel quale sono citate diverse fonti, la procedura d’asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Francia, non presenta delle carenze sistemiche. Invero, il Tribunale, ora come prima, per costante giurisprudenza ritiene che in virtù delle direttive 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), e 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), i richiedenti l’asilo in Francia ricevano le prestazioni ivi garantite, e che non vi sia da temere il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU da parte delle autorità francesi dal profilo dell’alloggio e delle cure (cfr. sentenze del Tribunale F-4871/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 6.1; F-4687/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-3733/2020 del 31 luglio 2020 consid. 6.3). Peraltro, occorre a tal proposito rammentare che la Francia è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Le critiche generiche al sistema francese esposte nel gravame dall’insorgente, in mancanza di elementi concreti inerenti la sua fattispecie – che lo differenzia per questo sostanzialmente dalle sentenze dello scrivente Tribunale citate

D-5419/2020 Pagina 16 nel gravame a sostegno dei suoi asserti (cfr. p.to 6, pag. 6 del ricorso) – non risultano sufficienti per sé sole, a ribaltare la presunzione circa il fatto che la Francia rispetti i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2012/27 consid. 6.4; sentenza del Tribunale F-4687/2020 consid. 4.2). Nel suo caso specifico, il ricorrente non ha difatti mai allegato di non avere ottenuto l’alloggio o le cure a lui necessitanti in Francia, peraltro ove avrebbe vissuto per (…) anni, ma ha invece sostenuto di essere stato condotto in ospedale poco dopo il suo arrivo nel suddetto Paese, avrebbe richiesto l’asilo nello stesso proprio per esservi curato, nonché avrebbe subito un intervento al (…) l’(…) a E._______ (cfr. atto SEM n. 22/3). La partenza dalla Francia, non sarebbe peraltro derivata da una qualche mancanza del sistema d’accoglienza francese nei suoi confronti, bensì come desumibile dalle sue stesse allegazioni, a causa del timore che egli avrebbe avuto a seguito dell’incontro con i due (…) oltreché perché la sua domanda d’asilo era stata respinta (cfr. atto SEM n. 22/3 e scritto del ricorrente del 27 ottobre 2020 allegato al ricorso). 7.2 Concernente il riferimento del ricorrente alla sentenza della CorteEDU del 2 luglio 2020 (che ha prodotto anche in allegato al ricorso), v’è da rimarcare che per quanto la precitata autorità giudiziaria abbia constatato per tre ricorrenti (su cinque) che nella loro fattispecie concreta, si siano ritrovati in una situazione contraria all’art. 3 CEDU, a causa in particolare dell’assenza di un alloggio e di mezzi per sopperire ai loro bisogni primari, malgrado avessero richiesto aiuto alle autorità francesi a più riprese, non ha però rilevato alcuna carenza sistemica nel sistema di procedura e d’accoglienza dei richiedenti l’asilo (cfr. sentenza della CorteEDU N.H. e altri contro Francia del 2 luglio 2020, n. 28820/13, §§ 155-209 con ulteriori riferimenti; cfr. anche nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-4871/2020 consid. 6.1, E-3733/2020 consid. 6.3). Come inoltre già sopra osservato (cfr. consid. 7.1), il caso del ricorrente si distingue da tale fattispecie, in quanto egli non ha mai allegato di non avere ricevuto in Francia gli aiuti necessari per quanto attinente l’alloggio, le cure o per sopperire ai suoi bisogni essenziali. 7.3 Infine, al riguardo della situazione dovuta al Covid-19, per quanto quest’ultima possa comportare per il sistema d’asilo francese delle sfide aggiuntive, tuttavia non v’è al momento attuale da ritenere che la Francia abbia interrotto la presa in carico dei richiedenti l’asilo, rispettivamente dei richiedenti ivi trasferiti tramite il Regolamento Dublino, oppure che comporti dei pregiudizi per tali persone nei processi di base delle procedure d’asilo.

D-5419/2020 Pagina 17 7.4 Alla luce di tutto quanto sopra, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall’autorità resistente. 8. Resta ora da esaminare, se a causa delle condizioni di salute del ricorrente, un suo trasferimento nel Paese di destinazione possa contravvenire all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, essendo in tal caso l’autorità inferiore obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo del richiedente (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.1 Al riguardo, la CorteEDU ha precisato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). La CorteEDU ha successivamente precisato, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 8.2 Malgrado il Tribunale non intenda contestare che il ricorrente soffra di diverse patologie, che presentano anche una certa complessità e gravità (cfr. supra lett. D), tuttavia appare che le diagnosi siano state acclarate sufficientemente, una terapia impostata per le stesse, nonché attualmente vi sarebbe un quadro stabile anche dal profilo del controllo glicemico, non essendo stato segnalato in merito più nulla dopo l’ultimo controllo medico in proposito eseguito il (…) (cfr. atto SEM n. 43/2). Le problematiche valetudinarie in questione, seppure non si voglia in questa sede sminuirne la portata, a fronte di quanto sopra, non risultano essere ostative al trasferimento del ricorrente in Francia ai sensi della giurisprudenza restrittiva succitata (cfr. consid. 8.1). Il ricorrente non ha peraltro dimostrato, avvalendosi unicamente di mere allegazioni nel ricorso, che il suo trasferimento verso la Francia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute, né ha stabilito che le patologie di cui soffre sarebbero di una gravità tale che necessiterebbero, in modo imperativo, il proseguo in Svizzera dei trattamenti in corso, in quanto vi sarebbe altrimenti il rischio di porre la sua vita o la sua salute gravemente in pericolo. Infine, dagli atti all’incarto, risulta che

D-5419/2020 Pagina 18 l’insorgente fosse già a conoscenza del suo stato di salute, così come assumeva già dai farmaci, prima di giungere in Svizzera, nonché avrebbe ricevuto in passato delle cure mediche in Francia per le sue problematiche. Non vi è dunque alcun motivo di dubitare circa il fatto che le terapie ed i trattamenti prescritti in Svizzera, possano essere proseguiti in Francia – o per quanto attiene l’operazione agli occhi allegata dall’insorgente nel gravame, effettuata in tale Stato se necessaria – tale Paese disponendo peraltro di strutture mediche adeguate (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale F-4687/2020 consid. 5.4.4, E-3733/2020 consid. 7.1.2). In ogni caso, va rammentato che lo Stato di destinazione, in quanto firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altri tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Come già sopra osservato (cfr. consid. 4.4), incomberà alle autorità svizzere competenti trasmettere alle omologhe autorità francesi, anticipatamente ed in modo appropriato, le informazioni che permettano una presa in carico medica dell’interessato, adeguata e conforme alle patologie di cui egli è affetto. In tal senso, non vi è motivo di dubitare che l’autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situazione medica dell’insorgente (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), come d’altronde già rilevato anche dall’autorità inferiore nel provvedimento impugnato. Ad ogni modo se, dopo il suo ritorno su suolo francese, l’interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che tale Paese viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva precitata, o in ogni altro modo violi i suoi diritti fondamentali, apparterrà allo stesso sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 9. Conseguentemente, in assenza di un rischio di violazione degli obblighi internazionali della Svizzera e di elementi che permettano di ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d’apprezzamento, l’applicazione della clausola di sovranità (cfr. anche supra consid. 4.5) non si impone nella presente fattispecie.

D-5419/2020 Pagina 19 10. 10.1 È quindi a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il medesimo non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1). 10.2 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti). Tuttavia, poiché sollevato nel ricorso dall’insorgente, appare sensato rilevare in merito come l’attuale situazione sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus, non risulti essere ostativa all’esecuzione dell’allontanamento, in quanto di durata temporanea. Un trasferimento nell’ambito del Regolamento Dublino III deve essere effettuato entro il termine di sei mesi dall’accettazione della ripresa in carico, rispettivamente dall’emanazione della sentenza riguardo l’ordine di trasferimento. Se ciò non fosse possibile, la domanda d’asilo del ricorrente dovrebbe essere trattata in Svizzera secondo la procedura nazionale (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale F-4687/2020 consid. 6 con ulteriore riferimento citato). In questo senso, quanto riportato nella decisione avversata, riguardo all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, risulta essere corretto (cfr. p.to II, pag. 9), e circa il p.to 3 del dispositivo che ingiungerebbe al ricorrente di lasciare il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso la Svizzera, non pregiudica il medesimo di richiedere, se necessario e alle autorità cantonali d’esecuzione preposte, una proroga del termine di partenza – peraltro esecuzione dell’allontanamento che con le misure supercautelari prese dallo scrivente Tribunale è stata in ogni caso sospesa – e quindi non se ne comprende il pregiudizio che potrebbe derivarne al ricorrente la sua formulazione nel dispositivo. 11. Visto quanto sopra esposto, il ricorso è respinto e la decisione della SEM che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell’interessato dalla Svizzera verso la Francia confermata. 12. Con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 4 novembre 2020 sono revocate.

D-5419/2020 Pagina 20 13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta senza oggetto. 14. Altresì, per il medesimo motivo succitato, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta pure senza oggetto. 15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-5419/2020 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le misure supercautelari pronunciate il 4 novembre 2020 sono revocate. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

D-5419/2020 — Bundesverwaltungsgericht 12.11.2020 D-5419/2020 — Swissrulings