Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 17.10.2012 D-5217/2012

October 17, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,597 words·~13 min·3

Summary

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento ; decisione dell'UFM del 27 settembre 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5217/2012

Sentenza d e l 1 7 ottobre 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), Georgia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 / N […].

D-5217/2012 Pagina 2

Visto: la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data 17 marzo 2004; la decisione del 31 marzo 2004 dell'Ufficio federale dei rifugiati, attualmente Ufficio federale della migrazione [di seguito: UFM], con la quale detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di rifugiato del richiedente, ha respinto la domanda d'asilo ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile; la sentenza del 10 giugno 2004 della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA) che ha pronunciato l'irricevibilità del ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione; la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 21 giugno 2012; il verbale di audizione sulle generalità del 3 luglio 2012 (di seguito: verbale 1) ed il verbale sui motivi di asilo del 14 settembre 2012, di seguito verbale 2); la decisione del 27 settembre 2012 dell'UFM, notificata al richiedente il 28 settembre 2012, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo dell'interessato in applicazione dell' art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 5 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), ricevuto dal Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] in data 8 ottobre 2012; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 9 ottobre 2012; ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

D-5217/2012 Pagina 3

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha indicato di essere cittadino georgiano di religione ortodossa, nato e cresciuto a B._______ (Georgia), dove vi avrebbe vissuto sino 2004, data del primo espatrio, e dal 2005 al maggio del 2012, data del secondo espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 2-3 e 5);

D-5217/2012 Pagina 4 che, nella decisione del 27 settembre 2012, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa e che, dall'altro lato, egli non avrebbe adotto motivi propri a motivare la qualità di rifugiato, ritenuto che gli stessi sarebbero inverosimili essendo stati dichiarati solo tardivamente in occasione dell'audizione federale; che, per di più, il racconto non sarebbe sufficientemente dettagliato, le dichiarazioni sarebbero contraddittorie e stereotipate in merito a più punti e non sostanziate da mezzi di prova rilevanti; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha indicato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, i propri motivi sarebbero verosimili e, pertanto, propri a giustificare la qualità di rifugiato o la concessione della protezione provvisoria; che, in particolare, non avrebbe menzionato la condanna ricevuta dal Tribunale, poiché, in occasione della prima audizione, gli sarebbe stato chiesto di essere conciso nell'esposizione dei fatti in quanto avrebbe avuto un'altra occasione per raccontare approfonditamente i motivi di asilo; che, per quanto concerne i propri legami con (…) (di seguito: N.B.), non sarebbe a conoscenza dei motivi precisi per cui quest'ultima lo avrebbe aiutato, esso avrebbe tuttavia fornito delle ipotesi; che, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore, avrebbe descritto in maniera precisa e non stereotipata N.B.; che, inoltre, la contraddizione che gli viene rimproverata sarebbe il frutto di un errore ininfluente sulla verosimiglianza del proprio racconto, d'altronde esso avrebbe sempre fatto riferimento, in più passaggi delle audizioni, all'anno 2011; che, infine, per quanto concerne i mezzi di prova a sostegno della condanna che avrebbe subito in patria, necessiterebbe di ulteriore tempo per ottenerli; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno

D-5217/2012 Pagina 5 che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che tale disposto si basa sulla nozione di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi per cui vi sono esigenze ridotte circa il grado di prova (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata); che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFR del 31 marzo 2004 a seguito della sentenza della CRA del 10 giugno 2004 con la quale è stata pronunciata l'irricevibilità del ricorso contro la suddetta decisione per causa di mancato pagamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, in casu, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, in particolare, non è credibile l'allegazione ricorsuale secondo cui il ricorrente non avrebbe esposto tutti i motivi della propria domanda per il fatto che gli sarebbe stato chiesto di essere coinciso; che, infatti, nel corso dell'audizione sulle generalità gli è stato chiesto più volte se avesse esposto tutti i motivi o se avesse altro da aggiungere, senza che egli abbia mai accennato alla condanna che avrebbe subito in patria (cfr. verbale 1, pagg. 5 – 6); che, in ogni caso, anche ammettendo un'esposizione dei fatti succinta in occasione della prima audizione, è comunque lecito attendersi almeno un accenno ad una delle circostanze principali della propria domanda di asilo, segnatamente, la condanna nei suoi confronti da parte del Tribunale di B._______; che, oltretutto, il medesimo non ha fornito la benché minima prova per attestare la succitata procedura giudiziaria limitandosi ad affermare di necessitare di ulteriore tempo (cfr. verbale 2, F113, pag. 13); che, in merito all'asserita chiusura del (…) da parte della polizia, ha dapprima riferito essere stato chiuso nel marzo del 2011 (cfr. verbale 1, pag. 9), allorché, in occasione dell'audizione federale, ha situa-

D-5217/2012 Pagina 6 to la chiusura nel 2010 (cfr. verbale 2, F52, pag. 7); che, circa i contatti che avrebbe intrattenuto con N.B., il ricorrente ha inizialmente affermato che i colloqui si sarebbero svolti nell'ufficio di quest'ultima (cfr. verbale 2, F44, pag. 6), in seguito ha invece riferito che gli incontri non avrebbero avuto luogo in un ufficio o in un posto preciso, ma dove capitava e, talvolta, in un ristorante (cfr. verbale 2, F69, pag. 9); che, per il resto, si rinvia alla decisione contestata; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti adotti dall'insorgente nella presente procedura di asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria nonostante le esigenze ridotte circa il grado di prova richiesto (DTAF 2009/53 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata); che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

D-5217/2012 Pagina 7 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e vanta un'elevata istruzione avendo conseguito una laurea presso l'università di B._______; che, oltretutto, vanta esperienze professionali quale (…) e nel campo della ristorazione; che, pertanto, non v'è ragione di credere che in occasione del suo rientro possa incontrare particolari difficoltà a reinserirsi nel contesto lavorativo georgiano; che, inoltre, in patria dispone di una discreta rete familiare, ritenuto che vi vivono tutt'ora la madre, oltre che la famiglia materna e paterna (cfr. verbale 1, pag. 7); che, d'altronde, ha già dimostrato di potersi reintegrare con successo nel Paese di origine in occasione del primo rimpatrio avvenuto nel 2005; che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

D-5217/2012 Pagina 8 che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5217/2012 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-5217/2012 — Bundesverwaltungsgericht 17.10.2012 D-5217/2012 — Swissrulings