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Corte IV D-5198/2020
Sentenza d e l 2 9 ottobre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato il (…), Georgia, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 14 ottobre 2020 / N (…).
D-5198/2020 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo, che l’interessato, asserito cittadino georgiano, ha presentato in Svizzera il (…) febbraio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2), i verbali di rilevamento dei dati personali del (…) marzo 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-10/8) e del colloquio Dublino del (…) marzo 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-13/1), lo scritto del 15 giugno 2020 della SEM, con il quale, a seguito delle ripetute partenze incontrollate del richiedente asilo dal Centro federale assegnatogli quale alloggio, ha invitato il rappresentante legale del medesimo ad esprimersi in merito all’ultima sua presunta partenza non controllata (cfr. atto SEM n. [...]-35/1), la missiva del 18 giugno 2020 del rappresentante legale, con la quale ha informato l’autorità inferiore di non conoscere l’ubicazione attuale del suo mandante né di aver modo di raggiungerlo o di contattarlo, e pertanto di non poter sollevare alcuna obiezione circa il preannunciato stralcio dai ruoli senza formalità della domanda d’asilo dell’interessato da parte della SEM (cfr. atto SEM n. [...]-37/1), la decisione di stralcio dai ruoli della SEM del 18 giugno 2020, con la quale la predetta autorità, in applicazione dell’art. 8 cpv. 3bis della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), ha stralciato dai ruoli la domanda d’asilo del richiedente, essendo divenuta priva d’oggetto (cfr. atto SEM n. [...]-38/4), la ripresa della procedura di cui alla domanda d’asilo del (…) febbraio 2020 da parte dell’autorità di prime cure, vista la ricomparsa dell’interessato presso il Centro federale competente il (…) (cfr. atti SEM n. [...]-40/1, n. 41/1, n. 42/2, n. 43/3), come pure a seguito della sua scomparsa del (…) protrattasi sino al (…) (cfr. atti SEM n. [...]-45/1, dal n. 46/3 al n. 49/1 e n. 51/3), e della successiva partenza incontrollata dal (…) sino al (…) (cfr. atti SEM dal n. 54/1 al n. 59/3), il verbale d’audizione sui motivi d’asilo del (…) ottobre 2020 dell’interessato (cfr. atto SEM n. [...]-64/9), il parere del rappresentante legale del richiedente del 13 ottobre 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-70/1), a seguito del progetto di decisione negativo dell’autorità inferiore del 9 ottobre 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-68/7),
D-5198/2020 Pagina 3 la decisione della SEM del 14 ottobre 2020 – notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. [...]-73/1) – con la quale la predetta autorità, in applicazione dell’art. 31a cpv. 3 LAsi in combinato disposto con l’art. 18 LAsi, non è entrata nel merito della domanda d’asilo del richiedente, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione del precitato provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, la cessazione del mandato di rappresentanza legale del 14 ottobre 2020 a favore dell’interessato (cfr. atto SEM n. [...]-75/1), il ricorso del 21 ottobre 2020 (cfr. risultanze processuali), che l’insorgente ha inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’entrata nel merito della sua domanda d’asilo da parte dell’autorità inferiore; altresì presentando istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l’avviso di ricevimento del ricorso del 23 ottobre 2020 del Tribunale (cfr. risultanze processuali), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
D-5198/2020 Pagina 4 che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che interrogato in merito ai suoi motivi d’asilo in sede d’audizione, il richiedente, originario di B._______, ha essenzialmente ricondotto la propria domanda d’asilo sia all’interruzione dei rapporti famigliari con i suoi congiunti – genitori, fratello e sorella – a causa di difficoltà economiche, che al fatto di non disporre più di un alloggio, di un lavoro o di altri beni personali in Georgia (cfr. atto SEM n. 64/9, D10 segg., pag. 3 segg.), che altresì nel corso dell’audizione federale, ha allegato di avere dei problemi di salute, segnatamente una frattura alla spalla, dei dolori alla milza, di sentirsi stressato e di avere dei problemi di memoria (cfr. atto SEM n. 64/9, D6 segg., pag. 2 e D56 segg., pag. 7 seg.), che, nella querelata decisione, in sunto la SEM ha rilevato che l’interessato non avrebbe presentato una domanda di asilo ai sensi dell’art. 18 LAsi, in quanto non avrebbe addotto di essere oggetto di persecuzioni ai sensi degli art. 3 LAsi o art. 3 CEDU; che invero egli avrebbe deciso di espatriare e di chiedere asilo alla Svizzera esclusivamente per motivi economici, che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della summenzionata domanda d’asilo ex art. 31a cpv. 3 LAsi in combinato disposto con l’art. 18 LAsi, che altresì, l’autorità inferiore ha pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile – sia dal profilo della situazione politica e securitaria vigente nel Paese d’origine, che peraltro è stato annoverato dal Consiglio federale quale Stato in cui non vi è pericolo di persecuzioni (ovvero quale Stato d’origine sicuro) ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che dal profilo personale – e possibile,
D-5198/2020 Pagina 5 che nel proprio gravame, l’insorgente avversa la summenzionata decisione, rilevando dapprima che le autorità georgiane, non offrirebbero nella pratica alcun tipo d’aiuto sia concernente il suo collocamento professionale che per le cure mediche di cui necessiterebbe; che tale evenienza rappresenterebbe per lui una pressione psichica insopportabile ai sensi dell’art. 3 LAsi, e pertanto egli andrebbe per questo motivo considerato quale rifugiato, che altresì la sua situazione famigliare, lavorativa e valetudinaria sarebbero indizi che si opporrebbero al suo rientro nel Paese d’origine, che i succitati elementi sarebbero pertanto atti a ribaltare la presunzione di sicurezza della Georgia, quale Stato esente da persecuzioni, che in conclusione ritiene che la decisione della SEM si fondi su di un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni in rapporto con la situazione politica del suo Paese d’origine e con il suo stato di salute, che giusta l’art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda d’asilo se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 18 LAsi; che questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d’asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che secondo l’art. 18 LAsi, è considerata domanda d’asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni, che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall’agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l’asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell’art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all’art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento derivanti da un rischio individuale e concreto di violazione dei diritti umani, così come da situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 con riferimenti ivi citati),
D-5198/2020 Pagina 6 che sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata, che nel caso in parola, il ricorrente non ha richiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni per uno dei motivi esaustivi previsti all’art. 3 LAsi, segnatamente dichiarando di non aver avuto alcun problema con le autorità del suo paese d’origine (cfr. atto SEM n. 64/9, D36, pag. 5), né nulla di rilevante con terze persone (cfr. atto SEM n. 64/9, D37, pag. 6), che invero, i motivi della partenza del ricorrente dal suo Paese d’origine, sono come da lui stesso indicato, riconducibili essenzialmente all’assenza di una casa e di un lavoro, come pure di buoni rapporti con i suoi famigliari (cfr. atto SEM n. 64/9, D10 segg., pag. 3 segg.), che peraltro gli allegati problemi di salute (cfr. atto SEM n. 64/9, D56 segg., pag. 7), dichiarati soltanto su quesito specifico del funzionario interrogante (cfr. atto SEM n. 64/9, D6 segg., pag. 2 seg.) o alla fine dell’audizione federale, dopo aver asserito di stare bene di salute (cfr. atti SEM n. 13/1 e n. 64/9, D4 seg., pag. 2), non appaiono essere dei motivi che l’hanno determinato all’espatrio, bensì dei fatti sopraggiunti successivamente al medesimo, che i succitati motivi economici e medici, come manifestamente riconoscibile, non rientrano nella definizione di persecuzione in senso lato giusta gli art. 3 e 18 LAsi, che nel suo atto ricorsuale, l’insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione,
D-5198/2020 Pagina 7 che alla luce di quanto sopra, l’autorità inferiore a giusta ragione non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 3 LAsi, che di conseguenza, per quanto concerne la non entrata nel merito da parte della SEM, il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela ed il provvedimento avversato va confermato, che proseguendo nell’analisi, il ricorrente non adempie neppure le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che pertanto il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento dell’insorgente, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, all’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella querelata decisione, l’autorità inferiore non ha constatato la presenza di ostacoli che si oppongano all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, che detto assunto è condiviso dal Tribunale, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’insorgente si oppone al suo rinvio in Georgia, asserendo che lui non avrebbe accesso ad alcun aiuto concernente i trattamenti indispensabili al suo stato di salute, che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi di salute, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito
D-5198/2020 Pagina 8 del 27 maggio 2008, 26565/05); che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trova in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza N. contro Regno Unito, ibidem; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona toccata, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhivili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che in specie, ciò non risulta manifestamente essere il caso, in quanto la situazione medica del ricorrente, così come risulta dalle tavole processuali, non fonda un rischio di violazione dell’art. 3 CEDU secondo la giurisprudenza sovra esposta (cfr. anche infra), che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, risulta essere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi, che inoltre, nel caso di specie, non risultano esservi indizi da cui desumere che il ricorrente si troverà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Georgia (cfr. art. 83 cpv. 4 LStrI), che il Consiglio federale svizzero ha difatti inserito la Georgia nell’elenco degli Stati d’origine o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI e allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]), che a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, non vi è alcun elemento agli atti processuali atto ad inficiare tale presunzione, che invero la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene essendo originario di B._______ – non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme
D-5198/2020 Pagina 9 della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. in merito tra le altre le sentenze del Tribunale D-4492/2020 del 2 ottobre 2020, D- 2987/2020 del 30 giugno 2020 consid. 11), che neanche la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione di quella di cui all’impugnata decisione, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che secondo i rapporti medici agli atti di causa, il ricorrente ha una diagnosi da esito di ferita all’avambraccio (…), che risulta essersi marginata senza alcun segno di infezione, con mobilizzazione e sensibilità conservate; come pure di una frattura al grande tubercolo dell’omero (…), per il quale egli starebbe seguendo della fisioterapia, non riferendo dolore, ed è stato predisposto un controllo radiografico a tre settimane dall’ultima visita medica del (…) (cfr. atti SEM n. 61/2 e n. 66/3),
D-5198/2020 Pagina 10 che pertanto al momento il trattamento previsto per il problema alla spalla (…), è di tipo riabilitativo, con il proseguimento della fisioterapia, che per quanto concerne le ulteriori problematiche mediche (dolore alla milza, stress e problemi di memoria) allegate dall’insorgente nel corso dell’audizione federale del (…) ottobre 2020 (cfr. atto SEM n. 64/9, D56, pag. 7), delle stesse non v’è alcun riscontro agli atti medici, che tuttavia si osserva come il Tribunale ha già avuto modo in più occasioni di constatare, che circa il sistema di salute pubblico in Georgia, il risanamento dei centri ospedalieri e delle strutture mediche già presenti, come pure la costruzione di nuovi ospedali, grazie all’impiego di importanti mezzi finanziari, hanno comportato un considerevole miglioramento della rete sanitaria georgiana, avendo ora la maggior parte degli abitanti del paese la possibilità di consultare un medico secondo buone condizioni (cfr. sentenze del Tribunale D-2122/2020 del 4 maggio 2020 consid. 9.3.2.1, E-1082/2020 del 5 marzo 2020 consid. 7.5), che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche sarebbe ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. sentenza del Tribunale D-2122/2020 succitata consid. 9.3.2.1); che anche dei trattamenti fisioterapici possono essere svolti in Georgia (cfr. Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati [OSAR], Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020), che peraltro, la performance del nuovo sistema finanziario statale dell’assicurazione-malattia universale (cosiddetto “Universal Health Care Program” [UHCP]), nel febbraio del 2013, e poi riformata nel 2017, può essere considerata soddisfacente, essendo che la copertura dell’assicurazionemalattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti; che per quanto attiene i gruppi di persone vulnerabili, le stesse beneficiano di tutte le prestazioni dell’UHCP (cfr. sentenze del Tribunale D-2122/2020 consid. 9.3.2.1 precitata con ulteriori riferimenti, D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3 con ulteriori riferimenti ivi citati), che il ricorrente potrà quindi, se del caso, proseguire il trattamento fisioterapico iniziato in Svizzera come pure ulteriori cure risultassero necessarie nel futuro in Georgia; che in tal senso il ricorso non contiene alcun argomento o mezzo di prova atto a rimettere in discussione la motivazione di
D-5198/2020 Pagina 11 cui all’impugnata decisione relativa all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. p.to III/2., pag. 5 seg. della decisione avversata), in particolare il fatto che delle cure mediche conformi agli standard fissati dalla giurisprudenza del Tribunale sono disponibili in Georgia e che una presa in carico gratuita minima grazie ad un regime di assicurazione malattia universale esiste, che per quanto attiene la mancanza di un aiuto al collocamento professionale da parte delle autorità georgiane, fatto valere dal ricorrente con il gravame quale argomento che si opporrebbe all’esecuzione del suo allontanamento, il Tribunale rileva dapprima come le autorità di asilo, possono esigere nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età ed in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all’alloggio ed alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti), che peraltro l’insorgente, al di là di mere allegazioni di parte, non ha né dichiarato, né provato o reso verosimile, di essersi rivolto in precedenza alle autorità del suo Paese d’origine per i problemi abitativi e lavorativi e che tale aiuto gli sarebbe stato rifiutato indebitamente, che l’interessato è giovane, dispone di una buona formazione scolastica, come pure di esperienza lavorativa in vari ambiti, in particolare nel settore (…) e quale (…) (cfr. atto SEM n. 64/9, D15 segg., pag. 3 seg.); che malgrado egli alleghi di non aver più alcun contatto con i suoi famigliari (cfr. atti SEM n. 10/8, p.to 1.16.04, pag. 3; n. 64/9, D10, pag. 3 e D30 segg., pag. 5), tuttavia in patria dispone di un’ampia rete famigliare, in particolare di un cugino (…) con il quale ha indicato di essere in buoni rapporti (cfr. atto SEM n. 64/9, D39 segg., pag. 6 seg.), alla quale in caso di necessità potrà rivolgersi, che infine, al bisogno, l’interessato potrà presentare, una volta conclusa la presente procedura, una domanda di aiuto al ritorno alla SEM ai sensi dell’art. 93 LAsi, che il rientro dell’interessato in Georgia, è quindi da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI, in relazione con
D-5198/2020 Pagina 12 l’art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà difatti procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che neppure il contesto attuale legato alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) non è, per il suo carattere temporario, di natura a rimettere in questione le conclusioni che precedono; che se nella fattispecie dovesse ritardare momentaneamente l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, quest’ultima interverrà necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-4492/2020 precitata con ulteriori riferimenti citati, E-2294/2020 del 24 settembre 2020 consid. 13.3.4), che pertanto la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali, sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)
D-5198/2020 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: