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Corte IV D-4944/2024
Sentenza d e l 2 7 aprile 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliere Miroslav Vuckovic.
Parti A.________, nato il (…), Turchia, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 luglio 2024.
D-4944/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il richiedente ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il (…) 2023, mentre il 19 maggio seguente, la B.________ ha emesso una decisione negativa sulla richiesta di ripresa dell’interessato presentata dalla Svizzera ai sensi della procedura Dublino, non ritenendosi Stato membro competente. Il 16 giugno dello stesso anno si è dunque conclusa la procedura Dublino ed egli è stato assegnato alla procedura d’asilo nazionale. Conseguentemente, il 28 settembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con l’interessato un’approfondita audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31).
A.b Il richiedente – cittadino turco di etnia curda, originario di C.________ – ha riferito di aver lasciato la Turchia il (…) 2023 a causa delle vessazioni dei famigliari nei suoi confronti dovute alla sua omosessualità e positività al virus dell'immunodeficienza umana (HIV); secondo quanto riferito, essi avrebbero altresì cercato, di lì a breve, di costringerlo a sposare una donna. Nello specifico, nel (…) due fratelli e due sorelle sarebbero venuti a sapere della sua omosessualità sottoponendolo da quel momento a rituali religiosi e visite psicologiche affinché cambiasse orientamento sessuale. Nei due anni successivi avrebbero controllato i suoi spostamenti e le persone che frequentava, onde assicurarsi che non avesse relazioni di natura omosessuale. Nel (…) del 2019, l’interessato si sarebbe quindi allontanato da casa rifugiandosi per una settimana presso un amico, per poi rientrare dopo che il padre – venuto nel frattempo a conoscenza del suo orientamento sessuale – aveva denunciato un’amica del richiedente per la scomparsa dello stesso. Nello stesso periodo sarebbe poi stato emesso un atto di accusa nei confronti dell’interessato per furto ai danni di un amico del padre. In entrambi i casi, le autorità di perseguimento penale avrebbero abbandonato le procedure. Rientrato a casa, padre e fratelli lo avrebbero rinchiuso per diversi mesi in un alloggio ad D.________, villaggio vicino a C.________. A seguito dell’inizio della pandemia da COVID-19, l’interessato sarebbe stato ricondotto presso l’abitazione familiare, dove sarebbe rimasto fino al settembre (…), quando si sarebbe trasferito a E.________ per frequentare l’università. Nel maggio dell’anno seguente avrebbe scoperto di essere sieropositivo e poco dopo sarebbe stato riportato con la forza dai parenti nuovamente a C.________, dove lo avrebbero rinchiuso nel bagno di casa per circa due mesi. Questi gli avrebbero intimato di sposare una donna o altrimenti sarebbe morto. Nel (…) del 2023 sarebbe stato operato per delle complicazioni dovute al virus
D-4944/2024 Pagina 3 del papilloma umano (HPV) ed avrebbe deciso di espatriare alcuni mesi dopo il grave terremoto che avrebbe colpito la sua città.
A.c A sostegno della propria domanda, il richiedente ha versato agli atti segnatamente un atto d’accusa del (…) per furto ai danni del conoscente del padre (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), una decisione di abbandono del (…) riferita alla denuncia nei confronti della sua amica per la sua scomparsa (cfr. mdp SEM n. 4), delle condivisioni di terzi sui social contenenti nome e immagini del richiedente (cfr. mdp SEM n. 5) e le fotocopie del passaporto e della carta d’identità (cfr. mdp SEM n. 8 e 9).
A.d Il 2 ottobre 2023, il dossier del richiedente è stato assegnato alla procedura ampliata ed il 7 novembre seguente egli è stato definitivamente attribuito al Cantone F._______. Infine, il 20 giugno 2024 ha avuto luogo un’audizione complementare.
B. Con decisione del 4 luglio 2024, notificata l’8 luglio seguente, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone F._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura. C. C.a Con ricorso del 6 agosto 2024, l’interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, egli chiede l’ammissione provvisoria data l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Sul piano procedurale, chiede gli sia concessa l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
C.b Con scritto del 22 novembre 2024, il ricorrente ha allegato la fattura dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposto in Turchia per rimuovere i (…) (cfr. atto TAF n. 3), lamentando un trattamento discriminatorio per quanto concerne il prezzo dell’operazione chirurgica; mentre con lettera del 19 novembre 2025 ha richiesto informazioni in merito allo stato della procedura che lo concerne (cfr. atto TAF n. 5).
D-4944/2024 Pagina 4 C.c Con scritto dell’8 gennaio 2026, egli ha ribadito quanto esposto in sede d’audizione sui motivi d’asilo integrandone brevemente la motivazione (cfr. atto TAF n. 7).
C.d Con dichiarazione integrativa dell’8 marzo seguente, egli ha infine apportato nuovi elementi in merito alla propria integrazione sociale e condizione sanitaria, allegando inoltre diverse lettere di referenza, una lettera di Queeramnesty e uno scritto del (…) di G._______ che ne indica il trattamento medico attuale (cfr. atto TAF n. 8)
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.
1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, in quanto insufficientemente circostanziate, stereotipate ed a tratti contradditorie ed illogiche, le dichiarazioni dell’interessato in merito alle pressioni da lui subite da parte dei famigliari, i quali disapproverebbero la sua omosessualità e vorrebbero forzarlo a sposare una donna. Inoltre, il suo narrato sarebbe stato superficiale in merito agli scambi che avrebbe
D-4944/2024 Pagina 5 avuto con gli agenti di polizia in centrale. Il fare dei familiari nel denunciare lui per furto e la sua amica per il suo rapimento sarebbe altresì contrario alla logica dell’agire. L’atto d’accusa fornito indicherebbe poi che l’interessato avrebbe sottratto per sbaglio del denaro al querelante rendendoglielo in seguito. Dunque, la denuncia si baserebbe su un evento realmente accaduto e non sarebbe stata creata ad hoc dai famigliari per rintracciarlo. L’insorgente si sarebbe espresso in maniera vaga sul supposto periodo di reclusione a D.________ e si sarebbe poi contraddetto sull’effettiva durata dello stesso. L’autorità inferiore sarebbe poi sorpresa da come egli sia rimasto per oltre un anno a vivere con i familiari in apparente normalità, malgrado quanto inflittogli dagli stessi. Questi, nonostante tutto, avrebbero continuato a pagargli sostentamento, studi a E.________ e cure mediche. In aggiunta, la descrizione della reclusione nel bagno di casa sarebbe scarna ed impersonale dando l’impressione che tale reclusione forzata e le annesse violenze e pressioni atte ad indurlo a sposare una donna non siano state vissute personalmente. Pertanto, quanto dichiarato in merito a quest’ultime non risulterebbe verosimile, anche poiché egli avrebbe avuto occasione, tempo e modo per sottrarsi alle pressioni dei familiari. Il suo agire sarebbe stato illogico, soprattutto se si considera la sua maggiore età al momento dei fatti. Data l’inverosimiglianza ex art. 7 LAsi, l’autorità non ha proceduto ad un esame oculato della documentazione restante depositata agli atti e non ha analizzato le dichiarazioni rese sotto il profilo dell’art. 3 LAsi. Da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile.
4. Nel proprio gravame, il ricorrente ha contestato la decisione avversata in quanto la motivazione addotta non sarebbe né logica né sufficiente. Egli ha ribadito che la famiglia – disponendo di mezzi finanziari importanti – potrebbe rintracciarlo ovunque in Turchia, costringerlo a sposare una donna o finanche ucciderlo. Di conseguenza, vivere in un’altra regione del Paese d’origine non cambierebbe nulla, poiché verrebbe sempre trovato e riportato a C.________. In Turchia vi sarebbero inoltre molti omicidi irrisolti riguardanti vittime omosessuali e le persone LGBT+ sarebbero regolarmente nel mirino del governo, che eserciterebbe costantemente pressioni sulle loro associazioni adottando misure politiche avverse. A causa della sua sieropositività egli sarebbe stato altresì più volte minacciato nonchè maltrattato e molti ospedali avrebbero rifiutato di operarlo per rimuovere i (…) causati dall’HPV. In merito ai mesi di reclusione, egli non li ricorderebbe bene ed avrebbe fornito tutti i dettagli possibili in merito. In sunto, dunque, i motivi che lo avrebbero indotto ad
D-4944/2024 Pagina 6 espatriare sarebbero la pressione dei famigliari, la limitata assistenza sanitaria e le numerose discriminazioni sociali e governative patite in Turchia.
Nei successivi scritti da lui inoltrati al Tribunale (cfr. atti TAF n. 3, 7 ed 8), l’insorgente ha sostanzialmente riconfermato quanto già esposto nell’atto ricorsuale, aggiungendo che l’intervento a cui si sarebbe sottoposto in Turchia per rimuovere i (…) gli sarebbe costato ben cinque volte di più rispetto ai prezzi applicati a persone non sieropositive ed ha contestato l’accesso effettivo alle cure mediche nel Paese d’origine per persone con l’HIV. Quest’ultime non sarebbero in particolare né garantite, né continue né prive di discriminazioni, mentre in Svizzera egli avrebbe accesso a visite infettivologiche bimestrali e ad una terapia antiretrovirale somministrata in ambito ospedaliero. In aggiunta, le cure per l’HIV in patria sarebbero ora per lui disponibili solo in teoria poiché – a differenza di quanto avvenuto in passato – non avrebbe più il supporto finanziario della famiglia. Pertanto, in caso di rimpatrio, vi sarebbe un serio rischio per la sua salute e per la sua dignità umana. Da ultimo, egli ha allegato delle lettere di referenza che ne proverebbero l’integrazione sociale nel luogo di residenza ed uno scritto di supporto di Queeramnesty.
5. 5.1 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono
D-4944/2024 Pagina 7 essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
5.2 5.2.1 In casu, il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore abbia negato a giusto titolo la qualità di rifugiato al ricorrente, presentando il suo narrato diversi elementi di natura dubbia e non essendovi in concreto motivi d’asilo di rilevanza ai sensi della LAsi.
5.2.2 Pur non mettendo in dubbio né l’orientamento sessuale dell’interessato né la sua sieropositività, questa Corte non può non dare adito a quanto rilevato dalla SEM in punto all’inverosimiglianza di diverse allegazioni fornite. Innanzitutto, è alquanto improbabile che egli si sia recato ben due volte presso le autorità per sporgere denuncia per quanto occorsogli senza trovare alcun agente disposto ad aiutarlo, ma trovandone uno addirittura pronto ad insultarlo (cfr. atto SEM n. 42, D69).
Per quanto concerne le denunce, sebbene quella del padre contro l’amica possa in parte essere compresa come mezzo per indurlo a rientrare a casa, risulta invece illogico che la famiglia abbia – secondo quanto riferito dall’interessato – spinto un amico ad accusarlo falsamente di furto, reato poi in realtà ammesso dall’interessato stesso dinanzi alle autorità (cfr. mdp SEM n. 1). Di conseguenza, parrebbe trattarsi piuttosto di fatti realmente accaduti e non costruiti ad arte dai famigliari per esercitare pressioni sul ricorrente, come invece da quest’ultimo affermato (cfr. atti SEM n. 42, D69; n. 61, D17 e D18). Mal si comprendono poi le numerose contraddizioni relative al periodo di reclusione ad D.________. Nello specifico, in merito al momento in cui sarebbe stato portato presso l’abitazione nel villaggio in questione e la durata della reclusione stessa. Secondo quanto da lui dichiarato, egli sarebbe stato ritrovato dalla famiglia una settimana dopo la scomparsa – avvenuta il 1° (…) 2019 – e sarebbe stato rinchiuso per diversi mesi. In realtà, come si evince dall’atto di accusa agli atti (cfr. mdp SEM n. 1) egli avrebbe commesso il summenzionato reato di furto il 7 (…) dello stesso anno, data in palese contraddizione con le sue allegazioni. Per quanto concerne poi la durata della reclusione, in un primo momento egli ha affermato che questa sarebbe stata di cinque o sei mesi (cfr. atto SEM n. 42, D69) riferendo poi in sede di audizione complementare di essere stato portato ad D.________ a novembre, dicembre o forse – non rammentando precisamente – a fine (…) 2019 (cfr. atto SEM n. 61, D21) ed esservi rimasto per circa tre o quattro mesi (cfr. idem, D22). Il Tribunale non può non evidenziare la palese contraddizione delle succitate affermazioni, le quali riguardano per di più eventi centrali e certamente
D-4944/2024 Pagina 8 indelebili per la memoria di qualsiasi persona che le avesse veramente vissute. Pertanto, anche su tale punto, il racconto presenta degli evidenti indicatori di inverosimiglianza.
Allo stesso modo, appare poco plausibile che, dopo che i famigliari ne hanno scoperto la sieropositività ed il suo rientro forzato nella città d’origine, lo stesso sia stato recluso per mesi nel bagno di casa. Tale agire degli asseriti vessatori mal si concilia con l’apparente quieta coabitazione descritta dal ricorrente per un lungo periodo, tanto che egli avrebbe goduto in seguito dei mezzi finanziari necessari per il suo sostentamento, gli studi ad E.________ e le cure mediche necessarie. È inoltre improbabile che la famiglia abbia atteso così a lungo per costringerlo a contrarre matrimonio con una donna, considerata l’importanza e le risorse di cui disporrebbe, nonché la risolutezza che – secondo l’insorgente – avrebbe mostrato nel contrastare la sua omosessualità; essa avrebbe piuttosto potuto imporre tale decisione in tempi molto più brevi, senza dargli modo di organizzare l’espatrio. Pertanto, anche sotto questo punto di vista, quanto esposto dal ricorrente presenta dei chiari elementi di inverosimiglianza.
5.2.3 Per quanto attiene poi alle asserite vessazioni e percosse subite ai danni dei famigliari, che siano dovute o meno alla sua omosessualità o sieropositività, va esclusa ogni loro pertinenza ai sensi dell’art. 3 LAsi, non potendosi neppure affermare vi fosse una pressione psicologica insopportabile. Le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono infatti un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali. Nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex pluris sentenza del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2).
D-4944/2024 Pagina 9 Alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità e volontà di protezione (cfr. tra le tante sentenze del TAF E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; D-6350/2023 del 4 gennaio 2024; D-6176/2024 dell’8 agosto 2025 consid. 6.2.2). Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di aver tentato in due occasioni distinte di denunciare alle autorità quanto da lui subito, tuttavia senza che le sue accuse nei confronti dei familiari venissero prese in considerazione dagli agenti di polizia. Posto che quanto asseritamente avvenuto – la cui veridicità appare peraltro altamente dubbia (cfr. supra, consid. 5.2.2) – non rientra nella prassi ordinaria delle autorità, l’interessato potrà nondimeno rivolgersi alle stesse in futuro per ottenere la protezione necessaria.
5.2.4 A titolo abbondanziale, si noti che la giurisprudenza relativa alla teoria della protezione (“Schutztheorie”) ha stabilito che si può ammettere un’alternativa di rifugio interna al Paese se, nel luogo di rifugio, esiste sostanzialmente un’infrastruttura di protezione funzionante ed efficiente e, nel contempo, lo Stato è disposto a garantire protezione ad una persona perseguitata in un’altra parte del Paese. In quest’ambito, vanno considerate le condizioni generali del luogo di rifugio e le circostanze personali della persona interessata, valutando se per quest’ultima sia ragionevolmente esigibile stabilirsi e costruire una nuova vita (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4 e 8.5-8.6).
A tale riguardo, va rilevato che in Turchia l’omosessualità è legale, rispettivamente non penalizzata. Nonostante le discriminazioni e le ostilità riscontrate nei confronti della comunità LGBTQ+, non sussiste inoltre una persecuzione collettiva delle persone appartenenti a tale comunità (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-6176/2024 dell’8 agosto 2025 consid. 6.2.3; E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3) e le autorità turche sono in grado e sono disposte a proteggere le persone bisessuali e omosessuali (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-364/2025 del 4 marzo 2025 E. 6.2; E-6454/2025 del 19 novembre 2025 consid. 6.2.2). Ad ogni modo, la situazione è meno grave nelle grandi città turche come Ankara, Istanbul e Smirne, dove esistono comunità omosessuali e diverse associazioni private che supportano la comunità LGBTQ+ (cfr. sentenze del TAF D-608/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 7.2; E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3.2). In casu, le problematiche riscontrare dal ricorrente sono circoscritte principalmente al suo ambiente familiare. Pertanto, contrariamente a quanto sollevato nel ricorso, anche in assenza di un efficace provvedimento di protezione delle autorità, egli avrebbe potuto optare per un luogo di residenza alternativo all’interno del Paese. A tal proposito, si rileva che il ricorrente avrebbe già in passato vissuto ad
D-4944/2024 Pagina 10 E.________, dove la comunità LGBTQ+ gode, come surriferito, di maggiore protezione ed è rappresentata da diverse associazioni. L’argomento poi secondo cui i famigliari – poiché abbienti – riuscirebbero a trovarlo in qualsiasi regione del Paese non può essere altro che una sua mera supposizione. Quanto avvenuto durante gli studi ed all’interno di un ambiente universitario, inoltre, non potrebbe essere in alcun modo replicabile in caso di soggiorno futuro del ricorrente in detta città. Per questo motivo, si ritiene che egli abbia senz’altro valide alternative interne alla Turchia per sottrarsi ad eventuali pressioni famigliari, qualora ve ne fossero concretamente in seguito al suo rientro.
5.2.5 In queste circostanze, le allegazioni del ricorrente presentano diversi indicatori di inverosimiglianza ex art. 7 LAsi ed il timore di persecuzione espresso dallo stesso si rivela parimenti infondato sotto il profilo dell’art. 3 LAsi. Di conseguenza, deve essere dato seguito alle corrette conclusioni dell’autorità inferiore.
6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1e2e 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
6.2 Da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 12.4 [sentenza di riferimento]). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
D-4944/2024 Pagina 11 Dal punto di vista dell’esigibilità, il ricorrente gode di una fitta rete familiare in patria (i genitori e diversi fratelli e sorelle), la famiglia è benestante ed egli dispone inoltre di una buona istruzione, avendo terminato gli studi liceali ed intrapreso gli studi universitari (cfr. decisione avversata, pagg. 7 e 8; atto SEM n. 42). È quindi verosimile che egli abbia competenze e capacità per non riscontrare difficoltà eccessive nell’ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale in Turchia. Inoltre, come già illustrato (cfr. supra, consid. 5.2.4), vista la libertà di domicilio presente nel Paese d’origine, egli dispone di diverse alternative interne di domicilio e soprattutto della possibilità di trasferirsi ad E.________, città ove ha già vissuto. Quanto allo stato di salute, l’interessato è sieropositivo, tuttavia tale affezione gli era già stata diagnosticata in Turchia, dove gli era stata prescritta una terapia efficace alla quale potrà accedere anche al rientro. Del resto, il sistema sanitario turco è sostanzialmente conforme agli standard europei (cfr. TAF D-7240/2025 del 1° ottobre 2025 consid. 8.3.4) e l’art. 83 cpv. 4 LStrI non fonda un diritto di soggiorno in Svizzera per il solo fatto che il sistema sanitario del Paese d’origine non raggiunga il livello elevato di quello svizzero (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). In tal senso, non può essere dunque dato seguito all’affermazione del ricorrente secondo la quale le cure in Turchia – a differenza della Svizzera – non sarebbero garantite in caso di rientro. Pertanto, visto quanto sopra, l’esecuzione del suo allontanamento è da ritenersi ragionevolmente esigibile.
Da ultimo, nulla osta all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente anche dal punto di vista della possibilità.
7. Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
8. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
9. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta.
D-4944/2024 Pagina 12 10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, nonché di gratuito patrocinio è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Miroslav Vuckovic
Data di spedizione:
D-4944/2024 Pagina 14 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: fattura) – SEM, per l'incarto (…) (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)